REPUBBLICA ITALIANA Sent. n.  172/2005
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 1306/2004
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

       
 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1306/2004, proposto dal Signor Gaetano Alfredo CAU, rappresentato e difeso dall'avv. Pasqualino Federici, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Cagliari, in persona del Presidente della Corte d'Appello di Cagliari in carica e il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati;

per il riconoscimento del diritto di accesso

e per la condanna

dell'Amministrazione al rilascio dei verbali delle sedute del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Cagliari relativi e prodromici alla delibera del parere negativo per l'idoneità all'esercizio di funzioni requirenti, espresso nei confronti del ricorrente l'8 novembre 2004.

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Nominato relatore per la Camera di Consiglio del 26 gennaio 2005 il Consigliere Marco Lensi;

     Uditi altresì gli Avvocati delle parti, come da separato verbale;

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

     In data 23 luglio 2004, il ricorrente, magistrato di Cassazione con funzioni di giudice del Tribunale di Sassari, avendo presentato istanza di trasferimento alla Procura Generale presso la Sezione Distaccata di Corte d'Appello di Sassari con funzioni di Sostituto Procuratore Generale, chiedeva al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Cagliari di esprimere il parere in ordine alla sua idoneità all'esercizio di funzioni requirenti.

In data 8 novembre 2004 il predetto Consiglio esprimeva parere negativo che veniva ritualmente comunicato al ricorrente.

Col ricorso in esame il ricorrente chiede che si ordini all'amministrazione l'esibizione degli atti già richiesti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 25 novembre 2004, ricevuta dall'amministrazione in data 29 novembre 2004.

Con tale istanza il ricorrente chiedeva, ai sensi della legge n. 241 del 1990, al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Cagliari copia autentica, o conforme, dei verbali di tutte le sedute relative alla deliberazione del medesimo Consiglio in data 8 novembre 2004, con la quale era stato espresso nei confronti del ricorrente parere negativo per l'esercizio di funzioni requirenti.

Con nota in data 29 novembre 2004 il Presidente della Corte d'Appello di Cagliari rifiutava l'accesso ai citati documenti precisando "che si tratta di sedute non pubbliche, costituenti atti interni" e che, per quanto concerne la deliberazione in questione e la relativa motivazione, tale documentazione era stata integralmente trasmessa all’interessato.

Il ricorrente sostiene l'illegittimità del diniego, posto che la circostanza che trattasi di "atti interni" non può ritenersi ostativa all’esibizione degli atti medesimi, in quanto il diritto di accesso riguarda prevalentemente proprio gli atti interni.

Conclude per l'accoglimento del ricorso.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.

Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2005, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione - sollevata dalla Difesa Erariale - di carenza di legittimazione passiva del Consiglio Superiore della Magistratura, mentre deve essere disattesa l’analoga eccezione sollevata dalla Difesa Erariale avuto riguardo al Ministero della Giustizia, trattandosi del Ministero entro cui è incardinato l'organo che ha adottato gli atti richiesti ed al quale è stata avanzata la richiesta di accesso.

Il ricorso è fondato.

Premesso che il ricorrente, con l'istanza di accesso in questione, ha chiesto copia autentica, o conforme, dei verbali di tutte le sedute relative alla deliberazione del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Cagliari del 8 novembre 2004, con la quale è stato espresso nei confronti del medesimo parere negativo per l'esercizio di funzioni requirenti e che con nota in data 29 novembre 2004 il Presidente della Corte d'Appello di Cagliari ha rifiutato l'accesso ai citati documenti precisando "che si tratta di sedute non pubbliche, costituenti atti interni" e che, per quanto "concerne la deliberazione in questione e la relativa motivazione, tale documentazione le è stata integralmente trasmessa", deve ritenersi la fondatezza delle censure mosse in proposito dal ricorrente, secondo cui la circostanza che trattasi di "atti interni" non può ritenersi – per ciò solo - ostativa all’esibizione degli atti medesimi.

Non può essere infatti condiviso, per l'ipotesi in esame, l'assunto della Difesa Erariale secondo cui il diritto di accesso agli atti del procedimento sorge, per il soggetto destinatario dello stesso, solo dopo l'adozione del provvedimento finale che, tuttavia, nel caso di specie, non è ancora intervenuto; dovendosi, al contrario, evidenziare come, proprio nel caso in esame, debba essere garantita all'interessato la partecipazione al procedimento in questione con piena cognizione degli atti endoprocedimentali, onde consentirgli la più ampia possibilità di controdedurre alle valutazioni espresse nel citato parere del Consiglio Giudiziario, ovviamente prima dell'adozione del provvedimento finale conclusivo del procedimento medesimo.

Ritenuta, per giurisprudenza pacifica, l'ammissibilità del diritto di accesso agli atti interni; considerato che nel caso di specie non ricorrono esigenze di riservatezza della tutela di terze persone; considerato altresì che l'amministrazione, nel provvedimento di rifiuto dell'accesso, non ha evidenziato ulteriori particolari ragioni a sostegno del rifiuto medesimo; considerato infine che non solo l'orientamento giurisprudenziale, ma anche quello legislativo in materia risultano univocamente volti a garantire nella maniera più ampia il diritto di accesso del cittadino agli atti della pubblica amministrazione (vedasi, da ultimo, il disegno di legge n. 3890/B, di recente approvazione, recante modifiche e integrazioni alla legge n. 241/90), deve conseguentemente ritenersi la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni richieste dalla legge n. 241/90 per la tutela del diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione.

Stante altresì la ritualità del ricorso in esame esperito dal ricorrente ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 241/90, il ricorso deve essere accolto, dovendosi, conseguentemente, ordinare all'amministrazione l'esibizione in favore del ricorrente degli atti dal medesimo richiesti e sopra specificati.

Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'amministrazione e devono essere contenute nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

estromette dal giudizio il Consiglio Superiore della Magistratura e accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, ordina all'amministrazione di consentire l'accesso del ricorrente agli atti di cui motivazione.

Condanna l'amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida forfettariamente in complessivi euro 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 26 gennaio 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:

Lucia Tosti,   Presidente;

Rosa Panunzio,  consigliere;

Marco Lensi,   consigliere estensore. 
 

Depositata in segreteria oggi: 11 febbraio 2005

                                          Il Segretario generale f.f.