L.R.

ha pronunciato la seguente

Reg. Sent. n.126/2005

Reg. Ric.  n.644/1995

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 644/1995 proposto da ASTRA – Studio Chimico Associato -  di Teramo dei Dott.ri Alfio Di Domenico, Michele De Berardis e del Per.Ind. Walter Zeppillo, rappresentato e difeso dall’Avv.to  Maurizio Cerchiara e dall’Avv.to Aurelia Carosi, con domicilio eletto in L’Aquila, presso lo studio di quest’ultima, V.Sassa, n.40

c o n t r o

la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Teramo, in persona del Presidente p.t.,  rappresentata e difesa dall’Avv.to Pietro Referza,  con domicilio eletto in L’Aquila, presso lo studio dell’Avv.to Lucio leopardi, V. di San Domenico, 14, nonché

c o n t r o

il Laboratorio Chimico Merceologico dell’Azienda Speciale della CCIAA di Pescara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.to Giustino Sartorelli, con domicilio eletto in L’Aquila, presso lo studio dell’Avv.to  Riccardo Leopardi, V.S Teresa, n.5, nonché

c o n t r o

il Ministero dell’Industria, in persona del Ministro p.t., n.c.

per l’annullamento,

previa sospensiva, della deliberazione di affidamento dell’appalto a licitazione privata del servizio di anali9si chimico-fisiche dei campioni di vino D.O.C. per anni tre;

      Visto il ricorso con i relativi allegati;

      Visto l’atto di costituzione in giudizio, nonché l’intervento ad opponendum proposto dall’Ordine dei Chimici di Roma, interregionale del Lazio, dell’Umbria, dell’Abruzzo e del Molise, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.to Maurizio Cerchiara e dall’Avv.to Aurelia Carosi, con domicilio eletto in L’Aquila, presso lo studio di quest’ultima, via Sassa, 40;

      Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Relatore alla pubblica udienza del 16 febbraio 2005  il magistrato,  Consigliere Luciano Rasola;

      Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;

      Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

La ricorrente impugna, con ricorso notificato il 14.7.1995,  la deliberazione del 2.5.1995, n.8 con cui la Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Teramo ha affidato per tre anni al Laboratorio chimico merceologico dell’Azienda speciale della CCIAA di Pescara  il servizio delle analisi chimiche dei campioni di vino D.O.C. della provincia di Teramo previste dal regolamento CEE n.2236/73 da sottoporre all’esame organolettico delle Commissioni di assaggio.

Detta aggiudicazione è stata disposta a seguito di esperimento di licitazione privata, alla quale hanno preso parte i tre laboratori invitati, che hanno presentato le  seguenti offerte: £.38.000  più IVA per ogni campione di vino D.O.C. praticate dal Laboratorio dell’Azienda della CCIAA di Pescara e dall’Istituto tecnico Agrario Celso Ulpiani  di Ascoli Piceno;  £.77.400 più IVA  praticate dallo Studio ASTRA, ricorrente.

A seguito di sollecitazione a migliorare le loro offerte, rivolta ai due Laboratori che avevano presentato l’identico prezzo, il Laboratorio di Pescara ha ridotto il costo di ogni analisi a £. 33.820 più IVA, per cui l’appalto è stato aggiudicato a detto Laboratorio.

Avverso detta aggiudicazione, lo Studio chimico ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso la violazione del D.M. del 25.3.1986 di adeguamento delle tariffe professionali dei chimici, che ha carattere nazionale e che impone al chimico di applicare la tariffa approvata, avendo  offerto il Laboratorio di Pescara, risultato aggiudicatario della gara,  un prezzo inferiore ai minimi tariffari, riducendo lo stesso di una percentuale superiore al 10%, per cui detto Laboratorio avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, come pure l’Istituto Celso Ulpiani.

Con il secondo motivo la violazione di detto D.M. viene prospettata con riferimento alla condotta dell’Amministrazione che non ha rispettato la menzionata normativa.

Il terzo motivo ripropone, nella sostanza, la lamentela già rappresentata con il primo, in relazione  al carattere anormalmente basso dell’offerta.

Ci si duole poi della violazione del D.Lvo n.157/1995, laddove prevede, all’art.23, che gli appalti di servizi siano aggiudicati con il criterio dell’offerta ecnomicamente più vantaggiosa, valutabile in base a diversi elementi, quali, oltre il prezzo, il merito tecnico, la qualità, ecc.;  nella specie invece si è illegittimamente adottato solo il criterio del prezzo più basso.

Con il quinto motivo sin deduce la violazione dell’art.25 del D.Lvo 157/1995 in quanto la Camera di Commercio non ha attivato il sub-.procedimento di verifica dell’offerta anormalmente bassa, ammettendo senz’altro alla gara i Laboratori di Pescara e di Ascoli Piceno, senza chiedere giustificazioni   in ordine alla esiguità del costo offerto per ogni  analisi.

L’ultima doglianza riguarda la omessa comunicazione nel termine di 10 giorni dell’esito della gara all’aggiudicatario e al concorrente che seguiva nella graduatoria.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che eccepisce l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse, nonché la sua infondatezza nel merito. 

Hanno proposto atto di intervento ad opponendum l’Ordine dei Chimici di Roma e  l’Ordine interregionale del Lazio, dell’Umbria, dell’Abruzzo e del Molise, che prospettano le identiche censure mosse dallo Studio associato ASTRA.

Anche il Laboratorio Chimico dell’Azienda speciale della CCIAA di Pescara si è costituito in giudizio per opporsi all’accoglimento del gravame, non senza averne  eccepito  in primo luogo l’inammissibilità per carenza di interesse.

Tutte le parti in giudizio hanno poi prodotto memorie.

La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del  16 febbraio 2005.

D I R I T T O

Il ricorso è infondato e come tale va respinto, il che può dispensare il Collegio dall’esame della eccezione di inammissibilità dello stesso per carenza di interesse, che, tuttavia, non pare fondata ad una sommaria delibazione.

Il problema che viene agitato con i primi tre motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente,  è quello relativo al rispetto dei minimi tariffari dei chimici che, attesa la loro asserita  inderogabilità,   sarebbero stati violati nella licitazione privata indetta dalla Camera di Commercio di Teramo per l’affidamento, con atto del 2.5.1995,  della esecuzione per tre anni delle analisi chimico-fisiche dei campioni di vino D.O.C. previste dal regolamento CEE n.2236/73.

La violazione dei minimi tariffari viene dedotta in relazione al Decreto

del  Ministro di Grazia e Giustizia del 25.3.1986, che, dopo aver stabilito  all’art.1 della Tariffa  il carattere nazionale degli onorari professionali minimi spettanti ai chimici, impone al chimico, all’art.2, l’obbligo dell’applicazione della stessa, assoggettandolo al potere di vigilanza e disciplinare del Consiglio dell’Ordine competente.

Da tali norme, di carattere regolamentare, viene desunta la natura inderogabile dei minimi tariffari in questione, che nella specie si assumono violati.

La tesi non è condivisibile.

La inderogabilità dei minimi tariffari, per le professioni intellettuali  (alla cui natura sono riconducibili le prestazioni dedotte nell’appalto in esame), deve essere stabilita  da leggi formali o da altri atti aventi forza di legge, che contengano la sanzione di nullità  dei patti in deroga, come avviene, ad esempio, per la previsione dell’art.24, ultimo comma, della L. 13.6.1942, n.794, con riferimento ai minimi tariffari degli avvocati (Cass.Civ., Sez Lavoro, 19.10.1988, n.5675).

Per quanto concerne la categoria dei chimici, la disciplina regolamentare sopra richiamata trova il suo fondamento normativo nella L. 20.3.1975, n.56, il cui articolo unico si limita a disporre che le tariffe degli onorari per le prestazioni professionali dei chimici sono stabilite con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con quello per l’Industria, il commercio e l’artigianato, su proposta del Consiglio nazionale dei chimici, senza prevedere né la inderogabilità dei minimi tariffari,  né, tanto meno, la nullità di eventuali patti in deroga .

Da ciò consegue che la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei chimici, approvata con il menzionato D.M., è obbligatoria in tema di prestazione professionale nell’ambito interno dell’ordine e qualsiasi infrazione in proposito può determinare una sanzione di carattere disciplinare a carico del professionista inosservante, mentre non esiste  nella legge, né nel regolamento,  alcuna disposizione che dichiari, rispetto all’ambito esterno, l’inderogabilità della tariffa e che sancisca quindi la nullità del patto contrario ai minimi tariffari.

Da quanto esposto ulteriormente deriva che la tariffa degli onorari approvata con il ricordato D.M. ha valore suppletivo rispetto all’autonomia contrattuale delle parti e che la determinazione del compenso è prevalente rispetto alle previsioni della tariffa (Cass.Civ., sez.Lavoro, 12.5.1990, n.4087).

Nella disciplina delle professioni intellettuali il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la tariffa relativa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale è dato ricorrere, ai sensi dell’art.,2233 C.C., solo in assenza di pattuizioni al riguardo, con l’effetto che solo leggi formali o altri atti di uguale forza, che stabiliscano l’inderogabilità dei minimi tariffari sancendo di nullità ogni patto contrario,  possono limitare – come accennato - il potere di autonomia delle parti, attribuendo priorità alla liquidazione in base a tariffa (Cass.Civ.,  sez.II, 29.1.2003, n.1317 ).

La previsione dell’art.54 della Tariffa è recessiva rispetto a quella di cui all’art.2233 C.C., che, avendo forza di legge, pone il contratto come fonte principale per la determinazione del compenso, relegando la tariffa a fonte sussidiaria e suppletiva cui è dato ricorrere in assenza di specifiche pattuizioni.

Sono pertanto da considerare illegittime e vanno disapplicate dal giudice le norme, quali quelle contenute in un decreto ministeriale che, in assenza delle prescrizioni normative anzidette (com’è nel caso di specie), abbiano previsto l’inderogabilità dei minimi tariffari, pur trattandosi di norme munite, nella gerarchia delle fonti, di forza cogente secondaria (Cass.Civ., sez.Lavoro, 30.8.1988, n.4998).

In  base ai principi suesposti, consolidati nella giurisprudenza della Corte di cassazione, legittimo deve ritenersi l’operato dell’Amministrazione intimata, che ha aggiudicato l’appalto in questione alla controinteressata, che, per ogni analisi di campione di vino D.O.C.,  ha offerto un prezzo di £.38.000 (analogamente a quanto offerto dall’Istituto Tecnico Agrario Celso Ulpiani di Ascoli Piceno, prezzo poi ridotto a £.33.820 in sede di gara migliorativa), di gran lunga inferiore alle tariffe dei chimici (la ricorrente aveva praticato un prezzo di £.77.400).

V’è peraltro da sottolineare, per completezza,  un dato importante e che cioè le analisi enologiche non sono di esclusiva competenza dei chimici, ben potendo essere effettuate dai Periti agrari, le cui tariffe professionali sono notevolmente più  contenute di quelle dei chimici, com’è possibile verificare esaminando le tabelle di cui al D.M.15.5.1993, n.372, e ciò spiega il prezzo sensibilmente più economico offerto sia dalla controinteressata, sia dall’Istituto suindicato, prezzo che, per la sua competitività,  ha posto “fuori giuoco” l’offerta della ricorrente.

Congiuntamente possono essere anche trattati il quarto, il quinto e il sesto  motivo di ricorso, con cui viene dedotta, per alcun profili,  la violazione degli artt.23 e 25 del   D.Lvo 157/1995.

Detti motivi sono inammissibili innanzi tutto perché viene dedotta la violazione di disposizioni inapplicabili, in quanto il D.Lvo citato, pubblicato sulla G.U. il 6.5.1995,  è entrato   in vigore in epoca successiva sia alla indizione della licitazione privata, la cui lettera d’invito reca la data del  24.3.1995, sia all’aggiudicazione disposta con la deliberazione impugnata,  adottata in data 2.5.1995.

Il profilo in ogni caso con cui si rileva che l’aggiudicazione sarebbe dovuta avvenire con il criterio non del prezzo più basso, ma con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è anch’esso inammissibile perché, avendo la ricorrente partecipato alla gara svoltasi  in base a quel criterio,  ne ha accettato le modalità di svolgimento, prestando quindi  acquiescenza, per cui non può poi rimettere in discussione dette modalità.

Quanto al rilievo secondo il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare anormalmente bassa l’offerta dell’aggiudicataria e chiedere quindi  per iscritto precisazioni in ordine alla eccessiva esiguità del prezzo offerto, si osserva che il rilievo è anche infondato in quanto il giudizio circa l’anomalia delle offerte è sottratto alla discrezionale valutazione della stazione appaltante ed affidato all’automatismo dell’art.25.3 del D.Lvo 157/1995, che non avrebbe consentito, ove fosse stato applicabile, l’esclusione in ragione della identità delle offerte più convenienti, costituenti l’indicatore più attendibile del prezzo corrente di mercato.

Per le ragioni tutte che precedono il ricorso va respinto, con equitativa compensazione delle spese di causa.

P.  Q.  M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, respinge il ricorso in epigrafe.

      Spese compensate.

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

      Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale  per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2005,  con la partecipazione dei magistrati:

Santo             BALBA                     - Presidente

Rolando         SPECA                     - Consigliere

Luciano         RASOLA                  - Consigliere, rel., est. 
 
 
 
 

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO

IL  21/03/05

Il Collaboratore di Cancelleria

(Rita Massaro)                                                           Il Segretario Generale

                                      (Dott. Giuseppe Lattanzio) 

            TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO - L’AQUILA

            A NORMA DELL’ART.87 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA

            17 AGOSTO 1907 N.642, COPIA CONFORME ALLA PRESENTE E’

  STATA TRASMESSA A: ____________________________________

            __________________________________________________________

            ADDI’ __________________________________

                        IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

 

nrg.


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO

L’AQUILA