REPUBBLICA ITALIANA Nr. 2143/2005
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Nr. 773/04
Sede di Bari - Sezione Terza Reg. Ric.
 

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
 

sul ricorso n. 773 del 2004, proposto dalla H3G S.p.a., in persona dei sigg. Vincenzo Novari, legale rappresentante della società e Giorgio Moroni, procuratore speciale, giusta procura speciale per atti Notaio Stucchi in Milano del 5.8.2003, rep. n. 145114, racc. n. 45093, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Ernesto Sticchi Damiani, prof. Natalino Irti, Michele Mammone e Mario Savini Nicci; e  presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Bari alla via Putignani n. 168 (studio legale prof. avv. Raffaele Rodio), giusta mandato a margine del ricorso;

C O N T R O
 

COMUNE DI TRIGGIANO, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso, in forza della delibera di G.M. n. 50 dell’8.4.2004 e della procura in calce al ricorso notificato il 5.4.2004, dall’avv. Raffaele Sannicandro, con studio in Bari, alla via Peucetia n. 28, dove elettivamente domicilia;

per l’annullamento
 

previa adozione di misure cautelari, di:

a. nota del Comune di Triggiano, prot. n. 1374/2794 del 4.2.2004, a firma del Dirigente del Settore Assetto del Territorio, ing. Felice A. Rubino, notificata alla ricorrente in data 7.2.2004; nonché ogni ulteriore atto precedente, susseguente o comunque richiamato o connesso;

b. tutti gli atti, allo stato ignoti negli estremi e nell’esatto contenuto, ovvero “comportamenti”come configurabili ai sensi dell’art. 34 primo comma D.L.vo 31.3.1998 n. 80, adottati in esecuzione dei provvedimenti sub lett. a) e b):

c. nonché,

      per il risarcimento del danno

derivante dall’illegittimo impedimento alla realizzazione di infrastrutture a servizio della rete di telefonia cellulare UMTS sull’edificio sito in Triggiano, alla via S. Pertini n. 64/b.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Triggiano.

Relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile 2005, il dott. Roberto M. Bucchi.

Uditi, altresì, l’avv. Martellotta, in sostituzione dell’avv. Sticchi Damiani, per la società ricorrente e l’avv. Sannicandro per il Comune resistente.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO
 

Con atto notificato il 5 aprile 2004 e depositato il successivo 20 aprile, la società H3G S.p.a. – titolare di “licenza individuale per la prestazione del servizio pubblico di comunicazioni mobili di terza generazione secondo lo standard UMTS e per la installazione della relativa rete sul territorio italiano”, rilasciata dall’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, con deliberazione n. 2/01/CONS del 10.1.2001 - impugnava il provvedimento meglio descritto in epigrafe, con il quale il Comune di Triggiano, facendo seguito alla denuncia di inizio attività presentata dalla ricorrente, relativa alla installazione di un impianto per la telefonia mobile sistema UMTS in via S. Pertini n. 64/B, comunicava che la suddetta denuncia “non può essere accolta”, in quanto “trattandosi di intervento riconducibile all’art. 3 lett. e) “interventi di nuova costruzione” del vigente D.P.R. 6.6.2001 n. 380, contrasta con le disposizioni di cui all’art. 22 comma 1 dello stesso D.P.R.”.

A sostegno del gravame la ricorrente deduceva le seguenti censure:

I) Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 86 e 87 del D.L.vo n. 259/2003; articoli 3, 10 e 22 del D.P.R.n. 380/2001; per eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare per difetto di motivazione, carenza dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza.

La premessa sui cui riposa il provvedimento impugnato – che l’installazione di impianti radio sarebbe soggetta alla ordinaria disciplina edilizia e che pertanto gli impianti di nuova costruzione dovrebbero essere preceduti dal rilascio di apposito permesso di costruire – muove dalla erronea interpretazione delle norme e dei principi, dettati dal legislatore in tema di comunicazione.

La Materia è oggi regolata dal D.L.vo n. 259/03 (Codice delle comunicazioni) che disegna un articolato “schema procedimentale”, cui la ricorrente ha pienamente ottemperato,volto al rilascio dei titoli abilitativi di settore che possono essere considerati sostitutivi degli ordinari titoli edilizi.

II) Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 86 e 87 del D.L.vo 259/2003; articoli 3, 10 e 22 del D.P.R. 380/01; artt. 2 e 3 della L. 241/90; art. 41 L. 166/02; artt. 1 e 3 D.P.R. 447/98; art. 1 L. 443/01; art. 2 D.P.R. 318/97; art. 4 L. 249/97; per eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare per difetto di motivazione, carenza dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza.

La denuncia di inizio attività trasmessa dalla ricorrente assume valenza edilizia, pertanto l’applicazione, invocata dal Comune resistente, del D.P.R. 380/01 comporta un inutile ed illegittima duplicazione delle procedure di assenso, contrastante con il principio di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative, posto dal legislatore delegato a fondamento della nuova disciplina di settore.

III) Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 86 e 87 del D.L.vo 259/2003; per eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare per difetto di motivazione, carenza dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza.

La diffida in esame poggia, esclusivamente sulla pretesa necessità di “duplicare” i procedimenti di assenso alla realizzazione degli impianti. Essa si pone dunque al di fuori delle ipotesi di intervento, riconosciute all’amministrazione locale dall’art. 87 nono comma del D.L.vo 259/2003.

Con atto depositato il 13 maggio 2004 si costituiva in giudizio il Comune di Triggiano controdeducendo alle tesi avversarie ed evidenziando che con nota prot. n. 9851 del 23.4.2004 ha integrato la motivazione del provvedimento impugnato, ribadendo il diniego della D.I.A. “anche nel rispetto della L. R. 8.3.2002 n. 5, tenuto conto soprattutto che questo Comune non è dotato di un piano né di un regolamento comunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.

Alla pubblica udienza del 21 aprile 2005 la causa era riservata per la decisione.

DIRITTO
 

1) Il ricorso è fondato in quanto sono meritevoli di accoglimento il primo e il secondo motivo di gravame.

2) La questione giuridica sottoposta all’esame del Collegio investe il rapporto tra la disciplina dettata dal Codice delle comunicazioni (D.L.vo n. 259/2003) che all’art. 87 subordina l’installazione di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche mobili GMS/UMTS al rilascio ad opera dell’Ente locale di apposita autorizzazione, e il nuovo Testo unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001) che all’art. 3 lett. e) ricomprende espressamente tra gli interventi di nuova costruzione”, come tali assoggettati a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 dello stesso D.P.R., “gli interventi di urbanizzazione primaria  e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune” nonché “l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”.

In particolare si pone il problema se l’autorizzazione rilasciata dal comune in base all’art. 87 del D.L.vo 259/03, consenta l’installazione delle stazioni radio ed incorpori il titolo abilitativo prescritto dal Testo unico dell’edilizia, contenendo ed assorbendo anche la verifica della compatibilità urbanistico edilizia dell’intervento, oppure sia necessario a tal fine acquisire anche il titolo edilizio.

3) Tra le varie interpretazioni proposte in argomento, il Collegio ritiene di aderire a quella, che si sta recentemente affermando nella giurisprudenza amministrativa, dell’assorbimento delle valutazioni urbanistico-edilizie nel procedimento delineato dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche (C.d.S. VI Sez. 21.1.2005 n. 100; TAR Veneto Sez. II 8.10.2004 n. 3621).

A tale conclusione la giurisprudenza (cfr. sul punto C.d. S. cit.) perviene evidenziando la ratio sottesa all’intero Codice delle comunicazioni, volta alla semplificazione e alla accelerazione delle procedure di concessione del diritto di installazione degli impianti di comunicazioni elettroniche (art. 4), che trova puntuale espressione:

- nella previsione che il responsabile del procedimento possa richiedere per una sola volta, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’integrazione della documentazione prodotta; si tratta di facoltà al cui esercizio le amministrazioni comunali possono determinarsi proprio per ottenere le integrazioni istruttorie necessarie per approfondire eventuali aspetti urbanistico-edilizi dell’intervento (art. 87 comma 5);

- nell’obbligo da parte del responsabile del procedimento di ricorrere all’istituto semplificante della conferenza di servizi in caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione  interessata;

- nella imposizione della realizzazione delle opere nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del termine autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio assenso (art. 87 comma 10).

4) In conclusione, il Collegio ritiene che l’imposizione da parte del Comune, per la realizzazione delle opere de quibus, anche del distinto titolo edilizio di cui al D.P.R. 380/2001,, mal si concilia con il sistema disegnato dal legislatore per il rilascio degli atti di assenso alla installazione delle infrastrutture necessarie per l’attivazione di impianti  radioelettrici, in quanto ciò comporterebbe un aggravio della procedura priva di utilità pratica, considerato che l’Amministrazione può svolgere all'interno dello stesso procedimento di cui all’art. 87 del D.L.vo 259/2003, anche la necessaria fase istruttoria inerente al giudizio di conformità urbanistica del progetto presentato, con assorbimento, quindi, del permesso di costruire.

5) Il ricorso deve quindi essere accolto.

6) Va rigettata invece la domanda di risarcimento del danno siccome genericamente formulata.

7) La novità della questione esaminata induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.
 

Il tribunale amministrativo regionale per la puglia Sede di Bari - Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 21 aprile 2005 con l’intervento dei signori:

Dott. Amedeo Urbano        Presidente

Dott. Francesco Bellomo   Componente

Dott. Roberto M. Bucchi    Componente Rel.  

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 13 maggio 2005

(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)