Reg. Sent.N.1267/05

Reg.Ric.N.       

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA-BARI, SEZ.PRIMA, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

sul ricorso R.G. n.339 del 2005, proposto dalla dott.ssa Maddalena Maggi, rappresentata e difesa dall’avv. Felice Eugenio Lorusso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Bari, via Amendola, n.166/5;

CONTRO

L’Azienda Unità Sanitaria Locale Bari/3, in persona del suo Direttore Generale pro-tempore, dott. Tommaso Moretti, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Bari, via N. Pizzoli, n.8;

E NEI CONFRONTI DI

dott.ssa Stefania Antonacci, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Moscatello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Bari, via Michele Garruba, n.75;

PER L’ANNULLAMENTO

del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso pervenuta all’A.U.S.L. BA/3 in data 23.12.2004;

E PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO

agli atti e documenti connessi alla procedura di mobilità ex art.30 del D. Lgs. n.165/2001 ed alla conseguente deliberazione n.915 del 19.10.2004, con cui l’A.U.S.L. BA/3 ha provveduto al trasferimento della dott.ssa Antonacci presso la propria sede per la copertura del posto di Dirigente Farmacista.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Constatata la costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Constatata la costituzione in giudizio della controinteressata intimato;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Designato Relatore, alla camera di consiglio del 9 marzo 2005, il Cons. dott.ssa CONCETTA ANASTASI  e uditi gli avvocati, come da relativo verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato in data 16.2.2005 e depositato in data 28.2.2005, la ricorrente premetteva che, con deliberazione n.45 del 26.1.2004 dell’A.U.S.L. Ba/3 ai sensi dell’art.8, comma 5°, della L.r. n.19/2003, veniva adottato il piano delle assunzioni per l’anno 2004, nel quale,  tra i posti da ricoprire mediante l la procedura di mobilità, risultava compreso quello di Dirigente Farmacista presso il Servizio Territoriale della stessa Azienda Sanitaria, in relazione al quale la ricorrente presentava apposita domanda di trasferimento, in quanto dipendente a tempo indeterminato dell’A.U.S.L. Bari/1 sin dall’1.12.1999, con la medesima qualifica.

Precisava che la procedura di mobilità così avviata si concludeva con la deliberazione n.915 del 19 ottobre 2004 del  Direttore Generale dell’A.U.S.L. Ba/3, con cui  veniva individuata la controinteressata per la copertura del posto in questione, in quanto era  risultata meglio posizionata, sulla base di una valutazione comparativa dei “curricula” di carriera e professionali nonché della pregressa esperienza professionale.

La ricorrente esponeva che, successivamente, con istanza di accesso pervenuta al Direttore Generale in data 20.2.2005, aveva formalmente chiesto l’esibizione di copia del curriculum di carriera e professionale presentato dalla controinteressata unitamente alla sua domanda di trasferimento, con tutti gli atti ed i documenti allegati, al fine di avere contezza di tutti gli elementi assunti a supporto della scelta amministrativa sottesa alla precitata deliberazione n.915/2004.

Lamentava che, però, l’amministrazione avrebbe illegittimamente disatteso la sua richiesta, per cui si vedeva costretta a proporre l’odierno ricorso, di cui chiedeva l’accoglimento con vittoria di spese.

Con memoria depositata in data 8.3.2005, si costituiva l’intimata amministrazione, rilevando, quanto all’interesse azionato,  che la ricorrente non avrebbe ancora contestato nelle competenti sedi giurisdizionali l’avvenuto trasferimento della controinteressata e, quanto al merito, che l’art.16, lett. d),  della legge 11.2.2005 n.15 escluderebbe dall’esibizione, in relazione ai procedimenti selettivi, le informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Concludeva per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.  

Con atto depositato in data 8 marzo 2005, si costituiva la controinteressata e deduceva che la ricorrente non avrebbe impugnato la delibera di D.G. n.915 del 19.10.2994 dell’A.U.S.L. di Ba/3, dispositiva della copertura del posto presso la A.S.L. BA/3, che, quindi, ormai, sarebbe divenuta inoppugnabile, con la conseguenza che l’interesse azionato con il presente ricorso non sarebbe più concreto ed attuale né, quindi, meritevole di tutela.

Deduceva, inoltre, che la presente azione giurisdizionale potrebbe avere mero valore emulativo, permanendo ancora altri posti di Dirigente Farmacista disponibili, soggetti alla copertura mediante mobilità.

Concludeva per il rigetto del ricorso, con ogni  consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Alla camera di consiglio del 9 marzo 2005, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1.Con il presente giudizio, la ricorrente deduce   l'interesse previsto dall'art.22, legge n.241/90, e dall'art.2, D.P.R. 27 giugno 1992 n.352, fondato sul  suo status di dipendente e partecipante alla  procedura di mobilità di che trattasi.

L’interesse dedotto risulta attuale e concreto.

A tal uopo, va innanzi tutto rilevato che l’impugnativa della delibera  di D.G. n.915 del 19.10.2004 non è soggetta ai termini decadenziali di impugnativa, ma a quelli prescrizionali in materia di lavoro, in quanto  la materia del trasferimento di un dipendente di una A.S.L., in attuazione della mobilità volontaria, attenendo alle modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego, è devoluta alla cognizione  giudice ordinario, ai sensi dell’art.68 del D. Lgsl. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato, da ultimo, dall'art.18 del D. Lgsl. 29 ottobre 1998 n. 387, a nulla rilevando che la relativa controversia presupponga la conoscenza incidentale di atti amministrativi di organizzazione (cfr. in termini: Cass. SS.UU. n. 9650 del 17.7.2001).

Pertanto, nella specie, non si può escludere che gli atti domandati possano essere strumentali all'esercizio del diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 Cost., e, del resto, l'autonomia del diritto di accesso implica l'assoluta irrilevanza della pendenza di un giudizio (sia esso di cognizione che di annullamento) relativamente alla posizione giuridica sottostante.

E’ infatti noto che la giurisprudenza (ex multis. Cons. Stato, Sez.VI° 16.6.1994 n.1015; Cons. Stato, Sez. VI° 10.8.1994 n.1299; Cons. Stato, Sez. V° 8.2.1994 n.78; T.A.R. Lazio, Roma Sez. III° 8.7.1993 n.1301) ha ormai da tempo superato un risalente orientamento che identificava nella pendenza del giudizio un fatto rilevante per l'esercizio del diritto di accesso (così T.A.R. Lazio, Roma Sez.I° 15.3.1994 n.398), per cui il giudice, chiamato a decidere su una questione in materia di accesso, è tenuto a verificare soltanto la sussistenza dei presupposti legittimanti la relativa richiesta ma non anche la ricevibilità, l'ammissibilità o la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale pendente (Consiglio Stato, Sez. VI°, 9 gennaio 2004, n.14).

In altri termini, l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto destinato a perseguire interessi generali più ampi della difesa in giudizio, si presenta in modo indipendente dalla tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche concrete e può essere esercitato a prescindere dal processo (sia esso già instaurato, che da instaurare).

L’art.22 della legge n. 241 del 1990 ( il diritto di accesso ai documenti amministrativi è “riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti"), postula che l’interesse legittimante una richiesta di accesso debba essere personale e concreto, e cioè serio, non emulativo, né riducibile a mera curiosità, oltre che ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico nesso, non potendo  essere ammessa una sorta di azione popolare, diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull’Amministrazione (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, 17 marzo 2000 n. 1414 e 3 novembre 2000 n. 5930).

L’espressione del legislatore “interesse giuridicamente rilevante” va, infatti, intesa in senso più ampio rispetto a quella dell’interesse all’impugnazione – caratterizzato dall’attualità e dalla concretezza dell’interesse medesimo– giacché la legittimazione all’accesso è consentita a chiunque possa dimostrare che gli atti di cui invoca l’esibizione abbiano dispiegato, o siano idonei a dispiegare, effetti diretti od indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica (cfr.:  Cons. Stato, Sez. IV°, 14 gennaio 1999 n.32).

Va altresì precisato che la giurisdizione del giudice ordinario sulle cause di lavoro non comporta il venir meno dell’autonomo diritto d’accesso, che trova fondamento su differenti principi, fra cui principalmente quelli enunciati dagli artt. 21, 24 e 97 della Costituzione.

Invero, in materia di selezione del personale, tale diritto è stato riconosciuto non solo nella tradizionale materia dei concorsi pubblici, ma anche di procedure paraconcorsuali, come quella di specie, nelle quali i candidati sono portatori di un interesse sicuramente differenziato da quello della generalita' degli appartenenti alla comunita', in funzione della tutela di una posizione che sicuramente ha rilevanza giuridica (Cons. Stato, Sez.IV°, 31 ottobre 1997 n. 1249).

Tale tutela è stata ammessa peraltro anche nei confronti di un'azienda speciale, costituita da un comune, ai sensi dell'art. 23, legge 8 giugno 1990 n. 142 (Cons. Stato, Sez.V°, 1 ottobre 1999 n. 1248).

In relazione ai precitati principi, risulta che, nel caso di specie, l’interesse della ricorrente non degrada a mero interesse emulativo, come sostenuto dalla controinteressata, per il solo fatto  che vi sarebbero ulteriori posti oggetto di mobilità, dal momento che ciò non consente di escludere l’interesse, sul piano sostanziale della ricorrente ad ottenere proprio la sede occupata dalla controinteressata.

2. Nel merito, va premessa l’assoluta estraneità alla fattispecie de qua dell’invocata norma di cui all’art.16, lettera d), della legge 11-2-2005 n.15 (modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n.241), dal momento che gli atti  domandati non si riferiscono ad “informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi”, ma a documenti amministrativi per i quali non é escluso il diritto di accesso ai sensi dell'art.24, legge n.241/90, e dall'art.8 del Regolamento in quanto non riguardanti la sfera privata e personale di terzi, ovvero dati sensibili, né atti d'ufficio segreti o riservati e neanche procedure in itinere.

D’altronde, nella struttura dei procedimenti di selezione, sono imprescindibilmente coinvolte, nel necessario giudizio di comparazione, le posizioni di terzi, per cui tale immancabile situazione non puo' in sé giustificare un rifiuto di accesso agli atti per ragioni di riservatezza della sfera giuridica di altri candidati (Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 1996 n. 1221), perché ciò, in effetti, vanificherebbe il diritto di difesa, da ritenersi prevalente (Cons. Stato: Ad. Plen., 4 febbraio 1997 n.5; Sez.V°, 10 febbraio 2000 n. 737; Sez.VI°, 30 marzo 2001 n.1882).

Inoltre, il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo solo quando l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente (Cfr., tra le altre, Cons. Stato, A.P., 4 febbraio 1997, n. 5; T.A.R. Campania –Salerno – I Sez., 12 febbraio 2003, n. 121).

In vero, l’interesse alla riservatezza, tutelato dall'ordinamento positivo mediante una limitazione al diritto d'accesso ai documenti amministrativi ex l. 7 agosto 1990 n.241, recede - si è detto innanzi - quando quest'ultimo sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei soli limiti in cui esso sia necessario alla tutela, fermo restando che l'emanazione della l. 31 dicembre 1996 n.675, a garanzia della privacy, preclude l'accesso solo per quei documenti relativi ai dati sensibili della persona (Cons. Stato sez. V, 1 ottobre 1999, n. 1248).

Del resto, il D.l.vo 11.5.1999 n.135, con l'art.16, lett. c), ha previsto espressamente che l'attività di accesso, svolta in conformità alla legge n.241/1990 ed alle norme di attuazione, é di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art.22 della L. 31 dicembre 1996, n.675 e, per effetto di tale dichiarazione, i rapporti tra accesso e privacy, in specie quando siano coinvolti i cosiddetti “dati sensibili”, hanno ripreso ad essere sottoposti all'assetto normativo tracciato dalla l. n. 241/90, volta alla “massimizzazione della circolazione informativa”, dovendo accordarsi preminenza al principio di pubblicità rispetto a quello di tutela della riservatezza, sempre che l'istanza ostensiva sia sorretta dalla necessità di difendere i propri interessi (cfr., Cons. Stato, Sez.VI°, 30 marzo 2001, n. 1882).

Nella specie, peraltro, le notizie richieste non rientrano nel novero di quelle che possono essere comunicate soltanto con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, come, invece, sarebbe indispensabile se le informazioni, pretese da un terzo, riguardassero la vita privata, la riservatezza, lo  stato di salute, la fede religiosa o le opinioni politiche di una persona.

Ne consegue che la richiesta della ricorrente, intesa a conoscere il curriculum della controinteressata e la documentazione inerente l’esperienza di lavoro che hanno determinato la scelta dell’amministrazione di renderla meritevole dell’assegnazione alla sede oggetto della procedura di mobilità - cui aspirava anche la ricorrente- appare conforme alla disciplina legislativa di riferimento.

In conclusione, il presente ricorso VA ACCOLTO, e, per l’effetto, VA DICHIARATO il diritto della ricorrente all’ostensione della documentazione chiesta con l’istanza dell’11.2.2005, pervenuta al protocollo dell’amministrazione in data 21.2.2005, facendo obbligo all’Azienda Unità Sanitaria Locale BA/3 di provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, previa segnalazione con congruo preavviso del tempo e del luogo stabiliti per l’esame e l’eventuale estrazione di copia della documentazione. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell’art.92, ult. cpv. c.p.c.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia– Bari, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo ACCOGLIE e per l’effetto, FA OBBLIGO ALLA AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE BA/3 DI ESIBIRE ALLA  RICORRENTE i documenti richiesti con l’istanza del 11.2.2005, pervenuta al protocollo dell’amministrazione in data 21.2.2005, nei modi e nei termini precisati in motivazione.

Dispone l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell’art.92, ult. cpv. c.p.c.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in BARI, nella Camera di Consiglio del 9 marzo 2005, con l’intervento dei signori magistrati:

dott. GENNARO FERRARI           PRESIDENTE  

dott.LEONARDO SPAGNOLETTI        CONSIGLIERE

dott.ssa  CONCETTA ANASTASI    CONS. REL. EST.