Sentenze sulle problematiche delle cauzioni (e non solo) negli appalti 

a cura di Sonia Lazzini


Consiglio di Stato,  sentenza n. 150 del 20 gennaio 2004 - Se una norma del capitolato speciale si dimostra troppo rigida, il Presidente della Commissione di gara può richiedere alle ditte partecipanti di poter usufruire di un’interpretazione più elastica - Non comportano alcun vincolo per l’amministrazione, gli accordi presi né con un singolo membro della commissione né con la Commissione tecnica nel suo insieme, il cui compito è solo di  coadiuvare la Commissione di gara nella valutazione tecnica


Consiglio di Stato,  sentenza n. 155 del 20 gennaio 2004 - Una commissione di gara, essendo un collegio perfetto, deve essere al completo per quando riguarda le attività implicanti valutazioni di carattere tecnico discrezionale. - La specificazione e l'integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte, già indicati nel bando o nella lettera d'invito, può essere fatta solo prima dell' apertura delle buste recanti le offerte


Consiglio di Stato,  sentenza n. 154 del 20 gennaio 2004 - Accortasi di un errore nella formula di valutazione dell’offerta economica, l’Amministrazione deve rifare tutta la procedura - Non solo legittime né la riapertura dei termini per la presentazione dell’offerta economica, né la semplice correzione della formula


Consiglio di Stato, sentenza n. 198  del  23 gennaio  2004 - Qualora un appalto di forniture abbia anche una componente di servizi, è legittimo ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - E’ opportuno valorizzare in sede di aggiudicazione gli aspetti qualitativi ( sia nella fornitura che nella prestazione del servizio) che i partecipanti sono in grado di offrire


Consiglio di Stato, sentenza n. 207 del 23 gennaio 2004 - Solo i provvedimenti adottati dall’Amministrazione nell’esercizio dei suoi compiti istituzionali nonché difficilmente accessibili con diversi strumenti, sono sottoposti alla disciplina di cui alla L. 241/90 - La normativa dell’accesso ai documenti amministrativi ha lo scopo di rendere trasparente l’attività amministrativa e di consentire la tutela giurisdizionale contro di essa