REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

costitutita  dai seguenti Magistrati:

dr. Tommaso De Pascalis                  Presidente

dr. Gabriele De Sanctis            Consigliere

dr. Mario Casaccia                            Consigliere

dr. Camillo Longoni                          Consigliere rel.

dr. Angelo Antonio Parente                Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

         nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto ai nn. 16451 e 16542 del registro di Segreteria e promossi dai sigg. Parisi Giuseppe (rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Castellaneta e prof. Giulio Correale) e dal sig. Minucci Sabatino (rappresentato e difeso dall' avv. Pasquale Medina) con atti d'appello rispettivamente depositati il 15.10.2002 e 31.10.2002 avverso la sentenza n. 436/02 del 28.02/13.6.2002 della Sezione giurisdizionale per la Puglia;

         Visti i predetti atti d'appello;

Vista la sentenza impugnata;

Viste le conclusioni della Procura Generale;

Visti gli altri atti e documenti di causa,

Uditi, alla pubblica udienza del 27.5.2004, il relatore Cons. Camillo Longoni, gli avv.ti Correale e Medina e il Pubblico Ministero nella persona del V. Procuratore Generale Maria Letizia De Lieto Vollaro;

Ritenuto in

FATTO

Con sentenza n. 436/02 del 28.02/13.6.2002 la Sezione giurisdizionale per la Puglia condannava i sigg. Parisi Giuseppe, responsabile del Settore Cultura P.I. e attività formative della Provincia di Bari, e il sig. Minucci Sabatino, responsabile dell'Ufficio legale dello stesso ente, al pagamento, in favore della Provincia, della somma di L. 250.000.000, il primo, e della somma di L. 100.000.000, il secondo; oltre, per entrambi, alla rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio. La condanna era stata comminata per il danno patrimoniale conseguente al mancato esercizio dell'opzione di vendita prevista in contratti di noleggio di macchine dattilo e sistemi di video scrittura per esigenze di formazione professionale.

La vicenda trae origine dal fatto che nel 1986-87 per il suddetto noleggio erano stati stipulati tra l'Amministrazione provinciale di Bari e la Società - Sigma contratti nei quali erano previsti il rinnovo automatico di tre mesi in tre mesi in assenza di disdetta scritta (da formularsi almeno un mese prima della scadenza del trimestre) nonché la cessione gratuita all'Amministrazione provinciale dei beni noleggiati, allorché la durata complessiva del noleggio fosse stata pari o superiore a dodici mesi consecutivi.

Non essendosi verificata la cessione gratuita e non essendo stata inoltrata alcuna formale disdetta, la soc. Sigma, dopo aver chiesto (6.9.1990) il pagamento dei trimestri di noleggio nel frattempo intercorsi e ritenendo ancora in corso a tale data le convenzioni stipulate, adiva con successo le vie legali; sicché la soc. Sigma finì con il poter vantare nei confronti della Provincia un credito di L. 701.026.800. In tale contesto si preferì addivenire ad una transazione, autorizzata con delibera della Giunta Provinciale n. 4157 del 29.12.1994 ed eseguita con atto del marzo 1995 per un totale di L. 505.232.035; tale somma veniva richiesta a titolo risarcitorio dalla Procura Regionale in 1° grado.

I giudici pugliesi con la menzionata sentenza accoglievano la richiesta facendo, però, uso del potere riduttivo. La responsabilità del Parisi veniva ravvisata nella circostanza di non aver egli posto in essere le procedure previste per acquisire al patrimonio dell'Ente le attrezzature noleggiate e di non essersi curato di inviare alcuna disdetta; la responsabilità del Minucci era scorta nella circostanza che non avrebbe egli adeguatamente controllato il prospetto redatto dalla soc. Sigma per la transazione.

Avverso la sentenza in parola, il Parisi, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Castellaneta e dall'avv. prof. Giulio Correale, e il Minucci, patrocinato dall'avv. Pasquale Medina, hanno proposto appello, con atti rispettivamente depositati il 15.10.2002 e il 31.10.2002.

La difesa Parisi fa leva sui seguenti motivi.

A - omessa valutazione dell'eccezione concernente la mancanza, nella vicenda, di competenza istituzionale in capo all'appellante. Non competeva al Parisi provvedere agli adempimenti necessari alla concretizzazione della volontà dell'Amministrazione, volta alla disdetta del rapporto contrattuale di noleggio dei beni informatici ed all'esercizio del diritto di acquisizione al patrimonio dell'Ente di detti beni. Sostiene l'appellante che “soggetto legittimato” ad inoltrare la disdetta non poteva che essere il presidente della Giunta, il quale aveva sottoscritto il contratto dietro espressa autorizzazione della Giunta stessa.

B - erroneità della decisione impugnata per falsità di presupposto. Afferma il Parisi che la sentenza avrebbe ignorato che - sino a quando l'appellante ebbe conoscenza, per ragioni d'ufficio, dei fatti - egli fece tutto quanto era in suo potere, respingendo le fatture che la ditta aveva presentato dopo la scadenza dell'anno di durata del contratto. La difesa si sofferma, poi, sugli errori che sarebbero stati commessi nel momento in cui nel marzo 1995, (al fine di evitare ulteriori azioni giudiziarie da parte della Società Sigma per ottenere dalla Provincia l'integrale pagamento di quanto convenuto anche per i periodi successivi alla durata annuale stante l'assenza di ogni disdetta al riguardo) venne stipulata tra la Provincia e la Sigma una transazione.

Tale transazione, infatti, sarebbe stata stipulata per un importo erroneamente maggiorato da somme che risultavano già corrisposte alla Società e che contenevano inoltre un doppio conteggio dell'IVA.

C - Mancanza della colpa grave. Il Parisi esclude che possano ravvisarsi in capo a lui gli estremi della colpa grave. E ciò nella considerazione, in primo luogo, che già nel giugno 1988 il suo ufficio aveva provocato una serie di provvedimenti di giunta con cui si disponeva la liquidazione in favore della SIGMA della somma di L. 128.909.100 a saldo delle prestazioni di noleggio, nonché l'acquisizione al patrimonio della Provincia dei beni mobili locati dalla SIGMA. Affermava, poi, che, comunque, si era in presenza di una fattispecie contrattuale di difficile interpretazione, come risulterebbe dimostrato anche dalle valutazioni svolte in proposito dalla sentenza impugnata.

D - insuscettibilità del cumulo della rivalutazione monetaria ed interessi. Detto cumulo avrebbe determinato in favore dell'erario una “ingiusta locupletazione”.

E - mancato congruo esercizio del potere riduttivo.

La difesa Minucci ha esposto le seguenti censure.

         F - la responsabilità del Minucci non sarebbe stata provata. Il Procuratore regionale non avrebbe, infatti, assolto all'onere probatorio impostogli con ordinanza istruttoria n. 019/EL/01; ordinanza, peraltro, non revocata, con la quale si chiedeva all'attore di accertare la effetiva esposizione debitoria alla data del 29.12.94 della Provincia verso la società creditrice. In assenza di tale adempimento, è evidente che il “punto di partenza” per la transazione dovette essere un credito lievitato nel 1994 di qualche centinaio di milioni rispetto a quello del 1990.

         G - infondatezza della domanda attrice relativamente alle somme corrisposte in sede di transazione. Non vi sarebbe stata nessuna negligenza nella determinazione dell'importo di base e, quindi, di quello infine transatto. Giova ricordare che la somma indicata nella transazione come idonea a porre fine ai controversi rapporti di debito-credito tra la SIGMA e la Provincia escludeva l'importo di L. 128.909.100, relativo alla sorte capitale dei canoni inerenti il primo anno di nolo.

         Non vi sarebbe stata duplicazione dell'IVA, atteso che l'IVA va conteggiata in aggiunta alla sorte capitale della transazione.

Entrambi gli appellanti concludono chiedendo l'annullamento o la riforma della sentenza impugnata, con conseguente proscioglimento dalla domanda attrice.

         Con atto depositato in data 6.2.2003, la Procura Generale ha rassegnato le proprie controdeduzioni.

         Quanto all'appello Parisi, osserva il Requirente quanto segue.

         sub A - Se all'epoca dei fatti il presidente della giunta provinciale era certamente l'organo volitivo esterno, è altrettanto certo che l'inizio e lo svolgimento del procedimento preordinato alla manifestazione della volontà dell'organo presidenziale spettavano ai settori di competenza in cui era articolata l'Amministrazione provinciale. Nessuna responsabilità può essere imputata al presidente qualora, come nella specie, il settore competente non abbia adottato gli atti preparatori necessari.

         Peraltro, il Parisi non può affermare la sua estraneità a tutte le operazioni SIGMA. Tale affermazione risulta, infatti, smentita - osserva il Requirente - non solo dagli innumerevoli atti versati in causa, ma anche dalle stesse affermazioni del dirigente Parisi, contenute nella nota n. 3786 del 13.12.1995, in cui egli esplicitamente ammette di avere “espletato ogni adempimento amministrativo per l'utilizzo limitatamente ad un solo anno” delle macchine fornite da SIGMA, nonché di aver “curato il rigetto, con tre distinte note debitamente motivate, dell'assurda richiesta di pagamento dei canoni di locazione per le mensilità successive al primo anno”.

         sub B - Quanto alla erroneità dei dati su cui è avvenuta la transazione, va rilevato come il primo giudice abbia già stigmatizzato l'accaduto e imputato lo stesso al secondo convenuto Minucci, che, in qualità di responsabile dell'Ufficio legale della Provincia, provvide a definire il richiamato accordo transattivo.

         sub. C - Il requirente pone il rilievo che sia la adozione dei provvedimenti giuntali di acquisizione al patrimonio della Provincia dei beni locati dalla SIGMA sia le difficoltà interpretative in ordine al negozio posto in essere con la SIGMA non rappresentano circostanze attenuative della responsabilità del Parisi, attesa la chiarezza del tenore letterale del contratto.

sub D - E' da ritenersi escluso il cumulo tra rivalutazione ed interessi, atteso che gli interessi decorrono solo dal deposito della sentenza di condanna.

sub E - Si fa presente che il giudice di primo grado ha già ampiamente esercitato il potere di cui all'art. 52 del RD n. 1214/1934.

In ordine all'appello Minucci, il requirente ne afferma l'infondatezza , per i seguenti motivi.

sub F - Risulta dagli atti di causa, innanzitutto, la formale e diretta partecipazione del Minucci alla stipula in data 9.3.1995 dell'accordo transattivo tra l'Amministrazione provinciale e la SIGMA. Dai testi del predetto accordo e della relativa autorizzazione giuntale (n. 4157 del 29.12.1994) emerge come non sia stata operata alcuna previa verifica di congruità dell'importo rivendicato dalla SIGMA a carico della Provincia Il Requirente conclude chiedendo che, previa riunione in rito degli appelli, questi siano respinti e la sentenza impugnata sia confermata, con spese a carico.

Con memoria di replica depositata il 24.2.2004 la difesa Parisi precisa, anzitutto, che il rapporto contrattuale intercorso tra la Provincia e la soc. SIGMA, si configura come una locazione a scopo di vendita con conseguente automatismo dell'effetto traslativo e non già come una locazione con patto di futura vendita; sicché viene a cadere l'addebito mosso all'appellante di mancato esercizio dell'opzione di vendita.

Costituiscono conferma di ciò le offerte della soc. SIGMA nelle quali era contemplata la donazione alla Provincia (da intendersi come cessione definitiva senza ulteriore spesa) ove la durata complessiva del noleggio fosse stata pari a 12 mesi consecutivi.

Orbene, considerato che il rinnovo trimestrale del rapporto non poteva protrarsi oltre i 12 mesi, essendo automatico l'effetto conseguente all'avveramento della condizione contenuta nelle lettere-offerta, è evidente che nessun problema di disdetta si poneva.

Ne sono conferma le note successive alla scadenza dei 12 mesi, della SIGMA, nelle quali si esplicitava la volontà di considerare concluso il rapporto obbligatorio contrattuale e di cedere definitivamente i beni oggetto del nolo, evidenziando che la SIGMA non si riteneva più responsabile della relativa assistenza tecnica e del rischio furto e incendio dei beni. A sua volta, la Giunta Provinciale con delibere adottate in data 10.6.1988, attesa la conclusione del rapporto protrattosi per 12 mesi consecutivi, disponeva la liquidazione delle mensilità insolute relative al 1° anno (con pagamento differito ad avvenuta acquisizione dei finanziamenti regionali) e l'acquisizione dei beni noleggiati al patrimonio della Provincia; beni di cui già la Provincia aveva il possesso e per i quali non vi era la necessità della redazione di un apposito verbale.

Precisa, ancora, l'appellante che nessuna azione giudiziaria era stata promossa dalla SIGMA dinanzi al tribunale di Bari per i canoni successivi al 1° anno alla data del 1.6.1990. Il Tribunale era stato adito per i soli canoni non ancora pagati del 1° anno, ammontanti a L. 142.597.100.

Per i canoni successivi al 1° anno venivano promossi dalla Sigma ricorsi per decreto ingiuntivo, nonostante il rigetto di n. 114 fatture, inopinatamente presentate.Tali ricorsi stranamente non venivano opposti dalla Avvocatura provinciale né eseguiti né trasmessi per conoscenza al competente Ufficio della Formazione professionale, diretto dall'appellante, che è quindi rimasto all'oscuro di tutto quanto si stava realizzando.

La difesa ribadisce, pertanto, che i procedimenti monitori attivati dalla Sigma nulla avevano a che vedere con il giudizio promosso presso il Tribunale di Bari.

Osserva, inoltre, la difesa che la Provincia era divenuta legittima proprietaria dei beni sia in forza della scadenza del termine dei 12 mesi sia per effetto delle note di cessione della SIGMA. E', pertanto, strano ed anomalo quanto riportato nella transazione che trasferisce in proprietà alla Provincia i beni noleggiati, già fatti propri con le delibere del 10.06.1988.

Si ripropongono le osservazioni svolte nell'atto d'appello.

In data 7 maggio 2004 la difesa Parisi ha depositato ampia documentazione di supporto alle proprie argomentazioni.

Con memoria depositata il 7.5.2004 la difesa Minucci ha riproposto e ulteriormente sviluppato le argomentazioni contenute nell'atto d'appello.

Alla udienza dibattimentale sono intervenuti l'avv. Correale, per conto del Parisi, e l'avv. Medina per il Minucci, nonché il P.M. Tutti gli intervenuti hanno ribadito le rispettive argomentazioni processuali.

Considerato in
DIRITTO

Gli appelli, essendo entrambi rivolti verso la medesima sentenza, vanno riuniti per essere definiti in uno stesso giudizio, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Non sussistendo nella specie questioni pregiudiziali da affrontare, l'esame della vicenda può essere subito focalizzata sul merito.

Come risulta dagli atti, i sigg. Parisi e Minucci, ora appellanti, sono stati evocati in giudizio e riconosciuti in primo grado responsabili del danno arrecato alla Provincia di Bari sulla base di due differenti “causae petendi”: il primo per non essersi attivato per l'invio di formale disdetta alla Sigma e non aver curato l'acquisizione al patrimonio della Provincia delle apparecchiature noleggiate; il secondo per non aver adeguatamente e preventivamente controllato la veridicità delle poste contabili fatte valere nel prospetto transattivo.

Le posizioni processuali dei due appellanti andranno, pertanto, esaminate in relazione alla specifica “causa petendi” del coinvolgimento di ciascuno.

Ritiene il Collegio che, per l'intanto, debba prendersi atto dei seguenti punti fermi, rimasti non contestati tra le parti e, comunque, non ragionevolmente contestabili.

1 - con n. 6 lettere-offerta variamente datate la soc. SIGMA proponeva alla Provincia di Bari il nolo di apparecchiature dattilo e di sistema di video-scrittura, con l'indicazione del canone mensile e con l'impegno di cedere definitivamente dette apparecchiature “ a titolo di dono”, ove il noleggio si fosse protratto in maniera continuativa per 12 mesi;

2 - la Giunta Provinciale adottava n. 6 deliberazioni di approvazione delle offerte e il Presidente della Provincia provvedeva alla stipula dei relativi contratti;

3 - detti contratti si protraevano per n. 12 mesi senza soluzioni di continuità e alla scadenza del 12° mese la SIGMA faceva pervenire n. 6 note variamente datate con cui comunicava: a) che il contratto era giunto a termine; b) che veniva fatta valere la cessione gratuita dei beni in favore della Provincia; c) che, a seguito di detta cessione, la SIGMA non era più responsabile dell'assistenza tecnica e dell'eventuale furto ed incendio (adempimenti questi pure previsti a suo carico).

4 - In conseguenza di quanto comunicato con le sei precitate note, la SIGMA non ha più svolto alcuna prestazione di assistenza tecnica, né ha provveduto a manlevare la Provincia dai rischi di furto ed incendio per le apparecchiature oggetto del contratto.

5 - con deliberazione del giugno 1988 la Giunta Provinciale deliberava l'acquisizione dei beni noleggiati al patrimonio della Provincia.

A fronte delle suriportate risultanze degli atti processuali, è convincimento del Collegio che non emerga alcun profilo di responsabilità a titolo di colpa grave a carico del Parisi, quale dirigente del settore cultura P.I. e attività formative della Provincia di Bari. Egli ben poteva ritenere che l'effetto del passaggio alla Provincia della proprietà dei mezzi informatici, oggetto del contratto, si fosse automaticamente avverato a seguito del decorso del tempo contrattuale, delle comunicazioni della Sigma e delle deliberazioni giuntali di cui sopra e che, quindi, non vi fosse necessità di alcuna disdetta dei contratti. Di tale effetto non solo lui, ma anche l'Amministrazione erano consapevoli, tant'è che venivano restituite le fatture della SIGMA per i ratei mensili di noleggio relativi al 2°, 3° e 4° anno successivi.

Ai fini del decidere, non importa accertare la vera natura dei contratti di noleggio a suo tempo stipulati, se cioè, trattasi di contratti di noleggio “mixtum cum donatione” o di una cessione a titolo gratuito o di una sorta di vendita a rate; ma è sufficiente, per il proscioglimento del Parisi, acclarare che nella vicenda si era in presenza di un quadro giuridico-fattuale che lasciasse ragionevolmente ritenere-come nella specie-l'automatismo dell'effetto traslativo.

Peraltro, non può nemmeno essere rimproverato al Parisi la mancata formalizzazione della presa in carico all'Amministrazione Provinciale dei beni noleggiati, atteso che di detti beni era stata fatta puntuale elencazione in sede di stipula della locazione.

E' pur vero che il Parisi avrebbe potuto, comunque attivarsi per una formalizzazione più esplicita della cessazione del rapporto locativo e della contestuale acquisizione al patrimonio della Provincia dei beni locati dalla soc. SIGMA, quantomeno mediante la notifica alla soc. SIGMA delle delibere giuntali adottate a tal fine. Ma tale adempimento attiene alla sfera della diligenza “diligentissima”, per cui un semplice scarto, come nella specie,di attenzione o di valutazione non può debordare nella “colpa grave”.

Le riflessioni suriportate consentono di considerare assorbita ogni altra questione in fatto e in diritto.

L'appello del Parisi va, pertanto, accolto, con la conseguente declaratoria di proscioglimento della domanda attrice.

Tuttavia, quanto alle spese, ritiene il Collegio, ai sensi dell'art. 92, comma° c.p.c., che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese.

Passando all'esame dell'appello Minucci, ritiene il Collegio che i punti saldi soprariferiti non valgano a esonerare il Minucci dalla responsabilità ascrittagli. Questi, infatti, è stato evocato in giudizio non in relazione alla disdetta del rapporto di locazione delle apparecchiature informatiche bensì ed esclusivamente per la omessa verifica delle voci integranti l'importo base di origine di quello infine transatto.

Quale responsabile dell'Ufficio legale della Provincia, il Minucci non poteva sottrarsi a questo compito elementare ed essenziale per valutare la convenienza della transazione. Una volta che il rapporto locativo in parola era stato riconosciuto (ad avviso di questo Collegio, erroneamente) ultrattivo rispetto alla concordata durata di un anno consecutivo e si era pervenuti alla volontà di transigere il contenzioso che ne era insorto, l'atto di transazione doveva essere vagliato in tutte le sue poste, al fine di cautelare l'Amministrazione dal pagamento di una somma sproporzionata o addirittura indebita alla luce delle risultanze contabili.

Che tale verifica non sia stata effettuata sul quantum creditorio di l. 701.096.800 esposto dalla soc. SIGMA, non può ragionevolmente porsi in dubbio. Questo Collegio condivide pienamente le ragioni che hanno indotto i primi giudici a ravvisare la responsabilità del Minucci e che si intendono integralmente fatte proprie e qui riportate.

Giova precisare al riguardo, che non si ritiene reiterare l'ordinanza n. 019/EL/01 dei primi giudici, volta ad accertare l'effettiva esposizione debitoria alla data del 29.12.1994 della Provincia verso la Società creditrice. E ciò sia perché l'ordinanza devesi intendere implicitamente revocata-secondo costante giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. 15.5.80/3207; 1° 8°21980/4908; 4.8.1982; 2.8.5.1994/3270) - con la emissione della sentenza di condanna sia perché appare indubbio che si sia proceduto alla stipula della transazione colpevolmente omettendo l'acclaramento delle poste dedotte in transazione.

Invero, sono rimaste sfornite di prova - come osservato correttamente dalla Procura Generale - non solo la prospettazione degli ulteriori oneri accessori, relativi a “quegli interessi legali e di quel danno da svalutazione maturati sulla sorte capitale di L. 128.909.100” che lo stesso appellante riconosce già liquidata alla SIGMA, ma anche la necessità di un doppio conteggio dell'IVA che, allo stato degli atti, resta “un macroscopico errore”.

Devesi, pertanto, ribadire che il Minucci sia venuto meno al preciso dovere, a lui spettante quale responsabile dell'Ufficio Legale, di valutare criticamente i reali termini del compromesso. In tale omissione si annida la gravità della sua colpevolezza.

Quanto alle spese processuali, va precisato che, a seguito dell'assoluzione del Parisi, la condanna del Minucci alle spese, legata alla soccombenza, va ridotta del cinquanta per cento per entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sez. II^ giurisdizionale Centrale, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, previa riunione degli appelli, accoglie l'appello proposto dal sig. PARISI Giuseppe avverso la sentenza n. 436/02 del 28.02/13.6.2002 della Sezione giurisdizionale per la Puglia e, per l'effetto, in riforma della predetta sentenza, proscioglie il sig. Parisi Giuseppe dalla domanda attrice, compensando tra le parti le spese;

respinge l'appello proposto dal sig. MINUCCI Sabatino avverso la medesima sentenza; condanna il menzionato Minucci al pagamento delle spese del giudizio di primo e secondo grado nella misura del 50%.

Le spese del presente grado di giudizio ammontano complessivamente, sino alla pubblicazione della presente sentenza ad euro 203,52 (duecentotre/52), di cui la metà sono a carico del sig. Minucci.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio 2004.

L'estensore                     Il Presidente

F.to Camillo Longoni               F.to Tommaso de Pascalis

Depositato nella Segreteria 10 GEN 2005

Il Direttore della Segreteria

F.to Mario Francioni