REPUBBLICA ITALIANA N.   1100  Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 507 Reg.Ric.
PER L’ABRUZZO SEZIONE STACCATA DI PESCARA Anno 2004
 

composto dai magistrati:

dott. Michele Eliantonio                                     Presidente

dott. Mario Di Giuseppe                                     consigliere relatore

dott. Dino Nazzaro                                              consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 507 del 2004, proposto da MAMMARELLA avv. Sandro, in giudizio personalmente ed elettivamente domiciliato in Pescara, via Colonna n. 31;

CONTRO

COMUNE di MOZZAGROGNA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Diego De Carolis, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Pescara, via Pesaro n. 54;

per l’annullamento

del provvedimento 8.10.2004 n. 4892 relativo a diniego di accesso al registro protocollo del Comune.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mozzagrogna;

Viste le memorie difensive prodotte dalla parte resistente;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, all’udienza in camera di consiglio del 2.12.2004, il cons. Di Giuseppe;

Uditi l’avv. Mammarella per se stesso e l’avv. De Carolis per la parte resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato il 15.10.2004 e depositato il 20.10.2004 l’avv. Mammarella Sandro, esposto di rivestire la qualità di Consigliere comunale del Comune di Mozzagrogna e di aver, in quanto tale, presentato il 28.7.2004 istanza di accesso al registro protocollo del Comune, onde poter espletare il mandato connesso alla carica rivestita, ha impugnato il provvedimento 8.10.2004 n. 4892 con cui il Sindaco gli ha sostanzialmente negato l’accesso in relazione alle sette domande successivamente presentate il 10.9.2004 allo stesso scopo e con riguardo a diversi gruppi di materie d’interesse.

Con l’atto impugnato il Comune ha significato, da una parte ed in via generale, che il diritto d’accesso dei consiglieri comunali, anche nell’esercizio del loro mandato, non può essere generalizzato ed indiscriminato e che deve limitarsi alle sole notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato e non può che sostanziarsi nella previa identificazione, da parte del richiedente, degli oggetti che, nell’ambito del protocollo generale, rientrano nella propria sfera d’interessi. Con lo stesso atto il Comune ha sostenuto, d’altra parte ed in particolare, che non può essere accolta la richiesta di accesso agli atti e documenti formati anteriormente all’assunzione della carica di consigliere da parte dell’istante, anche perché non è dimostrato uno specifico interesse collegato con l’attività svolta dall’Ente nel periodo corrispondente al mandato del richiedente, mentre, con riguardo agli atti e documenti formati successivamente all’assunzione della carica in discorso, le istanze d’accesso devono essere riformulate, precisando con esattezza l’oggetto della richiesta. Il Sindaco ha, infine e con lo stesso atto, significato di essere disponibile, a fini collaborativi e previ accordi, a far visionare il registro protocollo generale, in presenza del dipendente addetto, al fine di meglio individuare gli atti di cui si chiede notizia e la loro ostensibilità a terzi qualificati come consiglieri comunali, fermo restando che le richieste debbono essere formulate per singolo argomento e gradate in numero e maniera tale da non intralciare il normale funzionamento degli uffici.

Il ricorso deduce i seguenti motivi:

I- violazione dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000, poiché (in stretta sintesi) l’art. 22 cit. prevede un generalizzato diritto d’accesso alla documentazione amministrativa quale esplicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. e l’art. 43 cit. prevede che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutti gli atti, le notizie e le informazioni in loro possesso, senza alcuna limitazione e senza necessità di specificazione, che siano utili all’espletamento del proprio mandato, pur essendo tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge.

II- violazione dell’art. 4 del DPR n. 352 del 1992 e degli artt. 3 e 24 della legge n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per assente e contraddittoria motivazione, poiché (in stretta sintesi) la motivazione del provvedimento (8.10.2004) impugnato si risolve in un diniego di accesso con le modalità consentite dalla legge ai consiglieri comunali, in quanto impone la previa individuazione degli atti e la corrispondente singola richiesta di accesso, sebbene per l’art. 3 cit. sia sufficiente l’indicazione degli elementi che ne consentano l’individuazione e d’altra parte il ricorrente abbia presentato istanze di accesso per ben individuate materie; peraltro, la valutazione dell’utilità per l’espletamento del proprio mandato è rimessa allo stesso consigliere richiedente.

Per resistere si è costituito in giudizio il Comune di Mozzagrogna la cui difesa, con memorie depositate in data 12.11.2004 e 1.12.2004, ha controdedotto in ordine alle elevate censure, facendo peraltro notare che, in effetti, il Comune non ha opposto alcun diniego alle domande di accesso formulate dal ricorrente.

D I R I T T O

Il tenore delle argomentazioni esposte dall’atto impugnato, sopra riportate in fatto (cfr.: II cpv.), è tale da far ritenere al Collegio (diversamente da quanto sostiene la difesa di parte resistente) che alle domande d’accesso formulate dall’interessato, nella qualità di Consigliere comunale, sia stato, in sostanza, opposto un diniego: di tanto convincono, sia le affermazioni in ordine all’interesse da dimostrare (limitato a singoli documenti, peraltro relativi all’attuale mandato), sia le condizioni poste all’esercizio del diritto d’accesso (istanze per singoli documenti e peraltro solo quelli ostensibili ai consiglieri comunali, inoltre da richiedere gradatamente nel tempo).

Nel merito, il ricorso è fondato.

La giurisprudenza (cfr.: Cons. St., Sez. V, 4 maggio 2004 n. 2716) ha, invero, chiarito che:

- i consiglieri comunali hanno diritto d’accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione;

- l’estensione di tale diritto non può subire limitazione alcuna ed i consiglieri comunali possono accedere a qualsiasi atto da essi ravvisato utile all’espletamento del mandato;

- la precisazione che la richiesta di accesso è avanzata per l’espletamento del mandato basta a giustificarla, senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta stessa, sicchè essa non può essere disattesa dall’Amministrazione;

- il diritto d’accesso dei consiglieri comunali non trova un limite neppure nei diritti tutelati dall’ordinamento – fra cui la riservatezza, anche di terzi – essendo i consiglieri tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;

- le pubbliche Amministrazioni sono tenute a curare tutti gli adempimenti a loro carico e, quindi, a dotarsi di tutti i mezzi (personale, strumenti e materiale) necessari all’assolvimento dei loro compiti in relazione a tali richieste;

- le norme disciplinanti l’accesso dei consiglieri comunali non pongono limiti quantitativi agli atti cui si chieda di accedere, né presuppongono che di tali atti i richiedenti conoscano già il contenuto, sia pure approssimativamente, ben potendo l’intervento connesso al mandato ravvisarsi opportuno anche a seguito dell’acquisita conoscenza di atti precedentemente del tutto ignorati;

- l’espletamento del mandato di cui sono investiti i consiglieri comunali li abilita a conoscere tutte quante le attività svolte dall’Amministrazione, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti, affinché possano consapevolmente intervenire in ogni singolo settore;

- i consiglieri comunali hanno titolo ad accedere anche agli atti concernenti le vertenze nelle quali il Comune è coinvolto, onde prenderne conoscenza e poter intervenire al riguardo.

La giurisprudenza ha, peraltro, recentemente ritenuto che i consiglieri comunali hanno titolo ad accedere anche al protocollo riservato del Sindaco e quindi ai relativi atti e documenti (cfr.: TAR Sardegna, 30 novembre 2004 n. 1782), restando salvi, evidentemente, gli atti e documenti indirizzati alla persona fisica del soggetto che riveste la carica di Sindaco e, dunque, non connessi alle relative funzioni.

Orbene, alla luce degli indirizzi giurisprudenziali sopra ricordati, che il Collegio condivide, s’appalesano fondati entrambi i motivi di ricorso, sopra riassunti in fatto, e l’atto impugnato appare illegittimo anche laddove intende inibire l’accesso del consigliere ricorrente al protocollo ed agli atti riguardanti periodi anteriori a quello proprio dell’attuale mandato.

E’ evidente, infatti, che possono ben riuscire utili o necessari all’espletamento del mandato di consigliere comunale anche atti risalenti a pregressi periodi della vita amministrativa del Comune, giacchè il mandato di che trattasi non è avulso dall’intera vita dell’Ente locale che, per sua natura, non si interrompe ad ogni legislatura, così come non sono limitati alla semplice durata di una legislatura gli effetti degli atti compiuti dal Consiglio comunale e, quindi, da ciascun Consigliere comunale.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e l’atto impugnato deve essere annullato, dichiarandosi l’obbligo del Comune di accogliere le istanze del ricorrente e di attenersi ai sopra ricordati indirizzi giurisprudenziali.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo-Sezione Staccata di Pescara accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato e dichiara l’obbligo del Comune resistente di consentire al Consigliere comunale ricorrente l’accesso al registro protocollo ed alla documentazione amministrativa, secondo gli indirizzi giurisprudenziali ricordati in motivazione.

Condanna il Comune di Mozzagrogna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 2 dicembre 2004.

Michele Eliantonio presidente

Mario Di Giuseppe estensore 

Il Segretario d’udienza 

Pubblicata mediante deposito in Segreteria in data  16.12.2004

Il Direttore di Segreteria