REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

Sezione di Salerno

Sezione Prima

composto dai Magistrati:

Dr. Alessandro Fedullo - Presidente

Dr. Filippo Portoghese  - Consigliere

Dr. Giovanni Grasso   - Primo Referendario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 985/2004, proposto dalla s.r.l. M. G. Costruzioni, in proprio e quale capogruppo della costituenda A.T.I. con la EDIL DISA s.r.l., rappresentata e difeso dall’avv. Andrea Di Lieto, con il quale è elettivamente domiciliata in Salerno al corso Vittorio Emanuele, n. 143

contro

il Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Maria Di Lieto, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi, n. 164, presso lo studio dell’avv. Lorenzo Lentini

e nei confronti

della Inferfin Lavori s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giangiacomo Allodi, con il quale è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Velia, n. 47, presso lo studio dell’avv. Gennaro Stellato

per l’annullamento

a) del verbale di gara del 4 marzo 2003, relativo all’appalto dei lavori di arredo urbano di piazza Sabbato e valorizzazione monumento ai caduti, con il quale l’ATI ricorrente è stata esclusa dalla gara e questa è stata aggiudicata all’ATI Interfin Lavori s.p.a. – C.S.T. Coten s.r.l.; b) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi compresi il bando di gara ed il relativo disciplinare e gli atti con i quali sono stati approvati, nella parte in cui impediscono ai concorrenti di produrre fideiussione di intermediari finanziari e non prevedono la riduzione al 50% della cauzione ordinariamente prevista per is oggetti in possesso della certificazione del sistema di qualità.

* * *

     Visto il  ricorso con gli atti e documenti allegati;

     Visti gli atti di costituzione in giudizio;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti tutti gli atti della causa;

     Relatore alla pubblica udienza del 24 giugno 2004 il dott. Giovanni Grasso e uditi altresì, per le parti, gli avvocati difensori presenti come da processo verbale di udienza;

     Ritenuto che – con ricorso notificato in data 29 marzo 2003 e depositato il successivo 4 aprile – la s.r.l. M. G. Costruzioni impugnava il provvedimento, meglio distinto in epigrafe, con il quale era stata esclusa dalla procedura concorsuale indetta dal Comune di Pontecagnano Faiano per l’aggiudicazione, al massimo ribasso, dei lavori di arredo urbano di piazza Sabbato e valorizzazione monumento ai caduti, motivata sulla ritenuta illegittimità della fideiussione rilasciata da parte di intermediario finanziario;

     Considerato che – a sostegno dell’articolato gravame – parte ricorrente ha invocato, a suo favore, la testuale previsione dell’art. 30 della l. n. 109/94, così come in parte qua modificata ed integrata dall’art. 145, 50° comma della l. n. 388/2000, secondo la quale la cauzione può essere rilasciata – oltre che dalle banche e dalle società assicuratrici – “dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”;

     Ritenuto che – a dispetto dell’assunto attoreo – la disposizione in esame risulta inequivoca nell’ammettere bensì (ad innovazione del pregresso e restrittivo regime) la possibilità per gli intermediari non bancari di prestare cauzione, ma solo ove all’uopo autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non essendo sufficiente l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d. lgs. n. 385/1993 (cfr., sul punto, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 22 marzo 2003, n. 104; cfr. altresì il d.p.r. 30 marzo 2004, n. 115, che disciplina, in oggi, il procedimento di rilascio dell’autorizzazione, affidato al Ministero dell’economia e delle finanze);

     Considerato che – alla luce del riassunto principio di diritto – l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale per cui è causa resiste alle articolate doglianze, di tal che il gravame va respinto per palese infondatezza, con ogni consequenziale determinazione in ordine alle spese e competenze di lite;

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione di Salerno, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da s.r.l. M. G. Costruzioni, come in epigrafe individuato, lo respinge.

      Condanna la ricorrente alla refusione delle spese a favore della Amministrazione resistente e della controinteressata, per un complessivo ammontare di € 2.000 per l’una e € 2.000 per l’altra, oltre accessori come per legge.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

    Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2004, con l’intervento dei Magistrati

Dr. Alessandro Fedullo  Presidente

Dr. Giovanni Grasso   Primo Referendario Est.