Sent. n. 447/E.L./2005
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale
Regionale dell'Umbria
composta dai seguenti Magistrati :
Dott. Lodovico Principato Presidente
Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere rel.
Dott. Cesare Vetrella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità istituito dal
Procuratore Regionale nei confronti dei sigg.: 1) Locchi Renato, 2) Rometti
Silvano, 3) Bellini Ornella, 4) Cristofani Sauro, 5) Cutini Silvia, 6) Moriconi
Giovanni, 7) Lucarelli Luciana, 8) Giovannoni Donatella.
Visto l'atto introduttivo della causa, iscritto al
n°10497/EL del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della
causa.
Uditi, alla pubblica udienza del 9/11/2005, con
l'assistenza del Segretario, dr. Fabio Chirieleison: il relatore, nella persona
del Cons. Fulvio Maria Longavita, ; il P.M., nella persona del Cons.
Massimiliano Minerva; l'avv. Francesco A. De Matteis, per i primi sei
convenuti; l'avv. Mario Rampini, per gli ultimi due convenuti
FATTO
I) - Con atto di
citazione del 23/5/2005, la Procura Regionale presso questa Sezione ha
convenuto in giudizio i sigg. Locchi Renato, Rometti Silvano, Bellini Ornella,
Cristofani Sauro, Cutini Silvia, Moriconi Giovanni, Lucarelli Luciana e
Giovannoni Donatella, nella loro qualità di, rispettivamente : sindaco (il
primo), componenti la Giunta (i successivi cinque) e dirigenti del Comune di
Perugia (gli ultimi due), per ivi sentirli condannare, in tale loro qualità e a
favore del predetto Comune, alla complessiva somma di € 40.046,24,
corrispondente alla spesa sostenuta per l'incarico espletato per il Comune
medesimo dalla sig.ra Elisa Spinelli, costituente danno, ad avviso della
Procura.
II) -
Riferisce la citazione che la Procura, “a seguito di specifica denuncia
proveniente da un consigliere comunale e di notizie di stampa, ha avviato una
serie di accertamenti, dai quali è risultato che il Comune di Perugia, con
delibera di Giunta n°548 del 30/10/2003, (aveva) deciso di avvalersi delle
prestazioni professionali della sig.ra Spinelli, da inserire nell'ambito
dell'Ufficio Relazioni Internazionali, per un costo totale di € 14.464,26” .
Il
contenuto dell'incarico, prosegue la citazione, “che secondo la delibera appena
citata avrebbe dovuto avere inizio il 12/11/2003 e terminare il 10/7/2004, (è
stato) precisato nella relativa convenzione, sottoscritta il 27/1/2004”, e
consisteva : (a) nella “progettazione e realizzazione, previo il coinvolgimento
delle associazioni di categoria, di una card da offrire a titolo
promozionale ai visitatori provenienti dalle città gemellate, che (consentisse) di ottenere agevolazioni
economiche o logistiche
presso alberghi, negozi,
ristoranti, ecc.”; (b) nella “collaborazione alla realizzazione di strumenti atti a favorire gli scambi tra realtà produttive e di standard
elevato”; (c) nella “collaborazione alla realizzazione di scambi tra le
Università perugine e quelle delle città gemelle, al fine di favorire scambi
tra i migliori studenti, ovvero contribuire a progetti di ricerca di alto
livello”; (d) nella “collaborazione a tutte le iniziative che il servizio
(sarebbe andato) ad attivare nel periodo in cui la professionista in questione
(avrebbe espletato) la prestazione di cui sopra”.
Chiarisce
inoltre la citazione che, “alla scadenza dell'incarico in esame, il dirigente
dell'Ufficio di Gabinetto del sindaco - Provveditorato, con determinazione
n°192 del 6/7/2004, ravvisata la necessità di continuare ad avvalersi delle
prestazioni professionali della Spinelli dal 12/7/2004 al 31/7/2005, al fine di
addivenire alla piena realizzazione del progetto della card , (ha
disposto) la stipula di una nuova convenzione con l'interessata, con
conseguenti ulteriori oneri, pari, nel complesso, ad € 25.581,98”.
In
precedenza, precisa la citazione, “la Giunta comunale, con deliberazione n°110
del 20/5/2004, (dopo aver) preso atto della avvenuta elaborazione di un
progetto Card Promozionale da parte del consulente Spinelli, aveva
stabilito che il progetto dovesse essere portato a termine nei tempi previsti
dalla convenzione, (ossia entro il) 10/7/2004, limitandosi a dare mandato
all'Ufficio Relazione Internazionale perché (provvedesse) a tutti i successivi
adempimenti che si (sarebbero resi) necessari”.
III) - Sulla scorta
dei fatti così accertati, la Procura ha invitato gli odierni convenuti a
dedurre, con distinti atti (di identico contenuto) in data 8/2/2005, assumendo
come danno “il totale dei compensi corrisposti dal Comune di Perugia alla
Spinelli, in quanto trattasi -ha chiarito la Procura- di esborsi che non si
sarebbero verificati, qualora le funzioni in argomento fossero state svolte
dagli organi ed uffici dell'ente a ciò deputati”.
A tal riguardo, la
Procura ha considerato:
1) che la “menzionata iniziativa della card era
stata già progettata e realizzata dal Comune di Perugia verso la fine del 1999,
con esclusivo ricorso al personale dipendente e senza oneri per le finanze
pubbliche”, così che ….. “la decisione della Giunta Comunale di affidare ad un
consulente esterno la progettazione e la realizzazione di una iniziativa già
ideata e realizzata qualche hanno prima (risultava) del tutto irrazionale ed
antieconomica”;
2) che “il beneficiario della doppia consulenza, oltre
ad essere privo della necessaria esperienza professionale, in considerazione
della (sua) giovane età, presentava (anche) un curriculum v i t a e del tutto inadeguato alle
mansioni affidate”; inadeguatezza resa ancora più evidente “ove si (fossero
confrontati) i titoli di studio e professionali (della sig.ra Spinelli) con il curriculum
vitae della dipendente, istruttore direttivo culturale (dr.ssa Menicucci),
trasferita d'ufficio appena qualche mese prima dalla medesima struttura della
quale subito dopo si (è lamentata) l'insufficienza di organico, tale da
spingere l' Amministrazione ad avvalersi di un consulente”;
3) che, “su espressa richiesta della Procura medesima
(in ordine) ai risultati raggiunti dalla Spinelli, rispetto agli obiettivi
prefissati nella delibera di Giunta n°548/03, il Comune (ha trasmesso) due
brevi elaborati, privi di data, ciascuno di 2-3 pagine, a firma Spinelli non
autografa, che contengono le linee schematiche del progetto riprese dal
precedente che (avrebbero dovuto) costituire il frutto dell'attività di
collaborazione remunerata dal Comune”;
4) che, alla scadenza del termine fissato nella
convenzione del 27/1/2004, “il consulente versava in una situazione di grave
inadempimento ….. poiché sia la delibera n°548/2003 che la (relativa)
convenzione (avevano precisato) che oggetto dell'incarico (era), oltre alla
progettazione, anche la realizzazione della card, (in realtà) mai
avvenuta”, così che -si è soggiunto- “costituisce una scelta anch'essa
irrazionale, antieconomica ed ingiustificabile, (quella) del dirigente
(Giovannoni) che, in luogo di insistere per l'adempimento completo del primo
incarico, autonomamente decide di affidare una seconda consulenza all'esperto
esterno inadempiente”;
5) che il Comune di Perugia “è dotato di un Ufficio
Relazioni Internazionali, che fino a pochi mesi prima della delibera in
questione era formato da due dipendenti di ruolo, tra le (cui) attribuzioni è,
tra l'altro, prevista la gestione dei rapporti con le città gemelle, mentre
“all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco fanno capo (altri uffici) ……., di cui
“almeno tre (Vicesindaco, Ufficio Pubbliche Relazioni e, in parte, anche
l'Ufficio Grafico e di Comunicazione, nel cui ambito è stato realizzato
l'originario progetto card) che hanno competenze direttamente connesse
con la materia dei gemellaggi e, dunque, (avrebbero potuto) collaborare alla
realizzazione della (nuova) iniziativa card, tanto più che (questa)
costituiva un duplicato della precedente”;
6) che, infine, “alcune delle attività oggetto di
consulenza sono prive di specificità e rientrano tra i compiti istituzionali
generali dell'Ufficio Relazioni Internazionali, quali : la “collaborazione alla
realizzazione di strumenti atti a favorire gli scambi tra le realtà produttive
e di standard elevato”, nonché la “collaborazione alla realizzazione di scambi
tra le Università perugine e quelle delle città gemelle “.
Sul
piano dell'imputazione soggettiva, il danno in questione è stato addebitato,
per l'importo di € 14.464,26, agli “amministratori che hanno adottato la
delibera n°548/2003” e al “dirigente (Lucarelli) che ha espresso parere
favorevole” per l'adozione della delibera stessa, ascrivendo :
- il 15% dell'importo di cui sopra a ciascun
amministratore, perché -si è precisato- “con il loro voto hanno contribuito a
formare la volontà dell'organo comunale, in evidente contrasto con la normativa
vigente in materia di affidamento di incarichi ad esperti esterni, con i
principi giurisprudenziali consolidati, nonché con il principio di economicità
e buon andamento, in relazione alla sana, corretta ed efficiente gestione
dell'ente e del danaro pubblico”;
- il 10% del predetto importo al dirigente dell'Unità
Organizzativa Provveditorato Lucarelli, perché “ha espresso parere favorevole
sulla proposta di delibera citata, omettendo di rappresentare la circostanza
del carattere meramente ripetitivo del progetto card rispetto alla
iniziativa del 1999-2000 e l'inidoneità assoluta del consulente prescelto”.
La
restante parte del danno, per l'importo di € 25.581,98, è stato invece
addebitato interamente alla “incaricata di posizione organizzativa dell'Ufficio
di Gabinetto del Sindaco Giovannoni, …… per avere assunto, con la
determinazione n°192/2004, la decisione di riconfermare la consulenza (della)
Spinelli, in presenza di forti elementi dissuasivi”.
IV) -
Con distinte note controdeduttive di contenuto pressoché identico, redatte con
l'assistenza dell'avv. Francesco A. De Matteis e depositate tra il 18/3 e
l'11/4/2005, il Sindaco e gli altri Amministratori intimati hanno declinato
ogni addebito, facendo presente:
1) che “il progetto promosso nel 2003 non è una
semplice replica dell'iniziativa del 2000”;
2) che “alla Giunta non può contestarsi di avere
individuato un consulente esterno inadeguato perché munito di curriculum
di minor peso rispetto a quello della dipendente non più in forze presso
l'Ufficio Relazioni Internazionali”, in quanto la Giunta, alla data di adozione
della censurata delibera, ha dovuto semplicemente “prendere atto della
oggettiva inadeguatezza dell'organico”, per essere state già prima trasferite
ad altra struttura la sig.ra Pignatta e la dr.ssa Menicucci, che erano in forza
presso il ripetuto Ufficio, mentre la dr.ssa Spinelli “possedeva sicuramente il
titolo accademico più adatto per operare professionalmente alla redazione di un
progetto di promozione turistico-culturale quale quello promosso con la
(cennata) delibera n°548/2003”;
3) che “la singolarità del progetto e la sua
irriconducibilità ai compiti istituzionali di Uffici diversi da quello preposto
alle relazioni Internazionali collocano l'affidamento dell'incarico in
questione nell'alveo della legittimità e del corretto agire amministrativo”; in
particolare, si è chiarito, “l'incarico affidato alla dr.ssa Spinelli
concerneva, in parte, attività non specificamente ascrivibile ai compiti
istituzionali generali del Comune, (come) conferma la circostanza che, alla
vigilia dell'adozione della delibera n°10/2000 (concernente l'iniziativa card
1999-2000) il Vicesindaco Rometti e l'Assessore Cantucci avevano fatto
presente alle Associazioni di Categoria ….. l'impossibilità per il Comune di
farsi carico in proprio di un servizio che impegnerebbe in maniera continuativa
personale che non può essere distolto dalle normali attività istituzionali”;
4) che, “dalla delibera n°548/2003, risulta
chiaramente che la Giunta aveva assegnato termine alla dr.ssa Spinelli sino al
30/6/2004 per la sola impostazione a livello progettuale e, ….. nel
termine assegnatole, la (medesima) ha redatto e consegnato il progetto
richiesto; progetto, naturalmente, per obiettivi che, oltre a confermare che
l'incarico non era limitato alla elaborazione della card, la stessa
Giunta ha esaminato ed approvato con determinazione n°110 del 20/5/2004,
affidandone l'attuazione all'Ufficio interessato”.
V) -
Dal canto loro, con nota controdeduttiva redatta con l' assistenza dell'avv.
Mario Rampini e depositata il 26/4/2005, le dirigenti Giovannoni e Lucarelli
hanno declinato anch'esse ogni addebito, osservando che :
1) “il progetto attivato con la delibera n°548 del
30/10/2003, pur formandosi sull'idea posta a base del precedente progetto, è
cosa affatto diversa (da questo) quanto ad ampiezza, durata e finalità”;
2) per “attivare e gestire un disegno di straordinario
interesse, come quello che qui interessa, occorreva l'ausilio di risorse umane”
e, siccome “l'organico comunale, ormai ridotto ai minimi termini per esigenze
di contenimento delle spese fisse ed in relazione alle crescenti esigenze
operative, non consentiva di assegnare a tale progetto i dipendenti in servizio”,
si è proceduto al conferimento dell'incarico in discorso;
3) “non pare pertinente il confronto tra i curricula”
della Spinelli e della Menicucci, “per dire che quest'ultima doveva essere
preferita alla prima”, perché la Menicucci, che “costituiva l'unica figura
professionale dotata di profilo attinente al servizio bibliotecario” era stata
trasferita a questo servizio “nel momento in cui ineludibili esigenze di
servizio (hanno) reso necessario integrare le unità lavorative del servizio
stesso”;
4) in ogni caso, “la dr.ssa Spinelli, in quanto
laureata in Tecnica Pubblicitaria, (era) in possesso di un titolo specifico,
rispetto all'incarico di che trattasi;
5) manca il danno, “giacche il progetto, ormai in fase
avanzata, è destinato a determinare indubbi benefici e vantaggi all'immagine
del comprensorio perugino e, per ricaduta, all'economia locale” e manca altresì
la colpa, perché la Lucarelli “ha correttamente esaminato e valutato la
fattispecie e si è espressa di conseguenza”.
Quanto
alla sig.ra Giovannoni, invece, si è argomentato la correttezza del suo
operato, osservando che “l'incarico originario era stato conferito alla dr.ssa
Spinelli limitatamente alla ipotesi progettuale dell'intervento”, così che,
“dovendo passare alla successiva fase, consistente nell'attuazione del progetto
medesimo, la proroga dell' incarico si poneva come atto dovuto, altrimenti non
avrebbe avuto alcun senso l'incarico precedente”.
“Per completezza”, si
è anche osservato, che “le disponibilità finanziarie per la conferma
dell'incarico sono state deliberate dalla Giunta Municipale, la quale pertanto era ben consapevole di tale
conferma”.
VI) -
Ritenuti insoddisfacenti i chiarimenti offerti dagli intimati con le riferite
note controdeduttive, quali integrati dall'audizione personale dell'assessore
Cutini (l'unica ad averne fatto richiesta), con l'atto introduttivo della causa
parte attrice ha ribadito gli addebiti mossi con l'invito, ulteriormente
chiarendo il quadro normativo e giurisprudenziale in cui essi si collocano.
In
estrema sintesi, parte attrice, ha ridotto a “tre le condizioni che
(coesistendo) consentono, eccezionalmente, una deroga al principio della
necessaria utilizzazione del personale dipendente per lo svolgimento dei
compiti istituzionali, fermo restante il “limite negativo generale (per il
quale) l'incarico di consulenza non deve mai risolversi nell'instaurazione
surrettizia di un rapporto di lavoro, e le ha individuate :
a) nella “eccezionalità del conferimento, per
complessità (o) straordinarietà delle esigenze da soddisfare o dei problemi da
risolvere, ovvero (nella) urgenza e (nella) inderogabilità dell'attività da
svolgere”;
b) nella “temporaneità e specificità dell'incarico,
nonché (nella) congruità del relativo compenso”;
c) nella “insufficienza organizzativa”, ossia
nella “assenza o carenza organica di un'apposita struttura della P.A., ovvero
(nella) mancanza di personale addetto, sotto il profilo quali-quantitativo, da
accertare mediante una puntuale e reale ricognizione, che impedisca o renda oggettivamente
difficoltoso l'esercizio di una determinata attività”.
Di tali condizioni,
secondo parte attrice, nella vicenda all'esame difetterebbe sia la
“insufficienza organizzativa dell'ente”, stante la presenza di un adeguato
numero di personale nelle strutture che fanno parte dell'Ufficio di Gabinetto
del Sindaco e la possibilità di un “coinvolgimento trasversale anche di altri
uffici”, e sia “la complessità (e la) straordinarietà delle questioni
affrontate, tali da richiedere da parte del consulente conoscenze e
professionalità eccedenti le ordinarie competenze possedute dal personale della
P.A., ovvero l'urgenza e (la) inderogabilità delle attività da svolgere”.
Con riferimento a tale
ultima condizione, parte attrice ha ribadito le proprie considerazioni sulle
carenza di professionalità della Spinelli, nonché il fatto che l'incarico
ricevuto dalla medesima riflette essenzialmente le competenze proprie
dell'Ufficio Relazioni Internazionali, che tra l'altro cura, appunto, “le
pubbliche relazioni, la comunicazione esterna e la gestione dei rapporti con le
città gemellate”, comunque ribadendo anche che “l'iniziativa di una card promozionale
era stata già progettata e realizzata dal Comune di Perugia verso la fine del
1999 con l'esclusivo ricorso al personale dipendente dell'Amministrazione”.
Quanto al dirigente
Giovannoni, poi, parte attrice ha rimarcato come l'oggetto dell'incarico “fosse
, oltre la progettazione, anche la realizzazione della card”;
realizzazione “mai avvenuta, con la conseguenza che prima del secondo
conferimento, il consulente versava in una situazione di grave inadempimento”
…., così che la Giovannoni, “in luogo di insistere per l'adempimento completo
del primo incarico, (ha) autonomamente (deciso) di affidare una seconda
consulenza”.
VII) - Costituitosi
nell'interesse del Sindaco e degli altri Amministratori convenuti, con memoria
depositata il 20/10/2005, l'avv. De Matteis ha avversato la pretesa attrice,
puntualizzando anzitutto che l'incarico in contestazione “si colloca nello
schema generale di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs.vo n°165/2001
(e) non può (perciò) essere sindacato in base alle norme più restrittive ed
alle conseguenti linee di indirizzo emanate dopo l'adozione della delibera
n°548/2003.
In secondo luogo, il
predetto avvocato ha negato pregio alle osservazioni della Procura che
censurano la cennata delibera per i profili attinenti alla sua motivazione e,
quanto al carattere della “eccezionalità o (della) straordinarietà delle
circostanze che possono suggerire il conferimento di un incarico esterno”, ha
sostenuto che esso va inteso cum grano salis, tenendo conto che
l'oggetto dell'incarico non è un dato a sé stante, da apprezzare solo ai fini
della specificità, ma costituisce anche il parametro in base al quale valutare
la reale possibilità di avvalersi di risorse interne e, nel contempo,
l'adeguatezza del bagaglio culturale e professionale del consulente scelto”.
Sotto questo ultimo
aspetto, ha affermato che sussiste - nel caso- il carattere della eccezionalità
che legittima la esternalizzazione dell'incarico, in relazione alla documentata
carenza di personale sia presso l'Ufficio Relazioni Internazionali, che presso
le altre strutture ricompresse nell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.
Esclusa inoltre, la
possibilità di dar luogo ad un qualsivoglia paragone “tra il curriculum della
dr.ssa Spinelli e quello della dr.ssa Menicucci”, trasferita da tempo al
Servizio Biblioteca alla data di adozione della delibera n°548/2003, il
nominato difensore ha sostenuto che per gli incarichi previsti dall'art. 7,
comma 6, del D.Lgs.vo n°165/2001 non occorre, ai fini della liceità del loro
conferimento, che essi rivestano una complessità tale da evocare “un'idea di
eccellenza tendenziale”, come avviene per gli incarichi ministeriali (ex DPR n°338/1994)
o di livello dirigenziale (ex art. 110, comma 7, del D. all'art. 7, comma 6,
del D.Lgs.vo n°267/2000), ma “è necessario e sufficiente che per
soddisfare un'esigenza specifica, cui non possa farsi fronte con il personale
in servizio presso la struttura preposta, l'Organo competente scelga un
soggetto esterno con un profilo culturale e professionale adeguato
all'oggetto dell'incarico ”.
Da
questo punto di vista, pertanto, “prestazioni, curriculum vitae e compenso
sono grandezze relative e (tra loro) connesse”, sicuramente riscontrabili,
nella loro concreta adeguatezza, nel caso di specie.
Sotto
altro profilo, il ridetto difensore ha escluso anche l'esistenza del danno e
dell'elemento psicologico del dolo contrattuale e della colpa grave ed ha
concluso chiedendo la reiezione della domanda attrice e, in subordine,
l'esercizio del potere riduttivo.
VIII)
- Costituitosi nell'interesse dei dirigenti Lucarelli e Giovannoni con due
distinte memorie di contenuto pressoché identico depositate il 20/10/2005,
l'avv. Rampini, dopo aver ribadito le considerazioni espresse con la nota
controdeduttiva, ha contestato la pretesa attrice, osservando :
a) quanto alla sig.ra Lucarelli, che la medesima,
“contrariamente all'assunto della Procura, non avrebbe dovuto affatto
rappresentare alla Giunta la circostanza del carattere asseritamene ripetitivo
del progetto della card , rispetto all'iniziativa del 1999-2000, per il
semplice fatto che tra le due iniziative v'era una profonda differenza”, così
come non sussisteva alcuna necessità “di riferire alla Giunta in merito
all'asserita inidoneità professionale della dr.ssa Spinelli, in quanto
quest'ultima risultava in possesso di titoli pienamente rispondenti alla natura
dell'incarico”;
b) quanto alla sig.ra Giovannoni, che la medesima,
“contrariamente all'assunto della Procura, non avrebbe dovuto insistere per
pretendere alcun adempimento da parte della dr.ssa Spinelli prima di conferirle
il nuovo incarico, per il semplice fatto che nessun inadempimento era
ravvisabile da parte di quest'ultima”.
IX) - All'odierna
pubblica udienza, il P.M. ha sostanzialmente ribadito le ragioni della sua
pretesa risarcitoria, illustrandone più ampiamente la portata, in relazione
anche alle considerazioni di segno opposto espresse dai convenuti nei relativi
scritti difensivi (v. apposita nota di udienza, versata in atti).
In particolare, quanto
alla situazione organizzativa del Comune di Perugia, parte attrice ha
depositato, a suffragio delle proprie tesi, varia documentazione, raggruppata
in un fascicoletto, recante la scritta a penna: organizzazione comunale
(contenente, tra l'altro, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi (stralcio relativo alla organizzazione della dirigenza), lo Schema
generale di organizzazione e varie delibere di Giunta) .
Parte attrice ha,
invece, modificato le percentuali di riparto del sub totale di € 14.464,26
indicate in citazione, ascrivendo il 25 (ciascuno) di tale importo al sindaco
Locchi ed al vicesindaco Rometti, per essere i medesimi -si è precisato-
sicuramente a conoscenza del precedente progetto card (avendo
partecipato all'adozione degli atti amministrativi relativi a tale card),
e la restante parte agli altri componenti la Giunta ed alla sig.ra Lucarelli,
nella misura del 10% ciascuno.
Dal canto suo, l'avv.
De Matteis ha anch'egli ribadito le tesi difensive esposte per gli
amministratori che hanno adottato la delibera n°548/2003 e si è opposto alla
modifica del riparto degli addebiti, operata in aula da parte attrice.
A richiesta del
Collegio, il predetto difensore ha precisato di non essere a conoscenza della
nomina di un “relatore” per l'adozione della predetta delibera, né che, per
l'adozione della stessa, vi sia stata la formalizzazione di una specifica
istruttoria.
Da ultimo, l'avv.
Rampini ha ribadito anch'egli le tesi difensive esposte per i dirigenti
Giovannoni e Lucarelli, ancora sottolineando come i vantaggi conseguiti con
l'attività della Spinelli siano superiori alla spesa sostenuta per i compensi
alla medesima, e come l'incarico conferito alla predetta dalla Giovannoni non
sia rapportabile ad una iniziativa autonoma, propria della Giovannoni stessa,
in quanto condivisa anche dalla Giunta; a tal -ultimo- riguardo ha depositato
delle delibere di Giunta (nn. 22, 37, 40 e 41 del 2004) e degli stralci dello Stato
di attuazione del programma 801000- Gabinetto del Sindaco, che -a suo dire
- danno indicazione di siffatto coinvolgimento della Giunta.
In
via di replica, il PM ha eccepito la carenza di una qualsivoglia prova sui
presunti vantaggi, allegati dai difensori dei convenuti, comunque da non
potersi considerare -qualora ipoteticamente presenti- nella vicenda all'esame,
argomentando per la piena sussistenza del danno.
X) - La pretesa di parte attrice è infondata per carenza
del danno.
XI) Simile conclusione si basa su ragioni giuridiche in
parte differenti da quelle indicate dalla Procura, in quanto correlate a
disposizioni normative diverse ed ulteriori, rispetto a quelle considerate dalla
Procura medesima (e dai difensori dei convenuti), autonomamente valutabili dal
giudice (jura novit curia), secondo il pacifico e risalente orientamento
che raccorda il principio di “corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”,
di cui all'art. 112 cpc, solo ai “fatti” di causa, e non anche alle valutazioni
che di essi ne danno le parti, da un lato, ed il giudice , dall'altro.
Il giudice, in realtà, ben può porre a fondamento della
propria pronuncia anche norme diverse da quelle indicate dalle parti, ovvero da
queste non considerate affatto (da mihi factum dabo tibi jus) e dare
alle allegazioni delle parti medesime una qualificazione giuridica diversa da
quella da loro prospettata (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. II^ n°1568/1972
e, di questa Corte, Sezioni Riunite n°824-A/1993).
XII) - In realtà, quanto ai fatti, si ricorda che parte
attrice, nella vicenda all'esame, ha contestato due distinte partite di danno,
afferenti a due distinte condotte, addebitandole a due distinti gruppi di
convenuti :
a) la prima,
di importo pari ad € 14.464,26, è stata ascritta al Sindaco ed al Vicesindaco
di Perugia, nonché agli altri quattro componenti la Giunta che hanno assunto la
deliberazione n°548 del 30/10/2003 ed alla dirigente Lucarelli (che ha espresso
il parere di “regolarità tecnica” sulla delibera stessa), per l'incarico
conferito -con tale delibera- alla dr.ssa Elisa Spinelli di espletare le
attività indicate all'art. 2 dello schema di convenzione allegata alla delibera
stessa (poi concretamente stipulata il 27/1/2004), consistenti :
a1) nella
“progettazione e realizzazione, previo il coinvolgimento delle associazioni di
categoria, di una card da offrire a titolo promozionale ai visitatori
provenienti dalle città gemellate, che (consentisse) di ottenere agevolazioni
economiche o logistiche presso alberghi, negozi, ristoranti, ecc.”;
a2) nella
“collaborazione alla realizzazione di strumenti atti a favorire gli scambi tra
realtà produttive e di standard elevato”;
a3) nella
“collaborazione alla realizzazione di scambi tra le Università perugine e
quelle delle città gemelle, al fine di favorire scambi tra i migliori studenti,
ovvero contribuire a progetti di ricerca di alto livello”;
a4) nella
“collaborazione a tutte le iniziative che il servizio (sarebbe andato) ad
attivare nel periodo in cui la professionista in questione (avrebbe espletato)
la prestazione di cui sopra”;
b) la seconda,
di importo pari ad € 25.581,98 , è stata ascritta al dirigente Giovannoni,
per aver assunto la determinazione n°192 del 6/7/2004, con cui, “ravvisata la
necessità di continuarsi ad avvalere delle prestazioni professionali della
dr.ssa Spinelli, dal 12/7/2004 al 31/7/2005, al fine di addivenire alla piena
realizzazione del progetto della card, (ha disposto) la stipula di una
nuova convenzione con l'interessata” (v. pag. 3 della citazione), o meglio la
stipula di “un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per le
esigenze dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco-Relazioni Internazionali”, di
importo pari (appunto) ad € 25.581,98, che poi è stata effettivamente stipulata
il 16/7/2004 (ex allegato 3 all'allegato n°4 della nota di deposito atti n°1
della Procura) .
XIII) - Quanto al diritto, parte attrice ha considerato in
maniera sostanzialmente unitaria la vicenda all'esame, rapportandola tutta, nel
suo complesso, al fenomeno dell'indebito conferimento di “incarichi a terzi”,
ovvero a personale esterno alla P.A. .
In tal senso, infatti, ha ricostruito il corrispondente
quadro normativo di riferimento, che : (1) parte dall'art. 380 del DPR
n°3/1957; (2) passa dagli artt. 51, comma 7 della l. n°142/1990, 7, comma 6,
del d.l.vo n°29/1993 e 3, commi 23 e 27 della l. n°537/1993; (3)
giunge all' “assestamento legislativo, operato oggi, fondamentalmente,
dall'art. 7, comma 6, del d.l.vo n°165/2001, e dall'art.
110, comma 6, del d.l.vo. n°267/2000” (v. pag. 4, 5 e 6 della citazione) .
XIV) - Una simile ricostruzione
normativa della vicenda, non soddisfa.
Il chiaro ed esplicito riferimento
alla “collaborazione coordinata e continuativa”, che compare nella partita di
danno di cui alla precedente lettera b), rende necessario allargare
l'angolo di visuale delle disposizioni da considerare, ed impone di inserire
nel quadro normativo delineatosi tra le parti almeno le disposizioni e gli
orientamenti che si riferiscono, appunto, anche alle “co.co.co.” in ambito
pubblico.
XIV a) - In questa ottica, del
resto, la stessa delibera n°6-Contr./05 delle Sezioni Riunite di questa Corte
in data 15/12/2005, richiamata dalla Procura a pag. 8 della citazione per
asseverare le proprie tesi d'accusa, nel fissare le “Linee di indirizzo e (i)
criteri interpretativi sulle disposizioni della legge n°311/2004 (finanziaria
2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di
consulenza, (ex) art. 1, commi 11 e 42” della legge medesima, dopo aver
chiarito l'intrinseca consistenza di ciascun tipo di incarico (di studio, di
ricerca e di consulenza), in relazione al loro specifico contenuto, ha distinto
e separato nettamente da essi le “co.co.co.”, oggetto di apposita e specifica
disciplina nel successivo comma 116 del citato art. 1 della ripetuta l.
n°311/2004.
Le disposizioni del comma 116 ora citato, in effetti,
consentono alle amministrazioni pubbliche, “per l'anno 2005, (di) avvalersi di
personale a tempo determinato, …. o con convenzioni, ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua
sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001”.
Le Sezioni Riunite, sulla base delle
previsioni normative del predetto comma 116, sono quindi giunte alla
conclusione che “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa restano
fuori dall'oggetto dei commi 11 e 42” della l. n°311/2004, costituendo essi
“una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico
professionale, ed il lavoro subordinato, (ex) art. 409, n°3, cpc (ed) art. 61
del d.l.vo n°276/2003” (v. la citata delibera n°6-Contr./2005).
In realtà, le “co.co.co.” rientrano
-senza peraltro esaurirlo- nel più generale fenomeno della c.d.
“parasubordinazione”; ossia, nell'attività lavorativa che -da un lato- richiede
una certa sfera di autonomia (organizzativa) nel soggetto che presta la sua
opera e -dall'altro- impone al medesimo di soggiacere se non altro alle
direttive generali del committente
Sempre sulla scorta delle riferite disposizioni del comma
116 dell'art. 1 della l. n°311/2004, inoltre, le Sezioni Riunite hanno anche
evidenziato che “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono
(ben) utilizzabili per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento
delle strutture amministrative e non riguardano perciò (lo si è
ribadito) il ricorso agli incarichi esterni” (cfr., ancora una volta, la
precitata delibera n°6-Contr./2005).
Peraltro, è evidente che le esigenze “ordinarie”, di cui
alla delibera in discorso, vanno tenute distinte dalle esigenze istituzionali
“durature”, destinate ad avere carattere di stabilità, le quali vengono più
opportunamente soddisfatte con un'adeguata politica di gestione e di
programmazione del personale e della relativa attività di formazione e/o di
mobilità, secondo le indicazioni in tal senso offerte dall'art. 6 del d.l.vo
n°165/2001.
XIV b) - Le Sezioni Riunite, con la
più volte menzionata delibera n°6-Contr./2005, hanno dunque avuto il merito di
aver dato un ordine sistematico al fenomeno della c.d. “esternalizzazione”
dell'azione pubblica, distinguendo e separando - per quel che qui rileva- i
provvedimenti di incarico a terzi (di studio consulenza e ricerche) dal
contratto di co.co.co. che, a sua volta, si distingue dai rapporti di lavoro a
tempo determinato, sebbene il comma 116 dell'art. 1 della l. n°311/2004 sembra
porre su un piano di libera alternatività le co.co.co. ed i contratti di lavoro
a tempo determinato.
Per tal
via, quindi, le “co.co.co.” sono state slegate, nel loro fondamento normativo,
sia dall'art. 7, comma 6, del d.l.vo n°165/2001, che riguarda
gli “incarichi individuali ad esperti di provata competenza”, sia dall'art.
110, comma 6, del d.l.vo n°267/2000, che riguarda le “collaborazioni esterne ad
alto contenuto di professionalità”, presso i soli enti locali ; tanto, in piena
sintonia con la nuova filosofia di fondo che anima la privatizzazione del
lavoro presso le pubbliche amministrazioni - sin dal d.l.vo n°29/1993
- e che consente -ora- di estendere alle amministrazione medesime le stesse
“forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale”,
proprie dell'imprenditoria privata, ex art. 36 del d.l.vo
n°165/2001.
L'impianto logico-giuridico-concettuale enucleabile dalla
delibera n°6-Contr./2005 delle SS.RR., peraltro, non è stato minimamente
scalfito dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dei commi 9 e 11,
dell'art. 1 della l. n°191/2004, che prevedevano norme sostanzialmente analoghe
a quelle dei commi 11 e 42 dell'art. 1 della successiva l. n°311/2004
(finanziaria 2005), atteso che la Corte Costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità delle “censurate disposizioni”, non perché “fiss(i)no limiti
generali al disavanzo o alla spesa corrente” (in sé pienamente legittimi), ma
perché, “riguardando singole voci di spesa, non costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma comportano una
inammissibile ingerenza nell' autonomia degli enti, quanto alla gestione della
spesa” (v. pagg.23-24 della sent. della Corte Cost. n°417 del 9-14/11/2005, in
G.U. 1^ Serie Speciale n°46 del 16/11/2005).
Nel contesto del nuovo assetto che è
stato dato alle forme collaborative di terzi con la P.A., è interessante
notare, sotto il profilo della tutela dei principi di concorsualità e di
selezione per l'accesso “agli impieghi nella pubblica amministrazione” (ex art.
97 cost.), verso i quali la Procura ha mostrato particolare interesse nell'atto
introduttivo della causa, come tali principi -con specifico riferimento
all'art. 36 del d.l.vo n°165/2001 e fatte, ovviamente, salve le eventuali norme
interne, proprie dell'Ente- si collochino ormai su un piano diverso dalla mera
“esternalizzazione” dell'attività lavorativa pubblica, continuando a presidiare
esigenze di imparzialità e di professionalità che si raccordano ai soli
funzionari ed impiegati legati da rapporti di lavoro a tempo indeterminato alle
relative amministrazioni di appartenenza, così da giustificare quelle norme che
escludono che attraverso le “forme flessibili di assunzione” si giunga alla
stabilizzazione del rapporto di lavoro con la P.A. .
La Corte costituzionale, infatti,
con la sent. n°89/2003, ha respinto i dubbi di legittimità avanzati proprio
contro l'art. 36, comma 2, del d.l.vo n°165/2001, in ragione dei
cennati principi di concorsualità e selezione, osservando che : “pur dopo la
privatizzazione del rapporto di impiego dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, permangono differenze tra il rapporto di pubblico impiego e
quello di lavoro privato; in particolare, poiché in materia di instaurazione
del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni il
principio fondamentale è quello, estraneo al rapporto di lavoro privato,
dell'accesso mediante concorso, enunciato dall'art. 97, comma terzo, cost. (e)
posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento
dell'amministrazione, risulta evidente la non omogeneità delle situazioni poste
a raffronto e pienamente giustificata la scelta del legislatore di ricollegare
alla violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei
lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni conseguenze di carattere
esclusivamente risarcitorio, in luogo della conversione in rapporto a tempo
indeterminato prevista per i lavoratori privati” (cfr. la massima della
succitata sentenza).
XIV c) - E' peraltro evidente, che
il diverso fondamento normativo delle “co.co.co.” rispetto agli incarichi a
terzi, individuato dalle Sezioni Riunite con la più vote richiamata delibera
n°6-Contr./2005, ha comportato il superamento delle direttive diramate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica
con la circolare n°4 del 2004, specificamente attinente alle “Collaborazioni
coordinate e continuative” in ambito pubblico, le quali muovevano dal
presupposto, diametralmente opposto all'incipit delle Sezioni Riunite,
della identicità del fondamento normativo delle co.co.co. e degli incarichi a
terzi, individuato - per entrambi - nell'art. 7, comma 6, del d.l.vo
n°165/2001, e nell'art. 110, comma 6, del d.l.vo
n°267/2000, già citati.
Di tanto mette conto la successiva
“lettera circolare” del Direttore dell'Ufficio per il Personale delle Pubbliche
Amministrazioni - Servizio per il Trattamento del personale, della Funzione
Pubblica, in data 15/3/2005 che, muovendo dai principi affermati dalle Sezioni
Riunite con la delibera del 15/2/2005 (v. la “Premessa” di tale “lettera circolare”),
dà atto che “dalla lettura sistematica (delle) disposizioni della legge
finanziaria (per il 2005) emerge come il legislatore abbia stabilito una linea
di demarcazione, costituita dalla tipologia di prestazioni, fra le collaborazioni
ad alto contenuto professionale, quali incarichi di studio, ricerca e
consulenza, di cui ai commi 11 e 42 (della legge stessa), e le collaborazioni
coordinate e continuative in genere, indicate nel (successivo) comma 116
(v. paragrafi 1 e 3 della lettera circolare in parola), con la precisazione che
l' “obbligo di comunicazione alla Corte dei conti” vale per gli incarichi,
ossia per le collaborazioni ad alto contenuto professionale, di cui ai commi 11
e 42 sopra citati, e non già per le co.co.co., di cui al successivo comma 116.
Quanto poi al criterio per distinguere gli incarichi dalle
co.co.co., la “lettera circolare” della Funzione Pubblica si è ispirata a canoni
di sostanzialità, precisando che le due forme di collaborazione esterne
vanno individuate in base “al contenuto della prestazione ed alle modalità di
svolgimento della stessa e non (in base) alla tipologia contrattuale cui si fa
ricorso” (v. ancora il paragrafo 3 della ripetuta “lettera circolare”).
Da notare che il criterio discretivo
ora detto è perfettamente coincidente con quello enunciato dalle Sezioni
Riunite di questa Corte nella delibera del n°6-Contr. del 15/2/2005, laddove le
Sezioni medesime hanno precisato che, “qualora un atto rechi il nomen di
collaborazione coordinata e continuativa, ma per il suo contenuto rientra nella
categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza, il medesimo
sarà soggetto al limite di spesa, alle motivazioni ed all'invio alla Corte dei
conti, secondo le previsioni dei (ridetti) commi 11 e 42”.
In base al medesimo criterio di sostanzialità delle
esigenze da soddisfare, peraltro, la “lettera circolare” della Funzione
Pubblica in data 15/3/2005 ha anche offerto gli orientamenti cui attenersi nel
valutare l'opportunità di pervenire ad un contratto di lavoro a tempo
determinato, piuttosto che ad un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, in relazione alle disposizioni del comma 116 della l. n°311/2004,
che -come detto poc'anzi- sembra porre i due tipi di contratti su un piano di
libera alternatività (v. paragrafo 3
della “lettera circolare” in discorso).
A tal fine, si è precisato che:
a) “laddove
si debba rispondere ad una esigenza quantificabile e definita nel tempo, sarà
necessario un effettivo inserimento nella organizzazione lavorativa e l'esercizio
del potere direttivo del datore di lavoro (e) pertanto l'Amministrazione
stipulerà contratti di lavoro a tempo determinato”
b) laddove,
invece, “ci si trovi in circostanze eccezionali e temporanee, cui non si possa
far fronte con le risorse in dotazione, si ricorrerà a contratti di co.co.co.,
(e) in tal caso rileva la competenza necessaria a svolgere l'attività richiesta
in autonomia, seppure in coordinamento con i fini dell'Amministrazione”.
XIVd) - Per completare il quadro
normativo, due ultime annotazioni si impongono.
La prima è che sebbene la modifica
recata dall'art. 61 del d. l. vo n°276/2003 alle co.co.co. -
in forza della quale esse sono passate da generiche forme di collaborazioni a
forme specifiche di collaborazioni “a progetto”, c. d. lavoro a progetto -
non si applichi all' Amministrazione Pubblica (ex art. 1, comma 2, del cennato
decreto legislativo), ciò non significa che l'Amministrazione medesima non
possa più porre in essere contratti di generica collaborazione coordinata e
continuativa.
Al contrario, come fatto presente dalla dottrina, la P.A.
può tuttora porre in essere forme generali di collaborazione continuativa e
coordinata, ferma comunque rimanendo l'esigenza di pervenire ai provvedimenti
di necessaria “armonizzazione” tra le nuove forme di prestazioni collaborative
introdotte per l'area privata dal precitato d.l.vo
n°276/2003, e quelle in uso presso la P.A., ex art. 86, comma 8, del medesimo
decreto legislativo ora citato.
La seconda annotazione, che peraltro conferma la prima, e
cioè che l'Amministrazione può far ricorso alle co.co.co. pur dopo l'entrata in
vigore del d. l.vo n°276/2003, attiene al fatto che le disposizioni dell'art.
1, comma 116 della l. n°311/2004 (legge finanziaria per il 2005), in base alle
quali sono stati elaborati i principi di cui alla più volte richiamata delibera
delle Sezioni Riunite n°6-Contr./2005, erano già presenti -con identica
formulazione - anche nella l. n°289/2002 (legge finanziaria per il 2003), ex
art. 34, comma 13, e - con una formulazione parzialmente diversa- nella l.
n°350/2004 (legge finanziaria per il 2004), ex art. 3, comma 65.
In tutti i corpi normativi ora richiamati (leggi
finanziarie del 2005, e del 2004 e del 2003), le disposizioni che hanno consentito
alle Amministrazioni pubbliche di dotarsi di personale con contratti “a tempo
determinato” o con collaborazioni coordinate e continuative, si sono poste in
rapporto di “eccezione” alla “regola” del c.d. blocco delle assunzioni
nella P.A., che -come notato dalla dottrina- ha finito per riguardare i soli
rapporti di lavoro a tempo indeterminato (cfr., chiarissimo in proposito, il
combinato disposto dei commi 65 e 53 dell'art. 3 della l. n°350/2004).
E' appena il caso di rilevare che le disposizione sopra
richiamata coprono interamente i profili diacronici della causa, relativi alla
durata della attività lavorativa della dr.ssa Spinelli per il Comune di Perugia
.
XV) - Alla stregua del quadro
normativo sugli incarichi nella P.A. tratteggiato dalla Procura, come sopra
ampliato alle forme di collaborazione a tempo nella P.A. medesima (co.co.co. e
contratto di lavoro a tempo determinato), va dunque risolta l'odierna
controversia, che - nella sua intrinseca essenza - si incentra sulla
esternalizzazione dell'attività lavorativa del comune di Perugia, realizzata
mediante il conferimento dell'incarico di cui alla delibera di giunta n°548 del
30/10/2003, da un lato, e mediante la stipula di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, autorizzato dalla determinazione dirigenziale n°192
del 6/7/2004, dall'altro lato.
XVI) - Ora, quanto all'incarico conferito con la predetta
delibera giuntale, il Collegio ritiene di condividere le osservazioni mosse da
parte attrice sulla insussistenza dei requisiti legittimanti tale conferimento.
XVI a) - Al riguardo giova premettere che tutte le forme di
esternalizzazione dell'attività pubblica hanno una comune, generalissima
funzione giuridico-economica, costituita dal ricorso, mediante esse, a
personale estraneo alla P.A., per l'acquisizione, dietro compenso, di
professionalità quali-quantitativamente assenti nella P.A. medesima.
A tale generalissima funzione, comune a tutte le forme di
esternalizzazione dell'attività della P.A., corrispondono i presupposti generali,
anch'essi comuni a tutte le forme di esternalizzazione, di legittimazione del
ricorso a personale estraneo, corrispondenti -a grandi linee- a quelli
enucleati dalla Sezione del Controllo di questa Corte con la ricordata delibera
n°6-Contr./2005, costituiti : a) dalla “rispondenza dell'incarico (o di altra
forma di esternalizzazione) agli obiettivi dell'Amministrazione”; b) dalla
“inesistenza, all'interno della organizzazione (amministrativa), della figura
professionale idonea a svolgere l'incarico” o altra forma di esternalizzazione
; c) dalla “indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo
svolgimento dell' incarico”, o altra forma di esternalizzazione ; d) dalla
“indicazione della durata dell'incarico” o altra forma di esternalizzazione ; e)
dalla “proporzione fra il compenso corrisposto e l'utilità conseguita dall'
Amministrazione”.
In questo contesto generale, comune a tutte le forme di
reperimento di professionalità all'esterno della P.A., peraltro, possono anche
essere condivise le affermazioni dell'avv. De Matteis , secondo cui : le
“prestazioni (commissionate al terzo), il curriculum vitae (del
medesimo) e (il) compenso sono grandezze relative e (tra loro) connesse” (v.
pag. 29 della memoria di costituzione in giudizio).
Simili affermazioni non possono, invece, essere più
condivise se riferite specificamente agli incarichi strictu sensu (di
studio, di ricerca o di consulenza), così come -in effetti- le ha riferite a
tali incarichi il predetto avvocato, atteso che per questa specifica forma di
collaborazione il livello professionale del terzo è indicato direttamente dalle
norme che prevedono e disciplinano i ripetuti incarichi e, perciò, ne
costituisce la loro intrinseca essenza .
Tutte le norme relative agli incarichi (dall'art. 380 del
DPR n°3/1957 agli artt. 110 n°267/2000, e 7, comma 6, del d.l.vo n°165/
2001), infatti, correlano gli incarichi stessi a delle speciali prestazioni di
elevata professionalità, non altrimenti reperibili all'interno
dell'Amministrazione (cfr., chiarissima in proposito, la “lettera circolare”
della Funzione Pubblica del 15/3/2005) ; prestazioni, queste, che -a loro
volta- si raccordano con la particolare complessità dei problemi operativi che
l'Amministrazione deve risolvere, per attendere correttamente ai suoi compiti .
In realtà, è proprio facendo riferimento al grado di
complessità della esigenza lavorativa da soddisfare che è possibile separare e
distinguere, nell'ambito del fenomeno unitario della esternalizzazione
dell'attività amministrativa, le specifiche forme concrete di collaborazione da
parte dei terzi, individuando anche le caratteristiche proprie di ognuna di
esse. E ciò anche al fine di razionalizzarne l'uso, raccordando ciascuna di
tali forme collaborative al grado di complessità del problema da risolvere,
all'evidente scopo di evitare lo sperpero di pubblico danaro per il ricorso a
forme di collaborazioni più impegnative di quelle richieste dalla difficoltà da
superare.
XVI b) - In questa ottica, deve riconoscersi, conformemente
alle considerazioni espresse in proposito da parte attrice, che il dato davvero
rilevante, esclusivo e proprio dell'incarico (di studio, di ricerca o di
consulenza), rispetto alle altre forme collaborative, è costituito dalla eccezionalità
del conferimento, ossia: dalla “complessità, straordinarietà delle esigenze
da soddisfare o dei problemi da risolvere, tali da richiedere conoscenze ed
esperienze eccedenti le normali competenze del personale P.A.” (v. pag. 9 della
citazione) .
In effetti, è proprio tale elemento che permette di
individuare e distinguere - nella sua intrinseca consistenza sostanziale - gli
incarichi in senso stretto dalle co.co.co. e dai contratti di lavoro a tempo
determinato, consentendo anche di graduare la “caratura” di ognuna di tali
forme collaborative, secondo un ordine discendente che va: (1) dall'incarico a
terzi, quale livello massimo di complessità del problema da risolvere; (2) alle
co.co.co., quale livello di complessità che richiede semplicemente una
competenza tale da assicurare un'attività lavorativa autonoma (v., in tal
senso, ancora una volta la “nota circolare” della Funzione Pubblica del
15/3/2005, in fine); (3) ai contratti di lavoro a tempo determinato, quale
livello di complessità praticamente inesistente, trattandosi di espletare l'attività
lavorativa normale di un qualsivoglia altro dipendente.
La stessa insufficienza organizzativa che, come
correttamente osservato da parte attrice, concorre -insieme alla temporaneità
dell'incarico (ed alla) congruità del relativo compenso- a
legittimare il ricorso alle prestazioni professionali dei terzi (v. ancora pag.
9 della citazione), va riguardata diversamente, a seconda che si sia in
presenza di un'esigenza che per essere soddisfatta richiede il conferimento di
un incarico (di studio, consulenza o ricerca), oppure la stipula di un
contratto di co.co.co. o di un contratto di lavoro a tempo determinato.
Nel primo caso (conferimento di incarico), infatti, il
parametro di riferimento della insufficienza organizzativa è costituito dall'Ente
pubblico nel suo complesso, nel senso che la professionalità d' acquisire
all'esterno deve mancare non solo presso la struttura preposta all'attività per
la quale è insorto il problema, ma anche presso ogni altra struttura dell'Ente
medesimo, in relazione alla eccezionalità del problema da risolvere (cfr., in
tal senso, in maniera implicita gli artt. 110 del l d.l.vo
n°267/2000, e 7, comma 6, del d.l.vo n°165/ 2001, nonché in
maniera del tutto esplicita l'art. 1, comma 11, ed ancor più il successivo
comma 42 della l. n°311/ 2004).
Nel secondo caso (stipula di un contratto di co.co.co.
oppure di lavoro a tempo determinato), invece, il parametro di riferimento
della insufficienza organizzativa è costituito dalla struttura preposta
all' attività per la quale è insorto il problema, stante il carattere del tutto
ordinario dell'esigenza per la quale si ricorre alla collaborazione dei
terzi, nel senso che basta che sia insufficiente il personale addetto alla
struttura, e non vi siano disponibilità temporanee concrete presso altre
strutture (magari perché tutte utilizzate) perché possa farsi ricorso ad un
contratto di collaborazione continuativa e coordinata, ovvero ad un contratto
di lavoro a tempo determinato, a seconda che occorra una prestazione da espletare
con un adeguato grado di autonomia organizzativa o meno.
In sintesi, dunque, può dirsi che l'insufficienza
organizzativa, nel caso dell'incarico a terzi, pertiene ad una carenza
qualitativa di professionalità specifica all'interno dell'Ente;
nel caso, invece, della stipula di contratti per prestazioni di lavoro
temporaneo (co.co.co. o lavoro a tempo determinato), pertiene ad una carenza di
professionalità ordinaria all'interno dell'Ente.
Precisa, a tal ultimo riguardo, la delibera n°6-Contr./2005
delle Sezioni Riunite di questa Corte che :“i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa (ed ancor più i rapporti di lavoro a tempo
determinato, secondo il Collegio) sono utilizzabili per le esigenze ordinarie,
proprie del funzionamento delle strutture amministrative e non
riguardano perciò gli incarichi esterni” (v. precedente paragrafo XIVe).
XVI c) - Ebbene, come anticipato, nel caso di specie
l'incarico di cui alla delibera giuntale n°548 del 30/10/2003 difetta di due
dei requisiti di legittimazione per il relativo conferimento, quali
correttamente individuati dalla Procura a pag. 9 della citazione ; difetta,
cioè : 1) del requisito della eccezionalità del conferimento, ossia
della “complessità (e) straordinarietà delle esigenze da soddisfare o dei problemi
da risolvere”;
2) del
requisito della insufficienza organizzativa , ossia della “carenza
organica di un'apposita struttura della P.A., ovvero (della) mancanza di
personale addetto , da accertare mediante una puntuale e reale ricognizione,
che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l' esercizio di una
determinata attività” .
XVI d) - Quanto al primo (complessità e straordinarietà
delle esigenze da soddisfare), si osserva che, come evidenziato - ancora una
volta correttamente -dalla Procura, il Comune di Perugia appena tre anni prima
dell'incarico di cui alla delibera n°548/2003 aveva avuto modo di “progettare e
realizzare” una card analoga a quella che ha formato oggetto di tale
delibera .
Dalla documentazione in atti, in realtà, risulta che, con
nota n°94284 del 13/10/1999, l'allora Vicesindaco Rometti (che in tale sua
veste ha partecipato anche all'adozione della delibera n°548/2003) ebbe a
scrivere ai vari rappresentanti di categoria che avrebbero potuto avere
interesse all'iniziativa (Federturismo, Federalberghi, Confcommercio, ecc.),
invitandoli a partecipare ad una riunione per definire insieme “il modo di
offrire la migliore immagine dell'ospitalità (della) città Perugia, (mediante)
sconti su prenotazioni alberghiere , convenzioni particolari con ristoratori,
ecc., in considerazione dell'avvento (dell'allora) prossimo Giubileo, (per il
quale l')Amministrazione ritene(va) opportuno facilitare il flusso del turismo,
religioso e non, dei cittadini delle città gemellate con Perugia”.
L'iniziativa si concretizzò in una “speciale card che
(consentiva) di usufruire di sconti particolari nei negozi, negli alberghi, nei
ristoranti e nelle diverse attività commerciali e artigiane, presentata in
occasione del soggiorno a Perugia delle delegazioni ufficiali delle città
gemellate, invitate dal Sindaco alla fine di novembre 1999”; giusta la premessa
iniziale della deliberazione della Giunta comunale di Perugia n°10 del
20/1/2000.
Peraltro, avendo “le delegazioni straniere segnalato
l'opportunità di creare un punto di riferimento in grado di soddisfare le
richieste di informazione sulle diverse iniziative promozionali in favore dei
cittadini gemelli interessati a venire a Perugia nel 2000” ed avendo il Comune
di Perugia rassegnato “l'impossibilità di farsi carico in proprio di un
(siffatto) servizio, che (avrebbe impegnato) in maniera continuativa personale
che non (poteva) essere distolto dalle normali attività istituzionali”, la
Giunta ha maturato l'idea di aderire alla proposta formulata dalla Cofcommercio,
quale “coordinatrice del Progetto Comunicare in Umbria, di gestire e
coordinare a proprie spese tutte le proposte dell'Amministrazione comunale
rivolte alle città gemelle e, nel concreto, di realizzare n°50.000 card ”,
a tanto pervenendo con la predetta deliberazione n°10/2000.
L'iniziativa ebbe poi successo, come evidenzia la
determinazione interna di Giunta n°267 del 22/12/2000, con la quale la Giunta medesima ha preso atto “con
soddisfazione del successo registrato dall'iniziativa (in discorso), ideata
dall'Amministrazione, (ossia) dall'Ufficio Gemellagli e Pubbliche Relazioni,
per agevolare i visitatori provenienti dalle città gemelle” (v , testualmente,
la citata determinazione).
Da quanto detto finora, dunque, risulta più che chiaro come
la card sia stata ideata e realizzata all'interno dell'Amministrazione
comunale di Perugia, ed in particolare, nel suo ambito, dalla sig.ra Pignatta
(v. dichiarazioni della medesima, sub allegato n°6 alla nota di deposito atti
della Procura n°1 del 6/6/2005).
Risulta, inoltre, altrettanto chiaro che l'adesione alla
proposta della Confcommercio, di “gestire e coordinare a proprie spese tutte le
proposte dell'Amministrazione comunale rivolte alle città gemelle”, lungi dal
riguardare l'ideazione e la realizzazione (nel senso progettuale del termine)
della cennata card, è valsa, invece, a sopperire alla esigenza (del
tutto diversa da quella progettuale) di corrispondere al bisogno manifestato
dalle “delegazioni straniere di creare un punto di riferimento in grado di
soddisfare le richieste di informazione sulle diverse iniziative promozionali
in favore dei cittadini gemelli, interessati a venire a Perugia nel 2000”, dato
che il Comune aveva rassegnato “l'impossibilità di farsi carico in proprio di
un (siffatto) servizio, che (avrebbe impegnato) in maniera continuativa
personale che non (poteva) essere distolto dalle normali attività
istituzionali” (cfr. la già menzionata delibera giuntale n° 10/2000) .
XVI e) - Ordunque, a fronte di una così evidente
realizzazione progettuale della card già nel 2000, da parte di personale
proprio del Comune di Perugia, è impensabile che dopo neanche un triennio si
affidi un apposito incarico alla dr.ssa Spinelli di “progettazione e
realizzazione di una card (pressoché identica nelle sue linee
progettuali di fondo) da offrire a titolo promozionale ai visitatori
provenienti dalle città gemelle, che consenta di ottenere agevolazioni
economiche o logistiche presso alberghi, negozi, ristoranti, ecc.” (v. il primo
capoverso dell'art. 2 della convenzione -“Raccolta n°6/2004”- stipulata il
27/1/2004, sulla scorta della deliberazione n°548/2003 censurata dalla
Procura).
Si ricorda, incidentalmente, che gli altri profili
dell'incarico conferito con la delibera n°548/2003 riguardano la normale attività
dell' “Ufficio Relazioni Internazionali”, come giustamente osservato in
proposito da parte attrice, dovendo la dr.ssa Spinelli prestare attività di
“collaborazione” con tale Ufficio per la l'espletamento delle funzioni proprie
dell'Ufficio medesimo, costituite:
a) dalla
realizzazione di “strumenti atti a favorire gli scambi tra realtà produttive di
standard elevato”;
b) dalla
realizzazione di “scambi tra le Università Perugine e quelle delle città
gemelle , al fine di favorire gli scambi tra i migliori studenti, ovvero
contribuire a progetti di ricerca”;
c) dalla
“collaborazione a tutte le iniziative che il Servizio (sarebbe andato ad)
attivare nel periodo in cui il professionista in questione (la Spinelli)
avrebbe espletato le prestazioni di cui sopra” (v. ancora l'art. 2 della
convenzione -“Raccolta n°6/2004- stipulata il 27/1/2004)
E' ben vero che i difensori dei convenuti si sono sforzati
di sostenere che la card del 2003 presentava caratteristiche
diverse e maggiori rispetto a quella del 2000, e -soprattutto- che la prima era
stata ideata e realizzata dalla Confcommercio (v. pag. 4 delle note
controdeduttive a firma dell'avv. De Matteis e pag. 2 della nota
controdeduttive a firma dell'avv. Rampini, e conformi osservazioni nelle
relative memorie di costituzione in giudizio), ma è altrettanto vero che,
mentre quest'ultima affermazione è palesemente contraddetta dalle risultanze
documentali in atti (come sopra riferite), la prima non spiega come mai la
Giunta non abbia modulato il ricorso alle prestazioni del terzo, commissionando
al medesimo l'adattamento della vecchia card alle esigenze nuove del
2003, invece che commissionare ex novo una card che, alla fin
fine, avrebbe dovuto attendere alla medesima funzioni della prima, secondo una
logica ideata e sperimentata già nel 2000.
Sotto quest'ultimo punto di vista, è interessante notare
come la richiesta di chiarimenti formulata in proposito dalla Procura nei suoi
interventi, che hanno scandito la dialettica processuale della causa (v. pag. 3
dell'invito a dedurre e successivi analoghi riferimenti in proposito) sia
rimasta praticamente senza risposta .
Peraltro, la sostanziale identicità, almeno a fini
progettuali, dell'idea che ispira le due card in comparazione, porta a
due ulteriori considerazioni conclusive.
La prima è che la ritenuta congruità della scelta di
commissionare a terzi la sola attività di adattamento della card del
2000 alle esigenze nuove del 2003, che sostanzialmente ispira anche le
affermazioni della Procura (v. chiarissime, in proposito, pag. 3 dell'invito a
dedurre e successivi analoghi riferimenti, fino alle le ultime cinque righe di
pag. 11 della nota d'udienza depositata in aula dal PM), non può essere letta
in chiave di violazione del principio di “insindacabilità nel merito delle scelte
discrezionali” della P.A. (ex art. 3 del d.l. n°543/ 1996, convertito in l.
n°639/1996).
Al contrario, “riducendo” la scelta di affidare l'incarico
che ne occupa al semplice adattamento della card si dà una certa
consistenza logica alla delibera n°548/2003, che altrimenti non ne avrebbe
alcuna.
Ed invero, l'idea di commissionare a terzi la progettazione
di una card già realizzata e positivamente sperimentata dalla stessa
Amministrazione committente qualche anno prima si pone in palese violazione di
ogni benché minimo principio di razionalità.
La seconda considerazione è che , alla luce della
sostanziale identicità (sul piano progettuale) delle card in
comparazione, possono ritenersi assorbite le deduzioni di parte attrice in
ordine alla “idoneità del soggetto esterno (concretamente) incaricato a
svolgere attività di asserita complessità o straordinarietà” (v. pagg. 11 e ss.
della citazione).
In effetti, la “complessità e/o la straordinarietà”
dell'attività commissionata al terzo, ossia alla dr.ssa Spinelli, nel caso era
soltanto “asserita”, come evidenziato dalla stessa Procura, perché l'idea
progettuale della card era già presente presso l'Ufficio Relazione
Internazionali, nel cui ambito si è svolta l'attività della Spinelli medesima,
e l'adattamento della card del 2000 alle nuove esigenze del 2003
certamente poteva essere curato anche dalla professionalità propria della
dr.ssa Spinelli, o di altro personale interno al Comune di Perugia di pari
professionalità, a cominciare dalla stessa sig.ra Pignatta, ancora in servizio
al tempo della adozione della delibera n°548/2003, seppur presso una struttura
diversa dall'Ufficio Relazioni Internazionali, sempre che, ovviamente, fosse
stata in concreto utilizzabile, nel senso di poter essere applicata all'Ufficio
Relazioni Internazionali, senza problemi di funzionalità per la diversa
struttura che l'aveva in dotazione .
XVI f) - Così argomentato l'inesistenza del requisito della
particolare “complessità e straordinarietà delle esigenze da soddisfare”, si
ritiene parimenti insussistente anche il requisito della insufficienza
organizzativa, relativa all'incarico di consulenza conferito con la più
volte menzionata delibera n°548/2003.
A tanto si perviene muovendo proprio dall'ultima delle
considerazioni espresse nel paragrafo precedente, ossia dalla considerazione
che all'adattamento della card del 2000 alle nuove esigenze del 2003
certamente poteva provvedere anche il personale interno al Comune di Perugia, a
cominciare dalla stessa sig.ra Pignatta, ancora in servizio al tempo della
adozione della delibera n°548/2003, seppur presso una struttura diversa
(Segreteria del Consiglio Comunale) dall'Ufficio Relazioni Internazionali.
Incidentalmente, peraltro, è ben precisare, con riferimento
a quanto sostenuto in proposito dall'avv. De Matteis (v. pagg.8-10 della
relativa memoria di costituzione in giudizio), che il difetto di motivazione
che realmente è presente nella delibera di Giunta n°548/2003 in ordine alla
assenza di personale interno cui conferire l' “incarico” oggetto della delibera
stessa, non rileva sul piano puramente estrinseco e formale, quale “vizio
dell'atto”, ma sul diverso e ben più rilevante profilo sostanziale della
legittimazione al conferimento dell'incarico stesso.
Mancando il requisito della insufficienza organizzativa,
infatti, il conferimento di un incarico di consulenza a terzi costituisce uno
sperpero di pubblico danaro, come giustamente osservato in proposito da parte
attrice. E, si badi, l'accertamento del requisito della insufficienza
organizzativa va estrinsecato proprio nell'atto di conferimento
dell'incarico, attraverso una congrua motivazione che dia indicazione del fatto
che allora, ossia nel momento del conferimento stesso, è stata eseguita davvero
una “effettiva ricognizione delle professionalità interne” all'Ente (v., in tal
senso, pag. 16 della citazione), poiché risulta oltremodo difficoltoso
procedere successivamente ad un simile accertamento, stante le frequenti
modifiche organizzative alle quali notoriamente va oggi incontro l'Amministrazione
Pubblica, ispirata ormai anch'essa a principi di elevata flessibilità nella
gestione del personale.
Conseguentemente, in presenza di un provvedimento di
conferimento di un incarico a terzi (di studio , ricerca o consulenza) che non
dà adeguata indicazione della “reale ricognizione” delle professionalità
presenti nell'Ente, per accertare che non ve ne sia alcuna corrispondete a
quella per la quale l'incarico stesso è stato conferito, il Giudice della
responsabilità erariale è tenuto ad interpretare una siffatta lacuna
motivazionale non già come “vizio dell'atto”, ma come carenza del fatto
ricognitivo in sé , ossia come carenza dell'accertamento negativo dell'assenza
di professionalità interna all'Ente, con evidenti implicazioni anche in termini
probatori, nell'ambito di un eventuale giudizio innanzi a questa Corte .
XVI g) - Così negata la sussistenza dei requisiti
legittimanti il ricorso alla prestazione della dr.ssa Spinelli nella sua
dimensione maggiore, e cioè nella dimensione di una reale attività di consulenza
per la “progettazione e realizzazione” della card indicata nella
delibera n°548/2003, a diversa conclusione deve pervenirsi quanto all'
accertamento degli analoghi requisiti legittimanti il ricorso alla prestazione
della medesima nella sua dimensione minore, e cioè nella dimensione di una
ordinaria attività lavorativa per l'adattamento della card del 2000 alle nuove
esigenze del 2003 .
Per vero, sotto questo ultimo profilo, i requisiti da
verificare si riducono ad uno soltanto.
Una volta chiarito, infatti, che la dr.ssa Spinelli, nella
realtà sostanziale delle cose, ha dovuto semplicemente adattare la card del
2000 alle esigenze nuove del 2003, mediante l'ordinaria attività lavorativa
dell'Ufficio Relazioni Internazionali, resta solo da stabilire se, presso
quello stesso Ufficio, sussisteva o meno (all'epoca dell' adozione della
delibera n°548/2003) una carenza organizzativa tale da legittimare il ricorso
alle prestazioni professionali della predetta.
Si ricorda che, come fatto presente nel precedente
paragrafo XVI b), l'insufficienza organizzativa va parametrata al
fabbisogno della sola struttura preposta all'attività per la quale è insorto il
problema, e non all'intero assetto organizzativo dell'Ente, in ipotesi di
espletamento da parte di terzi di ordinaria attività lavorativa, stante il
carattere -appunto- del tutto ordinario della corrispondente esigenza da
soddisfare; in tal caso basta, perciò, che vi sia carenza di personale presso
quella struttura e non si abbia in concreto disponibilità di professionalità
analoghe in altre strutture, perché possa farsi ricorso alla prestazione del
terzo.
Nella fattispecie all'esame del Collegio, una simile
carenza di personale sussisteva certamente, al momento dell'adozione della
delibera n°548/2003, presso l'Ufficio Relazioni Internazionali, nel cui ambito
di competenza si ascrivono le attività commissionate alla dr.ssa Spinelli,
stante oltretutto il trasferimento dal medesimo Ufficio di due impiegate in
epoca anche prossima alla adozione della predetta delibera; di siffatta carenza
ne dà anche atto la delibera stessa, laddove chiarisce di essersi “rilevato
che, al momento, all'Ufficio Relazioni Internazionali è assegnato solamente un
Istruttore Direttivo Culturale” (v. le premesse della ripetuta delibera).
Neanche la Procura, del resto, dubita della carenza
organizzativa in discorso, per superare la quale giunge, anzi, ad ipotizzare
una sorta di preordinazione dei cennati trasferimenti alla carenza
organizzativa stessa, nel senso che questi trasferimenti sarebbero stati
adottati proprio per conferire l'incarico alla dr.ssa Spinelli
Il Collegio non può che prendere le distanze da una simile
ricostruzione, non risultando in atti adeguati elementi di prova a suffragio
della stessa.
Dalla documentazione di causa, invero, risulta che il
trasferimento della dr.ssa Menicucci alla “U.O. Biblioteca Augusta e
Biblioteche di Pubblica Lettura del Settore Servizi Culturali e Ricreativi” è
avvenuto per sopperire alle vacanze verificatesi presso quella Unità Operativa,
ed è stata assegnata la predetta, in quanto “unica figura con profilo
professionale attinente al servizio bibliotecario” (v. ordine di servizio n°35
del 25/6/2003, a firma del Dirigente del Settore Risorse Umane e Strumentali).
Quanto al trasferimento della sig.ra Pignatta, invece, non
sono estranee ad esso delle -seppur vaghe- forme di incompatibilità ambientali,
quali emergono sia dalla lettera di trasferimento avanzata dalla medesima il 23/1/2002
e dal relativo “nulla osta” al trasferimento stesso, rilasciato dal dirigente
competente in data 18/3/2002 (sub allegato n°2 degli atti trasmessi a corredo
della sua memoria di costituzione in giudizio dall'avv. Rampini), e sia dalla
nota in data 20/11/2003, con cui il Dirigente del Settore Risorse Umane,
rispondendo alle richieste in tal senso avanzate dal legale della sig.ra
Pignatta, ha chiarito che : “il riferimento alla istanza di mobilità volontaria
presentata in passato (dalla medesima) è stato richiamato esclusivamente per
evidenziare il disagio più volte espresso dalla stessa interessata ad operare
nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco” (v. copia di tale nota,
quale rinvenuto a corredo dell'allegato n°6 della nota deposito atti n°1, sub
allegato n°12 a tale allegato n°6).
In siffatto contesto, dunque, appare davvero arduo
sostenere che il trasferimento delle predette è avvenuto al deliberato scopo di
creare vacanze nell'Ufficio Relazioni Internazionali, da coprire con le prestazioni
della Spinelli, senza con ciò sovrapporre le proprie valutazioni di merito a
quelle operate all'interno dell'Amministrazione Comunale di Perugia dagli
organi competenti a disporre i trasferimenti stessi, in palese violazione del
già richiamato principio di “insindacabilità nel merito delle scelte
discrezionali” (ex art. 3 del d.l. n°543/ 1996, convertito in l. n°639/1996),
riferite - questa volta - alla gestione del personale del menzionato Comune.
Siffatta conclusione, ovviamente, vale anche allargando lo
spettro di valutazione alla nota del 30/5/2003, oggetto del deposito atti della
Procura n°2, con cui : il Responsabile della “Posizione Organizzativa Gabinetto
del Sindaco”, Il Dirigente dell' “Ufficio di Gabinetto del Sindaco” ed il
Dirigente del “Settore di Bilancio”, hanno proposto al Sindaco, al Vice Sindaco
e al Direttore Generale del Comune di Perugia una modifica organizzativa
all'Ufficio Relazioni internazionali, in relazioni alle “Attività Connesse alle
relazioni internazionali programmate” (v in tal senso, testualmente, l'oggetto
di tale nota).
Con la nota in parola, invero, i predetti funzionari, dopo
aver illustrato le iniziative alle quali l'Ufficio Rapporti Internazionali
avrebbe dovuto attendere, ivi compreso la card da offrire ai cittadini
delle città gemelle (v. il punto 2 della nota stessa), e dopo aver manifestato
l'esigenza di una “migliore organizzazione operativa dell'Ufficio ed una più
mirata qualificazione degli addetti”, hanno manifestato la “inderogabile
necessità di procedere alla sostituzione di una delle due unità con un'altra in
possesso di uno skill più mirato alle attività da svolgere”, ed hanno
concluso chiedendo che, “ove l'Amministrazione (avesse) inteso dare concretezza
a un programma così impegnativo, (venisse) individuata e assegnata all'ufficio
una unità con tali caratteristiche, utilizzando se necessario il ricorso al
contratto di collaborazione coordinata e continuativa” (v., ancora testualmente
la riferita nota)
Parte attrice interpreta la nota in questione come una
prova ulteriore della sua tesi sulla “preordinazione” (v. pagina 11 della nota
di udienza, depositata in aula da parte attrice medesima).
Al contrario, una serena e pacata lettura della stessa
porta, a ritenere che, con essa, si sia semplicemente voluto dar luogo ad una
riorganizzazione dell'Ufficio, connesso alle attività da compiere (tra cui la card),
chiedendo di reperire professionalità all'interno del comune o, mancando in
questo ambito, all'esterno.
Da questo punto di vista, quindi, la nota del 30/5/2003
consente di “leggere” meglio anche la censurata delibera n°548/2003 (nella
quale è pure refluito parte del contenuto della nota stessa), nel senso che la
delibera medesima, nel dare atto della vacanza di posti realizzatasi
all'interno dell'Ufficio Relazione Internazionali, giunge a conferire un
incarico esterno di consulenza sull'implicito, ma abbastanza evidente
presupposto di non aver trovato alcuna professionalità analoga all' interno,
magari perché impegnata nell'ordinaria attività lavorativa della relativa
struttura d' assegnazione.
XVI h) - Le considerazioni che precedono inducono, dunque,
a concludere nel senso di ritenere legittimo il ricorso alle prestazioni
professionali della dr.ssa Spinelli mediante la delibera n°548/2003, previa
riqualificazione del rapporto oggetto della delibera stessa, da “incarico di
consulenza”, ex art. 7, comma 6, del d.l.vo n°165/2001
(v., in tal senso pag. 7 della memoria di costituzione in giudizio dell'avv. De
Matteis), a normale “rapporto di lavoro a tempo determinato”; difetta, invero,
nell'attività espletata dalla predetta finanche quel grado di autonomia che
avrebbe potuto giustificare una co.co.co., come si evince dalla documentazione
versata in atti dai difensori dei convenuti, per dimostrare che la dr. Spinelli
ha realmente lavorato.
In effetti, nell'intento di dimostrare che la Spinelli ha
realmente prestato un'attività utile per il Comune di Perugia, i predetti
difensori hanno sostenuto che “l'incarico di cui si discute aveva ad oggetto
un'attività istituzionalmente propria dell'Ufficio Relazioni Internazionali”
(v. pag.22 della memoria di costituzione in giudizio dell'avv. De Matteis) e
che l'elaborato presentato alla Giunta “risentiva dei limiti incomprimibili
della riduzione a rappresentazione cartacea di attività non sempre
documentabili, (quali) : incontri, contatti telefonici, ecc.” (v. pag. 35 della
predetta memoria), ulteriormente chiarendo che “l'attività (espletata dalla
Spinelli) in gran parte non si sviluppa(va) su supporti documentali”; ma in una
serie di attività materiali, quali la “corrispondenza telematica”, l' “attività
di organizzazione del programma di soggiorno e di interprete durante gli
incontri con artisti stranieri”, ecc., così che “le prestazioni svolte possono
essere documentabili solo attraverso pochi riscontri cartacei, nonostante
(abbiano) comportato energie ben superiori a quelle risultanti da riscontro
documentali” (v. le memorie di costituzioni in giudizio dell'avv. Rampini pagg.
20-23).
E' evidente, quindi, che l'attività concreta della dr.ssa
Spinelli è stata più che altro di tipo materiale e/o impiegatizia, tenuto
altresì conto che “i documenti destinati all'esterno (venivano) sottoscritti
dal Dirigente dell'Ufficio Relazioni Internazionali, pur se la relativa
istruttoria e stesura preliminare era curata dalla stessa dr.ssa Spinelli, che
pure siglava gli atti ” (v., anche per la evidenziazione in grassetto, pag.
24 delle menzionate memorie dell'avv. Rampini).
In sostanza, anche l'aspetto più rilevante dell'incarico in
questione, quale scandito dall'art. 2 della convenzione -“Raccolta n°6/ 2004” -
siglata il 27/1/2004, costituito dall'adattamento della card del 2000
alle nuove esigenze del 2003, è stato realizzato attraverso una normale
attività di collaborazione alle attività proprie dell'Ufficio Relazioni
Internazionali .
Nel tratteggiato contesto, quindi la riqualificazione del
rapporto concretamente instaurato con la Spinelli si impone, secondo un potere
che in tal senso sicuramente pertiene al Giudice della Responsabilità erariale,
quale espressione, nell'ambito della responsabilità
amministrativo-patrimoniale, di quegli stessi principi di sostanzialità ai
quali si sono ispirate le Sezioni Riunite di questa Corte, con la delibera
n°6-Contr./2005, e la Funzione Pubblica, con la “nota circolare” del 15/3/2005.
Il rapporto realmente instaurato con la Spinelli, pertanto,
non è stato quello di un incarico di consulenza, ma di un normale rapporto di
lavoro a tempo determinato; il suo conferimento è senz'altro legittimo, nel
caso di specie, tenuto conto della carenza organizzativa in cui versava
l'Ufficio Relazioni Internazionali, da un lato, e della indisponibilità di
professionalità analoghe a quella della Spinelli all'interno del comune,
dall'altro lato (v. precedente paragrafo XVIg) .
L'incarico in questione, inoltre, è stato effettivamente
espletato, come attestano le note reporter del dirigente Giovannoni del
gennaio e del giugno 2004 e del febbraio e dell'agosto 2005 (ex allegati 7, 8,
9 e 10 trasmessi a corredo della memoria di costituzione in giudizio dell'avv.
De Mattesi), nonché tutta l'altra documentazione versata in atti dalla difesa
dei convenuti.
XVI i) - L'accertamento della vera natura del rapporto
posto in essere con la dr.ssa Spinelli non è, ovviamente, privo di conseguenze
economiche, ove si consideri che la consulenza è remunerata meglio della
normale attività lavorativa .
In questa ottica, quindi, si sarebbe - in tesi - dovuto
rideterminare il danno contestato da parte attrice, consistendo esso non già
nell'intera spesa sostenuta per le attività professionali della predetta, ma
nelle sole maggior somme erogate per tali attività, in relazione al fatto di
aver conferito alla Spinelli medesima un “incarico di consulenza”, per il quale
non sussistevano i relativi presupposti, laddove (secondo il reale fabbisogno
dell'Amministrazione) poteva essere instaurato un normale rapporto di lavoro a
tempo determinato che poi, in concreto, è rimasto tale nella fase della sua
effettiva realizzazione.
Sennonché, la circostanza che alla Spinelli sia stato
corrisposto, per l' “incarico” conferito con la censura delibera di giunta, un
“compenso lordo di € 13.331,12 per otto mesi” (v. art. 3 della convenzione
stipulata il 27/1/2004), al quale si aggiunge la somma di € 1.133,14 per IRAP
(v. il dispositivo della predetta delibera), per giungere al complessivo
importo di danno contestato, pari ad € 14. 464,26, porta a ritenere mancante,
in concreto, il danno stesso, visto che per una professionalità interna
all'Ente, omologa a quella della Spinelli (equiparabile all'iniziale qualifica
di : “istruttore direttivo”) e per il periodo in riferimento (fine 2003-luglio
2005), l'Ente stesso doveva sopportare costi complessivi maggiori,
quantificabili mediamente intorno a € 30. 000 annui, in cifra tonda ;
d'altronde la stessa Pignatta (“istruttore direttivo”) ha dichiarato che il suo
“stipendio lordo, nel 2003, (era) stato di € 22.500,00”, al quale poi vanno
aggiunti gli altri costi per il Comune, quali i contributi previdenziali ed
altre spes (v. “Verbale di audizione” della sig.ra Pignatta, quale persona
informata sui fatti, sub allegato 6 della nota deposito atti n°1 della
Procura).
Confrontando, dunque, l'entità del costo del personale
interno all'Ente con l'importo complessivo sopportato per la Spinelli espresso
in anno, pari ad € 15.670 in cifra tonda (comprensivo della 13^ mensilità),
emerge chiaramente l'assenza del danno .
E' peraltro evidente, ma vale comunque rilevarlo, che la
rideterminazione del danno in base alla riqualificazione del reale rapporto
lavorativo realizzatosi per effetto della censurata delibera, che porta a
ritenere -nel caso - insussistente il danno stesso, non ha nulla a che vedere
con il problema della “valutazione dei vantaggi comunque conseguiti
dall'amministrazione”, ex art. 1, comma 1-bis , della l. n°20/1994,
introdotto dall'art. 3 della l. n°639/1996, al quale si è riferito il PM nel
suo intervento di replica in aula (v. anche la relativa nota di udienza in
atti).
In realtà, siffatto principio (di “valutazione dei vantaggi”),
nell'odierna controversia, non ha alcuno spazio di emersione, alla stregua
dell'impostazione data alla vicenda, ispirata a canoni di sostanzialità, tipici
del sistema giuslaburista.
XVI l) - Per quanto finora esposto e considerato, dunque,
il Sindaco e gli altri amministratori che sono stati convenuti per l'adozione
della censurata delibera di giunta n°548/2003, così come il Dirigente Lucarelli
che ha espresso parere di regolarità tecnica per la delibera stessa, vanno
esenti da responsabilità, per carenza del relativo danno .
XVII) - A non diversa conclusione deve giungersi quanto
all'ulteriore incarico, di “collaborazione coordinata e continuativa”,
conferito alla dr.ssa Spinelli in attuazione della determinazione della
dirigente Giovannoni n°192 in data 6/7/2004, seppure con le puntualizzazioni di
cui appresso.
XVII a) - Al riguardo, si ricorda che parte attrice, sul
presupposto che l'incarico di cui alla delibera giuntale n°548/2003 non fosse
stato pienamente adempiuto, ha censurato “l'atteggiamento del (predetto)
dirigente, il quale, in luogo di insistere per l'adempimento completo del
(cennato) primo incarico, o di recedere dallo stesso, autonomamente (ha deciso)
di affidare una seconda consulenza all'esperto esterno inadempiente, (con ciò)
ponendo in essere una scelta irrazionale, antieconomica e, pertanto,
ingiustificabile, tanto più ove si tenga presente quanto già detto con riguardo
alla possibilità di riutilizzo del progetto del 1999” (cfr. pag. 24 della
citazione).
Ebbene, sostanzialmente corretto l'addebito rivolto alla
Giovannoni, di aver assunto in piena autonomia una scelta antieconomica, le
imputazioni rivolte alla medesima da parte attrice meritano qualche
precisazione.
XVII b) - La prima è che, contrariamente a quanto ritiene
parte attrice medesima, alla data in cui la Giovannoni ha assunto la
determinazione n°192/2004 il primo incarico (quello, per intenderci, di cui
alla delibera giuntale n°548/2003) era da ritenersi adempiuto, relativamente
alla ideazione e realizzazione progettuale della card, restando ancora
da eseguire la materiale attuazione della stessa, sotto i profili degli
sviluppi concreti di tutti i sottostanti rapporti turistico-commerciali ed
artistico-culturali oggetto delle agevolazioni fornite dalla card
medesima.
Lo spunto per la ricostruzione inadempitiva del primo
incarico, per ciò che attiene alla “realizzazione” della card, è stato
offerto alla Procura dalla determinazione n°110 del 20/5/2004, con cui la
Giunta ha approvato “la stesura del progetto della card” stessa, stabilendo,
nel contempo, che “tale progetto (dovesse) essere portato a termine nei tempi
previsti dalla convenzione citata in premessa”.
Tuttavia, come osservato dalla difesa della Giovannoni, la
determinazione in questione conteneva un “refuso”, perché nessuna convenzione
era stata citata nelle premesse della stessa e non doveva, perciò, farsi luogo
alla realizzazione di alcunché nei “tempi previsti (da tale inesistente)
convenzione” (v. pag. 29 della memoria di costituzione in giudizio dell'avv.
Rampini).
A ben vedere, in realtà, l'espressione che compare
nell'art. 2 della convenzione -“Raccolta n°6/2004” - del 27/1/2004 :
“progettazione e realizzazione , previo coinvolgimento delle Associazioni di
categoria, di una card da offrire a titolo promozionale ai visitatori
provenienti dalle città gemelle”, deve essere intesa come estrinsecazione
concreta (realizzazione, appunto) dell'ideazione progettuale del pacchetto di
offerte, divise per aree di interesse (accoglienza, shopping, servizi, ecc.) a
cui i predetti visitatori avrebbero potuto accedere, mediante la cennata card,
previo coinvolgimento delle “Associazioni di categoria”.
Simile progetto, in concreto, è stato rappresentato dalla Spinelli,
in esecuzione dell'incarico in parola, negli elaborati approvati dalla Giunta
con la determinazione n°110/2004, nei quali , ovviamente, non sono refluiti i
vari contatti avuti con gli operatori dei vari settori coinvolti che, comunque,
pure vi sono stati, come attesta la documentazione trasmessa dai difensori dei
convenuti a corredo delle relative memorie di costituzione in giudizio.
In relazione a ciò, quindi, il nuovo incarico ben poteva
essere attribuito, vertendo sulla fase attuativa del progetto ideato e redatto
in esecuzione dl primo incarico e l'addebito mosso in proposito da parte
attrice alla Giovannoni è infondato.
XVII c) - La seconda precisazione attiene all'incarico che
è stato realmente attribuito con la determinazione n°192/2004 dalla Giovannoni
medesima.
Parte attrice, come anticipato, ritiene trattarsi di una
nuova “consulenza all'esperto esterno” (v. pag. 24 della citazione, già
richiamata).
In effetti, la circostanza che nell'abito di tale
determinazione sia stata “ravvisata la necessità di continuare ad
avvalersi della prestazioni professionali della dr.ssa Spinelli”, potrebbe
avvalorare una simile idea.
Sennonché, nella determinazione stessa si dà anche atto che
la Spinelli “ha completato il progetto” e che ha “anche dato avvio alle azioni
necessarie alla concreta attuazione di quanto pianificato”, così che la
“ravvisata necessità di continuare ad avvalersi della prestazioni
professionali” della predetta si raccorda proprio con tale seconda fase di
“avvio alle azioni necessarie alla concreta attuazione di quanto pianificato”
e, quindi, il nuovo incarico concerne le prestazioni attuative del progetto
medesimo e non già una nuova “consulenza”.
D'altronde, la convenzione approvata con la ripetuta
determinazione della Giovannoni, nella quale sono state specificate le
prestazioni della Spinelli, reca chiara la sua intestazione : “contratto di
collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze dell'Ufficio di
Gabinetto del Sindaco - Relazioni Internazionali”; il che contribuisce ad escludere
che si fosse trattato di una nuova “consulenza” .
La convenzione in questione, poi, è stata concretamente
stipulata il 10/7/2004 (“Raccolta n°93 del 16/7/2004”) e ha indicato un oggetto
praticamente sovrapponibile a quello della convenzione precedente (“Raccolta
n°6/2004), stipulata il 27/1/2004 per la “consulenza” di cui alla delibera
giuntale n°548/2003”, con la sola esclusione, nella nuova convenzione, di ogni
riferimento alla fase progettuale della card.
In tal senso, l'art. 1 del contratto co.co.co. del
10/7/2004 precisa che la Spinelli, “in piena autonomia e con libera iniziativa
in merito alla organizzazione della propria attività”, deve:
1)
realizzare, “entro il 31/7/2005 (la) card da offrire ai visitatori
provenienti dalle città gemelle”;
2)
collaborare “alla realizzazione di strumenti atti a favorire gli scambi tra
realtà produttive di standard elevato”;
3)
collaborare “alla realizzazione di scambi tra le Università perugine e quelle
delle città gemelle, al fine di favorire scambi tra i migliori studenti, ovvero
contribuire a progetti di ricerca di alto livello”;
4)
collaborare “a tutte le iniziative che il servizio (sarebbe andato) ad attivare
nel periodo in cui la dr.ssa Spinelli (avrebbe espletato) la prestazione di cui
sopra” .
In realtà, l'attività concretamente svolta dalla Spinelli,
anche in questa fase “attuativa”, non è stata dissimile, nella sua intrinseca
consistenza di locatio operarum, da quella svolta nella fase “ideativa”
e progettuale, essendo stata realizzata anch'essa mediante l'inserimento della
medesima nell'Ufficio Relazioni Internazionali, e mediante una collaborazioni
alle attività proprie di tale Ufficio, come oltretutto dimostra la
documentazione versata in atti dai difensori dei convenuti, nonché alcune delle
considerazioni esposte dai medesimi nelle relative memorie di costituzione in
giudizio”; giusta le osservazioni già formulate sub precedente paragrafo XVI
h), alle quali integralmente si rinvia.
Come le prestazioni dedotte nella prima convenzione (v.
art. 2 di tale convenzione), così quelle dedotte nella seconda (v. art. 1 di
tale, seconda convenzione), praticamente identiche tra loro, hanno finito per
integrare gli estremi di un normale “rapporto di lavoro a tempo determinato”,
rivolti -rispettivamente - ad adattare la preesistente card alle nuove
esigenze del 2003 e ad attuarne, poi. i reali contenuti.
Difetta, peraltro, anche in tale seconda fase lavorativa
della Spinelli quella sfera di autonomia tipica della co.co.co., così che al di
là del nomen juris indicato nella nuova convenzione, il rapporto reale,
sottostante alla convenzione stessa, deve essere riqualificato come rapporto di
lavoro a tempo determinato, secondo il medesimo potere di riqualificazione
delle forme di esternalizzazione dell'attività dell'Amministrazione già
illustrato nel precitato paragrafo XVI h), al quale nuovamente si rinvia.
XVII d) - Stante l'identicità della
natura del rapporto di lavoro posto in essere dal Comune di Perugia con la
dr.ssa Spinelli in tale secondo “incarico”, rispetto al primo, difetta anche
qui il danno, atteso che la predetta ha ricevuto un compenso pari ad €
21.107,98 per l'attività svolta dal 12/7/2004 al 31/7/2005 (v. art. 3 della
convenzione stipulata il 10/7/2004), che, sommato ai contributi versati
all'INPS (€ 2.532,80) e all'INAIL (€ 147,40) e maggiorato dell'IRAP (€
1.794,3), per l'importo complessivo di € 25.581,98 (contestato dalla Procura),
comunque non supera il costo complessivo sostenuto dal Comune medesimo per una
professionalità analoga, interna all'Ente, come precisato sub precedente
paragrafo XVI i) .
XVII e) - Per quanto finora esposto e considerato, dunque,
anche il dirigente Giovannoni, convenuto in relazione alla determinazione
dirigenziale n°192/2004, va esente da responsabilità, per carenza del relativo
danno.
XVIII) - Peraltro, ragioni di completezza inducono a
precisare che la disposta assoluzione dei convenuti per carenza del danno si
riferisce all'ambito proprio dell'odierno giudizio, quale definito - per petitum
e causa pretendi - dalla citazione, nella quale il danno stesso viene
correlato ai costi dell'attività lavorativa della dr.ssa Spinelli, in rapporto
alla forma di esternalizzazione adottata, che parte attrice ha ritenuto di
poter individuare in una vera e propria “consulenza”, e dunque in un “incarico
a terzi” in senso stretto.
L'assoluzione in questione, perciò, non riguarda altri
profili di eventuali danni intrinseci al rapporto di lavoro concretamente posto
in essere dal Comune di Perugia con la dr.ssa Spinelli, come “ricostruito” dal
Collegio, in relazione, magari, alla durata della prestazione lavorativa
commissionata, rispetto a quella effettivamente occorrente e, quindi, alla
congrua determinazione della prestazione effettivamente occorrente, rispetto al
fabbisogno.
Sono, questi, degli aspetti ai quali la Procura ha fatto
solo dei generici e quanto mai vaghi riferimenti, senza specificarne meglio i
contenuti e, soprattutto, senza indicarne meglio i termini reali della loro
eventuale consistenza nel caso concreto.
Il Collegio perciò, nel fare un semplice riferimento ad
essi, ritiene di non poter accordare loro un'attenzione maggiore e/o ulteriore,
anche perché ciò comporterebbe pronunce e/o attività istruttorie non
propriamente in linea con il petitum sostanziale della causa.
Va da sé che su tali aspetti restano, invece, integri i
poteri propri della Procura.
XIX) - Dato l'esito della causa, non è luogo a pronunce
sulle spese del giudizio.
P. Q. M.
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale dell'Umbria
dalla domanda
attrice i sigg. Locchi Renato, Rometti Silvano, Bellini Ornella, Cristofani
Sauro, Cutini Silvia, Moriconi Giovanni, Lucarelli Luciana e Giovannoni
Donatella.
Non è luogo
a pronuncia sulle spese, dato l'esito del giudizio.
Così deciso
in Perugia, nella Camera di Consiglio del 9-22/11/2005.
L'Estensore
Il Presidente
F.to Fulvio Maria Longavita F.to Lodovico
Principato
Depositata
in Segreteria il 21 dicembre 2005
Il
Direttore della Segreteria
F.to Maria Borsini