REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.127/2005
Reg.Dec.
N. 1867 Reg.Ric.
ANNO 2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1867/2004, proposto dalla Provincia di Novara, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Scaparone, ed elettivamente domiciliata presso il dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46;
contro
la IMCO Progetti e Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Giardini, Alessandro Mazza, Arturo Marzano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Sabotino, n. 45;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Piemonte, sez. I, 12 novembre 2003, n. 1582, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della società appellata;
viste le memorie e i documenti prodotti dalle parti;
visti tutti gli atti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 19 novembre 2004 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi l'avvocato Ferola su delega dell’avv. Scaparone per l’appellante, e l'avvocato Marzano per l’appellata;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado la società odierna appellata impugnava la deliberazione della Giunta provinciale di Novara 11 settembre 2003, n. 562, che disponeva la sospensione dell’attività di cava nei confronti della IMCO, in relazione all’azienda Santa Rosa, nel Comune di Casalbeltrame.
La sospensione dell’attività veniva disposta a titolo cautelare, sul presupposto della inosservanza, da parte dell’impresa, delle prescrizioni e condizioni impartite in sede di valutazione di impatto ambientale.
1.1. Il T.a.r. adito, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il primo dei motivi di ricorso, con cui si deduceva il vizio di incompetenza, e assorbiva tutte le altre censure.
Osservava il T.a.r. che:
- stante la separazione tra funzione politica e funzione amministrativa – gestionale, la competenza a vigilare sull’osservanza di una v.i.a. spetterebbe non all’organo politico, bensì al competente dirigente di settore; sicché, sarebbe incompetente la Giunta provinciale che, nella specie, ha adottato il provvedimento;
- non rileverebbe che la v.i.a. sia di competenza della Giunta provinciale, perché nella specie non verrebbe in considerazione un contrarius actus, che richiederebbe la medesima competenza, bensì un provvedimento sanzionatorio posto in essere nell’esercizio del potere di vigilanza, che, come tale, non implicherebbe alcuna valutazione politica, ma atterrebbe alla sfera amministrativo – gestionale.
1.2. Ha proposto appello la Provincia di Novara, con cui vengono mosse motivate critiche alla sentenza gravata, e con cui vengono altresì articolate controdeduzioni anche in relazione ai motivi del ricorso di primo grado che il T.a.r. ha assorbito.
1.3. A sua volta parte appellata si è costituita in giudizio, opponendosi all’accoglimento del gravame e riproponendo, in via subordinata, tutti i motivi del ricorso di primo grado che il T.a.r. ha assorbito.
2. Con il primo motivo di appello viene criticata la sentenza gravata.
Si osserva che:
- la valutazione di impatto ambientale sarebbe un provvedimento che comporta valutazioni attinenti alla pianificazione dell’ambiente che, come tali, rientrerebbero nella sfera politica e che sarebbero, pertanto, di competenza dell’organo politico, la Giunta provinciale;
- nella disciplina statale (l. n. 349/1986, art. 6) il Ministro per l’ambiente, competente a pronunciarsi in ordine alla v.i.a., sarebbe anche competente a sospendere le attività contrastanti con la v.i.a. medesima;
- come nella legge statale, così nella legge regionale (l.r. Piemonte, n. 40 del 1998, art. 21), la sospensione delle attività contrastanti con la v.i.a. sarebbe di competenza della medesima autorità che ha la competenza in ordine alla v.i.a., vale a dire la giunta provinciale;
- i provvedimenti di sospensione rientrerebbero tra gli atti di autotutela che, per il principio del contrarius actus, sarebbero di competenza della stessa autorità che ha adottato il provvedimento originario.
3. L’appello è infondato.
3.1. Il d.lgs. n. 29 del 1993 (ora trasfuso nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, segnatamente, art. 4), e il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. enti locali) (art. 107), hanno dato attuazione al principio della separazione tra politica e amministrazione, individuando gli atti di competenza dei dirigenti, e riservando agli organi politici solo gli atti politici, di indirizzo politico – amministrativo, e di alta amministrazione.
In tale prospettiva, rientrano nelle competenze dirigenziali i provvedimenti autorizzatori e quelli che applicano sanzioni per l’inosservanza delle autorizzazioni rilasciate (art. 107, t.u. n. 267 del 2000).
Quanto alla v.i.a., non è in questa sede rilevante stabilire se in ordine ad essa sia competente l’organo politico ovvero la dirigenza, non essendoci, sul punto, nel caso specifico, contestazione alcuna.
Quale che sia la soluzione, deve affermarsi che, una volta adottato il provvedimento di v.i.a., la successiva attività di vigilanza sul rispetto della v.i.a., e la eventuale irrogazione di sanzioni, rientra nelle competenze dirigenziali.
Invero, le eventuali scelte politiche o di alta amministrazione si esauriscono nell’adozione (o diniego) della v.i.a.
La successiva attività di vigilanza e sanzionatoria, è invece attività amministrativo – gestionale.
3.2. Neppure può aderirsi alla tesi di parte appellante che fa leva sull’autotutela e sul principio del contrarius actus.
Ciò in quanto il principio del contrarius actus, in base al quale l’atto di ritiro rientra nella stessa competenza del provvedimento su cui incide, si applica solo in relazione all’autotutela provvedimentale, che è, appunto, quella che si esercita mediante atti di ritiro (revoca, decadenza, annullamento, abrogazione).
Nel caso di specie, non risulta esercitato il potere di autotutela provvedimentale, bensì il diverso potere di vigilanza e irrogazione di sanzioni.
Anche in un settore finitimo, quello edilizio, sono previste diverse competenze in ordine al rilascio del permesso di costruire e all’adozione di atti di autotutela provvedimentale, da una parte, e in ordine all’esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori, dall’altra parte (rispettivamente artt. 13 e 27, d.P.R. n. 380 del 2001, t.u. dell’edilizia).
3.3. Né può essere condiviso l’argomento di parte appellante che fa leva sulla legge statale n. 349 del 1986 (art. 6, comma 6), che prevederebbe la competenza ministeriale non solo in ordine alla v.i.a., ma anche in ordine al potere di sospendere le attività violative della v.i.a.
Invero, la norma è anteriore alla riforma della dirigenza (d.lgs. n. 29 del 1993 e t.u. n. 267 del 2000), e va oggi letta e interpretata alla luce del mutato assetto delle competenze.
Ne consegue che anche l’art. 21, l. r. n. 40 del 1998, che disciplina la vigilanza e le sanzioni in caso di violazione della v.i.a., laddove prevede che la sospensione delle attività violative va disposta <<dall’autorità competente>>, va letto e interpretato in chiave adeguatrice al nuovo assetto della dirigenza.
3.4. In conclusione, si deve ritenere che, alla luce del mutato assetto della dirigenza e della separazione tra sfera politica e amministrativa, in tema di valutazione di impatto ambientale, quando il relativo provvedimento rientra nella competenza di organi politici, tale competenza si applica anche agli atti di autotutela provvedimentale, per il principio del contrarius actus, mentre rientrano nella competenza dirigenziale le attività di vigilanza sul rispetto della v.i.a. e di irrogazione delle eventuali sanzioni, trattandosi di attività amministrativo – gestionale.
4. Per quanto esposto, l’appello va respinto.
Ne consegue, essendo fondato il vizio di incompetenza, il necessario assorbimento degli altri motivi del ricorso di primo grado.
5. Le spese possono essere compensate in considerazione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2004 con la partecipazione di:
Claudio VARRONE - Presidente
Sabino LUCE - Consigliere
Carmine VOLPE - Consigliere
Giuseppe MINICONE - Consigliere
Rosanna DE NICTOLIS -
Cons. rel. ed est.
Presidente
Consigliere Segretario
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
il.....................................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della
Sezione
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale
(Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è
stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del
Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 1867/2004
FF