Sent. n. 19/2005                                                          RP

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio

composta dai signori magistrati:

Dott. Vincenzo BISOGNO                Presidente

Dott. Bruno DI FORTUNATO          Consigliere relatore

Dott. Gaetano RUSSO                      Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti del signor Roberto FASANI e della Banca di Credito Cooperativo di Roma, Società Cooperativa a responsabilità limitata, in persona del Consigliere delegato sig. Francesco Liberati.

         Visti il ricorso per sequestro conservativo nei confronti del sig. Roberto Fasani in data 7 dicembre 2002, nonché il pedissequo decreto di autorizzazione del Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in data 2 gennaio 2003;

         Vista l'ordinanza del giudice designato n. 101 del 20 febbraio 2003;

         Visto l'atto di citazione iscritto al n. 58864 del Registro di Segreteria;

         Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

         Uditi nella pubblica udienza del 16 dicembre 2004, con l'assistenza del Segretario rag. Rita Vasta, il relatore, nella persona del Consigliere Bruno Di Fortunato, l'avvocato Giulio Correale per la Banca di Credito Cooperativo di Roma, in persona del Presidente pro-tempore e il Procuratore Regionale nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Andrea Lupi.

Ritenuto in

FATTO

         Con foglio in data 1 agosto 2002 il Segretario Comunale di Sacrofano (Roma) ha denunciato il danno sofferto dalle casse comunali a causa di ripetute appropriazioni di somme attribuibili al responsabile del servizio finanziario e della programmazione rag. Roberto Fasani.

         Il danno totale sofferto dall'Ente locale ammonterebbe a € 832.609,77 (pari a £ 1.612.157.314) e riguarderebbe un periodo di tempo che va dal 1997 al 2002.

         La maggior parte degli episodi dannosi (per un importo di € 683.353,73) concernono emissioni di mandati da parte del Fasani in favore di terzi che non erano creditori del Comune.

         La restante parte di danno (€ 149.256,04) riguarderebbe somme sottratte dal sig. Fasani personalmente in qualità di economo contabile.

         L'Amministrazione Comunale ha costituito in mora il Fasani e tutte le persone che risultano beneficiarie dei mandati illeciti predisposti dal Fasani stesso. La stessa Amministrazione ha, inoltre, costituito in mora anche l'Istituto di credito tesoriere ritenuto responsabile di aver ammesso al pagamento mandati di pagamento e contabilizzato reversali in violazione delle norme contabili, nonché dei più elementari criteri di diligenza ed oculatezza.

         Sulla vicenda, il Collegio dei Revisori del Comune di Sacrofano ha predisposto una relazione nella quale vengono esaminati, per ciascun anno, i mandati relativi ad indebiti pagamenti e segnalate, per ognuno, le irregolarità.

         In particolare, negli anni 1997, 1998 e 1999, il Fasani avrebbe sottratto somme per complessive lire 259.000.000 (pari a € 133.762,34) con mandati intestati a sé medesimo con la causale “anticipo fondo economato e reintegro fondo economato”.

         Nonostante che l'anticipo vada erogato una sola volta l'anno all'inizio dell'esercizio, il Fasani avrebbe ripetuto più volte l'anticipo all'economo imputando i mandati a capitoli diversi da quello previsto per il servizio economato, al fine di evitare che dal rendiconto potesse risultare all'attività criminosa.

         Il Collegio dei revisori, a tal riguardo, rileva che il Tesoriere avrebbe dovuto rifiutare il pagamento di tali mandati e chiedere chiarimenti all'Ente Locale in quanto si trattava di ripetizione dell'anticipo dell'economo e la causale del mandato non coincideva con quella del capitolo su cui era stato imputato.

         Riguardo all'anno 2000, il Collegio dei Revisori rileva, poi, l'emissione di tre mandati, per complessive lire 30.000.000 (pari a 15.493,71 euro), a titolo di anticipo all'economo comunale.

         Sono stati inoltre emessi n. 10 mandati per complessive lire 650.743.915 (pari a € 336.081,18 ) a favore di un estraneo all'Amministrazione (con pagamento tramite assegno circolare non trasferibile intestato al beneficiario da consegnarsi al sig. Roberto Fasani), con la causale “somme erroneamente versate o incassate o introitate”.

         Al riguardo, si rileva che in tutti i provvedimenti mancano gli estremi dell'atto autorizzativo del pagamento e non risulta la corrispondenza tra la causale indicata e il capitolo di bilancio.

         Nell'anno 2001 il meccanismo illecito appena descritto si ripeterebbe con lo stesso beneficiario del 2000 e con altri due beneficiari (con lo stesso cognome ma con nomi diversi) per un totale di lire 448.899.220 (pari a 231.837,10 euro).

         Nell'anno 2002 sono stati emessi tre mandati di pagamento con il sistema già descritto per un totale di 115.435,44 euro. Uno dei tre mandati non recherebbe come causale “rimborso di somme erroneamente versate” ma “rimborso di somme vincolate” in forza di una determinazione del Servizio dei Lavori Pubblici n. 669 del 30.12.2000, in realtà mai adottata.

         Si rileva, infine, che il Fasani, per occultare i prelevamenti irregolari, avrebbe emesso i mandati nel titolo “Servizi conto terzi (partite di giro)” (nei titoli dell'entrata e della spesa di tali servizi devono coincidere sia gli impegni che gli accertamenti).

         Per ottenere ciò il Fasani avrebbe emesso alcune reversali nei capitoli giusti spostandole, successivamente, nel capitolo dei Servizi conto terzi, mentre altre reversali sarebbero state imputate direttamente ai Servizi conto terzi pur avendo causali non compatibili.

         Altre irregolarità avrebbero riguardato reversali in cui è indicata la causale “Incasso somme erroneamente versate - si veda bolletta n.   ”, mentre la bolletta allegata contiene causale completamente diversa.

         Dalla vicenda, peraltro denunciata all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, la Procura Regionale traeva il convincimento di una possibile sussistenza di responsabilità amministrativa a carico del Fasani tanto da emettere, in data 7.11.2002, invito a dedurre nei confronti dello stesso e da richiedere, sui beni del medesimo, sequestro conservativo.

         Il sequestro veniva autorizzato nei confronti del Fasani con Decreto Presidenziale del 2 gennaio 2003, fino alla concorrenza di € 882.609,77 (pari a lire 1.708.970.800) su ogni somma dovuta e debenda da parte del Comune di Sacrofano e di qualsiasi altro Ente, nonché dei beni appresso indicati;

          a) somme depositate sul conto corrente n. 715/36 presso la filiale di Sacrofano della Banca di Roma, codice ABI 3002, codice CAB 39390;

          b) proprietà del terreno sito nel Comune di Roma, Località La Storta, censito alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1 al foglio 42, particelle 976, 961, 958, 979, 379, 971, 965 e 100;

          c) proprietà della quota di 3/30 dei terreni siti nel Comune di Roma, Località La Storta censiti alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1 al foglio 42, particelle 948, 943, 968, 946, 955, 953, 983, 949, 944, 969, 32, 947, 956, 977, 177, 966, 973, 963, 941, 952, 982, 46, 951, 945, 954, 942, 964, 974, 967, 375, 980, 981, 950, 959, 970, 972, 962, 940, 188, 157, 92, 975, 101, 978, 957, 122 e 960;

          d) proprietà del terreno sito in Sacrofano, località Casaletto, via Solfatare s.n.c., riportato nel NCT alla partita 1096, foglio 10, particella 4, are 61,80;

          e) proprietà della casa in blocchetti di circa 160 mq. sita in Sacrofano, località Casaletto, via Solfatare s.n.c., riportate nel N.C.E.U., del Comune di Sacrofano alla partita 10412, foglio 10, numero 286, sub 1, costituita al piano terra da ingresso, salone e bagno e al piano rialzato da camera da letto, due camerette e bagno;

          f) ½ della quota di 1/5 del terreno sito nel Comune di Roma , via Formello, riportato nel N.C.T. alla partita 10242 foglio 42, numeri 30, 31, 32, 45, 46, 92, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 157, 161, 177 e 188.

Con ordinanza n. 101 del 20 febbraio 2003, a seguito dell'esito dell'udienza di comparizione del 14 febbraio 2003, il Giudice Designato confermava il sequestro conservativo sui predetti beni, riducendo, contestualmente, entro il limite del quinto di legge, il sequestro sulle somme dovute a titolo stipendiale o di altra indennità relativa al rapporto di impiego, ivi compresa quella di licenziamento, in accoglimento di una eccezione sollevata dal Fasani.

         Nel merito, il Fasani eccepiva la prescrizione dell'azione relativamente ai primi mesi del 1997.

In proposito, comunque, risulta che i componenti del Collegio dei revisori avevano rilevato che proprio a seguito di una verifica di cassa effettuata in data 11 aprile 2002 era emersa l'attività illecita del Fasani.

Gli ulteriori approfondimenti istruttori il Collegio aveva potuto svolgerli solo dopo l'allontanamento del Fasani stesso.

         Precedentemente non era stato possibile rilevare gli illeciti, nella considerazione che i mandati irregolari erano pochissimi rispetto al totale dei mandati emessi ed il controllo a campione non ne aveva consentito l'esame, ditalché, soltanto l'esame di tutti i mandati consentiva l'individuazione dell'attività illecita.

         I componenti del Collegio, inoltre, avevano rilevato che i ripetuti anticipi all'Economo erano palesemente illegittimi ed il loro pagamento avrebbe dovuto essere rifiutato dal Tesoriere.

         All'invito a presentare deduzioni  rispondevano i signori Vincenti, Franzolin, Ferri, Porcu, Latrofa e il rappresentante dell'Istituto di Credito Tesoriere.

         La Latrofa evidenziava che nel 1998 era stata appena assunta dal Comune e svolgeva le sue funzioni avendo come tutor proprio il Fasani e il ragioniere Mauro Ambrogi che, per un breve periodo, aveva svolto una consulenza esterna presso il Comune.

         Rappresentava, altresì, che come il Fasani era riuscito ad eludere i controlli del consulente esterno e del Collegio dei revisori, ancor più facilmente aveva potuto evitare i controlli di un funzionario di nuova nomina e di nessuna esperienza nel settore; non escludeva, inoltre, che le firme apposte sui mandati a lei attribuiti fossero false o che il Fasani le avesse carpite con artifici vari.

         La Banca di Credito Cooperativo, per il tramite del proprio rappresentante legale negava che il Tesoriere avesse titolo per sindacare la causale “rimborso somme erroneamente versate”, né che avesse diritto a richiedere i documenti giustificativi dei mandati. Il Tesoriere aveva solo l'obbligo di esercitare un controllo preventivo che prevedeva la necessità che il mandato fosse completo del codice meccanografico.

         Assume, in diritto, parte attorea che le deduzioni dei componenti del Collegio dei Revisori e della Latrofa siano, di per sé, sufficienti ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave a loro carico. Per i primi, infatti, l'esame a campione dei mandati (probabilmente pilotato dallo stesso Fasani) non ha permesso che l'attività illecita fosse scoperta prima.

         Riguardo alla Latrofa, ad avviso del Procuratore Regionale, si appalesa improbabile che la sua ridotta esperienza nel settore potesse permetterle di individuare gli illeciti, tenuto conto, peraltro, che colui che doveva insegnarle il lavoro era proprio il Fasani.

         Ritiene, però, che non sembrano sufficienti ad escludere la responsabilità le deduzioni della Banca di Credito Cooperativo.

         Risulterebbero evidenti le responsabilità imputabili all'Istituto di Credito Tesoriere del Comune di Sacrofano per aver autorizzato, in aperta violazione delle norme della convenzione, il pagamento di mandati palesemente irregolari, senza mai chiedere chiarimenti all'Amministrazione Comunale.

         In particolare, secondo l'Organo requirente, rispetto ai mandati con i quali veniva richiesto l'anticipo all'economo comunale, la non coincidenza della causale dei mandati con quella del capitolo a cui veniva imputato e, rispetto agli altri mandati, oltre a tale irregolarità sarebbe stata accertata anche la mancanza dell'indicazione del provvedimento che legittima il pagamento.

         Tali controlli (ex articolo 185 del Decreto legislativo n. 267/2000) rientrano, invece, tra gli obblighi del Tesoriere. Ed anche se l'Istituto non aveva il diritto di richiedere la documentazione giustificativa al Comune, le gravi irregolarità emergenti obbligavano la Banca a segnalarle all'Amministrazione o al Collegio dei Revisori, attesa soprattutto la loro reiterazione sistematica.

         Sarebbe di tutta evidenza, invece, che i funzionari della Banca ammettevano al pagamento tutti i mandati e secondo le modalità richieste dal Fasani, sulla base di una mera verifica dell'esistenza dei codici esteriori, senza un esame (anche superficiale) della corrispondenza fra gli elementi in esso indicati e la documentazione di supporto.

         Inoltre, l'Istituto Tesoriere avrebbe dovuto rilevare l'illegittimità delle reiterate richieste di anticipo all'economo e, conseguentemente, chiedere spiegazioni all'Amministrazione Comunale.

         Pertanto, ferma restando, in via principale, la responsabilità del Fasani, (come risulta dalla descrizione degli illeciti esposta in narrativa), artefice dell'azione criminosa (unitamente a complici estranei all'Amministrazione nei confronti dei quali non sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti), emergono, altresì, gli elementi per convenire in giudizio, in via sussidiaria, per la quota del 50% del danno complessivo (cioè in € 416.304,88), anche il Tesoriere comunale, nella persona della Banca di Credito Cooperatvo.

         Nei confronti del rag. Fasani la domanda risarcitoria concerne anche il danno non patrimoniale all'immagine causato al Comune di Sacrofano che parte attrice ha ritenuto di stabilire in 50.000,00 Euro.

         Al riguardo, non vi sarebbe dubbio che il Comune di Sacrofano abbia subito una grave lesione al prestigio, consistita nella perdita di fiducia nell'istituzione da parte dei cittadini.

         Per recuperare tale fiducia il Comune ha affrontato (e dovrà ancora in futuro affrontare) delle spese, relative, soprattutto, all'attività amministrativa svolta per far luce sugli illeciti posti in essere dal Fasani e per tentare il recupero delle somme presso terzi percettori.

         L'avv. Giulio Correale, con memoria difensiva depositata il 10 marzo 2004 per la Banca di Credito Cooperativo di Roma, in persona del sig. Francesco Liberati, presidente pro-tempore, chiedeva:

1)  in via principale, l'assoluzione dalla domanda attrice;

2)  in via subordinata, la sospensione del giudizio, ovvero un rinvio, nella considerazione che il Comune di Sacrofano ha sporto denuncia-querela nei confronti del Fasani, attivando, contestualmente, azioni di recupero, con decreti ingiuntivi nei confronti di tutti gli illegittimi beneficiari per il recupero delle somme indebitamente incassate;

3)  in via ulteriormente subordinata, ha chiesto che venga fatto largo uso del potere riduttivo.

Per il Fasani, ai fini del ricorso per sequestro conservativo, già delibato, si erano costituiti gli avvocati Giovanni Pellegrino e Amina l'Abbate, con comparsa in data 12 febbraio 2003.

La causa già a ruolo per l'udienza del 5 aprile 2004 è stata rinviata all'udienza odierna a richiesta dell'avvocato Giulio Correale.

Nell'odierno pubblico dibattimento l'avv. Correale ha illustrato e confermato le argomentazioni contenute nella difesa scritta ed ha insistito per l'assoluzione dalla domanda avversaria.

Il Pubblico Ministero, prendendo in esame la posizione dei convenuti ed in risposta alle argomentazioni difensive ha puntualizzato che gli atti acquisiti hanno confermato le considerazioni svolte nell'atto introduttivo, ritenendoli idonei a superare le varie tesi prospettate a difesa.

         In conclusione, ha confermato la richiesta di condanna.

         In sede di breve replica, il difensore ha ribadito, ai fini della esclusione di responsabilità, che nella convenzione stipulata con il Comune, non era previsto alcun obbligo di avviso da parte dell'Istituto di Credito Tesoriere.

Considerato in

DIRITTO

La pretesa attrice di cui all'atto di citazione in giudizio del sig. Roberto Fasani e della Banca di Credito Cooperativo di Roma, nella qualità di Tesoriere, ha- alla base - come è stato specificatamente riportato in fatto, la valutazione del danno erariale di complessivi Euro 832.609,77 (pari a £ 1.612.157.314), oltre il danno non patrimoniale all'immagine valutato in Euro 50.000,00.

         In relazione alla riferita pretesa attrice è intervenuto il decreto del Presidente di questa Sezione in data 2 gennaio 2003, autorizzativo del sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili del medesimo Fasani, confermato con Ordinanza n. 101 del 20 febbraio 2003. La vicenda in causa riguarda le gravissime irregolarità poste in essere dal Fasani e consistenti in illecite ripetute appropriazioni di somme a lui attribuibili, in qualità di responsabile del servizio finanziario e della programmazione, nonché di economo contabile.

         Premesso e richiamato quanto sopra, il Collegio è tenuto a verificare la reale sussistenza del danno erariale e la sua quantificazione e ad accertare la sussistenza nei confronti dei convenuti della responsabilità amministrativo-contabile in presenza del nesso di causalità della condotta commissiva ed omissiva tenuta ed in presenza dell'elemento soggettivo del dolo e/o della colpa grave.

         In relazione a ciò, dai fatti esposti in narrativa e valutando la condotta degli odierni convenuti ex ante, e, cioé, nel momento in cui essa veniva posta in essere, ritiene la Sezione che gli elementi di prova addotti da parte attrice consentono un compiuto giudizio.

Ma, ai fini del decidere, ravvisa il Collegio che occorre distinguere la posizione di Roberto Fasani e quella dell'altro convenuto.

         Infatti, la valutazione delle singole responsabilità che il giudice contabile è chiamato ad operare e che, normalmente viene fatto in rapporto al grado di colpa, ossia valutando la condotta, costituisce un connotato assolutamente singolare nel giudizio contabile che ne accentua il carattere di specialità.

         Orbene, ad avviso del Collegio, la domanda giudiziale nei confronti dei suddetti merita parziale accoglimento, pur se in termini limitati, come si esporrà in seguito.

         Venendo all'elemento soggettivo dell'evento di cui è causa, va, in primo luogo esaminata la posizione dell'Istituto Tesoriere del Comune di Sacrofano.

         Al riguardo, valutando la condotta del suddetto, non si ritiene che a carico della Banca possa essere addebitato il comportamento rilevante sotto il profilo della colpa grave.

         Infatti, pur nella genericità dei diversi elementi di responsabilità e nella incompletezza degli elementi di prova addotti dal requirente nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Roma, peraltro, chiamata a rispondere , in via sussidiaria, per la quota del 50% del danno complessivo, si rinviene, nondimeno, in atti, documentazione sufficiente per consentire un compiuto giudizio.

         Come risulta dagli atti versati nel fascicolo processuale, l'odierno convenuto, nella qualità di Tesoriere, avrebbe dovuto “rilevare l'illegittimità delle reiterate richieste di anticipo all'economo e, conseguentemente, chiedere spiegazioni all'Amministrazione comunale”.

         Ma, dal Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di Tesoreria per la riscossione delle entrate patrimoniali, allegato alla Convenzione, è evidenziato che il Tesoriere ha solo il dovere di esercitare, sugli ordini di accreditamento, un controllo preventivo finalizzato all'accertamento della conformità agli accordi sottoscritti, tra i quali le indicazioni previste dalle disposizioni di legge (cfr. art. 6, commi 6^ e 9^, del Capitolato, nonché artt. 10 e 16 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 421).

         In buona sostanza, il Tesoriere non ha alcun titolo per intervenire nei rapporti tra il Comune e i terzi, né può assumere responsabilità per illiceità e/o irregolarità sottese alla emissione dei mandati; in pratica, deve verificare esclusivamente la regolarità delle erogazioni che pone in essere nell'osservanza delle formalità rese obbligatorie dalle parti e dalle leggi.

         Nel caso di specie, poi, non va sottaciuto, comunque, che il Fasani aveva posto in essere - artatamente - una serie di comportamenti finalizzati alla riscossione di somme, che ben potevano trarre in inganno.

         In considerazione di quanto sopra, la riferibilità soggettiva del danno, pur se in via sussidiaria, non appare ascrivibile a colpa grave.

         Per quanto riguarda il Fasani, materiale responsabile degli illeciti, dalla documentazione acquisita risultano accertate gravissime irregolarità nella gestione tenuta negli anni in discussione.

         L'inosservanza dei doveri di ufficio da parte del soggetto incaricato nelle funzioni di contabilità ne comporta la personale responsabilità e siffatta responsabilità si configura in modo articolato, potendo essere di tipo contabile, allorché egli abbia avuto maneggio di pubblico denaro, inteso sia come materiale detenzione, sia come disponibilità specifica ed effettiva di denaro.

         La detta responsabilità, peraltro, può essere anche di tipo amministrativo, allorché si verifichi inosservanza in genere delle incombenze e degli obblighi demandati, come quando disponga una ordinanza illegittima di spese.

         Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame è agevole constatare l'inadempimento del convenuto Fasani al suo essenziale e fondamentale obbligo di dare effettivo e sostanziale conto della sua gestione attraverso la dimostrazione della esattezza della liquidazione delle spese e del legittimo esito delle somme accreditate; nel caso in esame, gli ammanchi accertati sono riconducibili ad attività dolosa posta in essere dal convenuto stesso, ditalché il danno è costituito dagli importi non giustificati e, in definitiva, da spese sine titulo.

         In tal caso, all'attore è sufficiente provare il fatto costitutivo della pretesa azionata, mentre spetta al soggetto convenuto fornire la prova della regolare erogazione della spesa, dimostrando il fondamento dei pagamenti effettuati.

         Da quanto sopra esposto consegue che, in presenza degli accertati elementi  del danno, del dolo, del nesso di causalità e del rapporto d'impiego, va affermata la responsabilità del Fasani.

         Quanto al contestato danno non patrimoniale, consistente nella lesione e nel prestigio dell'Ente locale di appartenenza, è noto che non tutti i comportamenti illeciti sono  ritenuti idonei a determinare tale lesione, ma solo quelli che, nella loro consistenza fenomenica, siano in grado di produrre quella grave perdita di prestigio e quel grave detrimento alla personalità pubblica che, “se non comportano una diminuzione patrimoniale diretta, sono tuttavia suscettibili di valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso” (cfr. SS.UU. Cass. 23 giugno 1997, n. 5668).

         Nella fattispecie, è indubbio il risalto ed il clamore che la vicenda ha avuto nella opinione pubblica, suscitando sconcerto ed incidendo gravemente nel necessario rapporto di fiducia tra il cittadino e il Comune.

         Quanto alla sussistenza del danno e alla sua quantificazione occorre rammentare che il danno non patrimoniale si caratterizza per il fatto che il bene giuridico leso non è il patrimonio del soggetto, ma un bene immateriale (in questo caso la dignità, il prestigio, e l'autorevolezza del Comune di Sacrofano), suscettibile, tuttavia, di valutazione economica “sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico” (v. Cass. SS. UU. civili 25 ottobre 1999, n. 744 e 4 aprile 2000, n. 98).

         Non può essere condivisa, al riguardo, quella giurisprudenza che ritiene necessario un concreto intervento ripristinatorio, cioè, in sostanza, che l'Amministrazione abbia sostenuto o programmato una spesa per recuperare il prestigio perduto.

         Va, in definitiva, ritenuto sufficiente, per la sua risarcibilità, il verificarsi del fatto intrinsecamente dannoso a prescindere dalla concreta deminutio derivante dalla spesa per il ripristino del bene.

         Ciò posto, si ritiene che per il ristoro del pregiudizio, la somma presuntivamente adeguata a controbilanciare la pubblicità negativa derivata dall'illecito compiuto dal Fasani e a riconquistare il prestigio leso, sia da ricondurre a quella indicata da parte attorea nell'atto introduttivo, pari a Euro 50.000,00 -.

         Da quanto sopra esposto non può ritenersi applicabile alcuna riduzione dell'addebito e, pertanto, il Fasani deve essere condannato a rifondere la somma complessiva di Euro 882.609,76 (complessiva del danno non patrimoniale all'immagine), oltre a rivalutazione monetaria dalle date dei fatti dannosi, nonché interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.

         Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio che sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reiette

ASSOLVE

la Banca di Credito Cooperativo di Roma, Società Cooperativa a responsabilità limitata e

CONDANNA

il sig. Roberto Fasani al pagamento di Euro 882.609,76 (ottocentottantaduemilaseicentonove/76) oltre rivalutazione monetaria dalle date dei fatti dannosi ed interessi legali dalla data  di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.

         Condanna, altresì, il suddetto al pagamento delle spese di giudizio che, fino alla pubblicazione della presente sentenza, si liquidano in €

         Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2004.

     L'ESTENSORE                              IL PRESIDENTE

(dott. Bruno Di Fortunato)                 (dott. Vincenzo Bisogno)

 

Depositata in Segreteria il 11/1/2005            Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa M. Freda