REPUBBLICA ITALIANA Sent. n.  57/2005
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 797/2004
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA        
SEZIONE PRIMA  
 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

     sul ricorso n° 797/04 proposto da Conscoop - Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro di Forlì, soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato Decimo e Carlo Dore ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Cagliari, via Alghero n° 35;  

     contro

     Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Melis e Genziana Farci, dell’Ufficio Legale dell’Ente, presso la cui sede in Cagliari, via Roma n°145, è elettivamente domiciliato;

     e nei confronti di

     Restauri e Recuperi s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con la 3 Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Giangiacomo Allodi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Antonello Rossi, in Cagliari, via Bellini n°26;

     3 Impianti s.r.l. in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;

     per l’annullamento

     della determinazione 30/6/2004 n°52 con la quale il Dirigente del Servizio Appalti del Comune di Cagliari ha escluso il consorzio ricorrente dalla gara bandita dal medesimo comune per l’affidamento dell’appalto integrato relativo alla predisposizione della progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell’immobile denominato ex scuola “Azuni”;

     del bando e del disciplinare di gara nella parte in cui impongono l’indicazione dei progettisti anche alle imprese munite di qualificazione SOA;

     del verbale di gara;

     del provvedimento di aggiudicazione in favore dell’A.T.I. costituita tra la Restauri e Recuperi s.r.l. e la 3 Impianti s.r.l.;

     del contratto eventualmente stipulato e del provvedimento di consegna dei lavori ove intervenuto;

     Visto il ricorso con i relativi allegati.

     Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e del raggruppamento di imprese controinteressato.

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

     Visti gli atti tutti della causa.

     Udita alla pubblica udienza del 17/11/2004 la relazione del consigliere Alessandro Maggio e uditi altresì l’avvocato Renato Decimo per la parte ricorrente e l’avvocato Federico Melis per l’amministrazione resistente, nonché l’avvocato Antonello Rossi, in sostituzione dell’avvocato Giangiacomo Allodi per il raggruppamento controinteressato.

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

     FATTO

     Il Comune di Cagliari ha bandito un pubblico incanto per l’affidamento dell’appalto integrato relativo alla predisposizione della progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell’immobile denominato ex scuola “Azuni”.

     Alla selezione ha partecipato il Conscoop - Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro di Forlì, soc. coop. a r.l., il quale, però, con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti 30/6/2004 n°52, è stato escluso dalla gara per non aver indicato il nome dell’Architetto iscritto all’albo professionale qualificato per la redazione del progetto.

     Dopodiché l’appalto è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese tra la Restauri e Recuperi s.r.l. e la 3 Impianti s.r.l.

     Ritenendo esclusione dalla gara ed altri atti del procedimento concorsuale meglio indicati in epigrafe, illegittimi, il Conscoop li ha impugnati, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.

     1) Trattandosi di appalto integrato, il bando di gara prevedeva che, “i concorrenti dovessero possedere adeguata qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione”.

     Stabiliva, inoltre, che le imprese singole o associate, dovessero, ai sensi dell’art. 19 comma 1 ter, L. n°109/1994, dichiarare i dati indentificativi del progettista incaricato della progettazione, specificando se appartenente al proprio staff tecnico, oppure associato o incaricato. E che le imprese prive di qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione dovessero indicare o associare, per la redazione del progetto esecutivo, un ingegnere e un architetto iscritti all’albo professionale, qualificati per la realizzazione del progetto esecutivo con adeguata esperienza professionale nello specifico settore.

     Essendo in possesso della qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione sino alla V classifica, il ricorrente si è limitato ad allegare alla domanda di ammissione alla gara, la correlativa attestazione SOA e ad indicare, come professionista incaricato della progettazione esecutiva l’ing. Achille Foti, specificando che costui era componente dello staff tecnico dell’impresa.

     Illegittimamente, pertanto, l’amministrazione, in aperto contrasto col bando e col disciplinare di gara, ha preteso che il ricorrente consorzio indicasse fra i progettisti anche un architetto.

     Laddove, poi, bando e disciplinare anzidetti dovessero intendersi nel senso di imporre anche ai concorrenti in possesso di adeguata qualificazione SOA, il rispetto della prescrizione che impone di indicare un architetto fra i progettisti, i medesimi sarebbero illegittimi per violazione degli artt. 8 e 19 della L. n°109/1994.

     2) L’aggiudicazione dell’appalto all’A.T.I. capeggiata dalla Restauri e Recuperi s.r.l., è viziata, in via derivata, dall’illegittima esclusione dalla gara dell’odierno ricorrente.

     Si sono costituite in giudizio sia l’amministrazione intimata che la controinteressata che con separate memorie si sono opposte all’accoglimento del ricorso.

     Alla pubblica udienza del 17/11/2004 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.

     DIRITTO

     In via pregiudiziale occorre esaminare la questione di rito sollevata sia dall’amministrazione resistente che dalla controinteressata.

     Sostengono costoro, che il ricorso sarebbe inammissibile per non aver il ricorrente dimostrato quale concreto vantaggio conseguirebbe dall’eventuale accoglimento del ricorso e dalla conseguente riammissione al procedimento di gara.

     L’eccezione è palesemente infondata.

     In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide, l'esclusione da una gara d'appalto lede, di per sé, l’interesse di chi la subisce a veder valutata la propria offerta, indipendentemente dall'esito della procedura concorsuale. Pertanto, l'interesse a ricorrere, in capo al concorrente escluso sussiste ex se, senza necessità che questi dimostri, anche, che il risultato della gara sarebbe sicuramente o probabilmente a lui favorevole (cfr, fra le tante, Cons. Stato VI Sez., 14/10/2003 n°6280, IV Sez., 12/6/2003 n°3310, V Sez., 13/11/2002 n°6294, C.Si. 22/4/2002 n°203).

     Il ricorso va, dunque, esaminato nel merito dove risulta fondato.

     Il bando di gara, a pag. 5, stabiliva espressamente: “Le imprese, singole o associate, dovranno dichiarare i dati identificativi del progettista di cui intendono avvalersi specificando se appartenente al proprio staff tecnico oppure associato o incaricato.

     Le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione devono, ai sensi dell'articolo 19, comma 1  ter, della L. n°109/1994, così come modificata dalla L. 1/10/2002 n°166, indicare o associare per la redazione del progetto esecutivo un ingegnere e un architetto iscritti all'albo professionale qualificati alla realizzazione del progetto esecutivo, con adeguata esperienza professionale nello specifico settore, documentata mediante curriculum vitae”.

     Il disciplinare di gara, a sua volta, a pag. 14, disponeva: “Inoltre, trattandosi di appalto integrato, i concorrenti devono, altresì, possedere adeguata qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione e devono avvalersi di (o associarsi con) un ingegnere e un architetto, iscritti all'albo professionale, qualificati.

     In ogni caso devono presentare a pena di esclusione dichiarazione riportante di dati identificativi dei progettisti di cui intendono avvalersi”.

     Orbene, l’avversata esclusione risulta motivata con riguardo alla mancata indicazione di un architetto quale progettista. Tuttavia, come emerge incontrovertibilmente dalle riportate prescrizioni della lex specialis della gara, tale indicazione era richiesta solo da parte dei concorrenti privi di adeguata qualificazione per attività di progettazione e costruzione.

     Il consorzio ricorrente, indicato come progettista incaricato della progettazione esecutiva l’ing. Achille Foti, e precisato che si trattava di componente dello staff tecnico dell’impresa, ha prodotto, unitamente alla domanda di partecipazione, adeguata attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione, pertanto non era tenuto ad indicare fra i progettisti un architetto.

     L’impugnato provvedimento di esclusione dalla gara è, quindi, viziato e la sua illegittimità si riflette sul successivo provvedimento di aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese capeggiato dalla controinteressata. Entrambi vanno, pertanto, annullati.

     In conseguenza del disposto annullamento il Consorzio Conscoop dovrà essere riammesso alla gara, al fine di valutarne l’offerta.

     Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei confronti dell’amministrazione resistente, mentre possono essere compensate nei riguardi della controinteressata.

     P.Q.M.

     IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA

     Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il  provvedimento di esclusione dalla gara del ricorrente consorzio e quello di aggiudicazione dell’appalto in favore del raggruppamento temporaneo di imprese capeggiato dalla controinteressata.

     Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 4.500/00 (quattromilacinquecento) oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge. Compensa le suddette spese nei confronti della controinteressata.

     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

     Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 17/11/2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Paolo Turco,    presidente;

Manfredo Atzeni,   consigliere;

Alessandro Maggio,   consigliere – estensore. 
 

Depositata in segreteria oggi: 13 gennaio 2005

Il Segretario generale f.f.