REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise - Sezione unica di Campobasso - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi  n. 582/1997 e  725/1997  proposti da

DI SANZA Luigi

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giannattasio Maurizio e Alda Colesanti,  ed elettivamente domiciliato in Campobasso presso lo Studio dell’Avv. Bucci, Via Principe di Piemonte, n. 29;

contro

COMUNE DI ISERNIA

in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso lo stesso, in Campobasso, Corso Umberto n. 43;

per l’annullamento

(ricorso n. 582/1997) della delibera della Giunta comunale di Isernia del 12.5.1997, n. 392;

del verbale della Commissione esaminatrice 22.4.1997;

(ricorso n. 725/1997) della delibera della Giunta comunale di Isernia del 28.7.1997, n  621;

Visti i suddetti due ricorsi con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dall’ Amministrazioni resistenti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla udienza pubblica del 19.10.2005, il  dottor Antonio Massimo Marra;

Uditi, altresì,  i difensori delle parti: Avv. Colesanti per il ricorrente e l’Avv. Colalillo per il Comune intimato.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: 

Rilevato:

che,  in via preliminare, i suddetti due ricorsi possono essere riuniti, attesa la loro connessione soggettiva ed oggettiva, che ben giustifica la definizione dell’insorta controversia con un’unica sentenza;

che l’istante ha impugnato gli atti in epigrafe indicati mediante i quali l’Amministrazione comunale, ha nominato quale Dirigente Capo Settore per il periodo di un anno l’Arch. Coppola;

Ritenuto:

che con ordinanza 12.5.1997, n. 392  la Sezione ha sospeso le impugnate delibere, sul rilievo che la scelta del Dirigente fosse carente di motivazione; che con successiva delibera 28.7.1997, n. 621 – anch’essa impugnata -  la Giunta comunale di Isernia ha riattivato il procedimento di nomina, ed a conclusione dello stesso, con quest’ultima delibera 621/87, ha rinnovato il conferimento dell’incarico al controinteressato;

che a sostegno dell’introdotta impugnativa l’interessato ha dedotto: violazione di legge per omessa e/o carente motivazione, poiché anche la successiva delibera emessa in esecuzione della predetta ordinanza non avrebbe reso comprensibile l’iter logico seguito in riferimento ai curricula prodotti, alle specifiche esperienze lavorative ovvero alla formazione professionale dei candidati;

Considerato:

che, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, la detta determinazione 621/97 pare, al Collegio, supportata da motivazione congrua e sufficiente;

che, detta motivazione deve reputarsi congrua, atteso che, come espressamente emerge nella vista delibera di conferimento, l’incarico è stato affidato all’Arch. Coppola “in quanto in relazione al curriculum presentato, è il professionista che può maggiormente concretizzare ed attuare gli obiettivi programmatici in relazione alla fase istruttoria dell’adattando PRG e delle esigenze urbanistiche post terremoto, nonché la soluzione delle problematiche istituzionali più urgenti;

che il conferimento dell’incarico di dirigente costituisce un atto che integra certamente un rapporto fiduciario della Giunta comunale;

che la scelta di un professionista che sappia meglio realizzare ad attuare gli obiettivi programmatici dell’ente locale,  rientra, invero, nell’ambito della discrezionalità dell’Amministrazione, configurando la manifestazione del suindicato rapporto fiduciario nell’attuazione dei programmi perseguiti dall’ente comunale;

che corrobora tale conclusione l’indirizzo secondo cui: la potestà di nomina dei dirigenti negli enti locali nel vigente sistema normativo, fondandosi su un rapporto fiduciario caratterizzato dalla revocabilità della nomina, dalla sua rinnovabilità e dalla possibilità di conferimento dell’incarico a soggetto estraneo all'Amministrazione, non presuppone una valutazione comparativa in sede di scelta, nè tanto meno l'instaurazione di una procedura concorsuale, dovendosi esclusivamente accertare in capo al singolo dirigente il possesso, in assoluto, dei requisiti professionali per l'espletamento della funzione (T.A.R. Umbria, 1 aprile 1998, n. 239);

che, nel caso di specie, l'Amministrazione nella successiva delibera di conferimento dell’incarico ha  adottato una motivazione incentrata sugli aspetti specifici di professionalità richiesti per tale incarico dirigenziale, in relazione agli obiettivi e programmi che intendeva realizzare;

che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Sezione unica di Campobasso – previa riunione dei due ricorsi in epigrafe:

Spese compensate.

Così deciso, in Campobasso, il 19.10.2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

Calogero Piscitello Presidente

Orazio             Ciliberti          Primo Referendario

Antonio           M. Marra Referendario, estensore

IL PRESIDENTE 

L’ESTENSORE