REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sede di Bari- Sezione Terza
  Nr.       546   Reg. Sent. 2005
  Nr.  104/2005 Reg. Ric.
 

nelle persone dei magistrati:

AMEDEO URBANO  PRESIDENTE

DORIS DURANTE  COMPONENTE

FRANCESCO BELLOMO   COMPONENTE, Rel.

all'esito dell'udienza camerale del  10.02.2005

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 

Sul ricorso n. 104/2005 proposto da GRASSO Giovanni e RAGONE Rita, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Guantario

C O N T R O
 

- il Comune di Rutigliano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Violante

per l'annullamento
 

previa sospensione dell'esecuzione

per la condanna
 

previo accertamento del diritto al suo rilascio, del Comune di Rutigliano all'emanazione del permesso di costruire 

Visto il ricorso ed allegati

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rutigliano,

Visti i documenti e le memorie delle parti

Visti tutti gli altri atti di causa

Relatore all'udienza del 10 febbraio 2005 il giudice Francesco Bellomo ed uditi i difensori delle parti

Considerato che sussistono i presupposti per una decisione in forma semplificata ai sensi degli artt. 3 e 9 L. 205/00

Ritenuto quanto segue 

Fatto e diritto

1.  Con ricorso notificato il 28.12.04 al Comune di Rutigliano, in persona del Sindaco pro-tempore, depositato il 19.01.05, Grasso Giovanni e Ragone Rita domandava:

  1. l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:
  1. la condanna, previo accertamento del diritto al suo rilascio, del Comune di Rutigliano all'emanazione del permesso di costruire.

A fondamento del ricorso, premesso di aver presentato un progetto per la realizzazione di una campo di calcio agro di Rutigliano C/da Macchia Palumbo, avverso il provvedimento di diniego deducevano le seguenti censure:

  1. violazione dell'art. 12 T.U. edilizia in relazione alla qualificazione del suolo dei ricorrenti come ricadente in zona E del P.r.g. - eccesso di potere sotto vari profili
  2. violazione e falsa applicazione dell'art. 9, commi 4 e 6 L.R.P. in relazione all'art. 12 T.U. Edilizia ed all'art. 8 N.T.E. del P.d.F.
  3. violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L. 241/90
  4. eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione del principio di imparzialità.

Resisteva in giudizio il Comune di Rutigliano.

La causa veniva trattata all'udienza del 10 febbraio 2005, fissata per l'esame della domanda cautelare, dove le parti venivano sentite anche sulla possibilità di una decisione nel merito.

2.  Il ricorso risulta manifestamente fondato, sicchè, essendo il contradditorio completo  e l'istruttoria documentale esauriente, il Collegio procede a decisione in forma semplificata.

Il Collegio, premesso che oggetto della cognizione è solo il provvedimento del 26 ottobre (essendo l’impugnazione di quello del 25 una subordinata),  ritiene infondata la questione pregiudiziale sollevata dal Comune con riferimento alla natura confermativa dell’atto, ricavata dalla circostanza che il progetto in esame costituirebbe lo sdoppiamento di una domanda unica (relativa anche alla costruzione di una casa coloniale), già rigettata (appunto con il provvedimento del 25) dall’Amministrazione. Infatti emerge ictu oculi non solo la diversità del progetto ma anche la diversità dell’agire amministrativo, che ha differenziato la motivazione rispetto al provvedimento di diniego del progetto relativo alla casa coloniale.

La motivazione del diniego si fonda, innanzitutto, sulla incompatibilità dell'intervento edilizio con l'art. 8 N.T.E. del vigente P.d.F. che consentono in zona E esclusivamente "costruzioni al servizio dell'agricoltura".

Obiettano i ricorrenti che, essendo il P.d.F. del Comune di Rutigliano privo di aree destinate ad attrezzature sportive e costituendo il progettato campo intervento privo di strutture formanti cubatura, la pretesa incompatibilità non sussisterebbe.

La censura appare cogliere nel segno, atteso che il progetto (un campo di calcio senza strutture murarie di alcun genere, consistente, in sostanza, nella mera predisposizione di uno spiazzo d’erba) non comporta una modificazione del territorio incompatibile con la destinazione urbanistica impressa.

La motivazione del diniego in esame si fonda, inoltre, sulla incompatibilità dell'intervento edilizio con la disciplina del piano regolatore in itinere.

L'amministrazione comunale, pur dando atto della scadenza delle misure di salvaguardia, ritiene che il progetto vada respinto perchè dalla sua realizzazione deriverebbe un vulnus al piano urbanistico in fieri.

L'argomento, in disparte la sua bontà nel merito pure contestata dai ricorrenti, è scorretto in via di principio. L'istituto delle misure salvaguardia rappresenta un punto di equilibrio tra lo ius edificandi, astrattamente esercitabile secondo disciplina urbanistica vigente, e la pianificazione urbanistica in itinere. Tale punto di equilibrio consiste nel sacrificare una posizione soggettiva attuale in ragione dell'interesse pubblico a garantire che l'uso del territorio non avvenga in contrasto con la regolamentazione (non ancora ma) presto efficace. Sacrificio legittimo se contenuto entro ragionevoli limiti di tempo, quelli che segnano l'operatività delle misure di salvaguardia.

Infine il provvedimento impugnato fa leva sull’assenza di elementi idonei relativi alla attività dei ricorrenti, ma è smentito in punto di fatto dalla documentazione prodotta dai medesimi.

Il ricorso è accolto.

La domanda di condanna va tuttavia dichiarata inammissibile, perchè il sistema di giustizia amministrativa non prevede sentenze di condanna (o di mero accertamento) dell'amministrazione ad un facere in sede di giurisdizione di legittimità od esclusiva, eccezion fatta per l'ipotesi di giudizio sul silenzio e sull'accesso a documenti. Nè qui si versa in ipotesi di azione risarcitoria dove marginale dottrina ed isolata giurisprudenza opinano diversamente.

Spese secondo soccombenza. 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari- Seconda Sezione, pronunciando sul ricorso proposto come in epigrafe lo accoglie per quanto di ragione ed annulla il provvedimento comunale impugnato (prot. S.U.E. n. 14520 del 26 ottobre 2004).

Dichiara inammissibile la domanda di condanna.

Condanna il Comune di Rutigliano al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in 1000,00 euro. 

La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Presidente                                                                                          Estensore