REPUBBLICA ITALIANA | Nr. 3824/2005 | |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | Reg. Sent. | |
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA | Nr. 1221/05 | |
Sede di Bari - Sezione Terza | Reg. Ric. |
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A |
sul ricorso n. 1221 del 2005, proposto ex art. 25 comma 5 della L. n. 241 del 1990, dall’avv. SALINARI DONATO, presente in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Bari alla via Principe Amedeo 82/A, presso lo studio dell’avv. Carla Epifania;
REGIONE PUGLIA, in persona del presidente p. t. dott. Nicola Vendola, rappresentata e difesa, come da mandato a margine dell’atto di costituzione, dagli avvocati Giovanni Pellegrino, Luigi Paccione, Fabiano Amati e Luca Alberto Clarizio;
PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA, non costituito;
previa adozione di idonee misure cautelari, della determina n. 2 del 13 giugno 2005 a firma del Segretario Generale del Consiglio regionale della Puglia con la quale non è stato accordato all’istante il diritto di accesso ai verbali di sezione, e quindi di visione delle schede elettorali dichiarate nulle dalle sezioni della circoscrizione di Taranto e delle tabelle di scrutinio, relative alle elezioni regionali in Puglia dell’anno 2005, e conseguentemente, all’occorrenza, di poter estrarre copia dei predetti documenti;
nonché per la declaratoria
del diritto dell’istante al suddetto accesso e per il conseguente ordine all’Amministrazione regionale convenuta di esibizione della documentazione predetta.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della regione Puglia.
Relatore, alla camera di consiglio del 30 agosto 2005, il dott. Roberto M. Bucchi.
Uditi, l’avv. Luciano Ancora, in sostituzione del ricorrente, e l’avv. Paccione per la regione Puglia.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
1) Con atto notificato il 15 luglio 2005 e depositato il successivo 30 luglio, l’avv. Donato Salinari ha impugnato, ai sensi dell’art. 25 della L. n. 241/90, la determina n. 2 del 13.6.2005 con cui il Segretario Generale del Consiglio Regionale della Puglia, si oppone alla istanza, dallo stesso avanzata, di visione ed estrazione copia dei verbali, delle tabelle di scrutinio e delle schede nulle delle sezioni della circoscrizione di Taranto, relative alle elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005.
2) Espone che l’interesse alla visione dei succitati documenti deriva dall’ essere stato candidato alla carica di consigliere regionale nella circoscrizione di Taranto per la lista “Forza Italia” nelle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale tenutesi il 3 e 4 aprile 2005 e dall’essersi collocato – sulla scorta dei dati dell’Ufficio Circondariale – quale secondo dei non eletti, con 38 voti di distacco dal primo dei non eletti.
3) La Regione Puglia ha negato il diritto di accesso invocato sulla basi di diverse motivazioni che vengono contestate dal ricorrente con un unico articolato motivo di ricorso:Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 c. 4 della L. 241/90.
3.I) Deduce che, al punto a) del provvedimento impugnato, la regione Puglia motiva il diniego sulla scorta della insuscettibilità di divulgazione dei documenti ”in virtù della loro peculiare ragione giuridica”.
Tuttavia l’art. 22 della L. 241/90 riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia “interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”, e tale va qualificato l’interesse del candidato alla conoscenza degli atti inerenti il procedimento di cui ha preso parte al fine di acclarare situazioni per lui pregiudizievoli, in quanto egli vanta una posizione giuridicamente tutelata alla conoscenza dell’attività della Commissione elettorale circoscrizionale ed alla verifica della correttezza della attribuzione dei voti espressi a suo favore.
3.II) Muove da un presupposto erroneo la motivazione di cui ai punti b) e c) laddove rappresenta l’esigenza di garantire la non alterabilità del risultato elettorale assicurata dalla conservazione delle schede in appositi plichi sigillati, e ciò in quanto tale principio, contrariamente a quanto sostiene l’Amministrazione regionale non comporta in senso assoluto l’impossibilità di divulgare le schede elettorali, in quanto la segretezza delle stesse si esaurisce con le operazioni di scrutinio ed è quindi sufficiente effettuare l’operazione di apertura dei plichi sigillati con le precauzioni e tutele del caso.
3.III) Inoltre non è supportata da alcun richiamo normativo la motivazione addotta dalla regione Puglia al punto d) della determina, laddove afferma che lo sforzo organizzativo richiesto per assecondare ll’istanza del ricorrente non sarebbe compatibile con la disciplina del diritto di accesso.
3.IV) E’ errato anche il richiamo, al punto e) del provvedimento gravato, dell’art. 24 della L. 241/90 che esclude l’accesso ai documenti amministrativi quando questo si traduce in un tentativo generalizzato di controllo sull’operato dell’amministrazione, in quanto le schede elettorali dichiarate nulle nella circoscrizione di Taranto sono 14.000 e non 80.000.
3.V) Infine è illegittima anche la motivazione di cui al punto f) con cui la Regione afferma di avere la detenzione dei plichi ma non la disponibilità del relativo contenuto.
4) Con atto depositato il 5 agosto 2005 si è costituita la regione Puglia che con successiva memoria ha controdedotto alle tesi avversarie.
5) Alla camera di consiglio del 30 agosto 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6) Il Collegio osserva che nell’ambito della domanda di accesso avanzata dall’avv. Salinari debbano essere tenuti distinti i diversi documenti oggetto della stessa.
7) Con riferimento alle schede elettorali il ricorso è infondato.
8) La questione sottoposta all’attenzione del Collegio - peraltro già incidentalmente affrontata da questa Sezione nella sentenza n. 3372 del 21.7.2005 - riguarda la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione detentrice dei plichi sigillati contenenti le schede elettorali ad una domanda di accesso inoltrata ai sensi dell’art. 24 della L. 241/90.
9) Questo Tribunale nella citata sentenza 3372/2005 ha affermato che “l’acquisizione delle schede non appare suscettibile dell’azione di accesso, sia perché non possono considerarsi documenti, ovvero documenti formati dalla amministrazione, sia perché sono contenute in plichi sigillati ed i sigilli non possono essere rimossi dall’amministrazione che detiene i plichi ma solo su ordine del giudice (l’art.15, l. 108/1968 disponendo la conservazione delle schede elettorali all’interno di un plico chiuso e sigillato, e quindi inalterabile ed inaccessibile, esclude di fatto che le stesse schede possano essere fisicamente oggetto di divulgazione e ostensione, dovendo assicurarsene l’integrità e intangibilità)…Né può ritenersi violato il principio di trasparenza e pubblicità, atteso che la conoscibilità dei risultati della consultazione elettorale è adeguatamente garantita nell’attuale sistema, sia dalla possibilità riconosciuta ai rappresentanti di lista di assistere alle operazioni di scrutinio nelle singole sezioni elettorali, ex art.74, d.p.r. 570/1960, sia dalla pubblicità assicurata agli atti del procedimento elettorale dall’art.70, d.p.r. cit. che sancisce il diritto di ogni elettore di prendere conoscenza dei verbali di sezione”.
10) Il Collegio quindi non ritiene di doversi discostare dall’indirizzo precedentemente assunto ma, anzi, ribadire che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come previsto e disciplinato dagli articoli 22 e ss. della L. 241/90, non è esercitabile nei confronti delle schede elettorali, in quanto vi si oppongono almeno due circostanze.
11) La prima consiste nel fatto che le schede elettorali, completato l’esame e l’eventuale riesame delle stesse, vengono, ai sensi dell’art. 15 della L. 17.2.1968 n. 108, chiuse in plico “suggellato e firmato dai componenti” dell’Ufficio centrale circoscrizionale e consegnate alla Regione, la quale cura la custodia di detti plichi ma non ha il potere di aprirli, infrangendo i sigilli, e disporre delle schede in essi contenute.
Tale disciplina speciale cui sono sottoposte le schede elettorali - giustificata dall’esigenza di garantirne l’integrità e l’intangibilità - a prescindere dallo loro qualificazione come “documento amministrativo”, si pone come un limite insuperabile all’applicabilità della disciplina generale del diritto di accesso, stante il rapporto di specialità che intercorre tra l’art. 15 della L. 108/68 e l’art. 22 della L. 241/90.
In altri termini, il principio generale che stabilisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi non è di per sé idoneo ad attribuire, all’amministrazione detentrice dei plichi contenenti le schede elettorali, il potere di infrangere i sigilli posti a garanzia della loro integrità.
12) La seconda circostanza è rappresentata dalla non ammissibilità – attualmente sancita dal comma 3 dell’art. 24 della L. 241/90 ma già affermatasi come principio giurisprudenziale - delle istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
Nel caso di specie l’accesso alle schede elettorali viene richiesto per effettuare un nuovo esame delle stesse, nella speranza di riscontrare eventuali errori o inesattezze in quantità tale da giustificare la correzione del risultato elettorale.
L’istanza tuttavia non è supportata da elementi precisi e circostanziati e mira ad una revisione generica dell’attività svolta nella circoscrizione elettorale di Taranto.
Pertanto, osserva il Collegio che tale operazione si risolverebbe in un controllo generalizzato dell’attività dell’amministrazione nel procedimento elettorale - peraltro già caratterizzato da numerosi disposizioni a tutela delle esigenze di partecipazione e trasparenza – in contrasto con le norme finalizzate alla rapida consolidazione del risultato elettorale.
13) Con riguardo alla istanza di accesso ai verbali delle sezioni elettorali ed alle tabelle di scrutinio il diniego opposto dalla Regione è invece illegittimo.
14) Tali documenti infatti non sono sottoposti ad alcun limite speciale che li sottragga all’applicabilità della disciplina generale di cui alla L. 241/90 e pertanto il diniego impugnato va annullato nella parte in cui comprende i verbali delle sezioni elettorali e le tabelle di scrutinio.
15) In conclusione quindi il ricorso deve essere rigettato nella parte in cui censura il diniego di accesso alle schede elettorali ed accolto nella parte in cui impugna il diniego di accesso ai verbali delle sezioni elettorali ed alle tabelle di scrutinio.
16) Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Il tribunale amministrativo regionale per la puglia Sede di Bari - Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 30 agosto 2005, con l’intervento dei signori:
Dott. Amedeo Urbano Presidente
Dott. Doris Durante Componente
Dott. Roberto M.
Bucchi Componente Rel.
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 08 settembre 2005
(Art. 55, Legge 27
aprile 1982 n.186)