Sent. n. 19/2005 RP
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE DEI CONTI
Sezione
Giurisdizionale per la Regione Lazio
composta dai signori magistrati:
Dott. Vincenzo BISOGNO Presidente
Dott. Bruno DI FORTUNATO Consigliere relatore
Dott. Gaetano RUSSO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti del signor
Roberto FASANI e della Banca di Credito Cooperativo di Roma, Società
Cooperativa a responsabilità limitata, in persona del Consigliere delegato sig.
Francesco Liberati.
Visti il ricorso per sequestro
conservativo nei confronti del sig. Roberto Fasani in data 7 dicembre 2002,
nonché il pedissequo decreto di autorizzazione del Presidente della Sezione
Giurisdizionale per la Regione Lazio in data 2 gennaio 2003;
Vista l'ordinanza del giudice designato
n. 101 del 20 febbraio 2003;
Visto l'atto di citazione iscritto al n.
58864 del Registro di Segreteria;
Visti gli altri atti e documenti tutti
di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 16
dicembre 2004, con l'assistenza del Segretario rag. Rita Vasta, il relatore,
nella persona del Consigliere Bruno Di Fortunato, l'avvocato Giulio Correale
per la Banca di Credito Cooperativo di Roma, in persona del Presidente
pro-tempore e il Procuratore Regionale nella persona del Vice Procuratore
Generale dott. Andrea Lupi.
Ritenuto in
FATTO
Con foglio in data 1 agosto 2002 il
Segretario Comunale di Sacrofano (Roma) ha denunciato il danno sofferto dalle
casse comunali a causa di ripetute appropriazioni di somme attribuibili al
responsabile del servizio finanziario e della programmazione rag. Roberto
Fasani.
Il danno totale sofferto dall'Ente
locale ammonterebbe a € 832.609,77 (pari a £ 1.612.157.314) e riguarderebbe un
periodo di tempo che va dal 1997 al 2002.
La maggior parte degli episodi dannosi
(per un importo di € 683.353,73) concernono emissioni di mandati da parte del
Fasani in favore di terzi che non erano creditori del Comune.
La restante parte di danno (€
149.256,04) riguarderebbe somme sottratte dal sig. Fasani personalmente in
qualità di economo contabile.
L'Amministrazione Comunale ha
costituito in mora il Fasani e tutte le persone che risultano beneficiarie dei
mandati illeciti predisposti dal Fasani stesso. La stessa Amministrazione ha,
inoltre, costituito in mora anche l'Istituto di credito tesoriere ritenuto
responsabile di aver ammesso al pagamento mandati di pagamento e contabilizzato
reversali in violazione delle norme contabili, nonché dei più elementari
criteri di diligenza ed oculatezza.
Sulla vicenda, il Collegio dei Revisori
del Comune di Sacrofano ha predisposto una relazione nella quale vengono
esaminati, per ciascun anno, i mandati relativi ad indebiti pagamenti e
segnalate, per ognuno, le irregolarità.
In particolare, negli anni 1997, 1998 e
1999, il Fasani avrebbe sottratto somme per complessive lire 259.000.000 (pari
a € 133.762,34) con mandati intestati a sé medesimo con la causale “anticipo
fondo economato e reintegro fondo economato”.
Nonostante che l'anticipo vada erogato
una sola volta l'anno all'inizio dell'esercizio, il Fasani avrebbe ripetuto più
volte l'anticipo all'economo imputando i mandati a capitoli diversi da quello
previsto per il servizio economato, al fine di evitare che dal rendiconto
potesse risultare all'attività criminosa.
Il Collegio dei revisori, a tal
riguardo, rileva che il Tesoriere avrebbe dovuto rifiutare il pagamento di tali
mandati e chiedere chiarimenti all'Ente Locale in quanto si trattava di
ripetizione dell'anticipo dell'economo e la causale del mandato non coincideva
con quella del capitolo su cui era stato imputato.
Riguardo all'anno 2000, il Collegio dei
Revisori rileva, poi, l'emissione di tre mandati, per complessive lire
30.000.000 (pari a 15.493,71 euro), a titolo di anticipo all'economo comunale.
Sono stati inoltre emessi n. 10 mandati
per complessive lire 650.743.915 (pari a € 336.081,18 ) a favore di un estraneo
all'Amministrazione (con pagamento tramite assegno circolare non trasferibile
intestato al beneficiario da consegnarsi al sig. Roberto Fasani), con la
causale “somme erroneamente versate o incassate o introitate”.
Al riguardo, si rileva che in tutti i
provvedimenti mancano gli estremi dell'atto autorizzativo del pagamento e non
risulta la corrispondenza tra la causale indicata e il capitolo di bilancio.
Nell'anno 2001 il meccanismo illecito
appena descritto si ripeterebbe con lo stesso beneficiario del 2000 e con altri
due beneficiari (con lo stesso cognome ma con nomi diversi) per un totale di
lire 448.899.220 (pari a 231.837,10 euro).
Nell'anno 2002 sono stati emessi tre
mandati di pagamento con il sistema già descritto per un totale di 115.435,44
euro. Uno dei tre mandati non recherebbe come causale “rimborso di somme
erroneamente versate” ma “rimborso di somme vincolate” in forza di una
determinazione del Servizio dei Lavori Pubblici n. 669 del 30.12.2000, in
realtà mai adottata.
Si rileva, infine, che il Fasani, per
occultare i prelevamenti irregolari, avrebbe emesso i mandati nel titolo
“Servizi conto terzi (partite di giro)” (nei titoli dell'entrata e della spesa
di tali servizi devono coincidere sia gli impegni che gli accertamenti).
Per ottenere ciò il Fasani avrebbe
emesso alcune reversali nei capitoli giusti spostandole, successivamente, nel
capitolo dei Servizi conto terzi, mentre altre reversali sarebbero state
imputate direttamente ai Servizi conto terzi pur avendo causali non
compatibili.
Altre irregolarità avrebbero riguardato
reversali in cui è indicata la causale “Incasso somme erroneamente versate - si
veda bolletta n. ”, mentre la bolletta
allegata contiene causale completamente diversa.
Dalla vicenda, peraltro denunciata
all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, la Procura Regionale traeva il
convincimento di una possibile sussistenza di responsabilità amministrativa a
carico del Fasani tanto da emettere, in data 7.11.2002, invito a dedurre nei
confronti dello stesso e da richiedere, sui beni del medesimo, sequestro
conservativo.
Il sequestro veniva autorizzato nei
confronti del Fasani con Decreto Presidenziale del 2 gennaio 2003, fino alla
concorrenza di € 882.609,77 (pari a lire 1.708.970.800) su ogni somma dovuta e
debenda da parte del Comune di Sacrofano e di qualsiasi altro Ente, nonché dei
beni appresso indicati;
a) somme depositate sul conto corrente
n. 715/36 presso la filiale di Sacrofano della Banca di Roma, codice ABI 3002,
codice CAB 39390;
b) proprietà del terreno sito nel
Comune di Roma, Località La Storta, censito alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Roma 1 al foglio 42, particelle 976, 961, 958, 979, 379, 971,
965 e 100;
c) proprietà della quota di 3/30 dei
terreni siti nel Comune di Roma, Località La Storta censiti alla Conservatoria
dei Registri Immobiliari di Roma 1 al foglio 42, particelle 948, 943, 968, 946,
955, 953, 983, 949, 944, 969, 32, 947, 956, 977, 177, 966, 973, 963, 941, 952,
982, 46, 951, 945, 954, 942, 964, 974, 967, 375, 980, 981, 950, 959, 970, 972,
962, 940, 188, 157, 92, 975, 101, 978, 957, 122 e 960;
d) proprietà del terreno sito in
Sacrofano, località Casaletto, via Solfatare s.n.c., riportato nel NCT alla
partita 1096, foglio 10, particella 4, are 61,80;
e) proprietà della casa in blocchetti
di circa 160 mq. sita in Sacrofano, località Casaletto, via Solfatare s.n.c.,
riportate nel N.C.E.U., del Comune di Sacrofano alla partita 10412, foglio 10,
numero 286, sub 1, costituita al piano terra da ingresso, salone e bagno e al
piano rialzato da camera da letto, due camerette e bagno;
f) ½ della quota di 1/5 del terreno
sito nel Comune di Roma , via Formello, riportato nel N.C.T. alla partita 10242
foglio 42, numeri 30, 31, 32, 45, 46, 92, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 121,
122, 123, 124, 126, 127, 157, 161, 177 e 188.
Con
ordinanza n. 101 del 20 febbraio 2003, a seguito dell'esito dell'udienza di
comparizione del 14 febbraio 2003, il Giudice Designato confermava il sequestro
conservativo sui predetti beni, riducendo, contestualmente, entro il limite del
quinto di legge, il sequestro sulle somme dovute a titolo stipendiale o di
altra indennità relativa al rapporto di impiego, ivi compresa quella di
licenziamento, in accoglimento di una eccezione sollevata dal Fasani.
Nel merito, il Fasani eccepiva la
prescrizione dell'azione relativamente ai primi mesi del 1997.
In
proposito, comunque, risulta che i componenti del Collegio dei revisori avevano
rilevato che proprio a seguito di una verifica di cassa effettuata in data 11
aprile 2002 era emersa l'attività illecita del Fasani.
Gli
ulteriori approfondimenti istruttori il Collegio aveva potuto svolgerli solo
dopo l'allontanamento del Fasani stesso.
Precedentemente non era stato possibile
rilevare gli illeciti, nella considerazione che i mandati irregolari erano
pochissimi rispetto al totale dei mandati emessi ed il controllo a campione non
ne aveva consentito l'esame, ditalché, soltanto l'esame di tutti i mandati
consentiva l'individuazione dell'attività illecita.
I componenti del Collegio, inoltre,
avevano rilevato che i ripetuti anticipi all'Economo erano palesemente
illegittimi ed il loro pagamento avrebbe dovuto essere rifiutato dal Tesoriere.
All'invito a presentare deduzioni rispondevano i signori Vincenti, Franzolin,
Ferri, Porcu, Latrofa e il rappresentante dell'Istituto di Credito Tesoriere.
La Latrofa evidenziava che nel 1998 era
stata appena assunta dal Comune e svolgeva le sue funzioni avendo come tutor
proprio il Fasani e il ragioniere Mauro Ambrogi che, per un breve periodo,
aveva svolto una consulenza esterna presso il Comune.
Rappresentava, altresì, che come il
Fasani era riuscito ad eludere i controlli del consulente esterno e del
Collegio dei revisori, ancor più facilmente aveva potuto evitare i controlli di
un funzionario di nuova nomina e di nessuna esperienza nel settore; non
escludeva, inoltre, che le firme apposte sui mandati a lei attribuiti fossero
false o che il Fasani le avesse carpite con artifici vari.
La Banca di Credito Cooperativo, per il
tramite del proprio rappresentante legale negava che il Tesoriere avesse titolo
per sindacare la causale “rimborso somme erroneamente versate”, né che avesse
diritto a richiedere i documenti giustificativi dei mandati. Il Tesoriere aveva
solo l'obbligo di esercitare un controllo preventivo che prevedeva la necessità
che il mandato fosse completo del codice meccanografico.
Assume, in diritto, parte attorea che
le deduzioni dei componenti del Collegio dei Revisori e della Latrofa siano, di
per sé, sufficienti ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo della
colpa grave a loro carico. Per i primi, infatti, l'esame a campione dei mandati
(probabilmente pilotato dallo stesso Fasani) non ha permesso che l'attività illecita
fosse scoperta prima.
Riguardo alla Latrofa, ad avviso del
Procuratore Regionale, si appalesa improbabile che la sua ridotta esperienza
nel settore potesse permetterle di individuare gli illeciti, tenuto conto,
peraltro, che colui che doveva insegnarle il lavoro era proprio il Fasani.
Ritiene, però, che non sembrano
sufficienti ad escludere la responsabilità le deduzioni della Banca di Credito
Cooperativo.
Risulterebbero evidenti le
responsabilità imputabili all'Istituto di Credito Tesoriere del Comune di
Sacrofano per aver autorizzato, in aperta violazione delle norme della
convenzione, il pagamento di mandati palesemente irregolari, senza mai chiedere
chiarimenti all'Amministrazione Comunale.
In particolare, secondo l'Organo
requirente, rispetto ai mandati con i quali veniva richiesto l'anticipo
all'economo comunale, la non coincidenza della causale dei mandati con quella
del capitolo a cui veniva imputato e, rispetto agli altri mandati, oltre a tale
irregolarità sarebbe stata accertata anche la mancanza dell'indicazione del
provvedimento che legittima il pagamento.
Tali controlli (ex articolo 185 del
Decreto legislativo n. 267/2000) rientrano, invece, tra gli obblighi del
Tesoriere. Ed anche se l'Istituto non aveva il diritto di richiedere la documentazione
giustificativa al Comune, le gravi irregolarità emergenti obbligavano la Banca
a segnalarle all'Amministrazione o al Collegio dei Revisori, attesa soprattutto
la loro reiterazione sistematica.
Sarebbe di tutta evidenza, invece, che
i funzionari della Banca ammettevano al pagamento tutti i mandati e secondo le
modalità richieste dal Fasani, sulla base di una mera verifica dell'esistenza
dei codici esteriori, senza un esame (anche superficiale) della corrispondenza
fra gli elementi in esso indicati e la documentazione di supporto.
Inoltre, l'Istituto Tesoriere avrebbe
dovuto rilevare l'illegittimità delle reiterate richieste di anticipo
all'economo e, conseguentemente, chiedere spiegazioni all'Amministrazione
Comunale.
Pertanto, ferma restando, in via
principale, la responsabilità del Fasani, (come risulta dalla descrizione degli
illeciti esposta in narrativa), artefice dell'azione criminosa (unitamente a
complici estranei all'Amministrazione nei confronti dei quali non sussiste la
giurisdizione della Corte dei Conti), emergono, altresì, gli elementi per
convenire in giudizio, in via sussidiaria, per la quota del 50% del danno
complessivo (cioè in € 416.304,88), anche il Tesoriere comunale, nella persona
della Banca di Credito Cooperatvo.
Nei confronti del rag. Fasani la
domanda risarcitoria concerne anche il danno non patrimoniale all'immagine
causato al Comune di Sacrofano che parte attrice ha ritenuto di stabilire in
50.000,00 Euro.
Al riguardo, non vi sarebbe dubbio che
il Comune di Sacrofano abbia subito una grave lesione al prestigio, consistita
nella perdita di fiducia nell'istituzione da parte dei cittadini.
Per recuperare tale fiducia il Comune
ha affrontato (e dovrà ancora in futuro affrontare) delle spese, relative,
soprattutto, all'attività amministrativa svolta per far luce sugli illeciti
posti in essere dal Fasani e per tentare il recupero delle somme presso terzi
percettori.
L'avv. Giulio Correale, con memoria
difensiva depositata il 10 marzo 2004 per la Banca di Credito Cooperativo di
Roma, in persona del sig. Francesco Liberati, presidente pro-tempore, chiedeva:
1) in via
principale, l'assoluzione dalla domanda attrice;
2) in via subordinata, la sospensione del
giudizio, ovvero un rinvio, nella considerazione che il Comune di Sacrofano ha
sporto denuncia-querela nei confronti del Fasani, attivando, contestualmente,
azioni di recupero, con decreti ingiuntivi nei confronti di tutti gli
illegittimi beneficiari per il recupero delle somme indebitamente incassate;
3) in via ulteriormente subordinata, ha chiesto
che venga fatto largo uso del potere riduttivo.
Per il Fasani, ai fini del
ricorso per sequestro conservativo, già delibato, si erano costituiti gli
avvocati Giovanni Pellegrino e Amina l'Abbate, con comparsa in data 12 febbraio
2003.
La
causa già a ruolo per l'udienza del 5 aprile 2004 è stata rinviata all'udienza
odierna a richiesta dell'avvocato Giulio Correale.
Nell'odierno
pubblico dibattimento l'avv. Correale ha illustrato e confermato le
argomentazioni contenute nella difesa scritta ed ha insistito per l'assoluzione
dalla domanda avversaria.
Il
Pubblico Ministero, prendendo in esame la posizione dei convenuti ed in
risposta alle argomentazioni difensive ha puntualizzato che gli atti acquisiti
hanno confermato le considerazioni svolte nell'atto introduttivo, ritenendoli
idonei a superare le varie tesi prospettate a difesa.
In conclusione, ha confermato la
richiesta di condanna.
In sede di breve replica, il difensore
ha ribadito, ai fini della esclusione di responsabilità, che nella convenzione
stipulata con il Comune, non era previsto alcun obbligo di avviso da parte
dell'Istituto di Credito Tesoriere.
Considerato in
DIRITTO
La
pretesa attrice di cui all'atto di citazione in giudizio del sig. Roberto
Fasani e della Banca di Credito Cooperativo di Roma, nella qualità di
Tesoriere, ha- alla base - come è stato specificatamente riportato in fatto, la
valutazione del danno erariale di complessivi Euro 832.609,77 (pari a £
1.612.157.314), oltre il danno non patrimoniale all'immagine valutato in Euro
50.000,00.
In relazione alla riferita pretesa
attrice è intervenuto il decreto del Presidente di questa Sezione in data 2
gennaio 2003, autorizzativo del sequestro conservativo sui beni mobili ed
immobili del medesimo Fasani, confermato con Ordinanza n. 101 del 20 febbraio
2003. La vicenda in causa riguarda le gravissime irregolarità poste in essere
dal Fasani e consistenti in illecite ripetute appropriazioni di somme a lui
attribuibili, in qualità di responsabile del servizio finanziario e della
programmazione, nonché di economo contabile.
Premesso e richiamato quanto sopra, il
Collegio è tenuto a verificare la reale sussistenza del danno erariale e la sua
quantificazione e ad accertare la sussistenza nei confronti dei convenuti della
responsabilità amministrativo-contabile in presenza del nesso di causalità
della condotta commissiva ed omissiva tenuta ed in presenza dell'elemento
soggettivo del dolo e/o della colpa grave.
In relazione a ciò, dai fatti esposti
in narrativa e valutando la condotta degli odierni convenuti ex ante, e, cioé,
nel momento in cui essa veniva posta in essere, ritiene la Sezione che gli
elementi di prova addotti da parte attrice consentono un compiuto giudizio.
Ma,
ai fini del decidere, ravvisa il Collegio che occorre distinguere la posizione
di Roberto Fasani e quella dell'altro convenuto.
Infatti, la valutazione delle singole
responsabilità che il giudice contabile è chiamato ad operare e che,
normalmente viene fatto in rapporto al grado di colpa, ossia valutando la
condotta, costituisce un connotato assolutamente singolare nel giudizio
contabile che ne accentua il carattere di specialità.
Orbene, ad avviso del Collegio, la
domanda giudiziale nei confronti dei suddetti merita parziale accoglimento, pur
se in termini limitati, come si esporrà in seguito.
Venendo all'elemento soggettivo
dell'evento di cui è causa, va, in primo luogo esaminata la posizione
dell'Istituto Tesoriere del Comune di Sacrofano.
Al riguardo, valutando la condotta del suddetto,
non si ritiene che a carico della Banca possa essere addebitato il
comportamento rilevante sotto il profilo della colpa grave.
Infatti, pur nella genericità dei
diversi elementi di responsabilità e nella incompletezza degli elementi di
prova addotti dal requirente nei confronti della Banca di Credito Cooperativo
di Roma, peraltro, chiamata a rispondere , in via sussidiaria, per la quota del
50% del danno complessivo, si rinviene, nondimeno, in atti, documentazione
sufficiente per consentire un compiuto giudizio.
Come risulta dagli atti versati nel
fascicolo processuale, l'odierno convenuto, nella qualità di Tesoriere, avrebbe
dovuto “rilevare l'illegittimità delle reiterate richieste di anticipo
all'economo e, conseguentemente, chiedere spiegazioni all'Amministrazione
comunale”.
Ma, dal Capitolato speciale per
l'affidamento del servizio di Tesoreria per la riscossione delle entrate
patrimoniali, allegato alla Convenzione, è evidenziato che il Tesoriere ha solo
il dovere di esercitare, sugli ordini di accreditamento, un controllo
preventivo finalizzato all'accertamento della conformità agli accordi
sottoscritti, tra i quali le indicazioni previste dalle disposizioni di legge
(cfr. art. 6, commi 6^ e 9^, del Capitolato, nonché artt. 10 e 16 del d.P.R. 19
giugno 1979, n. 421).
In buona sostanza, il Tesoriere non ha
alcun titolo per intervenire nei rapporti tra il Comune e i terzi, né può
assumere responsabilità per illiceità e/o irregolarità sottese alla emissione
dei mandati; in pratica, deve verificare esclusivamente la regolarità delle
erogazioni che pone in essere nell'osservanza delle formalità rese obbligatorie
dalle parti e dalle leggi.
Nel caso di specie, poi, non va
sottaciuto, comunque, che il Fasani aveva posto in essere - artatamente - una
serie di comportamenti finalizzati alla riscossione di somme, che ben potevano
trarre in inganno.
In considerazione di quanto sopra, la
riferibilità soggettiva del danno, pur se in via sussidiaria, non appare
ascrivibile a colpa grave.
Per quanto riguarda il Fasani,
materiale responsabile degli illeciti, dalla documentazione acquisita risultano
accertate gravissime irregolarità nella gestione tenuta negli anni in
discussione.
L'inosservanza dei doveri di ufficio da
parte del soggetto incaricato nelle funzioni di contabilità ne comporta la
personale responsabilità e siffatta responsabilità si configura in modo
articolato, potendo essere di tipo contabile, allorché egli abbia avuto
maneggio di pubblico denaro, inteso sia come materiale detenzione, sia come
disponibilità specifica ed effettiva di denaro.
La detta responsabilità, peraltro, può
essere anche di tipo amministrativo, allorché si verifichi inosservanza in
genere delle incombenze e degli obblighi demandati, come quando disponga una
ordinanza illegittima di spese.
Applicando i suddetti principi alla
fattispecie in esame è agevole constatare l'inadempimento del convenuto Fasani
al suo essenziale e fondamentale obbligo di dare effettivo e sostanziale conto
della sua gestione attraverso la dimostrazione della esattezza della
liquidazione delle spese e del legittimo esito delle somme accreditate; nel
caso in esame, gli ammanchi accertati sono riconducibili ad attività dolosa
posta in essere dal convenuto stesso, ditalché il danno è costituito dagli importi
non giustificati e, in definitiva, da spese sine titulo.
In tal caso, all'attore è sufficiente
provare il fatto costitutivo della pretesa azionata, mentre spetta al soggetto
convenuto fornire la prova della regolare erogazione della spesa, dimostrando
il fondamento dei pagamenti effettuati.
Da quanto sopra esposto consegue che,
in presenza degli accertati elementi
del danno, del dolo, del nesso di causalità e del rapporto d'impiego, va
affermata la responsabilità del Fasani.
Quanto al contestato danno non
patrimoniale, consistente nella lesione e nel prestigio dell'Ente locale di
appartenenza, è noto che non tutti i comportamenti illeciti sono ritenuti idonei a determinare tale lesione,
ma solo quelli che, nella loro consistenza fenomenica, siano in grado di
produrre quella grave perdita di prestigio e quel grave detrimento alla
personalità pubblica che, “se non comportano una diminuzione patrimoniale
diretta, sono tuttavia suscettibili di valutazione patrimoniale sotto il
profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso” (cfr.
SS.UU. Cass. 23 giugno 1997, n. 5668).
Nella fattispecie, è indubbio il
risalto ed il clamore che la vicenda ha avuto nella opinione pubblica,
suscitando sconcerto ed incidendo gravemente nel necessario rapporto di fiducia
tra il cittadino e il Comune.
Quanto alla sussistenza del danno e
alla sua quantificazione occorre rammentare che il danno non patrimoniale si
caratterizza per il fatto che il bene giuridico leso non è il patrimonio del
soggetto, ma un bene immateriale (in questo caso la dignità, il prestigio, e
l'autorevolezza del Comune di Sacrofano), suscettibile, tuttavia, di
valutazione economica “sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino
del bene giuridico” (v. Cass. SS. UU. civili 25 ottobre 1999, n. 744 e 4 aprile
2000, n. 98).
Non può essere condivisa, al riguardo,
quella giurisprudenza che ritiene necessario un concreto intervento
ripristinatorio, cioè, in sostanza, che l'Amministrazione abbia sostenuto o
programmato una spesa per recuperare il prestigio perduto.
Va, in definitiva, ritenuto
sufficiente, per la sua risarcibilità, il verificarsi del fatto intrinsecamente
dannoso a prescindere dalla concreta deminutio derivante dalla spesa per il
ripristino del bene.
Ciò posto, si ritiene che per il
ristoro del pregiudizio, la somma presuntivamente adeguata a controbilanciare
la pubblicità negativa derivata dall'illecito compiuto dal Fasani e a
riconquistare il prestigio leso, sia da ricondurre a quella indicata da parte
attorea nell'atto introduttivo, pari a Euro 50.000,00 -.
Da quanto sopra esposto non può
ritenersi applicabile alcuna riduzione dell'addebito e, pertanto, il Fasani
deve essere condannato a rifondere la somma complessiva di Euro 882.609,76
(complessiva del danno non patrimoniale all'immagine), oltre a rivalutazione
monetaria dalle date dei fatti dannosi, nonché interessi legali dalla data
della pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Alla soccombenza segue la condanna alle
spese di giudizio che sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La
Corte dei Conti
Sezione
Giurisdizionale per la Regione Lazio definitivamente pronunciando, ogni
contraria istanza, deduzione ed eccezione reiette
ASSOLVE
la Banca di Credito Cooperativo
di Roma, Società Cooperativa a responsabilità limitata e
CONDANNA
il sig. Roberto Fasani
al pagamento di Euro 882.609,76 (ottocentottantaduemilaseicentonove/76) oltre
rivalutazione monetaria dalle date dei fatti dannosi ed interessi legali dalla
data di pubblicazione della presente
sentenza sino al soddisfo.
Condanna, altresì, il suddetto al
pagamento delle spese di giudizio che, fino alla pubblicazione della presente
sentenza, si liquidano in €
Manda alla Segreteria per gli
adempimenti di rito.
Così deciso in Roma,
nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2004.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
(dott. Bruno Di
Fortunato) (dott. Vincenzo
Bisogno)
Depositata in Segreteria il 11/1/2005 Il Direttore di Segreteria
Dott.ssa M. Freda