n. 17732/04 Reg. Sent.

REPUBBLICA   ITALIANA

IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la

Campania - Sezione prima -

composto dai Magistrati:

1) dr. Giancarlo Coraggio                             - Presidente

2) dr. Luigi Nappi                                          - Consigliere

3) Arcangelo Monaciliuni                             - Consigliere, rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3779/2002 Reg. Gen. proposto dai sigg.ri Granisso Felice, Esposito Luigi, Granato Antonio e De Vivo Giovanni, rappresentati e difesi, per mandati a margine dell'atto introduttivo del giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Antonio Sassi, presso il quale è eletto domicilio in Napoli, via P. Giannone, n. 30

contro

il Comune di Quarto (Na), in persona del suo sindaco p.t., già rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso ed in virtù di delibera n. 47/2002, dall'avv. Gaetano Montefusco, presso il cui studio è eletto domicilio, in Napoli, corso Vittorio Emanuele, n. 737, e, in sua sostituzione giusta mandato depositato in data 27 ottobre 2004  e delibera n. 17/2004, dall’avv. Vincenza Franco, con domicilio eletto in Napoli, via Ugo Ricci, n. 19 

per l'annullamento (previa sospensione)

- della delibera del consiglio comunale di Quarto n. 2 del 29 gennaio 2002, recante l'approvazione del nuovo Statuto di Quarto;

- della delibera, sempre del consiglio comunale di Quarto, n. 1 del 24 gennaio 2202, con la quale si dava atto della mancata approvazione dello Statuto "per mancanza della maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6, comma 4, del d. l.vo n., 267/2000" e si provvedeva alla riconvocazione del consiglio per il giorno 29 gennaio 2002;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore il consigliere dott. Arcangelo Monaciliuni;

Uditi, alla pubblica udienza del 17 novembre 2004, i procuratori delle parti costituite, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in  fatto e diritto quanto segue:

Fatto

Con il gravame in esame, notificato il 29 marzo 2002 e depositato il successivo 13 aprile 2002, i quattro consiglieri comunali di Quarto, aderenti ad un unico gruppo consiliare, hanno adito questo Tribunale per ottenerne l'annullamento, in una agli atti presupposti, del provvedimento recante l'approvazione dello Statuto comunale.

Nella prospettazione attorea, infatti, a detta approvazione si sarebbe pervenuti in violazione di legge (art. 6, comma 4, d.l.vo n. 267/2000), dell'art. 25 del regolamento del consiglio comunale, nonchè del giusto procedimento.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha replicato agli assunti attorei, ritenuti infondati.

Con ordinanza collegiale n. 2261 dell'8 maggio 2002, la richiesta cautelare è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 17 novembre 2004, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Diritto

1- La controversia in esame vede quattro consiglieri comunali, aderenti ad un unico gruppo consiliare (dei Democratici di Sinistra), denunciare, a mezzo di tre motivi di ricorso, l'illegittimità del procedimento che ha condotto all'approvazione dello Statuto del Comune di Quarto, quale avutasi con deliberazione consiliare n. 2 del 29 gennaio 2002, della quale è quindi richiesto l'annullamento.

2- Con il primo motivo, è denunciata la violazione dell'art. 6, comma 4, del d. l.vo n. 267 del 2000, in quanto lo Statuto è stato approvato senza far luogo a due successive votazioni, come invece (sarebbe stato) dovuto non essendo stata raggiunta in prima lettura la maggioranza qualificata dei due terzi richiesta dalla norma.

In punto di fatto è avvenuto che nella seduta del 24 gennaio 2002 non veniva raggiunta la maggioranza dei due terzi e si procedeva ad una successiva votazione in data 29 gennaio 2002. In tale sede, essendo stata asseritamente raggiunta tale maggioranza, lo Statuto è stato approvato senza far luogo ad una terza lettura, invece ritenuta dai ricorrenti comunque necessaria, alla stregua del disposto di legge secondo cui: "Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie".

La tesi attorea non può essere condivisa.

Va, invece, condiviso il contrario avviso del Ministero dell'Interno (richiesto dal Comune di Quarto e versato in atti), che conclude nel senso che "qualora nel corso delle sedute successive alla prima, risultata infruttuosa, la delibera dovesse riportare il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, le modificazioni statutarie devono ritenersi comunque validamente assunte e in tale caso si ritiene non necessaria una seconda approvazione, in base a quanto disposto dalla prima parte della norma citata; solo se non si ottiene tale maggioranza, si dà luogo alla procedura che prevede la duplice approvazione".

In breve, il meccanismo della duplice approvazione a maggioranza assoluta ha a valere solo se  -fintantoche- non venga raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi; ove ciò avvenga, anche se solo nella seduta successiva alla prima, non è necessaria una seconda approvazione; chiara, del resto, la mens legis che impone la doppia lettura per le ipotesi in cui non si sia formata una maggioranza qualificata e che, quindi, al contrario, la esclude per l'avverso caso, quale qui verificatosi.

3- Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti sostengono che detta maggioranza dei due terzi non si sarebbe comunque formata. In tali sensi deporrebbe il resoconto stenotipico della seduta consiliare del 29 gennaio, secondo cui Presidente del consiglio comunale e Segretario generale hanno dichiarato l'esistenza di "venti voti favorevoli compreso il Sindaco" (in luogo dei 21, costituenti invece i 2/3 necessari alla bisogna).

Il Comune resistente replica osservando in primo luogo, con richiami a giurisprudenza in termini, come la funzione della stenotipia sia quella di annotazione di appunti, poi utilizzati per la formalizzazione del verbale della seduta nell'apposita deliberazione, che essa fa fede quanto a ciò che realmente è accaduto. E, nel caso dato, la delibera, sottoscritta anche dal Segretario generale, così recita:

"Escono i consiglieri del gruppo D.S.

Si mette in votazione la proposta del Cons. Riccio.

Si passa alla votazione: favorevoli a maggioranza 21 compreso il Sindaco.

Contrari: n. 0

Astenuti: Santoro - Contini.

Il Consigliere Riccardi dichiara voto favorevole a condizione che si ripristinino le condizioni di chiarimento all'interno della maggioranza.

Con voti favorevoli n. 21 il testo viene approvato a maggioranza dei 2/3".

In ogni caso, prosegue la replica, a detta conclusione si perviene anche avuto riguardo al risultato stenotipico.

Detto assunto convince il Collegio.

Il punto nodale della vicenda è costituito dalla posizione e dalle dichiarazioni del consigliere Riccardi.

Una mera lettura della parte del testo stenotipico in contestazione consente di pervenire alla conclusione che legittimamente il voto del Riccardi è stato conteggiato fra i favorevoli.

Posto di fronte alla necessità di votare a favore o contro, senza oltre condizionare il voto, il Riccardi afferma "Dò il voto perchè lo Statuto è un fatto tecnico, lo dò favorevole, però comunque rimane aperto un discorso, perchè non è che voto e sto in maggioranza, come si diceva prima". Insomma, quel che il consigliere intende ribadire è che il voto è favorevole, senza per questo potersi prefigurare un suo ingresso nella maggioranza.

Ma quel che più rileva e costituisce notazione dirimente è il fatto che il Riccardi (poichè la questione sul voto se condizionato o meno non si esaurisce lì) nulla infine obietta alla conclusiva affermazione del Presidente secondo cui l'ordine del giorno è approvato, laddove la seduta viene sciolta dopo che vi è stato un ultimo intervento del consigliere Riccio (e non anche del Riccardi, pag. 108 del verbale).

Ne consegue la reiezione anche del mezzo di impugnazione qui esaminato.

4- E' infine improcedibile il terzo motivo di ricorso, introdotto per denunciare la violazione dell'art. 25 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Nella prospettazione attorea,  poichè la previsione regolamentare impone al Presidente di dichiarare deserta la seduta ove trascorsa un'ora non sarà raggiunto il numero legale, illegittimamente si sarebbe proceduto alla verifica del numero legale alle ore 10,15, ossia oltre un'ora dopo le ore 9,00, di convocazione del Consiglio.

In disparte ogni altra verifica in rito e sul merito (in riferimento all'interesse alla censura ed alla plausibile tolleranza, di cui alla replica del Comune), tale denuncia è comunque tardiva in quanto rivolta, con un ricorso notificato il 29 marzo 2004, avverso non la delibera di approvazione dello Statuto, ma avverso la precedente del 24 gennaio 2002. Ciò nella notazione che (di certo) il ricorrente Cons. De Vivo, capogruppo dei D.S. era presente in tale data presso la sede comunale ed ha richiesto che la seduta fosse dichiarata deserta, per allontanarsene solo dopo la reiezione della richiesta.

5- In conclusione, alla stregua di quanto innanzi il ricorso non può trovare accoglimento e va, quindi, respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, prima sezione, respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Pone le spese del giudizio a carico dei ricorrenti e le liquida in complessivi Euro duemila/00 (2000.00) in favore del Comune resistente.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, addì  17 novembre 2004.  

dott. Giancarlo Coraggio,  Presidente 

dott. Arcangelo Monaciliuni,  Consigliere, est.