REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Dott.

Camillo

LONGONI

Presidente f.f.

Dott.

Antonio

D'AVERSA

Consigliere

Dott.

Giovanni

PISCITELLI

Consigliere

Dott.

Angelo A

PARENTE

Consigliere

Dott.

Mario

PISCHEDDA

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. 16675 del registro di segreteria, proposto da Basilio Oreste Quarto, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Salvi, giusta delega a margine dell'atto d'appello, ed elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio 46 presso lo studio Grez

A V V E R S O

la sentenza n. 69/02 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione  Campania, depositata in segreteria il 27 giugno 2002 e notificata ad istanza del Procuratore Regionale  in data 18 settembre 2002.

Visti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 12 aprile 2005 il relatore Cons. Mario Pischedda, ed il rappresentante del P.M. nella persona del VPG dott. Sergio Auriemma, non essendo presente il difensore dell'appellante.

Ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione depositato il 5 luglio 2001, la Procura Regionale per la Campania conveniva in giudizio Basilio Oreste Quarto, chiedendone la condanna al pagamento in favore del Comune di Villa di Briano della somma di lire 127.483.000, oltre interessi legali dal maggio 1990 e spese di giustizia.

L'azionata responsabilità trova fondamento nei seguenti fatti:

In data 24 marzo 1994 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere chiedeva il rinvio a giudizio dell'odierno appellante perché, nella qualità di direttore dei lavori di rifacimento e sistemazione dei marciapiedi pubblici del rione Vanacore del Comune di Villa di Briano, redigeva due stati di avanzamento nei quali attestava, contrariamente al vero:

a) nel primo, in data 26 luglio 1989, che erano stati messi in opera mc 643,5 di pietrisco calcareo mai forniti;

b) nel secondo, in data 16 maggio 1990, lavori non effettuati od eseguiti in maniera diversa da quelli contabilizzati.

Una consulenza tecnica, disposta dalla Procura della Repubblica ed eseguita nel dicembre 1993, ha accertato che erano stati erroneamente contabilizzati, e quindi pagati all'impresa appaltatrice, maggiori lavori per lire 127.483.419.

Con sentenza 1069 del 25 ottobre 2000, emessa ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere infliggeva al Quarto la pena di anni uno e mesi otto di reclusione.

Nell'atto di citazione il pubblico ministero evidenziava che alla pretesa azionata non era opponibile la prescrizione, trovando applicazione nel caso in esame l'articolo 2947, terzo comma, codice civile e che la condotta del convenuto era da qualificare dolosa in considerazione delle falsità apportate nella contabilizzazione dei lavori.

Il giudizio veniva discusso all'udienza del 7 febbraio 2002 e con la sentenza impugnata la Sezione regionale ha condannato il Quarto al pagamento della somma di euro 36.151,99 (corrispondenti a 70 milioni delle vecchie lire). In particolare il giudice di primo grado ha respinto l'eccezione di prescrizione, tempestivamente formulata dal convenuto, ha qualificato la condotta gravemente colposa e non dolosa, a causa della mancanza di adeguati controlli da parte dell'amministrazione comunale ed, in considerazione di tale circostanza, ha ridotto l'importo del danno.

Avverso tale sentenza ha proposto appello Basilio Oreste Quarto per i seguenti motivi:

1)      avvenuta prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa;

2)      mancanza di prove sugli elementi costitutivi della contestata responsabilità;

3)      immotivata determinazione del danno ed eccessiva imputazione della quota a suo carico.

Con atto notificato all'appellante il 18 febbraio 2003 e depositato il successivo 25 febbraio, il Procuratore Generale ha concluso per la reiezione del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.

All'odierna udienza il PM ha reiterato le conclusioni, illustrando brevemente i motivi ostativi all'accoglimento del gravame.

Considerato in

D I R I T T O

Constatata la regolarità e tempestività delle notifiche, si procede all'esame dell'appello.

Con il primo motivo di gravame, l'appellante ripropone l'eccezione di prescrizione dell'azione amministrativa, già formulata in primo grado e respinta dal giudice territoriale.

A suo avviso, contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore Regionale e dal primo giudice, non sarebbe applicabile l'art 2947, terzo comma, del codice civile perché l'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 costituisce lex specialis.  

Ricordato che il termine di prescrizione è quello quinquennale stabilito dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e che in data 9 febbraio 1995 l'amministrazione comunale, dietro espressa richiesta della Procura contabile, gli aveva notificato una costituzione in mora, l'appellante ritiene che l'azione sarebbe prescritta perché l'invito a dedurre gli è stato notificato il 3 luglio 2001 e, pertanto, ben sei anni dopo l'interruzione dei termini sopra ricordata.

Di contro osserva la Procura Generale che l'articolo 1 della legge 20/94 non esclude l'applicazione dell'articolo 2947, terzo comma, codice civile; al contrario quest'ultima disposizione integra il suddetto articolo 1 della legge 20 nei casi in cui il doloso occultamento del danno presuppone l'esistenza di un reato.

L'eccezione  di prescrizione è fondata e va accolta.

È necessario premettere che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 (come modificata dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639), il diritto al risarcimento del danno si prescrive <<in ogni caso>> in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

La locuzione <<in ogni caso>>, espressamente introdotta dalla legge 639/96, nel suo significato letterale è equivalente all'avverbio sempre, ed esclude che nella materia possano trovare ingresso disposizioni intese a introdurre termini estintivi diversi da quello quinquennale (in terminis sezione terza 14 febbraio 2005 n. 76 e giurisprudenza ivi citata).

Del resto anche prima della legge 20/94 la giurisprudenza era consolidata nel non ritenere applicabile l'articolo 2947, terzo comma, del codice civile all'azione di responsabilità amministrativa, argomentando dalla natura contrattuale della stessa (ex multis  sezioni riunite 7 aprile 1993 n. 875/A) e tale indirizzo risulta ancora seguito (sezione Puglia 28 gennaio 2005 n. 74, sezione Abruzzo 4 gennaio 2005 n. 6, sezione Campania 19 luglio 2004 n. 1314 e 2 luglio 2003 n. 891).

La conclusione negativa è suffragata anche dalla consolidata giurisprudenza che, nelle ipotesi in cui l'esistenza del  danno trae origine dall'illecito penale, individua l'exordium praescriptionis nel rinvio a giudizio, ritenuto momento nel quale l'amministrazione ha piena conoscenza del fatto illecito commesso in danno del proprio patrimonio. Tra le numerose sentenze dei giudici di secondo grado si citano sezione prima 18 marzo 2003 n. 103, 2 ottobre 2002 n. 336, 3 aprile 2002 n. 102, 25 marzo 2002 n. 96; sezione seconda 2 febbraio 2004 n. 29, 7 giugno 2004 n. 184, 7 novembre 2002 n. 338 (peraltro relativa ad analoga fattispecie); sezione terza 16 gennaio 2002 n. 10; sezione appello Sicilia 22 aprile 2004 n. 66, 20 settembre 2002 n. 151 in settimana  giuridica fasc 42/2002 pag 473), non senza ricordare che il principio risulta seguito da tutte le sezioni di primo grado (ex multis sezione Lazio 5 settembre 2002 n. 2464, sezione Veneto 7 gennaio 2003 n. 16, sezione Piemonte 13 novembre 2003 n. 1857).

Non appare neanche condivisibile la tesi sostenuta nell'impugnata sentenza secondo cui l'articolo 7 della legge 27 marzo 2001 n. 97 prevede la possibilità che <<l'azione di responsabilità amministrativa possa promuoversi sia prima della sentenza di condanna che dopo l'irrevocabilità della sentenza medesima>>.

Sul punto il Collegio condivide le argomentazioni dell'appellante, che definisce tale affermazione <<un'aporia logica oltre che giuridica>>, trattandosi di affermazioni tra di loro alternative ed inconciliabili. Ed infatti, o si ritiene che i termini per l'esercizio dell'azione di responsabilità, decorrono dall'irrevocabilità della sentenza penale ex articolo 2947, comma 3 codice civile, ma allora essa non sarebbe esercitabile prima di tale circostanza, o al contrario si ritiene che l'azione è esercitabile  anche prima della sentenza penale irrevocabile, con la conseguenza che i termini di prescrizione sono in corso indipendentemente dalla sentenza.

Ma a prescindere da tali argomentazioni, decisiva appare la considerazione che l'articolo 7 della legge 97/2001, il quale testualmente dispone che <<la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato>>, fa espressamente salvo <<quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271>>.

Il collegamento con quest'ultima disposizione, il cui terzo comma dispone che <<quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione>>, comporta che, coerentemente all'intero impianto di tutta la legge 97/2001, il termine di trenta giorni ha natura e funzione sollecitatoria dell'attività del PM contabile, in applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Non ignora il Collegio che questa stessa sezione ha sostenuto anche di recente la tesi opposta (oltre alla pronunzia 134/2000 richiamata nel giudizio di primo grado si vedano per ultimo le sentenze 215 del 1/7/2004 e 24 marzo 2005 n. 108) ma, in disparte la considerazione che si tratta di obiter dicta, atteso che in tutti i casi l'amministrazione aveva interrotto i termini costituendosi parte civile nel processo penale, le argomentazioni a sostegno di tale tesi non appaiono convincenti, limitandosi ad illustrare possibili inconvenienti, peraltro legati al sistema della duplicità di azioni.

Chiarita la non applicabilità dell'articolo 2947, terzo comma, codice civile, osserva il collegio che il dies a quo per il computo della prescrizione decorre, come più volte affermato dalla giurisprudenza, da quando l'amministrazione danneggiata può in concreto far valere il proprio credito, in coerenza con il principio fondamentale stabilito dall'art. 2935 c.c.

Nella vicenda in esame, si desume dagli atti che l'amministrazione comunale e la Procura regionale erano a conoscenza del danno sin dal 9 febbraio 1995, data in cui fu notificato all'appellante un atto di costituzione in mora. Essendo trascorsi più di cinque anni da tale data senza ulteriori atti interattivi, la prescrizione dell'azione era già maturata al momento della notificazione dell'invito a dedurre, avvenuto il 3 luglio 2001.

Atteso il diverso orientamento giurisprudenziale sin qui seguito sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P Q M

La Corte dei Conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale, definitivamente pronunciando, ogni contraria ragione ed istanza reiette

ACCOGLIE

l'appello proposto da ­­ Basilio Oreste Quarto avverso la sentenza n. 69/02 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione  Campania, dichiara prescritta l'azione di responsabilità e, per l'effetto, annulla l'impugnata sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 aprile  2005.

          Il  Relatore                                                  Il  Presidente

F.to Mario Pischedda                                 F.to Camillo Longoni

Depositata in Segreteria il 13 GIU. 2005

Il Direttore della Segreteria

F.to Mario Francioni