REPUBBLICA ITALIANA   Sent. n. 236/2005/E.L.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

           composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Salvatore NOTTOLA                  Presidente

Dott. Vincenzo PERGOLA                  Consigliere (relatore)

Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE        Consigliere

ha pronunciato la seguente

                                            SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 6397/EL del Registro di Segreteria, instaurato ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di Loguercio Innocenzo, nato a Tricarico il 22.3.1955, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Marchitelli e dall'avv. Gianfranco Cascella e presso il cui studio, sito in Matera, alla via Lucana n. 155, elettivamente domiciliato, e Volpe Settimio, nato a Matera il 31.1.1948;

Visto l'atto introduttivo del giudizio, nonché tutti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 18.10.2005, con l'assistenza del Segretario Sig.ra Maria A. Catuogno, il Consigliere relatore            dr. Vincenzo Pergola, il pubblico ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Michele Oricchio, nonché l'avv. Cascella per il convenuto Loguercio;

Ritenuto in

FATTO

Il sig. De Luca Luigi aveva concesso in locazione al Comune di Calciano un proprio immobile da destinarsi a sede della locale scuola media, con contratto stipulato nel maggio del 1975 e rinnovato sino al 22.5.1990; successivamente il locatore aveva chiesto ed  ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo, lamentando che alla predetta data l'Ente locatario non aveva provveduto a restituire l'intero immobile né a pagare i relativi canoni.

Avverso tale atto il Comune di Calciano aveva proposto tempestiva opposizione sostenendo che il De Luca non potesse vantare alcun credito nei suoi confronti in quanto si era sempre rifiutato di ricevere l'immobile “de quo”, sicchè l'effettiva consegna si era potuta completare  solo fra la fine del 1991 e l'inizio del 1992.

Con sentenza n.84 del 1997 il Tribunale di Matera aveva rigettato la domanda proposta dal De Luca ritenendo che questi non avesse provato la legittimità del proprio rifiuto di ricevere le chiavi dell'immobile.

Avverso la predetta sentenza aveva proposto appello il          De Luca evidenziando come, negli atti del giudizio di prime cure, vi fosse la prova che il bene che l'Ente  intendeva restituirgli fosse ancora occupato da suppellettili della scuola per cui legittima dovesse essere considerata la propria opposizione a tale atto.

Il Comune di Calciano si costituiva concludendo per il rigetto del proposto gravame e la conferma della statuizione del giudice di I° grado.

Con sentenza n. 264 del 1998 la Corte d'Appello di Potenza accoglieva la proposta impugnazione e, in riforma dell'impugnata sentenza, confermava il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Matera in data 3.11.1993.

A seguito dell'esecuzione della predetta sentenza - passata in giudicato - il Comune di Calciano provvedeva al pagamento in favore del De Luca della somma complessiva (comprensiva di spese legali) di L. 58.838.589 (pari ad €.30.387,59), di cui L. 45.000.000 (pari ad €.23.240,56) con delibera n.22 del 14.7.1999 e L.13.838.589 (pari ad €.7.147,03), con delibera n.20 del 28.9.2001.

In relazione a tali fatti, sostiene l'atto introduttivo del giudizio che risulta accertato, anche da quanto inequivocabilmente emerge dalla sentenza n. 264 del 1998 della Corte d'Appello di Potenza, “che il Comune di Calciano fra la fine del 1990 e la primavera del 1992 continuò in via di fatto a detenere locali di cui non aveva più il diritto di disporre , e ciò fece lasciandovi “marcire” suppellettili varie ed attrezzature ginniche della locale scuola media dopo che la stessa era stata trasferita altrove: nessuna utilità può da ciò desumersi né alcuna attività ginnica può ritenersi essere stata possibile in tali condizioni.

Per tale grave noncuranza il predetto comune ha dovuto spendere oltre cinquanta milioni delle vecchie lire ( comprensivi di otto milioni di spese legali) per un locale seminterrato nel quale erano state dimenticate o non rimosse vecchie suppellettili non utilizzate.

Dunque danno certo e nessuna utilità per l'ente: di esso risulta indubbiamente perseguibile, in quanto infraquinquennale, quello sorto a seguito della delibera n. 20 del 28.9.2001 e pari ad         €. 7.147,03”.

Del predetto danno sono stati chiamati a rispondere il Sindaco Loguercio Innocenzo ed il responsabile dell'U.T.C. Volpe Settimio.

Sostiene la Procura che: “Il primo, in qualità di responsabile del buon funzionamento dell'Amministrazione comunale, in periodo peraltro parzialmente precedente l'entrata in vigore della legge n.142/1990, pur essendo chiaramente a conoscenza del problema della mancata restituzione dei locali del De Luca alla scadenza del contratto di locazione, non si attivò per trovare la soluzione - invero semplice - per una tempestiva consegna degli stessi previa asportazione di ogni suppellettile ivi lasciata dalla scuola, ormai trasferitasi altrove.

Il responsabile dell'U.T.C. può considerarsi egualmente incorso in responsabilità per colpa grave in quanto - una volta investito del problema (nel marzo del 1991 e , dunque, dopo l'entrata in vigore della legge n.142/1990 (che ha certamente aggiunto elementi di responsabilizzazione delle strutture tecnico-burocratiche nell'amministrazione locale)- impiegò circa un anno per risolverlo, cioè per effettuare lo spostamento del materiale lasciato in giacenza nella ex palestra della scuola media locale”.

La citazione conclude, quindi, chiedendo la condanna degli odierni convenuti al risarcimento del danno, pari ad € 7.147,03, da ripartirsi “nella misura che si indica orientativamente in 2/3 per il Sindaco e 1/3 per il tecnico comunale” oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Nell'interesse del convenuto Loguercio si sono costituiti in giudizio gli avv.ti Marchitelli e Cascella, che, con memoria depositata il 28.9.2005, hanno innanzitutto rappresentato l'irrilevante apporto causale del loro assistito all'eventuale danno verificatosi, tenendo conto della data di scadenza del contratto (21.5.1990) e del fatto che l'8.6.1990 è entrata in vigore la l.n. 142/1990, con la conseguente responsabilizzazione delle strutture burocratiche, e che nel febbraio 1991 il Loguercio è cessato dalla carica di Sindaco. Hanno altresì eccepito l'assenza di un danno “in quanto è pur vero che i locali non furono sgomberati immediatamente, ma è altrettanto vero che gli stessi furono comunque utilizzati per le esigenze della scuola”. Ribadendo che nel caso all'esame mancano sia  una condotta gravemente colposa, sia un danno certo ed attuale, i difensori hanno concluso per il rigetto dell'avversa domanda, ed in subordine per l'applicazione del c.d. potere riduttivo.

Il convenuto Volpe Settimio non risulta costituito in giudizio.

All'odierna pubblica udienza, il P.M. dopo aver sottolineato le difficoltà incontrate nell'istruttoria della vertenza, tanto è vero che la relazione prodotta dall'Ente Locale non evidenziava adeguatamente neanche la successione temporale degli amministratori durante il periodo rilevante per i fatti di causa, ha sostanzialmente confermato le conclusioni dell'atto scritto, specificando che la ripartizione del danno ivi contenuta ha carattere meramente indicativo, rimettendosi alla decisione del Collegio sul punto.

L'avv.  Cascella ha  illustrato  ulteriormente gli argomenti svolti nella memoria scritta e confermato le conclusioni ivi rassegnate.

Considerato in

DIRITTO

Il ritardo nella riconsegna da parte del Comune dell'immobile locato e la “legittimità” dei rifiuti opposti dal locatore alle offerte di  restituzione dei locali , emergono inequivocabilmente dalla sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 264/1998. Quest'ultima, con argomentazioni condivisibili, tra l'altro,  evidenzia che “a parte i numerosi danni al locale” dopo la scadenza del contratto di locazione, “i locali in questione non erano liberi e vuoti” (circostanza documentata anche dal verbale del 20.3.1991 sottoscritto dal responsabile dell'U.T.C.), per cui il debitore (Comune di Calciano) andava ritenuto in mora non avendo proceduto all'adempimento del suo obbligo di restituzione in modo conforme a quanto previsto dall'art. 1590 c.c..

Su tale inequivocabile presupposto, indubbia appare al Collegio la presenza dell'elemento oggettivo dell'invocata responsabilità, costituendo danno certo ed attuale (ed ancora perseguibile per la parte non prescritta, come condivisibilmente specificato in citazione) quanto dal Comune pagato in esecuzione

della  succitata   sentenza,   in   conseguenza   dell'inadempimento 

contrattuale.

Chiarito quanto innanzi, occorre passare all'esame dell'elemento soggettivo dell'ipotesi di responsabilità in trattazione.

Per quanto concerne la posizione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Volpe Settimio, appare connotato da inescusabile superficialità e trascuratezza il suo comportamento. Nonostante il fatto che fosse stato formalmente investito del problema ancor prima della scadenza del contratto (nota sindacale n. 111 del 10.1.1990 con cui si invitava l'U.T.C. a porre in essere quanto necessario alla regolare restituzione dell'immobile alla data di scadenza della locazione) e che continuò a seguirlo anche successivamente ( sono anche da lui redatti il verbale di consistenza del 31.5.1990 che dava atto dei danni ai locali, ed il verbale di consistenza del 20.3.1991 che dava atto che i locali erano ancora occupati da attrezzature scolastiche, ed entrambe le circostanze sono ostative ad una restituzione conforme agli obblighi di legge e contrattuali, atteso che ai sensi dell'art. 1590 c.c. il conduttore è tenuto a restituire la cosa al locatore nello stesso stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deterioramento dovuto al normale uso in conformità del contratto), non pose in essere quanto necessario ad evitare la “mora” del Comune debitore e la conseguente prevedibile condanna risarcitoria.

Le circostanze che è l'unico soggetto che è rimasto in carica per tutto il periodo in cui si sono svolti i fatti produttivi del danno (a differenza degli amministratori succedutosi nella carica), e che era personalmente investito della problematica, in maniera sicuramente più pregnante dopo l'entrata in vigore dellla l.n. 142/1990 (8.6.1990, data di poco successiva alla scadenza del contratto avvenuta il 21.5.1990), con la conseguente maggiore responsabilizzazione delle strutture burocratiche dell'Ente locale, determina il Collegio ad apprezzare il suo contributo causale al danno in maniera più consistente di quella proposta dall'attore, ancorché a titolo meramente indicativo, addebitando al Volpe la metà del danno per cui è stata azionata la pretesa risarcitoria (€ 3573,51).

Quanto innanzi affermato in ordine alla (maggiore) responsabilità della struttura burocratica non esclude che va sostanzialmente condiviso quanto affermato dall'attore in ordine alla sussistenza della responsabilità anche da parte degli amministratori, dissentendo il Collegio dalla tesi attorea esclusivamente per quanto concerne la misura del contributo causale al danno da parte dell'allora Sindaco Loguercio.

Indubbia la grave colpa del Sindaco che dopo aver richiamato l'attenzione dell'Ufficio Tecnico sul problema ben prima della scadenza del contratto (cfr la già richiamata nota sindacale n. 111 del 10.1.1990) omise, proprio nella fase più delicata (dopo il 22.5.1990, quando si profilava inequivocabilmente che il locatore rifiutava una restituzione non conforme agli obblighi di legge e contrattuali), e sino alla cessazione dalla carica (nel febbraio 1991 e quindi per un periodo non certo breve), di verificare se il competente ufficio aveva dato seguito a quanto prescritto con la già citata nota sindacale n. 111, nonché di assumere le iniziative utili ad evitare la condanna risarcitoria. Quanto innanzi affermato conduce a disattendere le considerazioni difensive  relative all'irrilevante apporto causale del loro assistito all'eventuale danno verificatosi, tenendo conto della data di scadenza del contratto (21.5.1990) e del fatto che l'8.6.1990 è entrata in vigore la l.n. 142/1990, con la conseguente responsabilizzazione delle strutture burocratiche, e che nel febbraio 1991 il Loguercio è cessato dalla carica di Sindaco.  Sottolineando questo Collegio giudicante che l'originaria formulazione dell'art. 36 della l.n. 142/1990 demandava comunque al Sindaco il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e che il Loguercio è comunque rimasto in carica circa nove mesi dopo la scadenza del contratto, ritiene che le affermazioni difensive sono utili ad evidenziare un minore apporto causale al danno rispetto a quello rappresentato dall'attore, ma non ad escludere ogni responsabilità. Ed è proprio in considerazione della maggiore colpevolezza della struttura burocratica (per quanto innanzi detto) e della necessità di apprezzare il contributo causale dell'Amministratore succeduto nella carica dopo il febbraio 1991, che il Collegio ritiene di dover addebitare al Loguercio soltanto un quarto del danno per cui è stata esercitata l'azione risarcitoria (pari ad € 1786,75). Non meritevole di accoglimento appare anche l'affermazione difensiva tendente ad escludere l'esistenza di un danno “in quanto è pur vero che i locali non furono sgombrati immediatamente, ma è altrettanto vero che gli stessi furono comunque utilizzati per le esigenze della scuola”. Infatti, in disparte ogni considerazione sul fatto che non è stata fornita alcuna prova circa l'affermata utilizzazione “per le esigenze della scuola”, appare condivisibile quanto affermato al riguardo dall'atto introduttivo del giudizio che opportunamente evidenzia “la reiterazione dei tentativi di restituzione  del bene nonostante questo fosse ancora parzialmente occupato…..conferma il sostanziale inutilizzo dei locali”.

Pertanto i signori Volpe e Loguercio vanno condannati al pagamento delle somme innanzi specificate, aumentate di rivalutazione monetaria ed interessi, come da domanda attorea.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La  Corte  dei  Conti,  Sezione  Giurisdizionale  per  la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte:

a) Condanna  al  risarcimento del danno provocato al Comune di Calciano, il sig. Volpe Settimio nella misura  di                     3573,51, ed il sig. Loguercio Innocenzo nella misura di €1786,75; le predette somme vanno aumentate della rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali che sono dovuti dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo.

b) Le spese  di giudizio seguono  la soccombenza e vengono determinate nella misura di € 203,96.

Euro duecentotre/96.

Così deciso in Potenza, nella Camera di Consiglio del 18

ottobre 2005.

       L'estensore                                     Il Presidente

(dott. Vincenzo Pergola)                  (dott. Salvatore Nottola)

F.to Vincenzo Pergola                      F.to Salvatore Nottola

 

Depositata in Segreteria il 17.11.2005

Per Il Dirigente

Il Direttore Amministrativo

(Canio Mecca)

F.to Canio Mecca