REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del popolo italiano
La
Corte dei conti
sezione giurisdizionale di
appello per la regione siciliana, composta dai magistrati:
dott. Antonino Sancetta -
Presidente
dott. Salvatore Cilia -
Consigliere
dott. Giuseppe Cozzo -
Consigliere
dott. Luciana Savagnone -
Consigliere
dott. Antonio Dagnino -
Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza
n.224/A/2004
nel giudizio di appello,
iscritto al n. 1417/AC del reg. segr., promosso dall'I.N.P.D.A.P.,
rappresentato e difeso dall'avv. Rachele Lombardi Comite, presso lo studio
della quale in Palermo, Via Principe di Belmonte 94, ha eletto domicilio,
contro il Sig. Inzerilli Michelangelo, rappresentato e difeso dall'avv.
Giampietro Garofalo, presso il cui studio in Catania, Viale XX Settembre 47/E,
ha eletto domicilio per l'annullamento della sentenza della Corte dei conti,
sezione giurisdizionale per la regione siciliana n. 2803/2003 del 4.11 -
22-12.2003.
Visti gli atti e documenti
tutti del fascicolo processuale.
Uditi alla pubblica udienza
del 16 novembre 2004, il relatore, consigliere dott. Giuseppe Cozzo, l'avv.
Roberto Vilardo, per delega dell'avv. Comite, e l'avv. Garofalo.
Fatto
Con la sentenza appellata,
la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, ha
affermato la quiescibilità, nella quota “A” del trattamento di pensione, dei
diritti di segreteria e dell'indennità di direzione generale corrisposti al
signor Michelangelo Inzerilli, già segretario generale della Provincia
regionale di Catania collocato a riposo dal 1° agosto 2001, condannando
l'I.N.P.D.A.P. al pagamento dei ratei arretrati, oltre rivalutazione monetaria
ed interessi legali, nei termini e limiti di cui alla sentenza n.10/2002/QM
delle sezioni riunite del 18 ottobre 2002, sino al soddisfo.
Avverso tale sentenza
l'I.N.P.D.A.P. ha proposto l'appello in esame, con il quale ha chiesto, previa
sospensione della sua esecuzione, l'annullamento della sentenza impugnata,
sostenendo che la voce "diritti di segreteria" e l'indennità per lo
svolgimento delle mansioni di direttore generale non costituiscono emolumenti
fissi e continuativi, e che, pertanto, essi, essendo privi dei requisiti
previsti dagli artt. 15 e 16 della legge n. 1077/59, sono soggetti a
valutazione nella quota "B" di pensione. Per quanto riguarda, in
particolare, tale indennità, introdotta solo con l'art. 44 del C.C.N.L.
1998/2001, l'ente previdenziale ha osservato che si tratta di un emolumento
destinato ad indennizzare funzioni attribuibili solo a termine, revocabili dalla
giunta provinciale, e che, comunque, non possono eccedere la durata del mandato
politico; ha quindi sostenuto che tale indennità non può essere considerata
quale maggiorazione della retribuzione di posizione, bensì come retribuzione
aggiuntiva, erogata ad indennizzo delle ulteriori responsabilità assunte in via
temporanea oltre a quelle di segretario generale della provincia.
L'appellato, nella memoria
di costituzione, ha eccepito, richiamando la sentenza della Corte di
cassazione, I, 2.4.2003, n. 5054, la nullità della procura alle liti apposta a
margine del ricorso dell'I.N.P.D.A.P., perché rilasciata senza alcuna
indicazione nell'intestazione dell'atto del soggetto titolare dei poteri
rappresentativi e sottoscritto con firma illeggibile. Nel merito, ha condiviso
le considerazioni del giudice di primo grado, osservando, per quanto riguarda
l'indennità per lo svolgimento dell'incarico di direttore generale, che si
tratta di un compenso corrisposto, per espressa previsione dell'art. 44 del
C.C.N.L. vigente, “in aggiunta alla retribuzione di posizione”, della quale
condivide la natura. Il fatto che l'incarico di direttore generale sia
temporaneo sarebbe, peraltro, irrilevante, poiché tutti gli incarichi
dirigenziali sono temporanei e, tuttavia, sono retribuiti con l'indennità di
posizione, sulla cui quiescibilità in fascia “A” non sussistono dubbi.
Con memoria depositata il
5.11.2004, l'I.N.P.D.A.P., citando giurisprudenza della Corte di cassazione, ha
sostenuto la validità della procura alla lite.
Alla pubblica udienza del
16 novembre 2004, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
Diritto
Va, anzitutto, respinta
l'eccezione di inammissibilità dell'appello per nullità della procura alla
lite. L'indicazione della persona fisica che riveste pro tempore la
qualità di commissario straordinario dell'I.N.P.D.A.P. è, infatti, un dato di
pubblico dominio e comunque facilmente accertabile. Ciò comporta l'onere, per
la parte interessata, di contestare che la firma in calce alla procura provenga
dalla persona del commissario in carica. La certificazione della firma, da
parte del difensore, qualora nel testo del ricorso si faccia espresso
riferimento al commissario straordinario, legale rappresentante pro tempore,
dell'INPDAP, non può essere riferita, infatti, se non alla persona fisica che,
alla data del rilascio della procura (o della redazione del ricorso, se non
risulti una data differente), rivesta tale carica (cfr. Corte cass., sez.
I, 3 maggio 2004, n. 8320).
Nel merito, l'appello va
parzialmente accolto.
Ad avviso della sezione,
infatti, i cosiddetti diritti di segreteria non costituiscono voci certe, fisse
e continuative della retribuzione, in quanto sono collegati a presupposti che
possono o non possono verificarsi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8.7.1999, n.1191)
e, d'altra parte, l'art. 16 della l. n. 1077 del 1959, proprio per tale
caratteristica, esplicitamente li esclude dalla retribuzione annua contributiva. Né tali diritti possono farsi rientrare oggi
nella c.d. retribuzione conglobata, la quale presuppone l'esistenza di una
disposizione di legge o contrattuale che esplicitamente inglobi nel trattamento
economico base spettante al lavoratore l'emolumento che in precedenza
costituiva un semplice accessorio. L'art 37 del C.C.N.L. per il quadriennio
1998/2001 dei segretari comunali e provinciali non fa altro che elencare gli
emolumenti che compongono il complessivo trattamento economico spettante a tali
figure professionali, senza peraltro disporre alcun conglobamento degli
emolumenti accessori nel trattamento economico di base.
Deriva , da
quanto precede, che i diritti di segreteria, nella specie, concorrono alla
formazione della quota B, e non della quota A, di pensione ai sensi dell'art.
2, comma 9, della l. n. 335 del 1995.
La decisione appellata deve
essere confermata, invece, nella parte in cui riconosce il diritto del sig.
Inzerilli al computo dell'indennità di direzione generale nella quota A di
pensione. A parte, infatti, l'osservazione condivisibile del giudice di primo
grado secondo cui l'indennità in questione è corrisposta in aggiunta alla
retribuzione di posizione, della quale finisce per condividere natura e
funzione, è da considerare che detta indennità costituisce il corrispettivo per
l'esercizio di ulteriori funzioni e l'assunzione delle relative responsabilità,
che trova il necessario ed esclusivo momento genetico nella causa onerosa del
rapporto di impiego. Essa costitusce, pertanto, parte integrante del
trattamento economico fondamentale pattuito in sede di accordo nazionale e,
trattandosi di un emolumento certo e fisso nell'an e nel quantum, possiede
tutte le caratteristiche richieste dall'art. 15 della l. n. 1077 del 1959.
Conclusivamente, l'appello
deve parzialmente accolto nel senso di cui al dispositivo, con compensazione
delle spese di giudizio in considerazione della parziale reciproca soccombenza.
P.
Q. M.
La Corte dei conti, sezione
giurisdizionale di appello per la regione siciliana, accoglie parzialmente
l'appello proposto dall'I.N.P.D.A.P. e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, afferma
il diritto del Sig. Inzerilli Michelangelo ad avere computata nella quota A di
pensione la sola indennità di direzione generale, confermando per il resto la
sentenza impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo,
nella camera di consiglio del 16 novembre 2004.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Giuseppe
Cozzo) (Antonino
Sancetta)
Depositata oggi in
segreteria nei modi di legge.
Palermo, 09/12/2004
Il
direttore della cancelleria
(dott.
Nicola Daidone)