In nome del Popolo Italiano
La Corte
dei conti
Sezione
seconda giurisdizionale centrale
Composta dai seguenti
Magistrati:
Tommaso DE
PASCALIS Presidente
Sergio Maria PISANA consigliere
Antonio D'AVERSA consigliere
Giovanni PISCITELLI consigliere, rel.
Angelo Antonio PARENTE consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Sul giudizio di appello promosso dal
Procuratore Regionale per la Lombardia contro Arnese Natale, rappresentato e
difeso dagli avvocati Brunello De Rosa e Giovanna Rossi, per l'annullamento o
la riforma della sentenza n. 1944/02/EL della Sezione giurisdizionale della
Corte dei conti nella regione Lombardia, depositata il 4 dicembre 2002;
Visti il ricorso iscritto al n. 17016 del
Registro di Segreteria e gli altri atti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 9 dicembre
2004 il consigliere relatore dott. Giovanni Piscitelli, il pubblico ministero
nella persona del vice procuratore generale dott.sa Maria Letizia De Lieto
Vollaro e l'avv. Giovanna Rossi.
Premesso in
F A T T O
1.- Il
dott. Arnese, segretario del Comune di Bellagio, nella qualità di direttore
generale, di cui era stato investito con provvedimento sindacale del 22 ottobre
1999, con due determinazioni, rispettivamente del 2 marzo e del 5 aprile 2000,
liquidava il compenso per lavoro straordinario al personale addetto all'ufficio
elettorale durante le consultazioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e
per il referendum popolare, che avevano avuto luogo quell'anno, per un
ammontare complessivo di euro 27.527,06, di cui euro 3946,36 a favore di se
stesso, quale segretario comunale responsabile dell'Ufficio elettorale. Avendo
la Procura regionale rilevato che nelle consultazioni, che avevano avuto luogo
l'anno precedente, era stato utilizzato meno personale e spesa una somma minore, chiedeva
chiarimenti allo stesso Arnese. E non avendo ricevuto risposta, prima lo
invitava a dedurre a norma dell'art. 5 della legge n. 19 del 1994 e,
successivamente, lo citava in giudizio per rispondere del danno di euro
15736,71, pari alla differenza di spesa sopportata rispetto all'anno
precedente; in particolare, gli imputava di essersi liquidato un compenso, al
quale non aveva diritto, perché escluso dal principio di onnicomprensività del
trattamento di direttore generale, di cui era in godimento, e compresa
nell'indennità di posizione, pari a lire 4.500.000 mensili.
2.- La
Sezione adita, con l'impugnata sentenza, rigettava la domanda. I primi giudici,
segnatamente per la quota di compenso percepita dall'Arnese, osservavano che la
posizione di direttore generale e quella di segretario comunale erano, come lo
sono tutt'ora, tra loro distinte, in maniera che ciascuna implicava
attribuzioni, responsabilità e remunerazione diverse; e che l'onnicomprensività
riguardava soltanto la prima, mentre per quella di segretario comunale, nelle
cui attribuzioni rientrava la responsabilità dell'ufficio elettorale, era
divenuta operante, come aveva precisato anche il Ministero dell'Interno,
soltanto dal 17 maggio 2001, data di stipula del C.C.N.L. per il quadriennio
1998-2001, che l'aveva recepita. Aggiungevano, infine, che, seppure si potesse
ritenere che l'attività di direttore generale avesse portata onnicomprensiva,
tale da assorbire, all'interno della sua retribuzione, qualsiasi attività
svolta a favore del Comune, l'eventuale
illecito, ascrivibile all'Arnese, sarebbe connotato da colpa lieve, non
implicante responsabilità.
3.- Il
Requirente regionale propone appello limitatamente al compenso per lavoro
straordinario, percepito dall'Arnese. In punto di diritto ritiene, in primo
luogo, che le due funzioni, esercitate dall'appellato, costituivano un “unicum”
inscindibile, perché, diversamente opinando, si dovrebbe ammettere l'esistenza
di una figura, nella quale convivrebbero entrambe, senza intersecarsi tra loro,
con la conseguente applicazione di due distinte normative e di altrettanti
trattamenti economici. In secondo luogo, anche come segretario comunale non
avrebbe potuto percepire il compenso per lavoro straordinario, poiché esso, sin
dal 1° gennaio 1997, era assorbito dall'indennità di posizione, come aveva
ricordato la Prefettura di Como con la circolare 26 aprile 2000 per il
referendum del 21 maggio 2000. Ricorda, al riguardo, che il C.C.N.L. entrato in
vigore il 1° aprile 1999, per i segretari dirigenti ha previsto una
retribuzione accessoria assorbente ogni tipo di compenso aggiuntivo,
precedentemente previsto, compreso quello per lavoro straordinario. Conclude
per la condanna dell'appellato alla restituzione della somma di euro 3.946,36,
con interessi, rivalutazione e vittoria di spese di giustizia.
4.- L'appellato,
costituitosi con il patrocinio degli avvocati Brunello De Rosa e Giovanna
Rossi, fa rilevare, in primo luogo, che il requirente non dubita che egli
all'epoca non possedeva la qualifica di segretario dirigente, ma ritiene che
egli l'avesse assunta per effetto della nomina a direttore generale e, con ciò,
avesse perso il diritto al compenso, per cui è causa, quale conseguenza dell'onnicomprensività.
Osserva che il detto compenso atteneva alle funzioni di segretario comunale e
contesta che la percezione fosse esclusa dalla circolare della Prefettura,
invocata dall'appellante e che il contemporaneo esercizio delle funzione di
direttore generale non possono avere alcuna rilevanza, per il fatto che
ciascuna di esse andava separata
dall'altra. Oppone che l'argomento del C.C.N.L. viene introdotto per la prima
volta in appello e che la distinzione tra segretari dirigenti e segretari capi
era stata superata dal d.P.R. 465/97, che li aveva iscritti in un'unica
tipologia professionale autonoma, ponendoli alle dipendenze dell'Agenzia
autonoma per la gestione dell'Albo; che la figura di dirigente, come specifica
qualifica facente parte di una struttura gerarchica, è stata ripristinata
soltanto con la stipula del C.C.N.L., avvenuta il 17.5.2001, che ne ha disposto
anche il relativo inquadramento normativo. In definitiva, non possedendo la
qualifica di segretario dirigente, aveva diritto al compenso per il servizio
elettorale, congiuntamente alla retribuzione di direttore generale, perché il
cumulo delle due posizioni non comportava alcun effetto sullo stato giuridico,
né sulla struttura retributiva.
Conclude per la piena assoluzione.
Nella discussione orale le parti concludono
come in atti.
Ritenuto in
D I R I T T O
5.- L'appellato,
con la memoria, ha depositato un atto nel quale dichiara di essere iscritto
all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali con la qualifica di
segretario capo e che durante le consultazioni elettorali del 2000 non
rivestiva la qualifica di dirigente. La dichiarazione, non smentita
dall'appellante, può essere ritenuta attendibile per il fatto che al Comune di
Bellagio (ab. 3012), appartenente alla classe terza di cui al d.P.R. n.
749/1972, compete un segretario capo, il quale non ha diritto al trattamento
economico dirigenziale onnicomprensivo, di cui alla tabella D allegata allo
stesso testo legislativo ed alla normativa contrattuale successiva, che faceva
riferimento allo stato giuridico posseduto. Pertanto, anche in base alla
circolare della Prefettura di Como del 6 maggio 2000 (confermata da un parere
reso allo stesso Ministero dall'A.R.A.N. il 2.1.2002), a lui, quale segretario
comunale, capo del servizio elettorale, non poteva essere negato il diritto al
compenso per il lavoro straordinario svolto, per il fatto che il C.C.N.L.
1998-2001, che all'art. 41.6 fissava la onnicomprensività del trattamento
economico dei segretari comunali, anche se non dirigenti, era entrato in vigore
solo il 18 maggio 2001. Rimane da esaminare, però, se esso era escluso dal
cumulo con il compenso ricevuto per la carica di direttore generale. A tale
riguardo, il Collegio rileva che l'art. 31.3 dello Statuto del Comune riservava
le funzioni di capo dell'ufficio elettorale al segretario comunale, nonostante
che il successivo art. 41 attribuisse al d.g. la direzione di tutte le
attività istituzionali al fine di
garantire la funzionalità dei servizi; e tale norma trova il correlativo nel
regolamento organico, entrato in vigore poco prima della vicenda, che ne
occupa. Infatti, dall'elencazione contenuta nell'art. 27 di esso, si desume che
le funzioni di d.g. consistono, per lo più, in compiti di sovrintendenza, di
coordinamento e di fissazione di criteri generali e, come tali, non aventi
carattere operativo, quale hanno quelli del servizio elettorale. Significativo
è anche l'art. 21, il quale, attribuendo al Sindaco la disciplina dei rapporti
tra segretario generale e d.g. ed
escludendo, in ogni caso, ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno
dall'altro, dimostra, da una parte, che le due funzioni (di segretario e di
d.g.) erano distinte; e, dall'altra, che la loro unificazione, consentita solo
temporaneamente, nelle mani della stessa persona, non può implicare confusione,
tanto più che l'art. 23 (R.O.) afferma che “Le funzioni proprie del
direttore generale possono essere assegnate....al segretario comunale”; ed
aggiunge che, in tale caso, a lui “compete un indennità di direzione
generale nella misura determinata dal sindaco..”, vale a dire, un compenso
correlato alle specifiche responsabilità aggiuntive. Lo stato della normativa,
ora esaminato, non pare che dia fondamento alla tesi del requirente, perché il
cumulo delle due funzioni, sopratutto in un periodo di transizione e di vacatio
contrattuale, non poteva legittimare una rideterminazione del trattamento
economico generale dell'appellato, perché era già fissato dalla normativa del
C.C.N.L., all'epoca vigente, e sottratto all'Autorità comunale. Tale soluzione
viene, indirettamente, condivisa anche dal Ministero dell'Interno, il quale,
con la circolare del 14 luglio 1999, aveva ritenuto che la misura
dell'indennità spettante al segretario-direttore generale costituisce materia
di contrattazione collettiva nazionale e che, nelle more (vale a dire, in
assenza di essa), ed in via provvisoria, poteva essere determinata equamente
dalle singole amministrazioni locali. In definitiva, appare al Collegio, che il
Sindaco, con il provvedimento di nomina, aveva fissato l'indennità per
compensare l'Annese soltanto per le specifiche responsabilità di d.g., come
prevedeva l'art. 23 del R.O., con un indennità aggiuntiva rispetto al restante
trattamento economico, che già gli spettava quale segretario comunale, senza
alcun intento di modificare quest'ultimo, che, oltretutto, esulava dalle
competenze dell'Amministrazione comunale. Di conseguenza, il carattere di
onnicomprensività dell'indennità, reclamato dal requirente, può ben essere
riferito all'esercizio delle funzioni aggiuntive di d.g., ma non può essere
esteso sino ad assorbire il diritto al compenso per lavoro straordinario per il
servizio elettorale, che scaturisce da una diversa fonte normativa. Non sfugge
al Collegio che, sul piano sostanziale, la questione presenta qualche aspetto
di disorganicità, che può ingenerare dubbi, ma esso è dipeso, come si è già
detto, e come è stato rilevato dallo stesso Ministero dell'Interno, dalla
novità introdotta dalla legge n. 127/1997, non ancora recepita dalla
contrattazione collettiva nazionale, nella quale, soltanto, sarebbe stato
possibile comparare e comporre tutti gli aspetti implicati nell'unicità e nella
singolarità del rapporto.
P. Q. M.
La seconda Sezione centrale della Corte dei
conti
Viste le leggi nn° 19 e 20 del 14 gennaio
1994 e 639 del 20 dicembre 1996;
rigetta l'appello prodotto dal Procuratore
Regionale per la Lombardia contro Arnese Natale, rappresentato e difeso dagli
avvocati Brunello De Rosa e Giovanna Rossi, per l'annullamento o la riforma
della sentenza n. 1944/02/EL della Sezione giurisdizionale della Corte dei
conti nella regione Lombardia, depositata il 4 dicembre 2002. Compensa le spese
di questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di
consiglio del 9 dicembre 2004.
L'estensore Il
Presidente
F.to Giovanni Piscitelli
F.to Tommaso de Pascalis
Depositata in Segreteria il 31 MAR. 2005
Il Direttore della Segreteria
LO.S-c2 F.to
Mario Francioni