REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

SEZIONE DI BRESCIA

            Registro Generale: 1532/2004

nelle persone dei Signori:

FRANCESCO MARIUZZO Presidente    

GIANLUCA MORRI Giudice, relatore  

STEFANO MIELLI Giudice   

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella udienza camerale del 14 Gennaio 2005

Visto il ricorso 1532/2004 proposto da:

CERIBELLI GIOVANNA

AUSTONI NICOLETTA

CASATI ANNIBALE

rappresentati e difesi da:

AUSTONI NICOLETTA

GASPARINI FEDERICA

con domicilio eletto in BRESCIA

VIA SOLFERINO, 4 

presso

GASPARINI FEDERICA 

contro

COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO 

non costituitosi in giudizio

 

per

l'annullamento dell'avviso sindacale del 26.7.2004 n. 5044 di convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria e delle delibere del Consiglio Comunale del 29.7.2004 nn. 32, 33 e 34 relative a Piano di Recupero e di Coordinamento;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visti tutti gli atti di causa;

Udito il relatore Dott. Gianluca Morri e udito, altresì, il difensore dei ricorrenti;

Visto l’art. 26 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come modificato dalla Legge 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza succintamente motivata per le seguenti ragioni di

FATTO E DIRITTO

L'Amministrazione intimata, in esecuzione dell'ordinanza istruttoria n. 1628 del 15.10.2004, ha depositato in giudizio le deliberazioni n. 36, 37 e 38 del 13.9.2004, con le quali il Consiglio comunale ha rideliberato sugli stessi oggetti delle delibere adottate nella seduta del 29.7.2004 e impugnate in questa sede.

Queste ultime deliberazioni non sono state oggetto di gravame da parte degli odierni ricorrenti.

I nuovi provvedimenti dell'Amministrazione, identici ai provvedimenti impugnati, determinano, pertanto, la sopravvenuta carenza d'interesse alla coltivazione del ricorso.

Il difensore dei ricorrenti insiste nella condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.

Trattandosi di applicare il principio della soccombenza virtuale è necessario soffermarsi brevemente sulla fondatezza delle censure sollevate.

A giudizio dei ricorrenti le delibere impugnate (adottate nella seduta straordinaria del 29.7.2004) devono ritenersi illegittime poiché l'avviso di convocazione del consiglio comunale sarebbe stato comunicato (in data 26.7.2004) senza rispettare il relativo termine stabilito dall'art. 9 dello Statuto che recita: “Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre”. Tale termine, secondo i ricorrenti, sarebbe da considerare libero, per cui il consiglio comunale non si sarebbe potuto riunire se non prima del giorno 30.7.2004.

Il Collegio, pur prendendo atto di alcune pronunce del giudice di primo grado citate dai ricorrenti a sostegno della loro tesi, ritiene tuttavia di condividere quanto affermato dal Consiglio di Stato secondo cui il termine previsto dall'art. 125 R.D. 4.2.1915 n. 148 (da cui trae fondamento l'art. 9 dello Statuto comunale quale espressione dell’autonomia locale) entro il quale gli avvisi di convocazione del consiglio comunale devono essere consegnati ai consiglieri in caso di sessioni straordinarie, deve essere calcolato partendo dal giorno successivo a quello iniziale e comprendendo quello finale (Cons. Stato, Sez. V, 28.1.1992, n. 85).

In sostanza, nel silenzio della legge che qualifica come “libero” un determinato termine, devono trovare applicazione di principi generali sul computo dei termini riassunti nella formula dies a quo non computatur in termina, dies ad quem computatur (Cfr. Cass. civile, Sez. I, 28.3.1997, n. 2807).

Ne consegue che, essendo stata rispettata la predetta regola, il ricorso doveva ritenersi infondato.

In applicazione della regola della soccombenza virtuale non si da quindi luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione dell'Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il T.A.R. per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza d'interesse.

Nulla per le spese.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BRESCIA, 14 Gennaio 2005  
 

NUMERO  SENTENZA 41 / 2005
DATA PUBBLICAZIONE 26 - 01 - 2005