REPUBBLICA ITALIANA N. 5434/2005
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA N. 752/98 – 1842/98
Sede di Bari - Sezione Seconda Reg.Ric.
 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui ricorsi nn. 752 e 1842 entrambi del 1998 proposti:

ric. n. 752/1998 da DE TULLIO Giancarlo rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Lofoco, presso il quale è elettivamente domiciliato in Bari alla via Pasquale Fiore n. 14;

contro

il Comune di Bari, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Comunale, domiciliataria presso il Palazzo di Città;

per  l'annullamento

- della nota del Comune di Bari prot. n. 529 del 16.01.1997, con la quale il Presidente della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto di dirigente amministrativo, preposto al settore di staff “relazioni con il pubblico”, comunicava la mancata ammissione del ricorrente a sostenere le prove orali;

- del verbale relativo alla valutazione delle prove scritte, non conosciuto;

- della delibera di G.M. di Bari n. 865, datata 11.04.1996, di nomina della Commissione Giudicatrice relativa al concorso di che trattasi;

- della delibera di G.M. di Bari n. 3822 del 23.10.1996, d’indizione del concorso di che trattasi;

- per quanto d’interesse, del vigente regolamento di “Disciplina per l’Accesso agli Impieghi” del Comune di Bari, e cioè della delibera di G.M. di Bari n. 3079 dell’08.08.1996;

- di ogni e qualsiasi atto del procedimento di valutazione, unitamente ad eventuali verbali della Commissione Giudicatrice, ancorché non conosciuti;

- del silenzio serbato dal Comune di Bari sulla richiesta d’accesso del ricorrente a tutti i documenti relativi alla suddetta procedura concorsuale, comunicata il 17.02.1998;

- delle prove orali sostenute dai candidati ammessi il giorno 14 marzo 1998, e delle altre prove comunque fissate e sostenute, in uno all’eventuale atto di proclamazione del vincitore (o dei vincitori) del concorso per cui è causa;

- di ogni altro atto precedente, seguente e/o comunque connesso a quello impugnato;

e nei confronti

di Trabace Matilde, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, presso il quale è elettivamente domiciliata in Bari alla via Abate Eustasio n. 5;

ric. n. 1842/1998 da DE TULLIO Giancarlo, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato;

CONTRO

il Comune di Bari, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Renato Verna dell’Avvocatura Comunale, domiciliatario presso il Palazzo di Città;

e nei confronti

di Trabace Matilde, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata;

per l’annullamento

- dell’aggiudicazione alla dott.ssa Matilde Trabace del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto di dirigente amministrativo, preposto al settore di staff “relazioni con il pubblico”, indetto dal Comune di Bari con delibera di G.M. n. 3822 del 23.10.1996;

- del provvedimento di nomina della dott.ssa Matilde Trabace;

- di ogni altro atto presupposto e connesso.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e della controinteressata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 17.11.2005 il Cons. Pietro Morea e uditi, altresì, l’Avv. Fabrizio Lofoco per il ricorrente, l’Avv. Rosaria Basile anche in sostituzione dell’Avv. Renato Verna per l’Amministrazione resistente e l’Avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi per la controinteressata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con atto notificato il 17.03.1998 (ric. n. 752/98) il dott. De Tullio Giancarlo, escluso dalle prove orali del concorso pubblico ad 1 posto di dirigente amministrativo presso il Comune di Bari, indetto con delibera di G.M. del 23.10.1996 n. 3822, ha impugnato l’atto di non ammissione in uno con tutti i precedenti atti meglio specificati in epigrafe.

Deduce le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 14 c. 2 della disciplina degli accessi agli impiegati del Comune di Bari; violazione del punto 8 del bando di concorso: la Presidenza della Commissione di concorso è stata assegnata illegittimamente ad un funzionario del Comune e Capo di Gabinetto del Sindaco, e non, invece, al Segretario generale al quale spetta per disposizione regolamentare;

2) violazione del principio di buon andamento per irregolare composizione della Commissione esaminatrice della quale hanno fatto parte due membri aggiunti quali esperti d’informatica e statistica sociale;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della disciplina comunale di accesso agl’impieghi: omessa predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove e di attribuzione dei relativi punteggi;

4) violazione dell’art. 3 della L. 07.08.1990 n. 241; violazione e falsa applicazione dell’art. 16 c. 5 lett. b) della disciplina comunale di accesso agli impieghi: omessa motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove;

5) eccesso di potere per manifesta incompetenza della Commissione esaminatrice a formulare le tracce di compiti scritti: illegittimamente la Commissione ha convertito la seconda prova scritta di “scienza dell’amministrazione” in prova di diritto amministrativo;

6) eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta: all’istante, per il curriculum, è stato attribuito un punteggio di 13,37 (coefficiente numerico) senza indicare e motivare la valutazione assegnata;

7) violazione degli artt. 22, 23 e 25 della L. 241/90 per avere l’amministrazione illegittimamente opposto rifiuto all’accesso di documenti (temi svolti dai concorrenti e verbali attestanti le valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice;

8) eccesso di potere per sviamento e illogicità: mancata predeterminazione di criteri riguardanti sia le prove scritte che quelle orali.

Resiste in giudizio il Comune di Bari, il quale spiega preliminarmente eccezione di tardività del ricorso, nella parte riguardante le censure avverso la composizione della Commissione esaminatrice; nel merito conclude per il rigetto.

Resiste in giudizio la controinteressata che contesta il ricorso chiedendone il rigetto.

Con ordinanza del 07.05.1998 n. 353 il T.A.R. ha respinto l’istamza cautelare proposta.

Con ordinanza del 16.06.2005 n. 525 è stata disposta integrazione del contraddittorio, assolta da parte ricorrente nei termini di rito.

Con successivo atto notificato il 04.08.1998 (ric. n. 1842/98) il dott. De Tullio Giancarlo ha impugnato l’atto di aggiudicazione alla dott.ssa Matilde Trabace del concorso pubblico per 1 posto di dirigente amministrativo, il provvedimento di nomina, nonché atti connessi.

Deduce le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 c. 5 e 6 della disciplina comunale per l’accesso agli impieghi: la controinteressata è priva del requisito di accesso al concorso in quanto fornita di qualifica d’impiegata e non di dirigente; la stessa, peraltro, si è occupata nell’attività lavorativa di rapporto subordinato privatistico, di progetti di finanziamento che costituiscono area diversa da quella di gestione richiesta dal bando di concorso;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 c. 1 D.P.R. 09.05.1994 n. 487: la Commissione esaminatrice ha invertito l’ordine di procedura provvedendo a valutare i titoli prima dello svolgimento e della correzione delle prove scritte, anziché dopo come prescritto dalla disposizione normativa.

Deduce, altresì, in via derivata le censure proposte con il primo ricorso.

Resistono in giudizio il Comune di bari e la controinteressata, che contestano i motivi dedotti chiedendone il rigetto.

Con ordinanza 31.08.1998 n. 578 il T.A.R. ha respinto l’istanza cautelare proposta.

Con ordinanza 20.05.2005 n. 525 è stata disposta integrazione del contraddittorio, assolta da parte ricorrente nei termini di rito.

Con memoria conclusiva le parti puntualizzano le proprie difese.

D I R I T T O

I ricorsi, stante la connessione soggettiva ed oggettiva, possono essere riuniti ai fini di un’unica pronuncia.

I medesimi ricorsi possono essere trattati unitariamente, in quanto volti a contestare a) il procedimento amministrativo di composizione della Commissione esaminatrice, in particolare, l’attribuzione della presidenza ad un dirigente comunale; b) la formulazione del secondo elaborato scritto, nella parte in cui la prova “di scienza dell’amministrazione” è stata illegittimamente convertita in prova di diritto amministrativo”; c) la valutazione dei titoli posseduti dalla controinteressata.

Deve ora il Collegio esaminare l’eccezione, spiegata dall’amministrazione resistente, di tardività del ricorso, con riferimento ai vizi riguardanti la composizione della Commissione esaminatrice.

L’eccezione è infondata.

Secondo pacifica regola giurisprudenziale (A.P. 29.01.2003 n. 1; 04.12.1998 n. 1) i bandi di concorso (e di gara) –e a fortiori gli atti procedimentali ad essi successivi costituiti dalla nomina della composizione esaminatrice- vanno, normalmente, impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell’interessato.

A fronte, infatti, della illegittima composizione della Commissione, il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare attuale all’impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se l’astratta e potenziale illegittimità della predetta Commissione si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alle procedure concorsuali, e, quindi, in una effettiva lesione della situazione giuridica, che solo da tale esito può derivare.

Può ora essere esaminato il merito dei due ricorsi.

Le censure relative all’illegittima composizione della Commissione esaminatrice, nella parte in cui la medesima è stata presieduta da un dirigente amministrativo del Comune diverso dal Segretario comunale, come, invece, prescrive il regolamento locale ex art. 14 c. 2, è fondata.

Ed invero, secondo l’art. 4 c. 2 del predetto regolamento, il Segretario comunale presiede commissioni di concorsi a dirigente.

Tale competenza attribuita al Segretario comunale, nella sua qualità di dirigente di Ufficio dirigenziale generale, non è derogabile, e, quindi, non surrogabile con l’attribuzione dello stesso compito ad altro dirigente, essendo la ratio della disposizione regolamentare finalizzata ad assegnare quell’incarico, in via esclusiva, al dirigente generale, in quanto coordinatore della dirigenza locale e massimo garante della legittimità dell’azione amministrativa.

D’altra parte la disposizione regolamentare che attribuisce al Segretario Generale il potere-dovere di presiedere la Commissione di concorso a dirigente è in linea con la fonte normativa statale di rango primario (art. 52 comma III della L. 142/90 concernente l’ordinamento locale) la quale prescrive che il Segretario Comunale “oltre alle competenze di cui all’art. 51 (che riguardano espressamente la Presidenza della Commissione di gara e di concorso attribuita ai dirigenti) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività”.

Orbene, secondo la norma statale primaria, spetta al Segretario Generale, in primo luogo, la Presidenza di Commissioni; ad essa si aggiunge il potere di sovrintendenza della funzione dirigenziale.

Può, pertanto, ritenersi che la norma regolamentare locale, in coerente derivazione da quella statale, abbia espressamente previsto e stabilito, quale criterio di scelta organizzativa, non derogabile, che la Presidenza della Commissione di concorso a dirigente spetti al Segretario Generale e non ad altro dirigente.

L’analisi che precede toglie significato ed effetto giuridico alla domanda di controparte, di disapplicazione della norma regolamentare; peraltro, introdotta con atto irrituale (memoria difensiva anziché ricorso incidentale).

La censura, invece, riguardante la materia oggetto della seconda prova scritta, individuata dal bando di concorso nella “scienza dell’amministrazione” e di fatto convertita in quella “di diritto amministrativo”, se configurabile, in astratto, avuto riguardo alla diversità delle due discipline, concernendo la materia di diritto amministrativo, il complesso sistematico di norme che regola l’attività della P.A. nei suoi aspetti (organizzazione, beni, mezzi, forme e tutela) e, investendo le scienze dell’amministrazione, lo studio sulla produttività e sulla funzionalità dei modelli di organizzazione della P.A., che costituisce, nello specifico, applicazione di metodi di direzione e di efficienza dei servizi finalizzati ad un risultato utile, in concreto la dedotta censura è inammissibile per genericità, non essendo stato esibito in giudizio il tema della seconda prova scritta, di cui è causa.

E’ fondata la censura con la quale si è dedotta l’illegittima valutazione del titolo di servizio prodotto dalla controinteressata e riguardante l’attività di consulenza prestata presso l’azienda .

Invero il bando di concorso ha prescritto quali titoli di servizio, l’attività di dirigente, ovvero di quadro svolto presso azienda pubblica e/o privata.

Tale attività s’inscrive in un rapporto di lavoro subordinato e si qualifica più propriamente quale servizio di gestione e di cura degli interessi aziendali.

Nella specie, invece, il servizio della controinteressata, valutato favorevolmente dall’amministrazione, non costituisce attività di gestione, bensì attività di consulenza e di ausilio tecnico volto ad ottenere finanziamenti pubblici.

Pertanto la valutazione relativa a quel titolo di servizio è viziata sotto un duplice profilo, in quanto ha debordato dai limiti fissati nel bando che esige a) la sussistenza di attività di direzione e di gestione (e non di consulenza); b) un contenuto dell’attività medesima consono alla funzione del posto messo a concorso, che riguarda il settore di relazioni con il pubblico.

Alla stregua di quanto precede, assorbite le residue censure, i ricorsi vanno accolti.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il tribunale amministrativo regionale per la puglia Sede di Bari Sezione ii, dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe e li accoglie; e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati ed ordina la rinnovazione del procedimento concorsuale, a partire dall’atto di composizione della Commissione esaminatrice, la quale deve essere presieduta dal Segretario Generale del Comune di Bari.

Spese compensaTE.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 17.11.2005, con l’intervento dei Magistrati:

Giancarlo GIAMBARTOLOMEI  Presidente

Pietro MOREA  Componente, Est.

Giuseppina ADAMO  Componente 

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 20 dicembre 2005

(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)