REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
BARI
PRIMA SEZIONE
Registro Sentenze: 995/2005
Registro Generale: 176/2005
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in forma semplificata ai
sensi dell’art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
come introdotti dall’art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n.
205
nella Camera di Consiglio del 23
Febbraio 2005
Visto il ricorso 176/2005 proposto da:
SAN GIORGIO SPA
rappresentata e difesa da:
DI BENEDETTO AVV.PIETRO
DICUONZO AVV.GIUSEPPE
con domicilio eletto in BARI
C.SO ALCIDE DE GASPERI N. 268/B
presso
DI BENEDETTO
AVV.PIETRO
contro
COMUNE DI STORNARELLA
rappresentato e difeso da:
DI GAETANO AVV.MICHELE
con domicilio eletto in BARI
VIA ABATE GIMMA N. 147
presso
RUTIGLIANO AVV.
FEDERICO
e nei confronti di
SESAM-SPA
rappresentata e difesa da:
GALLUCCIO AVV. GIACOMO
con domicilio eletto in Bari
VIA TRENTO N. 15
presso
CHIMIENTI AVV.
MAURIZIO
per l'annullamento,
-della Determinazione del Responsabile del Settore economico finanziario del Comune di Stornarello n. 103 in data 12.10.2004 avente all'oggetto: "Indizione asta pubblica per il servizio di riscossione coattiva della Tassa Raccolta Rifiuti solidi urbani e per l'imposta comunale sugli immobili" con allegati l'avviso d'asta ed il capitolato d'oneri;
-della determinazione del Responsabile del Settore economico-finanziario del Comune di Stornarella n. 104 in data 19.10.2004 avente all’oggetto: "Modifica determina n. 103 del 12.10.2004, relativo all’asta pubblica per il servizio di riscossione coattiva della Tassa Raccolta Rifiuti solidi urbani e per l'Imposta comunale sugli immobili" con allegato il nuovo avviso d'asta;
-della Determinazione del Responsabile del Settore economico-finanziario del Comune di Stornarella n. 111 in data 11.11.2004 avente all'oggetto: "Aggiudicazione asta pubblica per il servizio di riscossione coattiva della Tassa Raccolta Rifiuti solidi urbani e per l'Imposta comunale sugli immobili".
- di ogni altro atto
presupposto, connesso e conseguente ivi incluso l'eventuale
contratto.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di:
COMUNE DI STORNARELLA
SESAM-SPA
Udito il relatore Cons.
LEONARDO SPAGNOLETTI e uditi altresì l’avv Giuseppe Dicuonzo per la San Giorgio
S.p.A., l’avv. Federico Rutigliano, in sostituzione dell’avv. Michele De
Gaetano, per il comune di Stornarella e l’avv. Maurizio Chimienti, in
sostituzione dell’avv. Giacomo Galluccio, per la S.E.S.A.M. S.p.A.;
Considerato che il ricorso
può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi ai sensi
dell’art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come
introdotti dall’art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205, perché
manifestamente fondato, per le ragioni di seguito esposte;
Ritenuto in
fatto:
- che la società San
Giorgio S.p.A., quale impresa iscritta all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n.
446 del 1997 e operante nel settore dell’accertamento, liquidazione e
riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali, ha
impugnato le determinazioni dirigenziali in epigrafe meglio indicate, recanti
indizione e aggiudicazione di asta pubblica per l’affidamento del servizio di
riscossione coattiva della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e
dell’imposta comunale sugli immobili di pertinenza del comune di Stornarella,
assumendo di non aver avuto conoscenza della gara a causa della sua ristretta
pubblicità, e quindi di non avervi potuto partecipare, a differenza delle uniche
due imprese locali che hanno presentato offerte;
- che la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del r.d. n. 2440 del 1923 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 157 del 1995. Violazione delle norme sull’evidenza pubblica. Violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza. Eccesso di potere per sviamento, in relazione alla ristretta pubblicità della gara, assicurata soltanto mediante affissione all’albo dell’ente e non anche nelle forme di cui al d.lgs. n. 157 del 1995 (invio all’ufficio pubblicazioni dell’Unione europea, pubblicazione sulla G.U.R.I. e per estratto su almeno due quotidiani nazionali e un quotidiano a particolare diffusione regionale) per gli appalti di valore pari o superiore al controvalore di € 130.000,00 o, ai sensi dell’art. 24 legge n. 289 del 2002 e del rinvio ivi contenuto alla disciplina comunitaria e nazionale di attuazione per gli appalti di forniture e servizi di valore superiore a € 50.000,00 (dovendosi ritenere il valore nella specie ben superiore a € 200.000,00 in ragione delle somme da riscuotere coattivamente nel triennio di affidamento del servizio;
2) Eccesso di potere per
contraddittorietà, illogicità della motivazione. Eccesso di potere per
sviamento, perché con la determinazione dirigenziale n. 104 del 12 ottobre
2004 sono stati rettificati, attenuandoli, i requisiti minimi di partecipazione
alla gara allo scopo di favorire l’accesso concorrenziale alla gara, in
contrasto logico col ristretto regime di pubblicità prescelto che invece ha
ridotto la sfera dei concorrenti soltanto a due imprese locali e col fine sviato
di favorire imprese di minori dimensioni;
- che in giudizio si sono
costituiti tanto il comune di Stornarella quanto la S.E.S.A.M. S.p.A.,
controinteressata aggiudicataria della gara, che con consimili rilievi hanno
dedotto l’infondatezza del ricorso rilevando come nel caso di specie sia
inapplicabile la disciplina degli appalti pubblici di servizi, e le relative
forme di pubblicità, trattandosi della concessione di un pubblico servizio e che
anche nella denegata ipotesi di applicabilità del d.lgs. n. 157 del 1995,
dovendosi ricondurre il servizio a quelli di cui all’allegato 2, egualmente
sarebbe esclusa l’applicabilità delle forme di pubblicità di cui all’art. 8
comma 4 dello stesso d.lgs. n. 157 del 1995, risultando pienamente legittima la
scelta di modificare i requisiti di partecipazione per ampliare l’ambito
concorrenziale delle imprese interessate alla partecipazione alla
gara;
Considerato in
diritto:
- che, come è stato
chiarito in giurisprudenza, l’esclusione di principio delle forme di pubblicità
stabilite dalla disciplina comunitaria e da quella nazionale di recepimento per
gli appalti pubblici di servizi rispetto alle gare selettive rivolte
all’affidamento di servizi pubblici non esclude comunque l’adozione di
“…adeguati regimi di pubblicità delle procedure di affidamento di servizi
pubblici e la loro sottoposizione alle regole basilari del confronto competitivo
(in base: n.d.e.) ai principi fondamentali del diritto comunitario enucleabili
dalle norme sancite dai trattati…e da quelle riprodotte nelle fonti derivate”
(Cons. Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 253);
- che il regime di
pubblicità assume evidente ruolo servente e strumentale rispetto al
perseguimento della più ampia ed effettiva concorrenza tra le imprese, onde la
sua adeguatezza non può che misurarsi sulla sua idoneità a consentire un reale
confronto concorrenziale tra una pluralità d’imprese, secondo una valutazione di
strumentalità e funzionalità delle forme;
- che nel caso di specie la
pubblicazione del bando di gara e dei relativi allegati mediante la sola
affissione all’albo pretorio comunale risulta misura del tutto inidonea a
garantire una possibilità di conoscenza alle imprese che, come la società
ricorrente, operano nel settore e sono come tali portatrici di un interesse
differenziato e qualificato all’adozione di adeguate forme di pubblicità della
gara in funzione della possibilità di parteciparvi, come comprovato dalla
presentazione di due sole offerte da parte di imprese aventi sede nel solo
territorio regionale;
- che, d’altro canto, non è
dato nemmeno comprendere per quali ragioni il servizio pubblico in oggetto
sarebbe riconducibile a quelli enumerati nell’allegato 2 al d.lgs. n. 157 del
1995, anziché tra quelli di cui all’allegato 1;
- che, in ogni caso, tanto
la determinazione dirigenziale di indizione della gara e approvazione del bando,
quanto lo stesso bando, quanto la determinazione di aggiudicazione, contengono
testuali richiami al d.lgs. n. 157 del 1995 (il criterio di aggiudicazione
prescelto è quello di cui all’art. 23 lettera b) del decreto legislativo), ciò
che pone in luce come la stessa amministrazione comunale abbia ritenuto che la
gara fosse assoggettata alle disposizioni della normativa nazionale attuativa
della disciplina comunitaria in materia di appalti di servizi, e quindi, avendo
in tal modo limitato la propria discrezionalità, senza riserve, avrebbe dovuto
farne puntuale applicazione anche con riferimento alle forme di pubblicità della
gara;
- che alla luce delle
osservazioni che precedono risulta fondato il primo motivo di ricorso, mentre
deve ritenersi infondato il secondo motivo poiché rientra nella sfera di
discrezionalità dell’amministrazione appaltante, in presenza di interesse
pubblico apprezzabile e meritevole di tutela circa la più ampia partecipazione
alla gara, la definizione di requisiti soggettivi più o meno
“stringenti”;
Considerato,
conclusivamente, che il ricorso deve essere accolto, con conseguente
annullamento delle determinazioni dirigenziali impugnate e degli atti di gara e
declaratoria d’inefficacia del contratto, ove medio-tempore sottoscritto, e
salvi i provvedimenti ulteriori dell’amministrazione in ordine alla rinnovazione
della gara con le adeguate forme di pubblicità coerenti con i rilievi innanzi
svolti;
Considerato, quanto alle spese, che esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe n. 176 del 2005 e per l’effetto:
1) annulla le determinazioni dirigenziali n. 103 e 104 del 12 ottobre 2004 e n. 111 dell’11 novembre 2004 e gli altri atti di gara e dichiara inefficace il contratto per l’affidamento del servizio ove medio-tempore sottoscritto salvi i provvedimenti ulteriori dell’amministrazione in ordine alla rinnovazione della gara;
2) condanna il Comune di Stornarella, in persona del Sindaco pro-tempore, e la S.E.S.A.M. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, alla rifusione in favore della San Giorgio S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, delle spese e onorari del giudizio, liquidati in complessivi € 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2005, con l’intervento dei magistrati:
GENNARO FERRARI Presidente
LEONARDO SPAGNOLETTI Cons., relatore
CONCETTA ANASTASI Cons.
N.R.G. «RegGen»