N. 354/03 REG.RIC.
N. 893 REG.SEN.
ANNO 2004
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente Rel.Est.
Dott. Umberto Giovannini Consigliere
Dott. Italo Caso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso N. 354/03 proposto da BERTAZZONI GABRIELE, ORLANDO MARCELLO, ANDREOLI LUIGI, BENZI LUCA, TRALDI MARCO, BEGLIARDI CLARA, STORCHI CRISTIAN, VEZZANI TIZIANO, MANTOVANI GIUSEPPE, STORCHI FABIO, SOPRANI NADIA, BULGARELLI GIUSEPPE, BOTTEON ENZO, STORCHI AIMONE, rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Della Fontana, ed elettivamente domiciliati nello studio dell’avv. Alberto Rondani, in Parma, Via Garibaldi 23;
contro
il COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Bursi e domiciliato presso la Segreteria del TAR in Parma, P.le Santafiora 7;
e nei confronti di
- VODAFONE OMNITEL, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Mastragostino e Cristiana Carpani e domiciliata nello studio dell’avv. Arrigo Allegri in Parma, Via Repubblica 5;
- TELECOM ITALIA MOBILE Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe De Vergottini e Cesare Caturani e domiciliata presso lo studio dell’avv. Maurizio Palladini, in Parma, V.lo dei Mulini 6;
per l'annullamento
- delle delibere n.31 dell’11/6/02 e n.30 del 12/6/03 del Consiglio Comunale di Campagnola Emilia;
- dell’atto 22/7/03 prot.7336 con il quale il Responsabile del settore 3° del Comune ha dato il via per il procedimento amministrativo preordinato al ritiro delle concessioni edilizie nn.39 e 40/01 e al rilascio di nuovi permessi di costruire e relative autorizzazioni;
- nonché con proposizione di motivi aggiunti: dei permessi di costruire del 6/10/03 nn.42 e 43 rilasciati dal Responsabile del Comune rispettivamente a TIM e Vodafone Omnitel;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune e delle controinteressate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 21/12/2004 gli avv.ti Leporatti in sostituzione dell’avv. Della Fontana, Bursi, Carpani e Mendogni in sostituzione dell’avv. De Vergottini per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato al Comune di Campagnola Emilia e alle società Vodafone Omnitel e TIM i nominati in epigrafe hanno impugnato le deliberazioni n. 31 e 30 dell’11/6/2002 e del 12/6/2003
di adozione e di approvazione, ex art. 15 l.r. n. 47/78, della 10^ variante parziale al P.R.G. contenente disposizioni sulla localizzazione nel territorio comunale degli impianti di telefonia mobile e l’atto in data 22/7/2003 del responsabile del 3° settore del Comune che ha dato comunicazione dell’avvio del procedimento preordinato al ritiro delle precedenti concessioni edilizie e al contestuale rilascio di nuovi permessi di costruire per l’installazione di stazioni radio-base.
I ricorrenti sono tutti residenti in aree limitrofe al sito ove le controinteressate hanno realizzato stazioni radio-base su permessi del Comune i quali erano stati sospesi con ordinanze n. 300 e n. 301 di questo Tribunale per contrasto con le prescrizioni di zona contenute nell’art. 23.3 delle N.T.A.. Peraltro, il Comune, pressato da una richiesta di risarcimento di danno, approvava la variante impugnata in questa sede che consentiva tali insediamenti nelle zone agricole normali, di rispetto dell’abitato e di rispetto cimiteriale, dando inizio al procedimento di rilascio di nuove autorizzazioni.
I ricorrenti deducono: 1) la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione alla modificazione delle precedenti scelte urbanistiche e alla particolare natura delle aree in questione, situate a ridosso del centro urbanizzato; 2) il difetto d’istruttoria; 3) la violazione del regolamento comunale approvato il 25/3/2002 ai sensi dell’art. 8 della legge n. 36/2001 e l’eccesso di potere per falso presupposto di fatto, avendo il Comune erroneamente ritenuto che non fosse possibile ubicare in altre zone del territorio gli impianti, i quali potrebbero essere localizzati solo in presenza di un’espressa previsione di piano, mentre tale collocazione sarebbe possibile sull’intero territorio comunale, salve specifiche limitazioni, per cui non esisterebbero ragioni di urgenza e di individuazione di apposite aree; 4) la violazione del regolamento sotto altro profilo, perché in base all’art. 3 sarebbero da preferirsi le aree di proprietà del Comune; 5) l’eccesso di potere per sviamento, atteso l’ostinata volontà del Comune di sanare l’illegittima situazione determinatasi a seguito dell’annullamento delle precedenti concessioni, e quindi convalidare gli impianti già autorizzati.
Con memoria ritualmente notificata i ricorrenti hanno in aggiunta impugnato i permessi di costruire n. 42 e 43 del 6/10/2003, intervenuti in pendenza di causa a favore delle controinteressate, deducendo: 7) l’illegittimità derivata e la violazione degli artt. 8 l.r. n. 30/2000, 1 e 3 l.r. n. 30/2002 e 6 e 13 l.r. n. 31/2002, in materia di localizzazione degli impianti in modo conforme alle prescrizioni di piano; 8) la violazione degli artt. 8 l.r. n. 30/2000 e 1 e 3 l.r. n. 30/2002 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, essendo stata omessa la prescritta e semplificata valutazione d’impatto ambientale (v. anche l’art. 2 bis c. 2 della legge n. 189/1997), in quanto si sarebbero presi per buoni acriticamente gli studi d’impatto ambientale esibiti dalle società interessate; né potrebbe supplire lo sbrigativo parere del responsabile di settore.
Si sono costituiti in giudizio e hanno depositato memorie esplicative il Comune resistente e le controinteressate.
Con memorie, le parti hanno insistito nei loro assunti.
Questo Tribunale, con ordinanza confermata in appello, ha sospeso l’efficacia delle concessioni impugnate.
DIRITTO
Devono preliminarmente esaminarsi e disattendersi, le censure proposte dai ricorrenti contro le delibere con le quali il Comune, anche in ossequio ad una specifica prescrizione regolamentare, ha disciplinato la collocazione nelle aree agricole delle stazioni radio-base di telefonia cellulare con apposita modifica di piano regolatore.
Premesso che la necessità di una siffatta regolamentazione risultava evidente soprattutto dopo che una prima collocazione di tali stazioni era stata ritenuta illegittima per contrasto con la disciplina pianificatoria, risulta del tutto infondata (ed anzi controproducente per la difesa dei ricorrenti, anche se essi hanno notevolmente corretto la loro impostazione nella memoria finale) l’argomentazione secondo la quale (v. il motivo n. 3) il Comune potrebbe evitare di localizzare in via di previsione pianificatoria i siti degli impianti, perché essi potrebbero sorgere in ogni parte del territorio comunale.
Al riguardo basterà osservare che la necessità di una pianificazione al riguardo deriva dal semplice esame delle norme regionali richiamate nonché dalle previsioni costituzionali (v. la sentenza n. 303/2003 della Corte Costituzionale che ha dichiarato parzialmente illegittimo il D. L.vo n. 198/2002, mentre il successivo D. L.vo n. 259/2003 non è comunque applicabile alla fattispecie in esame, essendo ad essa successivo).
Tale disciplina deriva immediatamente dalle previsioni di uso contenute, per le singole zone, dalle N.T.A. che, nel consentire determinate destinazioni, chiaramente escludono, in via di interpretazione logica, le destinazioni diverse o addirittura con essi contrastanti.
Né può sostenersi che la scelta adottata (che ha privilegiato le aree agricole) avrebbe dovuto essere specificamente motivata; com’è noto, infatti, tale onere non sussiste quanto agli atti di pianificazione, mentre non sembra sussistere alcuna illogicità, essendo del tutto ragionevole favorire, per l’uso in esame e i conseguenti pericoli di inquinamento ambientale, le aree agricole scarsamente popolate, pur nel necessario equilibrio con la concorrente necessita di consentire ai gestori un’adeguata copertura del territorio ad opera del segnale irradiato, necessità che porta ad escludere le aree eccessivamente lontane dal centro abitato. Nessuna istruttoria avrebbe dovuto essere effettuata, essendo molto ampio l’ambito della scelta, che ha compreso tutte le aree agricole, e ciò nel contempo esclude l’esistenza del lamentato eccesso di potere (v. il motivo n. 5).
Sono invece fondati i motivi proposti contro i nuovi permessi impugnati (salvo quelli d’illegittimità derivata).
Sussiste, infatti, la violazione degli artt. 8 l.r. n. 30/2000 e 1 e 3 l.r. n. 30/2002 essendo del tutto mancato un sufficiente studio d’impatto ambientale, sia pure nella forma semplificata richiesta da tali disposizioni. Non è sufficiente, infatti, riportarsi esclusivamente alle osservazioni (senza dubbio non obiettive) provenienti dalle controinteressate, mentre il parere di compatibilità del responsabile del comunale di settore si limita ad escludere la presenza di edifici o di luoghi d’interesse ambientale, architettonico e paesaggistico e il consistente impatto visivo della stazione, senza dar conto degli effetti dell’impianto sull’uomo, sulla fauna, sul suolo, sull’acqua, sul clima e sul paesaggio, con verifica complessiva e sinergica degli effetti diretti e indiretti del progetto (C.S., VI, 28/3/2003 n. 1699).
Il ricorso dev’essere quindi parzialmente accolto.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, in parziale accoglimento del ricorso in epigrafe annulla i permessi di costruire impugnati con i motivi aggiunti.
Condanna il Comune resistente e le società controinteressate in solido a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, che liquida per l’intero in euro 5.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 21/12/2004.
f.to Gaetano Cicciò Presidente
Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.
Parma, lì 23 dicembre 2004
f.to Eleonora Raffaele Il Segretario
fg
NRG.354/03