REPUBBLICA ITALIANA | N. 2128/1998 Reg. Ric. |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | |
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA | N. 289 Reg.Sent. |
SEZIONE II | Anno 2005 |
composto dai Signori:
Dott. Luigi Papiano Presidente
Dott. Giorgio Calderoni Consigliere, relatore
Dott. Grazia Brini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 999/2004 proposto
da:
FOSCHINI DOMENICA,
GORINI ANGELO, URBINI ROBERTA e VISANI DANIELA
Tutti rappresentati e difesi da:
VINCENZI AVV. ANTONIO
ZANOLI AVV. STEFANO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA S. VITALE N. 36
presso
ZANOLI AVV. STEFANO
contro
COMUNE DI FAENZA
rappresentato e difeso da:
BELLINI AVV. DEANNA
BILOTTI AVV. ELISA
ALBERTI MARIA ANNA
con domicilio eletto in BOLOGNA
PIAZZA S. FRANCESCO 2
presso
ALBERTI MARIA ANNA
per l’annullamento
dell’atto 14.7.1998, n. 5197/97;
per l’accertamento
del diritto alla corresponsione dei compensi ex art. 3 legge n. 165/82 e art. 4 legge n. 202/91, per la notificazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria (anni 1996, 1997, 1998 – primo semestre);
e per la consequenziale condanna dell’Amministrazione comunale;
Visto il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 9 dicembre 2004, il relatore Cons. Giorgio Calderoni ed uditi, altresì, l’Avv. Maffuccini, in sostituzione dell’Avv. Vincenzi, e l’Avv. Bilotti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
I. A sostegno delle domande in epigrafe, i ricorrenti deducono le censure di violazione dell’art. 3 legge n. 165/82 e dell’art. 4 legge n. 202/91, richiamandosi alla sentenza 29 aprile- 20 ottobre 1994 del Consiglio di Stato e sostenendo che l’attività di notificazione di atti su richiesta dell’Amministrazione finanziaria sarebbe estranea ed aggiuntiva rispetto ai compiti di istituto dei messi comunali (attinenti esclusivamente alla notificazione degli atti del Comune da cui dipendono), tanto più che per gli anni precedenti al 1996 il Comune di Faenza avrebbe erogato i corrispondenti compensi.
II. Il medesimo Comune si è costituito in giudizio e, con memoria depositata in vista della discussione della causa, ha preliminarmente eccepito la tardività ed inammissibilità del ricorso (per difetto di contenuto provvedimentale dell’atto impugnato e per mancata attivazione della procedura per la formazione del silenzio-inadempimento); nel merito, il Comune ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie.
III. Indi, all’odierna udienza pubblica, la causa è passata in decisione.
IV.1. Ciò premesso, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate in rito dalla difesa del Comune, stante l’infondatezza, nel merito, delle domande proposte con il ricorso.
IV.2. Invero, in una controversia assolutamente identica alla presente (anche per il richiamo alla decisione n. 1183/94 della V Sezione Cons. Stato), la Sez. I del T.A.R. Veneto ha svolto le seguenti considerazioni:
A) la suddetta pronuncia del Giudice amministrativo d’appello non appare dirimente, atteso che la stessa, riformando una decisione assunta dal TAR per il Piemonte nel 1982, si riferisce alla disciplina allora vigente, e non considera le variazioni successivamente intervenute, a partire dal 1992 e quindi prima (in quella come in questa fattispecie) che fosse emesso il provvedimento comunale oggetto del contendere;
B) perché un particolare, ulteriore compenso possa essere legittimamente corrisposto al dipendente, in eccedenza rispetto al trattamento tabellare, è necessario – argomentando a contrario rispetto alla sentenza testé citata – che la relativa prestazione lavorativa sia estranea ai compiti istituzionalmente affidati al lavoratore, e tale circostanza può ben essere desunta da speciali previsioni di legge;
C) il compenso ai messi comunali «per la notifica degli atti dell’Amministrazione delle finanze relativi all’accertamento ed alla liquidazione dei tributi, delle soprattasse, delle penalità e delle altre entrate erariali», nonché degli atti riguardanti i procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, ha trovato il suo ultimo fondamento normativo nell’art. 4, I comma, della l. 10 maggio 1976, n. 249, di conversione, con modificazioni, del d.l. 18 marzo 1976, n. 46;
D) tale disposizione è stata, peraltro, abrogata dall’art. 4 della l. 12 luglio 1991, n. 202, e, come rilevato nella condivisibile motivazione di T.A.R. Puglia - Lecce, II, 10 maggio 2000, n. 2343, “l’incertezza normativa derivante dall’abrogazione (…) è stata poi superata dall’articolo 34 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha fornito una nuova disciplina, fornita di efficacia retroattiva, dei compensi di notifica”.
L’art. 34, invero, stabilisce che “a decorrere dal 27 luglio 1991 e fino all’entrata in vigore della disciplina concernente il riordino dei compensi spettanti ai comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della pubblica amministrazione, al comune spetta, ove non corrisposta, la somma di lire 3000 per ogni singolo atto dell’amministrazione finanziaria notificato”.
1) va, allora, osservato, anzitutto, che l’efficacia di quest’ultima previsione decorre dalla stessa data in cui si erano prodotti gli effetti abrogativi del ripetuto art. 4 l. 202/91 sul previgente art. 4 della l. 249/76, e va, inoltre, rilevato come il precitato art. 34 individui il Comune come unico destinatario del compenso: la disposizione costituisce pertanto un’interpretazione autentica della precedente prescrizione abrogativa, con la quale il legislatore ha inteso escludere che - una volta introdotto il principio di onnicomprensività per i dipendenti comunali - continuasse a spettare un particolare compenso al singolo messo comunale per le notificazioni da questi effettuate (conf. T.A.R. Puglia - Lecce, 2343/00, cit.).
2) in conclusione, pertanto, quando fu emesso (in quel caso: 1996) il provvedimento comunale in controversia, nessuna previsione normativa giustificava l’attribuzione ai messi comunali dei diritti di notificazione e, così, una deroga al principio di onnicomprensività.
IV.3. Il Collegio condivide le suddette argomentazioni (per completezza e persuasività di disamina) e ritiene di farne applicazione nel caso di specie, stante la sua assoluta identità materiale (per oggetto del contendere) e temporale (per collocazione del provvedimento dell’Amministrazione, tra la legge n. 202/1991 e l’art. 34 legge n. 28/1999).
Alla stregua delle medesime considerazioni, il ricorso si rivela, pertanto, infondato, nel merito, ma le spese - attesa proprio l’anzidetta, peculiare collocazione temporale della fattispecie - possono essere integralmente compensate nei confronti dell’Amministrazione comunale intimata.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda, RESPINGE il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, il 9 dicembre 2004.
Presidente – f.to Luigi Papiano
Cons.rel.est. – f.to Giorgio Calderoni)
Depositata in Segreteria in data
Bologna, li
18.02.2005
Il Segretario
f.to Livia Monari.