REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
SEZIONE
DI BRESCIA
Registro
Ordinanze: 807/05
Registro Generale: 706/2005
nelle persone dei Signori:
FRANCESCO MARIUZZO Presidente
MAURO PEDRON Ref., relatore
FRANCESCO GAMBATO SPISANI Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio del 24
giugno 2005
Visto il ricorso 706/2005 proposto da:
COOP. CASA ISOLA SCRL
rappresentata e
difesa da:
DELLA
VITE LUCIANO
GAMBA FABRIZIO
con
domicilio eletto presso
la
SEGRETERIA DELLA SEZIONE
in
BRESCIA VIA MALTA, 12
contro COMUNE
DI CAPRIATE SAN GERVASIO rappresentato e difeso da: D'ETTORRE
MARIALUCIA FONTANA
FRANCESCO con
domicilio eletto in BRESCIA VIA
DIAZ, 28 presso FONTANA
FRANCESCO e
nei confronti di BERTUETTI CARLO ORIZZONTE |
non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, della deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10 marzo 2005, con la quale è stata adottata una variante generale al PRG;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI CAPRIATE SAN
GERVASIO
Udito il relatore Ref. MAURO PEDRON e uditi, altresì, i difensori delle parti;
Considerato a un sommario esame:
- con la deliberazione consiliare n. 10 del 10 marzo 2005 il Comune ha adottato una variante generale al PRG;
- la ricorrente lamenta la violazione dell’obbligo di astensione di due consiglieri (art. 78 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267), l’immotivato cambio di destinazione di un proprio terreno (già inserito nel piano di zona adottato con deliberazione consiliare n. 12 del 13 marzo 1995 e ora destinato ad area attrezzata per il gioco e lo sport), e la mancata previsione di un indennizzo per la reiterazione del vincolo espropriativo sul proprio terreno;
Rilevato ai fini della pronuncia cautelare:
- le osservazioni della ricorrente sull’obbligo di astensione dei due consiglieri comunali sembrano in astratto condivisibili. L’esenzione dall’obbligo di astensione prevista dall’art. 78 comma 2 del Dlgs. 267/2000 non vale quando vi sia una correlazione immediata e diretta tra la scelta urbanistica e specifici interessi dell’amministratore o dei parenti e affini entro il quarto grado;
- nel caso in esame la proprietà Dorici comprende alcuni mappali che in precedenza erano classificati come zona a verde privato vincolato e dopo la variante sono inseriti nel piano di riconversione n. 12 della zona C3. Allo stesso modo la proprietà Bertuetti comprende alcuni mappali precedentemente classificati in parte come fascia di rispetto e in parte come zona di completamento, i quali nella variante risultano suddivisi tra la zona B2 residenziale di completamento e il piano di riconversione n. 2. I 12 piani di riconversione compresi in tale zona riguardano ciascuno un’area di limitate dimensioni e prevedono il recupero a fini residenziali degli edifici esistenti. La relazione tecnica (pag. 63) precisa che questi piani hanno la finalità di allontanare dal centro abitato le attività produttive non compatibili con la residenza e sono incentivati mediante un indice di volumetria residenziale superiore a quello medio dei restanti piani di lottizzazione. Si tratta in definitiva di previsioni urbanistiche non destinate genericamente a una classe di soggetti ma riferite come disciplina di favore ad aree puntualmente individuate. L’interesse dei proprietari è quindi immediatamente percepibile come posizione differenziata rispetto agli altri cittadini;
- non sembra tuttavia che la ricorrente possa utilizzare a proprio vantaggio la mancata astensione. Per quanto riguarda le conseguenze della violazione dell’obbligo di astensione il PRG è considerato un provvedimento scindibile. L’art. 78 comma 4 del Dlgs. 267/2000 prevede che il vizio si concentri nelle previsioni urbanistiche correlate all’interesse dei consiglieri comunali senza trasmettersi all’intero provvedimento. La ricorrente non potrebbe quindi ottenere l’azzeramento del PRG per riproporre le proprie istanze nel successivo provvedimento di adozione. D’altra parte la ricorrente non ha chiarito se dall’annullamento dei piani di riconversione n. 2 e n. 12 possano derivare conseguenze favorevoli per le aree di sua proprietà;
- per quanto riguarda la scelta del Comune di non dare seguito al piano di zona adottato con la deliberazione consiliare n. 12/1995, non sembra che vi siano in questo orientamento sintomi di irragionevolezza o sviamento. Nel documento di inquadramento del nuovo PRG (pag. 24), una volta premesso che il Comune non è tenuto a dotarsi di piani di zona, è chiarito che questi piani non sarebbero utili in relazione alle esigenze edificatorie del territorio comunale;
- l’area della ricorrente passa dal piano di zona alla qualificazione come zona F2 (spazi attrezzati per il gioco e per lo sport). In questo passaggio si potrebbe individuare la reiterazione di un vincolo espropriativo. Secondo il Comune la circostanza che le possibilità edificatorie della zona F2 (impianti fissi per competizioni e allenamenti sportivi, impianti ricreativi inseriti in parchi pubblici e aree verdi di quartiere) siano sfruttabili anche a iniziativa dei privati escluderebbe la presenza di un vincolo espropriativo. Tuttavia quando l’edificazione richiede condizioni o qualità particolari, non presenti nella generalità dei proprietari, non vi è la certezza che in concreto le facoltà edificatorie siano conservate (normalmente solo gli imprenditori specializzati realizzano impianti sportivi per curarne poi la gestione, e quindi la cessione delle aree a tali soggetti è l’unica facoltà che residua ai proprietari, senza alcuna garanzia che questo possa effettivamente avvenire);
- peraltro la questione dell’indennizzo per la reiterazione dei vincoli esula dalla giurisdizione amministrativa (art. 39 comma 4 del DPR 8 giugno 2001 n. 327). La mancata previsione di tali indennizzi non incide sulle scelte urbanistiche e quindi non determina l’illegittimità del PRG;
Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
P.Q.M.
respinge la domanda cautelare.
La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
BRESCIA, 24 giugno 2005