REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 236/2005/E.L.
composta dai seguenti
Magistrati:
Dott.
Salvatore NOTTOLA
Presidente
Dott.
Vincenzo PERGOLA
Consigliere (relatore)
Dott.
Giuseppe TAGLIAMONTE Consigliere
ha
pronunciato la seguente
nel giudizio
di responsabilità iscritto al n. 6397/EL del Registro di Segreteria, instaurato
ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di
Loguercio Innocenzo, nato a Tricarico il 22.3.1955, rappresentato e difeso
dall'avv. Giacomo Marchitelli e dall'avv. Gianfranco Cascella e presso il cui
studio, sito in Matera, alla via Lucana n. 155, elettivamente domiciliato, e
Volpe Settimio, nato a Matera il 31.1.1948;
Visto l'atto
introduttivo del giudizio, nonché tutti gli altri atti e documenti della causa;
Uditi, nella
pubblica udienza del 18.10.2005, con l'assistenza del Segretario Sig.ra Maria
A. Catuogno, il Consigliere relatore
dr. Vincenzo Pergola, il pubblico ministero nella persona del
Procuratore Regionale dott. Michele Oricchio, nonché l'avv. Cascella per il
convenuto Loguercio;
Ritenuto in
Il sig. De
Luca Luigi aveva concesso in locazione al Comune di Calciano un proprio
immobile da destinarsi a sede della locale scuola media, con contratto
stipulato nel maggio del 1975 e rinnovato sino al 22.5.1990; successivamente il
locatore aveva chiesto ed ottenuto
l'emissione di un decreto ingiuntivo, lamentando che alla predetta data l'Ente
locatario non aveva provveduto a restituire l'intero immobile né a pagare i
relativi canoni.
Avverso tale
atto il Comune di Calciano aveva proposto tempestiva opposizione sostenendo che
il De Luca non potesse vantare alcun credito nei suoi confronti in quanto si
era sempre rifiutato di ricevere l'immobile “de quo”, sicchè l'effettiva
consegna si era potuta completare solo
fra la fine del 1991 e l'inizio del 1992.
Con sentenza
n.84 del 1997 il Tribunale di Matera aveva rigettato la domanda proposta dal De
Luca ritenendo che questi non avesse provato la legittimità del proprio rifiuto
di ricevere le chiavi dell'immobile.
Avverso la
predetta sentenza aveva proposto appello il De Luca evidenziando come, negli atti del giudizio di
prime cure, vi fosse la prova che il bene che l'Ente intendeva restituirgli fosse ancora occupato da suppellettili
della scuola per cui legittima dovesse essere considerata la propria
opposizione a tale atto.
Il Comune di
Calciano si costituiva concludendo per il rigetto del proposto gravame e la
conferma della statuizione del giudice di I° grado.
Con sentenza
n. 264 del 1998 la Corte d'Appello di Potenza accoglieva la proposta
impugnazione e, in riforma dell'impugnata sentenza, confermava il decreto
ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Matera in data 3.11.1993.
A seguito
dell'esecuzione della predetta sentenza - passata in giudicato - il Comune di
Calciano provvedeva al pagamento in favore del De Luca della somma complessiva
(comprensiva di spese legali) di L. 58.838.589 (pari ad €.30.387,59), di cui L.
45.000.000 (pari ad €.23.240,56) con delibera n.22 del 14.7.1999 e L.13.838.589
(pari ad €.7.147,03), con delibera n.20 del 28.9.2001.
In relazione
a tali fatti, sostiene l'atto introduttivo del giudizio che risulta accertato,
anche da quanto inequivocabilmente emerge dalla sentenza n. 264 del 1998 della
Corte d'Appello di Potenza, “che il Comune di Calciano fra la fine del 1990 e
la primavera del 1992 continuò in via di fatto a detenere locali di cui non
aveva più il diritto di disporre , e ciò fece lasciandovi “marcire”
suppellettili varie ed attrezzature ginniche della locale scuola media dopo che
la stessa era stata trasferita altrove: nessuna utilità può da ciò desumersi né
alcuna attività ginnica può ritenersi essere stata possibile in tali
condizioni.
Per tale
grave noncuranza il predetto comune ha dovuto spendere oltre cinquanta milioni
delle vecchie lire ( comprensivi di otto milioni di spese legali) per un locale
seminterrato nel quale erano state dimenticate o non rimosse vecchie
suppellettili non utilizzate.
Dunque danno
certo e nessuna utilità per l'ente: di esso risulta indubbiamente perseguibile,
in quanto infraquinquennale, quello sorto a seguito della delibera n. 20 del
28.9.2001 e pari ad €.
7.147,03”.
Del predetto
danno sono stati chiamati a rispondere il Sindaco Loguercio Innocenzo ed il
responsabile dell'U.T.C. Volpe Settimio.
Sostiene la
Procura che: “Il primo, in qualità di responsabile del buon funzionamento
dell'Amministrazione comunale, in periodo peraltro parzialmente precedente
l'entrata in vigore della legge n.142/1990, pur essendo chiaramente a
conoscenza del problema della mancata restituzione dei locali del De Luca alla
scadenza del contratto di locazione, non si attivò per trovare la soluzione -
invero semplice - per una tempestiva consegna degli stessi previa asportazione
di ogni suppellettile ivi lasciata dalla scuola, ormai trasferitasi altrove.
Il
responsabile dell'U.T.C. può considerarsi egualmente incorso in responsabilità
per colpa grave in quanto - una volta investito del problema (nel marzo del
1991 e , dunque, dopo l'entrata in vigore della legge n.142/1990 (che ha
certamente aggiunto elementi di responsabilizzazione delle strutture tecnico-burocratiche
nell'amministrazione locale)- impiegò circa un anno per risolverlo, cioè per
effettuare lo spostamento del materiale lasciato in giacenza nella ex palestra
della scuola media locale”.
La citazione
conclude, quindi, chiedendo la condanna degli odierni convenuti al risarcimento
del danno, pari ad € 7.147,03, da ripartirsi “nella misura che si indica
orientativamente in 2/3 per il Sindaco e 1/3 per il tecnico comunale” oltre ad
interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Nell'interesse
del convenuto Loguercio si sono costituiti in giudizio gli avv.ti Marchitelli e
Cascella, che, con memoria depositata il 28.9.2005, hanno innanzitutto
rappresentato l'irrilevante apporto causale del loro assistito all'eventuale
danno verificatosi, tenendo conto della data di scadenza del contratto
(21.5.1990) e del fatto che l'8.6.1990 è entrata in vigore la l.n. 142/1990,
con la conseguente responsabilizzazione delle strutture burocratiche, e che nel
febbraio 1991 il Loguercio è cessato dalla carica di Sindaco. Hanno altresì
eccepito l'assenza di un danno “in quanto è pur vero che i locali non furono
sgomberati immediatamente, ma è altrettanto vero che gli stessi furono comunque
utilizzati per le esigenze della scuola”. Ribadendo che nel caso all'esame mancano
sia una condotta gravemente colposa,
sia un danno certo ed attuale, i difensori hanno concluso per il rigetto
dell'avversa domanda, ed in subordine per l'applicazione del c.d. potere
riduttivo.
Il convenuto
Volpe Settimio non risulta costituito in giudizio.
All'odierna
pubblica udienza, il P.M. dopo aver sottolineato le difficoltà incontrate
nell'istruttoria della vertenza, tanto è vero che la relazione prodotta
dall'Ente Locale non evidenziava adeguatamente neanche la successione temporale
degli amministratori durante il periodo rilevante per i fatti di causa, ha
sostanzialmente confermato le conclusioni dell'atto scritto, specificando che
la ripartizione del danno ivi contenuta ha carattere meramente indicativo,
rimettendosi alla decisione del Collegio sul punto.
L'avv. Cascella ha
illustrato ulteriormente gli
argomenti svolti nella memoria
scritta e confermato le conclusioni ivi rassegnate.
Considerato
in
Il ritardo
nella riconsegna da parte del Comune dell'immobile locato e la “legittimità”
dei rifiuti opposti dal locatore alle offerte di restituzione dei locali , emergono inequivocabilmente dalla
sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 264/1998. Quest'ultima, con
argomentazioni condivisibili, tra l'altro,
evidenzia che “a parte i numerosi danni al locale” dopo la scadenza del
contratto di locazione, “i locali in questione non erano liberi e vuoti”
(circostanza documentata anche dal verbale del 20.3.1991 sottoscritto dal
responsabile dell'U.T.C.), per cui il debitore (Comune di Calciano) andava
ritenuto in mora non avendo proceduto all'adempimento del suo obbligo di
restituzione in modo conforme a quanto previsto dall'art. 1590 c.c..
Su tale
inequivocabile presupposto, indubbia appare al Collegio la presenza
dell'elemento oggettivo dell'invocata responsabilità, costituendo danno certo
ed attuale (ed ancora perseguibile per la parte non prescritta, come
condivisibilmente specificato in citazione) quanto dal Comune pagato in
esecuzione
della
succitata sentenza, in
conseguenza
dell'inadempimento
contrattuale.
Chiarito
quanto innanzi, occorre passare all'esame dell'elemento soggettivo dell'ipotesi
di responsabilità in trattazione.
Per quanto
concerne la posizione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Volpe
Settimio, appare connotato da inescusabile superficialità e trascuratezza il
suo comportamento. Nonostante il fatto che fosse stato formalmente investito
del problema ancor prima della scadenza del contratto (nota sindacale n. 111
del 10.1.1990 con cui si invitava l'U.T.C. a porre in essere quanto necessario
alla regolare restituzione dell'immobile alla data di scadenza della locazione)
e che continuò a seguirlo anche successivamente ( sono anche da lui redatti il
verbale di consistenza del 31.5.1990 che dava atto dei danni ai locali, ed il
verbale di consistenza del 20.3.1991 che dava atto che i locali erano ancora
occupati da attrezzature scolastiche, ed entrambe le circostanze sono ostative
ad una restituzione conforme agli obblighi di legge e contrattuali, atteso che
ai sensi dell'art. 1590 c.c. il conduttore è tenuto a restituire la cosa al
locatore nello stesso stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deterioramento
dovuto al normale uso in conformità del contratto), non pose in essere quanto
necessario ad evitare la “mora” del Comune debitore e la conseguente
prevedibile condanna risarcitoria.
Le
circostanze che è l'unico soggetto che è rimasto in carica per tutto il periodo
in cui si sono svolti i fatti produttivi del danno (a differenza degli
amministratori succedutosi nella carica), e che era personalmente investito
della problematica, in maniera sicuramente più pregnante dopo l'entrata in
vigore dellla l.n. 142/1990 (8.6.1990, data di poco successiva alla scadenza
del contratto avvenuta il 21.5.1990), con la conseguente maggiore
responsabilizzazione delle strutture burocratiche dell'Ente locale, determina
il Collegio ad apprezzare il suo contributo causale al danno in maniera più
consistente di quella proposta dall'attore, ancorché a titolo meramente
indicativo, addebitando al Volpe la metà del danno per cui è stata azionata la
pretesa risarcitoria (€ 3573,51).
Quanto
innanzi affermato in ordine alla (maggiore) responsabilità della struttura
burocratica non esclude che va sostanzialmente condiviso quanto affermato
dall'attore in ordine alla sussistenza della responsabilità anche da parte
degli amministratori, dissentendo il Collegio dalla tesi attorea esclusivamente
per quanto concerne la misura del contributo causale al danno da parte
dell'allora Sindaco Loguercio.
Indubbia la
grave colpa del Sindaco che dopo aver richiamato l'attenzione dell'Ufficio
Tecnico sul problema ben prima della scadenza del contratto (cfr la già
richiamata nota sindacale n. 111 del 10.1.1990) omise, proprio nella fase più
delicata (dopo il 22.5.1990, quando si profilava inequivocabilmente che il
locatore rifiutava una restituzione non conforme agli obblighi di legge e
contrattuali), e sino alla cessazione dalla carica (nel febbraio 1991 e quindi
per un periodo non certo breve), di verificare se il competente ufficio aveva
dato seguito a quanto prescritto con la già citata nota sindacale n. 111,
nonché di assumere le iniziative utili ad evitare la condanna risarcitoria.
Quanto innanzi affermato conduce a disattendere le considerazioni difensive relative all'irrilevante apporto causale del
loro assistito all'eventuale danno verificatosi, tenendo conto della data di
scadenza del contratto (21.5.1990) e del fatto che l'8.6.1990 è entrata in
vigore la l.n. 142/1990, con la conseguente responsabilizzazione delle
strutture burocratiche, e che nel febbraio 1991 il Loguercio è cessato dalla
carica di Sindaco. Sottolineando questo
Collegio giudicante che l'originaria formulazione dell'art. 36 della l.n.
142/1990 demandava comunque al Sindaco il compito di sovrintendere al
funzionamento dei servizi e degli uffici e che il Loguercio è comunque rimasto
in carica circa nove mesi dopo la scadenza del contratto, ritiene che le
affermazioni difensive sono utili ad evidenziare un minore apporto causale al danno
rispetto a quello rappresentato dall'attore, ma non ad escludere ogni
responsabilità. Ed è proprio in considerazione della maggiore colpevolezza
della struttura burocratica (per quanto innanzi detto) e della necessità di
apprezzare il contributo causale dell'Amministratore succeduto nella carica
dopo il febbraio 1991, che il Collegio ritiene di dover addebitare al Loguercio
soltanto un quarto del danno per cui è stata esercitata l'azione risarcitoria
(pari ad € 1786,75). Non meritevole di accoglimento appare anche l'affermazione
difensiva tendente ad escludere l'esistenza di un danno “in quanto è pur vero
che i locali non furono sgombrati immediatamente, ma è altrettanto vero che gli
stessi furono comunque utilizzati per le esigenze della scuola”. Infatti, in
disparte ogni considerazione sul fatto che non è stata fornita alcuna prova
circa l'affermata utilizzazione “per le esigenze della scuola”, appare
condivisibile quanto affermato al riguardo dall'atto introduttivo del giudizio
che opportunamente evidenzia “la reiterazione dei tentativi di
restituzione del bene nonostante questo
fosse ancora parzialmente occupato…..conferma il sostanziale inutilizzo dei
locali”.
Pertanto i
signori Volpe e Loguercio vanno condannati al pagamento delle somme innanzi
specificate, aumentate di rivalutazione monetaria ed interessi, come da domanda
attorea.
Le spese di
giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei Conti,
Sezione Giurisdizionale per
la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte:
a)
Condanna al risarcimento del danno provocato al Comune di Calciano, il sig.
Volpe Settimio nella misura di € 3573,51, ed il sig. Loguercio Innocenzo nella misura di €1786,75;
le predette somme vanno aumentate della rivalutazione monetaria, oltre agli
interessi legali che sono dovuti dalla data della presente pronuncia e sino al
soddisfo.
b)
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate nella
misura di € 203,96.
Euro
duecentotre/96.
Così
deciso in Potenza, nella Camera di Consiglio del 18
ottobre 2005.
L'estensore Il Presidente
(dott.
Vincenzo Pergola)
(dott. Salvatore Nottola)
F.to
Vincenzo Pergola
F.to Salvatore Nottola
Depositata in Segreteria il
17.11.2005
Per Il Dirigente
Il Direttore Amministrativo
(Canio Mecca)
F.to Canio Mecca