R  E  P  U  B  B  L  I  C  A      I  T  A  L  I  A  N  A

N.

186/2005

   Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.

329/1999

   Reg. Ric.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sentenza depositata il 24.05.2005

 

Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano

 

costituito dai magistrati:

 

Luigi MOSNA                         - Presidente

Hans ZELGER                         - Consigliere

Terenzio DEL GAUDIO                    - Consigliere relatore

Margit FALK EBNER                       - Consigliere

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 329 del registro ricorsi 1999

presentato da

SAM S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Enrico Cazzaniga, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Dal Piaz, Maria Clotilde Ingrassia ed Umberto Musto, con domicilio eletto presso lo studio del terzo in Bolzano, Galleria Europa n. 3, giusta delega a margine del ricorso,                                                                        - ricorrente -

c o n t r o

COMUNE DI VIPITENO, in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta comunale n. 670 dd. 10.11.1999, rappresentato e difeso dagli avv. Peter Platter e Christoph Baur, con elezione di domicilio presso lo studio dei medesimi in Bolzano, P.tta della Mostra n. 2, giusta delega a margine dell'atto di costituzione,                                                                                                                                                                         - resistente -

e nei confronti della

SMK ITALIA S.r.l.,                                                                                       - non costituita -

per l'annullamento

1) della deliberazione della Giunta comunale di Vipiteno n. 458 dd. 25.08.1999 – appalto mediante procedura aperta per la fornitura e il montaggio dell’arredamento per la sala civica e biblioteca pubblica di Vipiteno – Approvazione del verbale del gruppo di lavoro e aggiudicazione dei lavori alla ditta SMK Italia di Egna;

2) dei verbali di gara della Commissione giudicatrice dell’appalto;

3) della nota prot. n. 5175/HK/vf, con la quale è stata comunicata alla SAM la sua esclusione dalla gara, in quanto il design, la fornitura, la dotazione e le dimensioni delle sedie offerte del tipo Teknica, TER1 e TER5 non corrispondono e non sono neanche equivalenti al tipo di sedia richiesto dal bando di gara e previsto dal progetto per l’arredamento e non si inseriscono di conseguenza in modo armonico nell’architettura della sala,

nonché per la condanna

dell’Amministrazione Comunale di Vipiteno ex art. 35 D. Lvo n. 80/1998 al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dalla SAM S.r.l.

Visto il ricorso notificato il 21.10.1999 e depositato in segreteria il 26.10.1999 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vipiteno dd. 10.12.1999;

Vista la memoria prodotta;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza dell’1.12.2004 il consigliere Terenzio Del Gaudio ed ivi sentito l’avv. I. Rampellotto, in sostituzione dell’Avv. U. Musto per la ricorrente e l’avv. G.D. Pittelli in sostituzione dell’Avv. Platter per il Comune di Vipiteno;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso notificato in data 21.10.1999 vengono impugnati i provvedimenti in epigrafe per i motivi di cui in seguito.

Si premette che, in seguito a quanto deciso con delibera di Giunta n. 294 del 26.5.1999, il Comune di Vipiteno, con bando di gara dd. 27.5.1999, indiceva la gara di appalto a procedura aperta per la fornitura ed il montaggio dell’arredamento della nuova sala civica e biblioteca pubblica.

Per il lotto 4, che qui rileva, il prezzo a base d’asta veniva indicato in lire 437.245.300 pari ad euro 225.818,35.

In data 6.8.1999 l’Autorità di gara, dopo la verifica della regolarità formale delle offerte, ammetteva i concorrenti alla gara e rimetteva la valutazione degli elementi tecnici delle offerte alla Commissione tecnica che, riunitasi in data 24.8.1999, escludeva l’offerta della ricorrente avendo rilevato, in riferimento alle posizioni n. 22.14.03.35, n. 22.14.03.37, n. 22.14.03.38 e n. 22.14.03.39 (cioè alle sedie con e senza braccioli costituenti la posizione prevalente e principale del lotto), la non corrispondenza e nemmeno l’equivalenza al tipo di sedia richiesta dal bando di gara.

Avverso l’esclusione, la ricorrente proponeva il presente ricorso deducendo il seguente complesso motivo di impugnazione:

Violazione di legge con riferimento agli artt. 1 e 8 del D.lgs. n. 358/1992; violazione di legge con riferimento all’art. 6 della legge provinciale n. 13/1992, nonché violazione dell’art. 8 e 20 del D.P.G.P. n. 19/1993; violazione degli artt. 1 e 13 del capitolato speciale d’appalto per le opere pubbliche; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta, altresì, quale violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241); sviamento”.

La ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento dei danni.

Con comparsa dd. 10.12.1999 si è costituito in giudizio il Comune di Vipiteno che, anche con successiva memoria dd. 24.11.2004, ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.

Alla pubblica udienza dell’1.12.2004 il ricorso veniva trattenuto in decisione. 

In data 9.12.2004 è stato depositato, ai sensi dell’art. 23 bis, n. 6, della legge 6.12.1971, n. 1034 (introdotto dalla legge 21.7.2000, n. 205), il dispositivo della sentenza, deciso nella camera di consiglio dell’1.12.2004. 

D I R I T T O

Il ricorso è infondato.

Si premette che, nel caso di specie, trattasi di gara d’appalto espletata mediante procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. b), del D. lgs. 24.7.1992, n. 358.

La ricorrente, in sintesi, lamenta violazione di legge in riferimento al D.lgs. n. 358/1992, all’art. 6 della legge provinciale n. 13/1992 ed agli artt. 8 e 20 del D.P.G.P. n. 19/1993, nonché violazione degli artt. 1 e 13 del Capitolato speciale d’appalto ed eccesso di potere sotto vari profili.

Le censure sono infondate.

L’elenco descrittivo delle forniture degli arredi della sala in argomento, richiede, per quanto d’interesse nell’odierno ricorso, che le sedie, che costituiscono la posizione principale della fornitura stessa, abbiano le seguenti caratteristiche: “Sedia con braccioli, accatastabile, allineabile, imbottita. Thonet/Vienna: mod. Thondo acciaio 10-S 121 o equivalente”.

L’offerta della ricorrente è stata esclusa dalla gara, in sede di disamina del parametro “Qualità”. Esclusa la ricorrente, la gara è stata aggiudicata alla SMK – Italia, unica ditta rimasta in gara per il lotto A4.

Deduce la ricorrente che, nonostante l’aggettivo “equivalente” apposto alla descrizione della sedia, il prodotto della fornitura sarebbe stato individuato dal progettista mediante un riferimento ad un prodotto specifico, fornito da una singola ditta, così violando la previsione di cui all’art. 8 del D.lgs. 24.7.1992, n. 358.

La Commissione di gara, sempre secondo la ricorrente, avrebbe rifiutato qualsiasi prodotto avente identiche caratteristiche sostanziali ma privo di uno specifico marchio. 

Osserva, innanzitutto, il Collegio che, in realtà, l’art. 8 del D.lgs. 24.7.1992, n. 358 ammette, nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatici non possano fornire una descrizione dell’oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati, la specificazione di un’origine o di una produzione determinata purché accompagnata dalla menzione «o equivalente».

Pertanto, non sussiste un divieto assoluto di indicare negli atti di gara le indicazioni di specie, purché un tanto sia finalizzato a fornire una precisa e comprensibile descrizione dell’oggetto agli interessati e garantisca la par condicio tra gli stessi.

Orbene, in osservanza al disposto normativo, l’art. 1 del capitolato d’oneri particolare della gara in argomento, nel fare riferimento all’elenco descrittivo delle forniture, specifica che “per ogni indicazione di tipo, marca ecc. vale sempre «o equivalente».

Giova precisare che la valutazione sull’equivalenza di un prodotto a quello descritto nel capitolato di gara rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica della Commissione di gara; valutazione che, salva l’ipotesi di manifesta illogicità, erroneità o irrazionalità non è sindacabile dal giudice (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4.2.2003, n. 560; sez. V, 6.8.2001, n. 4228; sez. VI, 2.4.1998, n. 410).

Lamenta ancora la ricorrente di essere stata esclusa dalla gara pur avendo offerto un prodotto dalle caratteristiche sostanziali assolutamente corrispondenti a quelle del prodotto descritto negli atti di gara salvo, al più, una diversità meramente estetica, che non avrebbe potuto legittimare l’esclusione per il motivo che le stesse non si inserirebbero in modo armonico nell’architettura della sala.

Per di più, la suddetta valutazione sarebbe stata presa in considerazione in sede di valutazione della “qualità” del prodotto quando, invece, il “valore estetico” costituiva già di per sé un autonomo e distinto parametro valutativo.

Aggiunge, inoltre, la ricorrente che la sedia specificamente individuata dal progettista, nell’elenco descrittivo delle forniture, non rispetterebbe la normativa in tema di sicurezza, atteso che l’art. 8 del D.P.G.P. 17.6.1993 dispone che le imbottiture delle sedie dei pubblici locali devono essere di classe 1/M e che, ai sensi del successivo art. 20, le sedie ove vengono tenuti pubblici spettacoli devono essere saldamente fissate al suolo ed avere il sedile a ribaltamento automatico.

Requisiti, questi, che non avrebbero le sedie offerte dall’aggiudicataria.

Le censure non hanno pregio.

Va, innanzitutto, precisato che la Commissione tecnica, in realtà, ha escluso la ricorrente motivando in maniera dettagliata la propria decisione.

Infatti, come risulta dal verbale dd. 24.8.1999 (cfr. all. al doc. n. 3 del Comune), la ricorrente è stata esclusa con la seguente motivazione: “Il design, la finitura, la dotazione e le dimensioni delle sedie offerte del tipo Teknica, Ter 1 e Ter 5 non corrispondono e non sono neanche equivalenti al tipo di sedia richiesto dal bando di gara e previsto dal progetto per l’arredamento e non si inseriscono di conseguenza in modo armonico nell’architettura della sala. Trattandosi delle posizioni principali del lotto, l’offerta deve essere esclusa dalla gara”.

Pertanto, è evidente che la non corrispondenza e la non equivalenza del prodotto offerto costituisce, di per sé, un legittimo motivo di esclusione dalla gara.

In particolare, deduce il Comune che l’uso multifunzionale della sala era stato progettato anche in base all’ingombro delle sedie.

Per l’uso “teatro/riunione” erano stati, infatti, calcolati in totale 452 posti, per l’uso “sala da ballo” 292 posti e per l’”arena” 345 posti a sedere.

Pertanto, una diversa dimensione delle stesse non avrebbe consentito il rispetto del progetto.

Nello specifico, la maggiore larghezza di circa 7 cm. delle sedie offerte dalla ricorrente, avrebbe causato circa 50 posti in meno rispetto al previsto, dovendosi comunque rispettare le misure minime di legge per le vie di fuga e per gli spazi fra le file di sedie.

Un tanto non viene, in alcun modo, contestato dalla ricorrente.

Per quanto attiene, poi, alle previsioni in materia di sicurezza, osserva il Collegio che, nel caso di specie, si tratta di una sala multifunzionale per la quale, pertanto, trova applicazione l’art. 20, comma 2, del D.P.G.P. 17.6.1993, n. 19 “Regolamento di cui all’art. 6, comma 3, della legge provinciale 13.5.1992, n. 13 – Misure di sicurezza e prevenzione incendi per locali e luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento” che prevede, specificamente, che “qualora in luoghi di pubblico spettacolo non provvisti di posti a sedere fissi, venga concesso dalla autorità l’impiego temporaneo di sedie, queste debbono venire collegate a gruppi di almeno otto o fila completa….”.  

Pertanto, si tratta di fattispecie diversa da quella del comma 1, che dispone, nel caso di posti fissi a sedere, che le sedie o le poltrone debbano essere saldamente fissate al suolo ed essere del tipo con sedile a ribaltamento automatico.

Per quanto attiene, poi, all’omologazione antincendio di classe 1/M, come risulta sia dalla nota dd. 18.8.1999 della SMK- Italia (cfr. doc. n. 15 del Comune) sia 16.11.2004 dell’Ufficio di polizia amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano (cfr. doc. n. 14 del Comune) il materiale usato per la composizione delle sedie offerte dall’aggiudicatario è conforme alla vigente normativa, essendo munito di certificazione attestante la classe 1/M di reazione al fuoco, come prescritto dal D.P.G.P. n. 19/1993. 

Va, peraltro, osservato che l’Ufficio pubblici spettacoli della Provincia, come risulta dal relativo certificato dd. 30.12.1999, ha rilasciato il prescritto certificato di agibilità dopo la verifica, da parte della competente Commissione provinciale di vigilanza, dell’osservanza delle norme antincendio (cfr. docc. n. 16 e 14 del Comune).

Concludendo, il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.

Va, altresì, rigettata la richiesta di risarcimento danni.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Rigetta, altresì, la domanda di risarcimento danni.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Vipiteno, che si liquidano in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA e CAP come per legge.

Nulla per le spese per la controinteressata non costituita.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 01.12.2004.

IL PRESIDENTE                                                          L'ESTENSORE

Luigi MOSNA                                              Terenzio DEL GAUDIO

/br/