REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
costitutita dai seguenti Magistrati:
dr. Tommaso De Pascalis Presidente
dr. Gabriele De Sanctis Consigliere
dr. Mario Casaccia Consigliere
dr. Camillo Longoni Consigliere rel.
dr. Angelo Antonio Parente Consigliere
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto ai
nn. 16451 e 16542 del registro di Segreteria e promossi dai sigg. Parisi
Giuseppe (rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Castellaneta e prof.
Giulio Correale) e dal sig. Minucci Sabatino (rappresentato e difeso dall' avv.
Pasquale Medina) con atti d'appello rispettivamente depositati il 15.10.2002 e
31.10.2002 avverso la sentenza n. 436/02 del 28.02/13.6.2002 della Sezione
giurisdizionale per la Puglia;
Visti i predetti atti d'appello;
Vista la sentenza impugnata;
Viste le conclusioni della Procura Generale;
Visti gli altri atti e documenti di causa,
Uditi, alla pubblica udienza del 27.5.2004, il relatore Cons. Camillo
Longoni, gli avv.ti Correale e Medina e il Pubblico Ministero nella persona del
V. Procuratore Generale Maria Letizia De Lieto Vollaro;
Ritenuto in
Con sentenza n. 436/02 del 28.02/13.6.2002 la Sezione giurisdizionale
per la Puglia condannava i sigg. Parisi Giuseppe, responsabile del Settore
Cultura P.I. e attività formative della Provincia di Bari, e il sig. Minucci
Sabatino, responsabile dell'Ufficio legale dello stesso ente, al pagamento, in
favore della Provincia, della somma di L. 250.000.000, il primo, e della somma
di L. 100.000.000, il secondo; oltre, per entrambi, alla rivalutazione,
interessi legali e spese di giudizio. La condanna era stata comminata per il
danno patrimoniale conseguente al mancato esercizio dell'opzione di vendita
prevista in contratti di noleggio di macchine dattilo e sistemi di video
scrittura per esigenze di formazione professionale.
La vicenda trae origine dal fatto che nel 1986-87 per il suddetto
noleggio erano stati stipulati tra l'Amministrazione provinciale di Bari e la
Società - Sigma contratti nei quali erano previsti il rinnovo automatico di tre
mesi in tre mesi in assenza di disdetta scritta (da formularsi almeno un mese
prima della scadenza del trimestre) nonché la cessione gratuita
all'Amministrazione provinciale dei beni noleggiati, allorché la durata
complessiva del noleggio fosse stata pari o superiore a dodici mesi
consecutivi.
Non essendosi verificata la cessione gratuita e non essendo stata
inoltrata alcuna formale disdetta, la soc. Sigma, dopo aver chiesto (6.9.1990)
il pagamento dei trimestri di noleggio nel frattempo intercorsi e ritenendo
ancora in corso a tale data le convenzioni stipulate, adiva con successo le vie
legali; sicché la soc. Sigma finì con il poter vantare nei confronti della
Provincia un credito di L. 701.026.800. In tale contesto si preferì addivenire
ad una transazione, autorizzata con delibera della Giunta Provinciale n. 4157
del 29.12.1994 ed eseguita con atto del marzo 1995 per un totale di L.
505.232.035; tale somma veniva richiesta a titolo risarcitorio dalla Procura
Regionale in 1° grado.
I giudici pugliesi con la menzionata sentenza accoglievano la richiesta
facendo, però, uso del potere riduttivo. La responsabilità del Parisi veniva
ravvisata nella circostanza di non aver egli posto in essere le procedure
previste per acquisire al patrimonio dell'Ente le attrezzature noleggiate e di
non essersi curato di inviare alcuna disdetta; la responsabilità del Minucci
era scorta nella circostanza che non avrebbe egli adeguatamente controllato il
prospetto redatto dalla soc. Sigma per la transazione.
Avverso la sentenza in parola, il Parisi, rappresentato e difeso
dall'avv. Giuseppe Castellaneta e dall'avv. prof. Giulio Correale, e il
Minucci, patrocinato dall'avv. Pasquale Medina, hanno proposto appello, con
atti rispettivamente depositati il 15.10.2002 e il 31.10.2002.
La difesa Parisi fa leva sui seguenti motivi.
A - omessa valutazione dell'eccezione concernente la mancanza, nella
vicenda, di competenza istituzionale in capo all'appellante. Non competeva al
Parisi provvedere agli adempimenti necessari alla concretizzazione della
volontà dell'Amministrazione, volta alla disdetta del rapporto contrattuale di
noleggio dei beni informatici ed all'esercizio del diritto di acquisizione al
patrimonio dell'Ente di detti beni. Sostiene l'appellante che “soggetto
legittimato” ad inoltrare la disdetta non poteva che essere il presidente della
Giunta, il quale aveva sottoscritto il contratto dietro espressa autorizzazione
della Giunta stessa.
B - erroneità della decisione impugnata per falsità di presupposto.
Afferma il Parisi che la sentenza avrebbe ignorato che - sino a quando
l'appellante ebbe conoscenza, per ragioni d'ufficio, dei fatti - egli fece
tutto quanto era in suo potere, respingendo le fatture che la ditta aveva
presentato dopo la scadenza dell'anno di durata del contratto. La difesa si
sofferma, poi, sugli errori che sarebbero stati commessi nel momento in cui nel
marzo 1995, (al fine di evitare ulteriori azioni giudiziarie da parte della
Società Sigma per ottenere dalla Provincia l'integrale pagamento di quanto
convenuto anche per i periodi successivi alla durata annuale stante l'assenza
di ogni disdetta al riguardo) venne stipulata tra la Provincia e la Sigma una
transazione.
Tale transazione, infatti, sarebbe stata stipulata per un importo
erroneamente maggiorato da somme che risultavano già corrisposte alla Società e
che contenevano inoltre un doppio conteggio dell'IVA.
C - Mancanza della colpa grave. Il Parisi esclude che possano ravvisarsi
in capo a lui gli estremi della colpa grave. E ciò nella considerazione, in
primo luogo, che già nel giugno 1988 il suo ufficio aveva provocato una serie
di provvedimenti di giunta con cui si disponeva la liquidazione in favore della
SIGMA della somma di L. 128.909.100 a saldo delle prestazioni di noleggio,
nonché l'acquisizione al patrimonio della Provincia dei beni mobili locati
dalla SIGMA. Affermava, poi, che, comunque, si era in presenza di una
fattispecie contrattuale di difficile interpretazione, come risulterebbe
dimostrato anche dalle valutazioni svolte in proposito dalla sentenza
impugnata.
D - insuscettibilità del cumulo della rivalutazione monetaria ed
interessi. Detto cumulo avrebbe determinato in favore dell'erario una “ingiusta
locupletazione”.
E - mancato congruo esercizio del potere riduttivo.
La difesa Minucci ha esposto le seguenti censure.
F - la responsabilità del Minucci non sarebbe stata provata.
Il Procuratore regionale non avrebbe, infatti, assolto all'onere probatorio
impostogli con ordinanza istruttoria n. 019/EL/01; ordinanza, peraltro, non
revocata, con la quale si chiedeva all'attore di accertare la effetiva
esposizione debitoria alla data del 29.12.94 della Provincia verso la società
creditrice. In assenza di tale adempimento, è evidente che il “punto di
partenza” per la transazione dovette essere un credito lievitato nel 1994 di
qualche centinaio di milioni rispetto a quello del 1990.
G - infondatezza della domanda attrice relativamente alle
somme corrisposte in sede di transazione. Non vi sarebbe stata nessuna
negligenza nella determinazione dell'importo di base e, quindi, di quello
infine transatto. Giova ricordare che la somma indicata nella transazione come
idonea a porre fine ai controversi rapporti di debito-credito tra la SIGMA e la
Provincia escludeva l'importo di L. 128.909.100, relativo alla sorte capitale
dei canoni inerenti il primo anno di nolo.
Non vi sarebbe stata duplicazione dell'IVA, atteso che l'IVA
va conteggiata in aggiunta alla sorte capitale della transazione.
Entrambi gli appellanti concludono chiedendo l'annullamento o la riforma
della sentenza impugnata, con conseguente proscioglimento dalla domanda
attrice.
Con atto depositato in data 6.2.2003, la Procura Generale ha
rassegnato le proprie controdeduzioni.
Quanto all'appello Parisi, osserva il Requirente quanto
segue.
sub A - Se all'epoca dei fatti il presidente della giunta
provinciale era certamente l'organo volitivo esterno, è altrettanto certo che
l'inizio e lo svolgimento del procedimento preordinato alla manifestazione
della volontà dell'organo presidenziale spettavano ai settori di competenza in
cui era articolata l'Amministrazione provinciale. Nessuna responsabilità può
essere imputata al presidente qualora, come nella specie, il settore competente
non abbia adottato gli atti preparatori necessari.
Peraltro, il Parisi non può affermare la sua estraneità a
tutte le operazioni SIGMA. Tale affermazione risulta, infatti, smentita -
osserva il Requirente - non solo dagli innumerevoli atti versati in causa, ma
anche dalle stesse affermazioni del dirigente Parisi, contenute nella nota n.
3786 del 13.12.1995, in cui egli esplicitamente ammette di avere “espletato
ogni adempimento amministrativo per l'utilizzo limitatamente ad un solo anno”
delle macchine fornite da SIGMA, nonché di aver “curato il rigetto, con tre
distinte note debitamente motivate, dell'assurda richiesta di pagamento dei
canoni di locazione per le mensilità successive al primo anno”.
sub B - Quanto alla erroneità dei dati su cui è avvenuta la
transazione, va rilevato come il primo giudice abbia già stigmatizzato
l'accaduto e imputato lo stesso al secondo convenuto Minucci, che, in qualità
di responsabile dell'Ufficio legale della Provincia, provvide a definire il
richiamato accordo transattivo.
sub. C - Il requirente pone il rilievo che sia la
adozione dei provvedimenti giuntali di acquisizione al patrimonio della
Provincia dei beni locati dalla SIGMA sia le difficoltà interpretative
in ordine al negozio posto in essere con la SIGMA non rappresentano circostanze
attenuative della responsabilità del Parisi, attesa la chiarezza del tenore
letterale del contratto.
sub D - E' da ritenersi escluso il cumulo tra rivalutazione ed
interessi, atteso che gli interessi decorrono solo dal deposito della sentenza
di condanna.
sub E - Si fa presente che il giudice di primo grado ha già ampiamente
esercitato il potere di cui all'art. 52 del RD n. 1214/1934.
In ordine all'appello Minucci, il requirente ne afferma l'infondatezza ,
per i seguenti motivi.
sub F - Risulta dagli atti di causa, innanzitutto, la formale e diretta
partecipazione del Minucci alla stipula in data 9.3.1995 dell'accordo
transattivo tra l'Amministrazione provinciale e la SIGMA. Dai testi del
predetto accordo e della relativa autorizzazione giuntale (n. 4157 del
29.12.1994) emerge come non sia stata operata alcuna previa verifica di
congruità dell'importo rivendicato dalla SIGMA a carico della Provincia Il
Requirente conclude chiedendo che, previa riunione in rito degli appelli,
questi siano respinti e la sentenza impugnata sia confermata, con spese a
carico.
Con memoria di replica depositata il 24.2.2004 la difesa Parisi precisa,
anzitutto, che il rapporto contrattuale intercorso tra la Provincia e la soc.
SIGMA, si configura come una locazione a scopo di vendita con conseguente
automatismo dell'effetto traslativo e non già come una locazione con patto di
futura vendita; sicché viene a cadere l'addebito mosso all'appellante di
mancato esercizio dell'opzione di vendita.
Costituiscono conferma di ciò le offerte della soc. SIGMA nelle quali
era contemplata la donazione alla Provincia (da intendersi come cessione
definitiva senza ulteriore spesa) ove la durata complessiva del noleggio fosse
stata pari a 12 mesi consecutivi.
Orbene, considerato che il rinnovo trimestrale del rapporto non poteva
protrarsi oltre i 12 mesi, essendo automatico l'effetto conseguente
all'avveramento della condizione contenuta nelle lettere-offerta, è evidente
che nessun problema di disdetta si poneva.
Ne sono conferma le note successive alla scadenza dei 12 mesi, della
SIGMA, nelle quali si esplicitava la volontà di considerare concluso il
rapporto obbligatorio contrattuale e di cedere definitivamente i beni oggetto
del nolo, evidenziando che la SIGMA non si riteneva più responsabile della
relativa assistenza tecnica e del rischio furto e incendio dei beni. A sua
volta, la Giunta Provinciale con delibere adottate in data 10.6.1988, attesa la
conclusione del rapporto protrattosi per 12 mesi consecutivi, disponeva la
liquidazione delle mensilità insolute relative al 1° anno (con pagamento
differito ad avvenuta acquisizione dei finanziamenti regionali) e
l'acquisizione dei beni noleggiati al patrimonio della Provincia; beni di cui
già la Provincia aveva il possesso e per i quali non vi era la necessità della
redazione di un apposito verbale.
Precisa, ancora, l'appellante che nessuna azione giudiziaria era stata
promossa dalla SIGMA dinanzi al tribunale di Bari per i canoni successivi al 1°
anno alla data del 1.6.1990. Il Tribunale era stato adito per i soli canoni non
ancora pagati del 1° anno, ammontanti a L. 142.597.100.
Per i canoni successivi al 1° anno venivano promossi dalla Sigma ricorsi
per decreto ingiuntivo, nonostante il rigetto di n. 114 fatture, inopinatamente
presentate.Tali ricorsi stranamente non venivano opposti dalla Avvocatura
provinciale né eseguiti né trasmessi per conoscenza al competente Ufficio della
Formazione professionale, diretto dall'appellante, che è quindi rimasto
all'oscuro di tutto quanto si stava realizzando.
La difesa ribadisce, pertanto, che i procedimenti monitori attivati
dalla Sigma nulla avevano a che vedere con il giudizio promosso presso il Tribunale
di Bari.
Osserva, inoltre, la difesa che la Provincia era divenuta legittima
proprietaria dei beni sia in forza della scadenza del termine dei 12 mesi sia
per effetto delle note di cessione della SIGMA. E', pertanto, strano ed anomalo
quanto riportato nella transazione che trasferisce in proprietà alla Provincia
i beni noleggiati, già fatti propri con le delibere del 10.06.1988.
Si ripropongono le osservazioni svolte nell'atto d'appello.
In data 7 maggio 2004 la difesa Parisi ha depositato ampia documentazione
di supporto alle proprie argomentazioni.
Con memoria depositata il 7.5.2004 la difesa Minucci ha riproposto e
ulteriormente sviluppato le argomentazioni contenute nell'atto d'appello.
Alla udienza dibattimentale sono intervenuti l'avv. Correale, per conto
del Parisi, e l'avv. Medina per il Minucci, nonché il P.M. Tutti gli
intervenuti hanno ribadito le rispettive argomentazioni processuali.
Gli appelli, essendo entrambi rivolti verso la medesima sentenza, vanno riuniti
per essere definiti in uno stesso giudizio, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
Non sussistendo nella specie questioni pregiudiziali da affrontare,
l'esame della vicenda può essere subito focalizzata sul merito.
Come risulta dagli atti, i sigg. Parisi e Minucci, ora appellanti, sono
stati evocati in giudizio e riconosciuti in primo grado responsabili del danno
arrecato alla Provincia di Bari sulla base di due differenti “causae petendi”:
il primo per non essersi attivato per l'invio di formale disdetta alla Sigma e
non aver curato l'acquisizione al patrimonio della Provincia delle
apparecchiature noleggiate; il secondo per non aver adeguatamente e
preventivamente controllato la veridicità delle poste contabili fatte valere
nel prospetto transattivo.
Le posizioni processuali dei due appellanti andranno, pertanto,
esaminate in relazione alla specifica “causa petendi” del coinvolgimento di
ciascuno.
Ritiene il Collegio che, per l'intanto, debba prendersi atto dei
seguenti punti fermi, rimasti non contestati tra le parti e, comunque, non
ragionevolmente contestabili.
1 - con n. 6 lettere-offerta variamente datate la soc. SIGMA proponeva
alla Provincia di Bari il nolo di apparecchiature dattilo e di sistema di
video-scrittura, con l'indicazione del canone mensile e con l'impegno di cedere
definitivamente dette apparecchiature “ a titolo di dono”, ove il noleggio
si fosse protratto in maniera continuativa per 12 mesi;
2 - la Giunta Provinciale adottava n. 6 deliberazioni di approvazione
delle offerte e il Presidente della Provincia provvedeva alla stipula dei
relativi contratti;
3 - detti contratti si protraevano per n. 12 mesi senza soluzioni di
continuità e alla scadenza del 12° mese la SIGMA faceva pervenire n. 6 note
variamente datate con cui comunicava: a) che il contratto era giunto a termine;
b) che veniva fatta valere la cessione gratuita dei beni in favore della
Provincia; c) che, a seguito di detta cessione, la SIGMA non era più
responsabile dell'assistenza tecnica e dell'eventuale furto ed incendio (adempimenti
questi pure previsti a suo carico).
4 - In conseguenza di quanto comunicato con le sei precitate note, la
SIGMA non ha più svolto alcuna prestazione di assistenza tecnica, né ha
provveduto a manlevare la Provincia dai rischi di furto ed incendio per le
apparecchiature oggetto del contratto.
5 - con deliberazione del giugno 1988 la Giunta Provinciale deliberava
l'acquisizione dei beni noleggiati al patrimonio della Provincia.
A fronte delle suriportate risultanze degli atti processuali, è
convincimento del Collegio che non emerga alcun profilo di responsabilità a
titolo di colpa grave a carico del Parisi, quale dirigente del settore cultura
P.I. e attività formative della Provincia di Bari. Egli ben poteva ritenere che
l'effetto del passaggio alla Provincia della proprietà dei mezzi informatici,
oggetto del contratto, si fosse automaticamente avverato a seguito del decorso
del tempo contrattuale, delle comunicazioni della Sigma e delle deliberazioni
giuntali di cui sopra e che, quindi, non vi fosse necessità di alcuna disdetta
dei contratti. Di tale effetto non solo lui, ma anche l'Amministrazione erano
consapevoli, tant'è che venivano restituite le fatture della SIGMA per i ratei
mensili di noleggio relativi al 2°, 3° e 4° anno successivi.
Ai fini del decidere, non importa accertare la vera natura dei contratti
di noleggio a suo tempo stipulati, se cioè, trattasi di contratti di noleggio
“mixtum cum donatione” o di una cessione a titolo gratuito o di una sorta di
vendita a rate; ma è sufficiente, per il proscioglimento del Parisi, acclarare
che nella vicenda si era in presenza di un quadro giuridico-fattuale che
lasciasse ragionevolmente ritenere-come nella specie-l'automatismo dell'effetto
traslativo.
Peraltro, non può nemmeno essere rimproverato al Parisi la mancata
formalizzazione della presa in carico all'Amministrazione Provinciale dei beni
noleggiati, atteso che di detti beni era stata fatta puntuale elencazione in
sede di stipula della locazione.
E' pur vero che il Parisi avrebbe potuto, comunque attivarsi per una
formalizzazione più esplicita della cessazione del rapporto locativo e della
contestuale acquisizione al patrimonio della Provincia dei beni locati dalla
soc. SIGMA, quantomeno mediante la notifica alla soc. SIGMA delle delibere
giuntali adottate a tal fine. Ma tale adempimento attiene alla sfera della
diligenza “diligentissima”, per cui un semplice scarto, come nella specie,di
attenzione o di valutazione non può debordare nella “colpa grave”.
Le riflessioni suriportate consentono di considerare assorbita ogni
altra questione in fatto e in diritto.
L'appello del Parisi va, pertanto, accolto, con la conseguente
declaratoria di proscioglimento della domanda attrice.
Tuttavia, quanto alle spese, ritiene il Collegio, ai sensi dell'art. 92,
comma° c.p.c., che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le
spese.
Passando all'esame dell'appello Minucci, ritiene il Collegio che i punti
saldi soprariferiti non valgano a esonerare il Minucci dalla responsabilità
ascrittagli. Questi, infatti, è stato evocato in giudizio non in relazione alla
disdetta del rapporto di locazione delle apparecchiature informatiche bensì ed
esclusivamente per la omessa verifica delle voci integranti l'importo base di
origine di quello infine transatto.
Quale responsabile dell'Ufficio legale della Provincia, il Minucci non
poteva sottrarsi a questo compito elementare ed essenziale per valutare la
convenienza della transazione. Una volta che il rapporto locativo in parola era
stato riconosciuto (ad avviso di questo Collegio, erroneamente)
ultrattivo rispetto alla concordata durata di un anno consecutivo e si era
pervenuti alla volontà di transigere il contenzioso che ne era insorto, l'atto
di transazione doveva essere vagliato in tutte le sue poste, al fine di cautelare
l'Amministrazione dal pagamento di una somma sproporzionata o addirittura
indebita alla luce delle risultanze contabili.
Che tale verifica non sia stata effettuata sul quantum creditorio di l.
701.096.800 esposto dalla soc. SIGMA, non può ragionevolmente porsi in dubbio.
Questo Collegio condivide pienamente le ragioni che hanno indotto i primi
giudici a ravvisare la responsabilità del Minucci e che si intendono
integralmente fatte proprie e qui riportate.
Giova precisare al riguardo, che non si ritiene reiterare l'ordinanza n.
019/EL/01 dei primi giudici, volta ad accertare l'effettiva esposizione
debitoria alla data del 29.12.1994 della Provincia verso la Società creditrice.
E ciò sia perché l'ordinanza devesi intendere implicitamente revocata-secondo
costante giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. 15.5.80/3207; 1° 8°21980/4908;
4.8.1982; 2.8.5.1994/3270) - con la emissione della sentenza di condanna sia
perché appare indubbio che si sia proceduto alla stipula della transazione
colpevolmente omettendo l'acclaramento delle poste dedotte in transazione.
Invero, sono rimaste sfornite di prova - come osservato correttamente
dalla Procura Generale - non solo la prospettazione degli ulteriori oneri
accessori, relativi a “quegli interessi legali e di quel danno da svalutazione
maturati sulla sorte capitale di L. 128.909.100” che lo stesso appellante
riconosce già liquidata alla SIGMA, ma anche la necessità di un doppio
conteggio dell'IVA che, allo stato degli atti, resta “un macroscopico errore”.
Devesi, pertanto, ribadire che il Minucci sia venuto meno al preciso
dovere, a lui spettante quale responsabile dell'Ufficio Legale, di valutare
criticamente i reali termini del compromesso. In tale omissione si annida la
gravità della sua colpevolezza.
Quanto alle spese processuali, va precisato che, a seguito
dell'assoluzione del Parisi, la condanna del Minucci alle spese, legata alla
soccombenza, va ridotta del cinquanta per cento per entrambi i gradi del
giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sez. II^ giurisdizionale Centrale, ogni contraria
istanza eccezione e difesa reietta, previa riunione degli appelli, accoglie
l'appello proposto dal sig. PARISI Giuseppe avverso la sentenza n. 436/02 del
28.02/13.6.2002 della Sezione giurisdizionale per la Puglia e, per l'effetto,
in riforma della predetta sentenza, proscioglie il sig. Parisi Giuseppe dalla
domanda attrice, compensando tra le parti le spese;
respinge l'appello proposto dal sig. MINUCCI Sabatino avverso la
medesima sentenza; condanna il menzionato Minucci al pagamento delle spese del
giudizio di primo e secondo grado nella misura del 50%.
Le spese del presente grado di giudizio ammontano complessivamente, sino
alla pubblicazione della presente sentenza ad euro 203,52 (duecentotre/52), di
cui la metà sono a carico del sig. Minucci.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio 2004.
L'estensore Il
Presidente
F.to Camillo Longoni F.to
Tommaso de Pascalis
Il Direttore della Segreteria
F.to Mario Francioni