REPUBBLICA  ITALIANA 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

BARI  

PRIMA SEZIONE  

nelle persone dei Signori: 

GENNARO FERRARI Presidente

LEONARDO SPAGNOLETTI Cons.

CONCETTA ANASTASI Cons. , relatore  

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nella Camera di Consiglio del 26 Gennaio 2005  

Visto il ricorso 20/2005 proposto da:

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI ED ALTRI  

rappresentato e difeso da:

MONTERISI AVV.ENZO

STANZIALE AVV.ACHILLE

con domicilio eletto in BARI

P.ZZA MORO N.33

presso

MONTERISI AVV.ENZO   

contro 

COMUNE DI LESINA 

rappresentato e difeso da:

VITO AURELIO PAPPALEPORE

con domicilio eletto in BARI

VIA N. PIZZOLI  N.8

per l'annullamento,

1) della deliberazione n. 272/04 del 29.10.04 della G.C. di Lesina, a mezzo del quale si è disposto di revocare l'incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di messa in sicurezza del territorio comunale in località Marina di Lesina interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui alla determinazione del III° Settore nr. 771 del 05/11/2002 ed alla Convenzione del 2 dicembre 2002;

-di riservarsi ogni valutazione circa l'inosservanza dei termini previsti dall'art. 6 della Convenzione stipulata il 2/12/2002;

-di autorizzare il Responsabile del procedimento, Ing. Giuseppe Cela, ad avviare in via di urgenza, la procedura concorsuale di evidenza pubblica per il riaffidamento dei servizi di progettazione (definitiva ed esecutiva) e l’esternalizzazione del campo delle indagini di supporto sino alla concorrenza del finanziamento complessivamente disponibile per la messa in sicurezza del territorio comunale in località Marina di Lesina interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico;

-di affidare al tecnico comunale, Ing. Giuseppe Cela, la responsabilità del procedimento di gestione, salva ogni altra competenza di legge e/o regolamentare. Ad esso sono perciò attribuiti tutti i compiti di attuazione dell'obbiettivo programmatico definito con il presente atto secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali. Egli provvederà ad adottare tutti gli atti necessari per l’espletamento dell'incarico ed in particolare:

a)- la procedura di gara e la stipula della convenzione di incarico con il soggetto incaricato;

b)- il controllo, la vigilanza e l'attestazione della regolare esecuzione della prestazione. A questo fine il responsabile assicurerà il periodico accertamento del corretto svolgimento delle varie fasi di realizzazione dell'indagine, della ricerca o dello studio anche in relazione ai tempi stabiliti per l’espletamento. Qualora siano accertate discordanze nei tempi di svolgimento, o nelle modalità di assolvi mento dell'incarico ovvero dell'adempimento dello stesso deve segnalarle con apposita motivata relazione, approntando ove occorra, gli atti conseguenti e necessari;

c)- gli atti di gestione finanziaria da assumersi sui fondi di bilancio comunale finanziati dai proventi da rilascio delle concessioni edilizie e destinati alla manutenzione del patrimonio immobiliare comunale;

d)- rendiconto alla Giunta comunale in ordine ai risultati conseguiti ed al rispetto dei termini e delle condizioni d'incarico.

-di comunicare questo atto al responsabile del servizio per l'assunzione degli atti di gestione e perché provveda, dopo la sua esecutività, a notificare lo stesso atto al capogruppo mandatario dell' A.T.P., in prosecuzione dell'avvio al procedimento di revoca ai sensi e per ogni effetto di legge.

-di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, avendo la relativa proposta ottenuto la prescritta maggioranza di voti, ai sensi dell'art. 134, co.4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (contenente testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e di disporne, l'affissione all'Albo Pretorio del comune e la contestuale sua trasmissione in elenco insieme ad altri provvedimenti della stessa seduta ai capogruppo consiliari.

2) della nota. prot. n. 19898 del 2 novembre 2004. del Comune di Lesina;

3) della determina. ove esistente ed adottata -numero e data di emanazione allo stato non conosciuti -del responsabile del procedimento di adozione della procedura di gara per l’«affidamento incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di coordinamento sicurezza D. Lgs. n. 494196 in fase di progettazione, gli studi e le indagini geologiche, degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE IN LOCALITA' MARINA DI LESINA INTERESSATO DA FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO», ove già detto esistente;

4) del Bando di Gara d' Appalto spedito alla GUCE il 22/11/2004 per l'«affidamento incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, il coordinamento sicurezza D. Lgs. n. 494196 in fase di progettazione, gli studi e le indagini geologiche, degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE IN LOCALITA' MATINA DI LESINA INTERESSATO DA FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO», nonché, in via opzionale, le successive attività di direzione lavori, di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e di responsabile dei lavori in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 494196";

5) di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso ancorché non conosciuto- 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Sentiti i difensori delle parti, ai sensi dell’art. 26, comma ultimo, della legge 6 dicembre  1971 n.1034, come modificato  dall'art. 9  della legge 21  luglio 2000 n. 205;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Comune di Lesina;

Udito il relatore Cons. CONCETTA ANASTASI e uditi altresì per le parti gli avvocati, come da relativo verbale;

Vista l’eccezione di difetto di giurisdizione svolta dal Comune intimato;

Considerato che l’incarico esterno per cui è causa risulta assegnato con determinazione del III° Settore n.771 del 5.11.2002, in esito a gara e che esso risulta disciplinato fra le parti con la convenzione sottoscritta in data 2.12.2002;

Considerato che l’impugnato provvedimento da cui trae origine l’odierna controversia dispone la revoca dell’incarico sulla base, prevalentemente, di inadempienze della parte ricorrente;

Ritenuto che gli atti amministrativi posti in essere dall’Amministrazione nell’ambito di un contratto privatistico (atti di revoca, di recesso, di risoluzione, di disdetta, di messa in mora) non sono dissimili, per loro natura, dalle dichiarazioni negoziali che il privato pone in essere nell’esercizio di diritti potestativi o di facoltà riconosciutegli dalla legge o dal contratto, rilevando unicamente come una qualsiasi pretesa civilistica che trova la sua fonte e il suo titolo nel contratto precedentemente assunto;

Ritenuto che anche dopo l’entrata in vigore dell’art.7 della legge 21 luglio 2000 – che ha modificato l’art.33 del D.Lvo 31 marzo 1998 n.80- rimangono devolute alla giurisdizione del G.O. le controversie sorte nella fase successiva alla conclusione del contratto, in quanto su di essi non hanno alcuna incidenza i poteri discrezionali autoritativi della P.A.;

Ritenuto che, pertanto, l’eccezione svolta dal Comune di Lesina merita adesione;

Ritenuto che, pertanto, il presente ricorso si appalesa INAMMISSIBILE PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE;

Ritenuto di dover disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell’art.92, ult. capv. c.p.c.; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari, Sez. Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, LO DICHIARA INAMMISSIBILE PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE.

Dispone disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell’art.92, ult. capv. c.p.c.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’amministrazione.

Così deciso in BARI, nella camera di consiglio del 26 Gennaio 2005  

Presidente 

Estensore