R
E P U B
B L
I C A
I T
A L I
A N
A |
N. |
186/2005 |
Reg. Sent. |
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO |
N. |
329/1999 |
Reg.
Ric. |
Il
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa |
Sentenza
depositata il 24.05.2005 |
|
|
Sezione
Autonoma per la Provincia di Bolzano |
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||
costituito
dai magistrati: |
|
Luigi
MOSNA
- Presidente
Hans
ZELGER
- Consigliere
Terenzio
DEL GAUDIO
- Consigliere relatore
Margit
FALK EBNER
- Consigliere
ha
pronunziato la seguente
S
E N T E N Z A
sul
ricorso iscritto al n. 329 del
registro ricorsi 1999
presentato
da
SAM
S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore
Enrico Cazzaniga,
rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Dal Piaz,
Maria Clotilde Ingrassia ed Umberto Musto, con domicilio eletto presso lo studio
del terzo in Bolzano, Galleria Europa n. 3, giusta delega a margine del ricorso,
- ricorrente
-
c
o n t r o
COMUNE
DI VIPITENO, in
persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della
deliberazione della Giunta comunale n. 670 dd. 10.11.1999, rappresentato e
difeso dagli avv. Peter Platter e Christoph Baur, con elezione di domicilio
presso lo studio dei medesimi in Bolzano, P.tta della Mostra n. 2, giusta delega
a margine dell'atto di costituzione,
- resistente -
e
nei confronti della
SMK
ITALIA S.r.l.,
- non costituita -
per l'annullamento
1)
della deliberazione della Giunta comunale di Vipiteno n. 458 dd. 25.08.1999 –
appalto mediante procedura aperta per la fornitura e il montaggio
dell’arredamento per la sala civica e biblioteca pubblica di Vipiteno –
Approvazione del verbale del gruppo di lavoro e aggiudicazione dei lavori alla
ditta SMK Italia di Egna;
2)
dei verbali di gara della Commissione giudicatrice dell’appalto;
3)
della nota prot. n. 5175/HK/vf, con la quale è stata comunicata alla SAM la sua
esclusione dalla gara, in quanto il design, la fornitura, la dotazione e le
dimensioni delle sedie offerte del tipo Teknica, TER1 e TER5 non corrispondono e
non sono neanche equivalenti al tipo di sedia richiesto dal bando di gara e
previsto dal progetto per l’arredamento e non si inseriscono di conseguenza in
modo armonico nell’architettura della sala,
nonché
per la condanna
dell’Amministrazione
Comunale di Vipiteno ex art. 35 D. Lvo n. 80/1998 al risarcimento dei danni
tutti patiti e patiendi dalla SAM S.r.l.
Visto
il ricorso notificato il 21.10.1999 e depositato in segreteria il 26.10.1999 con
i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vipiteno dd. 10.12.1999;
Vista
la memoria prodotta;
Visti
gli atti tutti della causa;
Designato
relatore per la pubblica udienza dell’1.12.2004 il consigliere Terenzio Del
Gaudio ed ivi sentito l’avv. I. Rampellotto, in sostituzione dell’Avv. U.
Musto per la ricorrente e l’avv. G.D. Pittelli in sostituzione dell’Avv.
Platter per il Comune di Vipiteno;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F
A T T O
Con
il ricorso notificato in data 21.10.1999 vengono impugnati i provvedimenti in
epigrafe per i motivi di cui in seguito.
Si
premette che, in seguito a quanto deciso con delibera di Giunta n. 294 del
26.5.1999, il Comune di Vipiteno, con bando di gara dd. 27.5.1999, indiceva la
gara di appalto a procedura aperta per la fornitura ed il montaggio
dell’arredamento della nuova sala civica e biblioteca pubblica.
Per
il lotto 4, che qui rileva, il prezzo a base d’asta veniva indicato in lire
437.245.300 pari ad euro 225.818,35.
In
data 6.8.1999 l’Autorità di gara, dopo la verifica della regolarità formale
delle offerte, ammetteva i concorrenti alla gara e rimetteva la valutazione
degli elementi tecnici delle offerte alla Commissione tecnica che, riunitasi in
data 24.8.1999, escludeva l’offerta della ricorrente avendo rilevato, in
riferimento alle posizioni n. 22.14.03.35, n. 22.14.03.37, n. 22.14.03.38 e n.
22.14.03.39 (cioè alle sedie con e senza braccioli costituenti la posizione
prevalente e principale del lotto), la non corrispondenza e nemmeno
l’equivalenza al tipo di sedia richiesta dal bando di gara.
Avverso
l’esclusione, la ricorrente proponeva il presente ricorso deducendo il
seguente complesso motivo di impugnazione:
“Violazione
di legge con riferimento agli artt. 1 e 8 del D.lgs. n. 358/1992; violazione di
legge con riferimento all’art. 6 della legge provinciale n. 13/1992, nonché
violazione dell’art. 8 e 20 del D.P.G.P. n. 19/1993; violazione degli artt. 1
e 13 del capitolato speciale d’appalto per le opere pubbliche; eccesso di
potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti,
illogicità, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta,
altresì, quale violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge
7.8.1990, n. 241); sviamento”.
La
ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento dei danni.
Con
comparsa dd. 10.12.1999 si è costituito in giudizio il Comune di Vipiteno che,
anche con successiva memoria dd. 24.11.2004, ha chiesto il rigetto del ricorso,
siccome infondato.
Alla
pubblica udienza dell’1.12.2004 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
In
data 9.12.2004 è stato depositato, ai sensi dell’art. 23 bis, n. 6, della
legge 6.12.1971, n. 1034 (introdotto dalla legge 21.7.2000, n. 205), il
dispositivo della sentenza, deciso nella camera di consiglio dell’1.12.2004.
D
I R I T T O
Il
ricorso è infondato.
Si
premette che, nel caso di specie, trattasi di gara d’appalto espletata
mediante procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. b), del D. lgs. 24.7.1992,
n. 358.
La
ricorrente, in sintesi, lamenta violazione di legge in riferimento al D.lgs. n.
358/1992, all’art. 6 della legge provinciale n. 13/1992 ed agli artt. 8 e 20
del D.P.G.P. n. 19/1993, nonché violazione degli artt. 1 e 13 del Capitolato
speciale d’appalto ed eccesso di potere sotto vari profili.
Le
censure sono infondate.
L’elenco
descrittivo delle forniture degli arredi della sala in argomento, richiede, per
quanto d’interesse nell’odierno ricorso, che le sedie, che costituiscono la
posizione principale della fornitura stessa, abbiano le seguenti
caratteristiche: “Sedia con braccioli,
accatastabile, allineabile, imbottita. Thonet/Vienna: mod. Thondo acciaio 10-S
121 o equivalente”.
L’offerta
della ricorrente è stata esclusa dalla gara, in sede di disamina del parametro
“Qualità”. Esclusa la ricorrente,
la gara è stata aggiudicata alla SMK – Italia, unica ditta rimasta in gara
per il lotto A4.
Deduce
la ricorrente che, nonostante l’aggettivo “equivalente”
apposto alla descrizione della sedia, il prodotto della fornitura sarebbe stato
individuato dal progettista mediante un riferimento ad un prodotto specifico,
fornito da una singola ditta, così violando la previsione di cui all’art. 8
del D.lgs. 24.7.1992, n. 358.
La
Commissione di gara, sempre secondo la ricorrente, avrebbe rifiutato qualsiasi
prodotto avente identiche caratteristiche sostanziali ma privo di uno specifico
marchio.
Osserva,
innanzitutto, il Collegio che, in realtà, l’art. 8 del D.lgs. 24.7.1992, n.
358 ammette, nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatici non possano
fornire una descrizione dell’oggetto del contratto mediante specifiche
sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati, la
specificazione di un’origine o di una produzione determinata purché
accompagnata dalla menzione «o
equivalente».
Pertanto,
non sussiste un divieto assoluto di indicare negli atti di gara le indicazioni
di specie, purché un tanto sia finalizzato a fornire una precisa e
comprensibile descrizione dell’oggetto agli interessati e garantisca la par
condicio tra gli stessi.
Orbene,
in osservanza al disposto normativo, l’art. 1 del capitolato d’oneri
particolare della gara in argomento, nel fare riferimento all’elenco
descrittivo delle forniture, specifica che “per
ogni indicazione di tipo, marca ecc. vale sempre «o equivalente».
Giova
precisare che la valutazione sull’equivalenza di un prodotto a quello
descritto nel capitolato di gara rientra nell’ambito della discrezionalità
tecnica della Commissione di gara; valutazione che, salva l’ipotesi di
manifesta illogicità, erroneità o irrazionalità non è sindacabile dal
giudice (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4.2.2003, n. 560; sez. V, 6.8.2001, n. 4228;
sez. VI, 2.4.1998, n. 410).
Lamenta
ancora la ricorrente di essere stata esclusa dalla gara pur avendo offerto un
prodotto dalle caratteristiche sostanziali assolutamente corrispondenti a quelle
del prodotto descritto negli atti di gara salvo, al più, una diversità
meramente estetica, che non avrebbe potuto legittimare l’esclusione per il
motivo che le stesse non si inserirebbero in modo armonico nell’architettura
della sala.
Per
di più, la suddetta valutazione sarebbe stata presa in considerazione in sede
di valutazione della “qualità”
del prodotto quando, invece, il “valore
estetico” costituiva già di per sé un autonomo e distinto parametro
valutativo.
Aggiunge,
inoltre, la ricorrente che la sedia specificamente individuata dal progettista,
nell’elenco descrittivo delle forniture, non rispetterebbe la normativa in
tema di sicurezza, atteso che l’art. 8 del D.P.G.P. 17.6.1993 dispone che le
imbottiture delle sedie dei pubblici locali devono essere di classe 1/M e che,
ai sensi del successivo art. 20, le sedie ove vengono tenuti pubblici spettacoli
devono essere saldamente fissate al suolo ed avere il sedile a ribaltamento
automatico.
Requisiti,
questi, che non avrebbero le sedie offerte dall’aggiudicataria.
Le
censure non hanno pregio.
Va,
innanzitutto, precisato che la Commissione tecnica, in realtà, ha escluso la
ricorrente motivando in maniera dettagliata la propria decisione.
Infatti,
come risulta dal verbale dd. 24.8.1999 (cfr. all. al doc. n. 3 del Comune), la
ricorrente è stata esclusa con la seguente motivazione: “Il design, la finitura, la dotazione e le dimensioni delle sedie offerte
del tipo Teknica, Ter 1 e Ter 5 non corrispondono e non sono neanche equivalenti
al tipo di sedia richiesto dal bando di gara e previsto dal progetto per
l’arredamento e non si inseriscono di conseguenza in modo armonico
nell’architettura della sala. Trattandosi delle posizioni principali del
lotto, l’offerta deve essere esclusa dalla gara”.
Pertanto,
è evidente che la non corrispondenza e la non equivalenza del prodotto offerto
costituisce, di per sé, un legittimo motivo di esclusione dalla gara.
In
particolare, deduce il Comune che l’uso multifunzionale della sala era stato
progettato anche in base all’ingombro delle sedie.
Per
l’uso “teatro/riunione” erano
stati, infatti, calcolati in totale 452 posti, per l’uso “sala da ballo” 292 posti e per l’”arena” 345 posti a sedere.
Pertanto,
una diversa dimensione delle stesse non avrebbe consentito il rispetto del
progetto.
Nello
specifico, la maggiore larghezza di circa 7 cm. delle sedie offerte dalla
ricorrente, avrebbe causato circa 50 posti in meno rispetto al previsto,
dovendosi comunque rispettare le misure minime di legge per le vie di fuga e per
gli spazi fra le file di sedie.
Un
tanto non viene, in alcun modo, contestato dalla ricorrente.
Per
quanto attiene, poi, alle previsioni in materia di sicurezza, osserva il
Collegio che, nel caso di specie, si tratta di una sala multifunzionale per la
quale, pertanto, trova applicazione l’art. 20, comma 2, del D.P.G.P.
17.6.1993, n. 19 “Regolamento di cui
all’art. 6, comma 3, della legge provinciale 13.5.1992, n. 13 – Misure di
sicurezza e prevenzione incendi per locali e luoghi di pubblico spettacolo o
trattenimento” che prevede, specificamente, che “qualora
in luoghi di pubblico spettacolo non provvisti di posti a sedere fissi, venga
concesso dalla autorità l’impiego temporaneo di sedie, queste debbono venire
collegate a gruppi di almeno otto o fila completa….”.
Pertanto,
si tratta di fattispecie diversa da quella del comma 1, che dispone, nel caso di
posti fissi a sedere, che le sedie o le poltrone debbano essere saldamente
fissate al suolo ed essere del tipo con sedile a ribaltamento automatico.
Per
quanto attiene, poi, all’omologazione antincendio di classe 1/M, come risulta
sia dalla nota dd. 18.8.1999 della SMK- Italia (cfr. doc. n. 15 del Comune) sia
16.11.2004 dell’Ufficio di polizia amministrativa della Provincia autonoma di
Bolzano (cfr. doc. n. 14 del Comune) il materiale usato per la composizione
delle sedie offerte dall’aggiudicatario è conforme alla vigente normativa,
essendo munito di certificazione attestante la classe 1/M di reazione al fuoco,
come prescritto dal D.P.G.P. n. 19/1993.
Va,
peraltro, osservato che l’Ufficio pubblici spettacoli della Provincia, come
risulta dal relativo certificato dd. 30.12.1999, ha rilasciato il prescritto
certificato di agibilità dopo la verifica, da parte della competente
Commissione provinciale di vigilanza, dell’osservanza delle norme antincendio
(cfr. docc. n. 16 e 14 del Comune).
Concludendo,
il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Va,
altresì, rigettata la richiesta di risarcimento danni.
Le
spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano -
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta
il ricorso.
Rigetta,
altresì, la domanda di risarcimento danni.
Condanna
la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di
Vipiteno, che si liquidano in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA e CAP come
per legge.
Nulla
per le spese per la controinteressata non costituita.
Ordina
che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 01.12.2004.
IL
PRESIDENTE
L'ESTENSORE
Luigi
MOSNA
Terenzio DEL GAUDIO
/br/