Repubblica Italiana

               In nome del Popolo Italiano

                 La Corte dei conti

            Sezione seconda giurisdizionale centrale

Composta dai seguenti Magistrati:

Tommaso            DE PASCALIS   Presidente

Sergio Maria       PISANA        consigliere

Antonio            D'AVERSA      consigliere

Giovanni           PISCITELLI    consigliere, rel.

Angelo Antonio          PARENTE       consigliere

ha emesso la seguente

                 S E N T E N Z A

Sul giudizio di appello promosso dal Procuratore Regionale per la Lombardia contro Arnese Natale, rappresentato e difeso dagli avvocati Brunello De Rosa e Giovanna Rossi, per l'annullamento o la riforma della sentenza n. 1944/02/EL della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti nella regione Lombardia, depositata il 4 dicembre 2002;

Visti il ricorso iscritto al n. 17016 del Registro di Segreteria e gli altri atti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 9 dicembre 2004 il consigliere relatore dott. Giovanni Piscitelli, il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott.sa Maria Letizia De Lieto Vollaro e l'avv. Giovanna Rossi.

Premesso in 

                     F A T T O

1.- Il dott. Arnese, segretario del Comune di Bellagio, nella qualità di direttore generale, di cui era stato investito con provvedimento sindacale del 22 ottobre 1999, con due determinazioni, rispettivamente del 2 marzo e del 5 aprile 2000, liquidava il compenso per lavoro straordinario al personale addetto all'ufficio elettorale durante le consultazioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e per il referendum popolare, che avevano avuto luogo quell'anno, per un ammontare complessivo di euro 27.527,06, di cui euro 3946,36 a favore di se stesso, quale segretario comunale responsabile dell'Ufficio elettorale. Avendo la Procura regionale rilevato che nelle consultazioni, che avevano avuto luogo l'anno precedente, era stato utilizzato meno personale  e spesa una somma minore, chiedeva chiarimenti allo stesso Arnese. E non avendo ricevuto risposta, prima lo invitava a dedurre a norma dell'art. 5 della legge n. 19 del 1994 e, successivamente, lo citava in giudizio per rispondere del danno di euro 15736,71, pari alla differenza di spesa sopportata rispetto all'anno precedente; in particolare, gli imputava di essersi liquidato un compenso, al quale non aveva diritto, perché escluso dal principio di onnicomprensività del trattamento di direttore generale, di cui era in godimento, e compresa nell'indennità di posizione, pari a lire 4.500.000 mensili.

2.- La Sezione adita, con l'impugnata sentenza, rigettava la domanda. I primi giudici, segnatamente per la quota di compenso percepita dall'Arnese, osservavano che la posizione di direttore generale e quella di segretario comunale erano, come lo sono tutt'ora, tra loro distinte, in maniera che ciascuna implicava attribuzioni, responsabilità e remunerazione diverse; e che l'onnicomprensività riguardava soltanto la prima, mentre per quella di segretario comunale, nelle cui attribuzioni rientrava la responsabilità dell'ufficio elettorale, era divenuta operante, come aveva precisato anche il Ministero dell'Interno, soltanto dal 17 maggio 2001, data di stipula del C.C.N.L. per il quadriennio 1998-2001, che l'aveva recepita. Aggiungevano, infine, che, seppure si potesse ritenere che l'attività di direttore generale avesse portata onnicomprensiva, tale da assorbire, all'interno della sua retribuzione, qualsiasi attività svolta a favore del Comune,  l'eventuale illecito, ascrivibile all'Arnese, sarebbe connotato da colpa lieve, non implicante responsabilità.

3.- Il Requirente regionale propone appello limitatamente al compenso per lavoro straordinario, percepito dall'Arnese. In punto di diritto ritiene, in primo luogo, che le due funzioni, esercitate dall'appellato, costituivano un “unicum” inscindibile, perché, diversamente opinando, si dovrebbe ammettere l'esistenza di una figura, nella quale convivrebbero entrambe, senza intersecarsi tra loro, con la conseguente applicazione di due distinte normative e di altrettanti trattamenti economici. In secondo luogo, anche come segretario comunale non avrebbe potuto percepire il compenso per lavoro straordinario, poiché esso, sin dal 1° gennaio 1997, era assorbito dall'indennità di posizione, come aveva ricordato la Prefettura di Como con la circolare 26 aprile 2000 per il referendum del 21 maggio 2000. Ricorda, al riguardo, che il C.C.N.L. entrato in vigore il 1° aprile 1999, per i segretari dirigenti ha previsto una retribuzione accessoria assorbente ogni tipo di compenso aggiuntivo, precedentemente previsto, compreso quello per lavoro straordinario. Conclude per la condanna dell'appellato alla restituzione della somma di euro 3.946,36, con interessi, rivalutazione e vittoria di spese di giustizia.

4.- L'appellato, costituitosi con il patrocinio degli avvocati Brunello De Rosa e Giovanna Rossi, fa rilevare, in primo luogo, che il requirente non dubita che egli all'epoca non possedeva la qualifica di segretario dirigente, ma ritiene che egli l'avesse assunta per effetto della nomina a direttore generale e, con ciò, avesse perso il diritto al compenso, per cui è causa, quale conseguenza dell'onnicomprensività. Osserva che il detto compenso atteneva alle funzioni di segretario comunale e contesta che la percezione fosse esclusa dalla circolare della Prefettura, invocata dall'appellante e che il contemporaneo esercizio delle funzione di direttore generale non possono avere alcuna rilevanza, per il fatto che ciascuna di esse andava  separata dall'altra. Oppone che l'argomento del C.C.N.L. viene introdotto per la prima volta in appello e che la distinzione tra segretari dirigenti e segretari capi era stata superata dal d.P.R. 465/97, che li aveva iscritti in un'unica tipologia professionale autonoma, ponendoli alle dipendenze dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo; che la figura di dirigente, come specifica qualifica facente parte di una struttura gerarchica, è stata ripristinata soltanto con la stipula del C.C.N.L., avvenuta il 17.5.2001, che ne ha disposto anche il relativo inquadramento normativo. In definitiva, non possedendo la qualifica di segretario dirigente, aveva diritto al compenso per il servizio elettorale, congiuntamente alla retribuzione di direttore generale, perché il cumulo delle due posizioni non comportava alcun effetto sullo stato giuridico, né sulla struttura retributiva.  Conclude per la piena assoluzione.

Nella discussione orale le parti concludono come in atti.

Ritenuto in

                     D I R I T T O

5.- L'appellato, con la memoria, ha depositato un atto nel quale dichiara di essere iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali con la qualifica di segretario capo e che durante le consultazioni elettorali del 2000 non rivestiva la qualifica di dirigente. La dichiarazione, non smentita dall'appellante, può essere ritenuta attendibile per il fatto che al Comune di Bellagio (ab. 3012), appartenente alla classe terza di cui al d.P.R. n. 749/1972, compete un segretario capo, il quale non ha diritto al trattamento economico dirigenziale onnicomprensivo, di cui alla tabella D allegata allo stesso testo legislativo ed alla normativa contrattuale successiva, che faceva riferimento allo stato giuridico posseduto. Pertanto, anche in base alla circolare della Prefettura di Como del 6 maggio 2000 (confermata da un parere reso allo stesso Ministero dall'A.R.A.N. il 2.1.2002), a lui, quale segretario comunale, capo del servizio elettorale, non poteva essere negato il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, per il fatto che il C.C.N.L. 1998-2001, che all'art. 41.6 fissava la onnicomprensività del trattamento economico dei segretari comunali, anche se non dirigenti, era entrato in vigore solo il 18 maggio 2001. Rimane da esaminare, però, se esso era escluso dal cumulo con il compenso ricevuto per la carica di direttore generale. A tale riguardo, il Collegio rileva che l'art. 31.3 dello Statuto del Comune riservava le funzioni di capo dell'ufficio elettorale al segretario comunale, nonostante che il successivo art. 41 attribuisse al d.g. la direzione di tutte le attività  istituzionali al fine di garantire la funzionalità dei servizi; e tale norma trova il correlativo nel regolamento organico, entrato in vigore poco prima della vicenda, che ne occupa. Infatti, dall'elencazione contenuta nell'art. 27 di esso, si desume che le funzioni di d.g. consistono, per lo più, in compiti di sovrintendenza, di coordinamento e di fissazione di criteri generali e, come tali, non aventi carattere operativo, quale hanno quelli del servizio elettorale. Significativo è anche l'art. 21, il quale, attribuendo al Sindaco la disciplina dei rapporti tra segretario generale  e d.g. ed escludendo, in ogni caso, ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno dall'altro, dimostra, da una parte, che le due funzioni (di segretario e di d.g.) erano distinte; e, dall'altra, che la loro unificazione, consentita solo temporaneamente, nelle mani della stessa persona, non può implicare confusione, tanto più che l'art. 23 (R.O.) afferma che “Le funzioni proprie del direttore generale possono essere assegnate....al segretario comunale”; ed aggiunge che, in tale caso, a lui “compete un indennità di direzione generale nella misura determinata dal sindaco..”, vale a dire, un compenso correlato alle specifiche responsabilità aggiuntive. Lo stato della normativa, ora esaminato, non pare che dia fondamento alla tesi del requirente, perché il cumulo delle due funzioni, sopratutto in un periodo di transizione e di vacatio contrattuale, non poteva legittimare una rideterminazione del trattamento economico generale dell'appellato, perché era già fissato dalla normativa del C.C.N.L., all'epoca vigente, e sottratto all'Autorità comunale. Tale soluzione viene, indirettamente, condivisa anche dal Ministero dell'Interno, il quale, con la circolare del 14 luglio 1999, aveva ritenuto che la misura dell'indennità spettante al segretario-direttore generale costituisce materia di contrattazione collettiva nazionale e che, nelle more (vale a dire, in assenza di essa), ed in via provvisoria, poteva essere determinata equamente dalle singole amministrazioni locali. In definitiva, appare al Collegio, che il Sindaco, con il provvedimento di nomina, aveva fissato l'indennità per compensare l'Annese soltanto per le specifiche responsabilità di d.g., come prevedeva l'art. 23 del R.O., con un indennità aggiuntiva rispetto al restante trattamento economico, che già gli spettava quale segretario comunale, senza alcun intento di modificare quest'ultimo, che, oltretutto, esulava dalle competenze dell'Amministrazione comunale. Di conseguenza, il carattere di onnicomprensività dell'indennità, reclamato dal requirente, può ben essere riferito all'esercizio delle funzioni aggiuntive di d.g., ma non può essere esteso sino ad assorbire il diritto al compenso per lavoro straordinario per il servizio elettorale, che scaturisce da una diversa fonte normativa. Non sfugge al Collegio che, sul piano sostanziale, la questione presenta qualche aspetto di disorganicità, che può ingenerare dubbi, ma esso è dipeso, come si è già detto, e come è stato rilevato dallo stesso Ministero dell'Interno, dalla novità introdotta dalla legge n. 127/1997, non ancora recepita dalla contrattazione collettiva nazionale, nella quale, soltanto, sarebbe stato possibile comparare e comporre tutti gli aspetti implicati nell'unicità e nella singolarità del rapporto.

                       P. Q. M.

La seconda Sezione centrale della Corte dei conti

Viste le leggi nn° 19 e 20 del 14 gennaio 1994 e 639 del 20 dicembre 1996;

rigetta l'appello prodotto dal Procuratore Regionale per la Lombardia contro Arnese Natale, rappresentato e difeso dagli avvocati Brunello De Rosa e Giovanna Rossi, per l'annullamento o la riforma della sentenza n. 1944/02/EL della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti nella regione Lombardia, depositata il 4 dicembre 2002. Compensa le spese di questo grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2004.

    L'estensore                  Il Presidente

F.to Giovanni Piscitelli       F.to Tommaso de Pascalis

Depositata in Segreteria il 31 MAR. 2005

                Il Direttore della Segreteria

LO.S-c2            F.to Mario Francioni