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Sentenze sulle problematiche degli appalti a cura di Sonia Lazzini Tar Puglia, Bari, sentenza numero 1720 del 2004 - afferma il principio secondo il quale, negli appalti di servizi (ove la norma lascia libera l’amministrazione di decidere), valgono le norme della lex specialis relativamente all’importo della cauzione provvisoria. Tar Sicilia Catania sez.I sentenza n. 120 del 3/2/2004 - la fideiussione rilasciata in favore dell’impresa mandataria è sufficiente al fine di soddisfare l’interesse della stazione appaltante che ben può, nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto, incamerare la cauzione; d’altra parte, poiché nell’ipotesi di partecipazione a gara in forma associata le dichiarazioni negoziali, inclusi impegni e promesse, devono essere resi dalla sola capogruppo, unica interlocutrice dell’amministrazione appaltante, la fideiussione costituente cauzione provvisoria ben può essere rilasciata solo in favore della mandataria, non essendovi necessità di riferimenti agli obblighi delle future mandanti. Tar Toscana, sentenza
n. 980 del 7/4/2004 – un importante spunto in tema di
rapporti fra dichiarazioni rilasciate all’atto della partecipazione e
successiva doverosa richiesta da parte della Stazione appaltante di
dimostrazione del reale possesso dei suddetti requisiti. Tar Lombardia Milano Sez. III, sentenza 11 febbraio 2004, n. 662 - afferma il principio in base al quale, qualora le prescrizioni del bando di gara prevedano espressamente, con formulazione non equivoca, l’esclusione dalla procedura in caso di inosservanza, l’amministrazione appaltante è tenuta al rispetto della normativa cui si è autovincolata, senza possibilità di valutare, caso per caso, l’incidenza funzionale dell’adempimento omesso. |
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