REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte dei conti

sezione giurisdizionale di appello per la regione siciliana, composta dai magistrati:

dott. Antonino Sancetta - Presidente

dott. Salvatore Cilia - Consigliere

dott. Giuseppe Cozzo - Consigliere

dott. Luciana Savagnone - Consigliere

dott. Antonio Dagnino - Consigliere

ha pronunciato la seguente

Sentenza n.224/A/2004

nel giudizio di appello, iscritto al n. 1417/AC del reg. segr., promosso dall'I.N.P.D.A.P., rappresentato e difeso dall'avv. Rachele Lombardi Comite, presso lo studio della quale in Palermo, Via Principe di Belmonte 94, ha eletto domicilio, contro il Sig. Inzerilli Michelangelo, rappresentato e difeso dall'avv. Giampietro Garofalo, presso il cui studio in Catania, Viale XX Settembre 47/E, ha eletto domicilio per l'annullamento della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana n. 2803/2003 del 4.11 - 22-12.2003.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 16 novembre 2004, il relatore, consigliere dott. Giuseppe Cozzo, l'avv. Roberto Vilardo, per delega dell'avv. Comite, e l'avv. Garofalo.

Fatto

Con la sentenza appellata, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, ha affermato la quiescibilità, nella quota “A” del trattamento di pensione, dei diritti di segreteria e dell'indennità di direzione generale corrisposti al signor Michelangelo Inzerilli, già segretario generale della Provincia regionale di Catania collocato a riposo dal 1° agosto 2001, condannando l'I.N.P.D.A.P. al pagamento dei ratei arretrati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei termini e limiti di cui alla sentenza n.10/2002/QM delle sezioni riunite del 18 ottobre 2002, sino al soddisfo.

Avverso tale sentenza l'I.N.P.D.A.P. ha proposto l'appello in esame, con il quale ha chiesto, previa sospensione della sua esecuzione, l'annullamento della sentenza impugnata, sostenendo che la voce "diritti di segreteria" e l'indennità per lo svolgimento delle mansioni di direttore generale non costituiscono emolumenti fissi e continuativi, e che, pertanto, essi, essendo privi dei requisiti previsti dagli artt. 15 e 16 della legge n. 1077/59, sono soggetti a valutazione nella quota "B" di pensione. Per quanto riguarda, in particolare, tale indennità, introdotta solo con l'art. 44 del C.C.N.L. 1998/2001, l'ente previdenziale ha osservato che si tratta di un emolumento destinato ad indennizzare funzioni attribuibili solo a termine, revocabili dalla giunta provinciale, e che, comunque, non possono eccedere la durata del mandato politico; ha quindi sostenuto che tale indennità non può essere considerata quale maggiorazione della retribuzione di posizione, bensì come retribuzione aggiuntiva, erogata ad indennizzo delle ulteriori responsabilità assunte in via temporanea oltre a quelle di segretario generale della provincia.

L'appellato, nella memoria di costituzione, ha eccepito, richiamando la sentenza della Corte di cassazione, I, 2.4.2003, n. 5054, la nullità della procura alle liti apposta a margine del ricorso dell'I.N.P.D.A.P., perché rilasciata senza alcuna indicazione nell'intestazione dell'atto del soggetto titolare dei poteri rappresentativi e sottoscritto con firma illeggibile. Nel merito, ha condiviso le considerazioni del giudice di primo grado, osservando, per quanto riguarda l'indennità per lo svolgimento dell'incarico di direttore generale, che si tratta di un compenso corrisposto, per espressa previsione dell'art. 44 del C.C.N.L. vigente, “in aggiunta alla retribuzione di posizione”, della quale condivide la natura. Il fatto che l'incarico di direttore generale sia temporaneo sarebbe, peraltro, irrilevante, poiché tutti gli incarichi dirigenziali sono temporanei e, tuttavia, sono retribuiti con l'indennità di posizione, sulla cui quiescibilità in fascia “A” non sussistono dubbi.

Con memoria depositata il 5.11.2004, l'I.N.P.D.A.P., citando giurisprudenza della Corte di cassazione, ha sostenuto la validità della procura alla lite.

Alla pubblica udienza del 16 novembre 2004, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

Diritto

Va, anzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per nullità della procura alla lite. L'indicazione della persona fisica che riveste pro tempore la qualità di commissario straordinario dell'I.N.P.D.A.P. è, infatti, un dato di pubblico dominio e comunque facilmente accertabile. Ciò comporta l'onere, per la parte interessata, di contestare che la firma in calce alla procura provenga dalla persona del commissario in carica. La certificazione della firma, da parte del difensore, qualora nel testo del ricorso si faccia espresso riferimento al commissario straordinario, legale rappresentante pro tempore, dell'INPDAP, non può essere riferita, infatti, se non alla persona fisica che, alla data del rilascio della procura (o della redazione del ricorso, se non risulti una data differente), rivesta tale carica (cfr. Corte cass., sez. I, 3 maggio 2004, n. 8320).

Nel merito, l'appello va parzialmente accolto.

Ad avviso della sezione, infatti, i cosiddetti diritti di segreteria non costituiscono voci certe, fisse e continuative della retribuzione, in quanto sono collegati a presupposti che possono o non possono verificarsi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8.7.1999, n.1191) e, d'altra parte, l'art. 16 della l. n. 1077 del 1959, proprio per tale caratteristica, esplicitamente li esclude dalla retribuzione annua contributiva. Né tali diritti possono farsi rientrare oggi nella c.d. retribuzione conglobata, la quale presuppone l'esistenza di una disposizione di legge o contrattuale che esplicitamente inglobi nel trattamento economico base spettante al lavoratore l'emolumento che in precedenza costituiva un semplice accessorio. L'art 37 del C.C.N.L. per il quadriennio 1998/2001 dei segretari comunali e provinciali non fa altro che elencare gli emolumenti che compongono il complessivo trattamento economico spettante a tali figure professionali, senza peraltro disporre alcun conglobamento degli emolumenti accessori nel trattamento economico di base.

Deriva , da quanto precede, che i diritti di segreteria, nella specie, concorrono alla formazione della quota B, e non della quota A, di pensione ai sensi dell'art. 2, comma 9, della l. n. 335 del 1995.

La decisione appellata deve essere confermata, invece, nella parte in cui riconosce il diritto del sig. Inzerilli al computo dell'indennità di direzione generale nella quota A di pensione. A parte, infatti, l'osservazione condivisibile del giudice di primo grado secondo cui l'indennità in questione è corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione, della quale finisce per condividere natura e funzione, è da considerare che detta indennità costituisce il corrispettivo per l'esercizio di ulteriori funzioni e l'assunzione delle relative responsabilità, che trova il necessario ed esclusivo momento genetico nella causa onerosa del rapporto di impiego. Essa costitusce, pertanto, parte integrante del trattamento economico fondamentale pattuito in sede di accordo nazionale e, trattandosi di un emolumento certo e fisso nell'an e nel quantum, possiede tutte le caratteristiche richieste dall'art. 15 della l. n. 1077 del 1959.

Conclusivamente, l'appello deve parzialmente accolto nel senso di cui al dispositivo, con compensazione delle spese di giudizio in considerazione della parziale reciproca soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello per la regione siciliana, accoglie parzialmente l'appello proposto dall'I.N.P.D.A.P. e, per l'effetto,  in riforma della sentenza appellata, afferma il diritto del Sig. Inzerilli Michelangelo ad avere computata nella quota A di pensione la sola indennità di direzione generale, confermando per il resto la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 novembre 2004.

L'ESTENSORE                          IL PRESIDENTE

(Giuseppe Cozzo)                    (Antonino Sancetta)

 

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 09/12/2004

Il direttore della cancelleria

(dott. Nicola Daidone)