N.476/2005

Reg. Dec.

N. 591 Reg. Ric.

Anno 2003 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 591/2003, proposto dall’impresa METALSIGMA TUNESI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria della costituenda associazione temporanea con l’impresa SOMEC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Benedetto Giovanni Carbone ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, viale di Villa Grazioli, n.13;

contro

la Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Costa, dall'avv. Renate Von Guggenberg e dall'avv. Maria Larcher ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del primo, via Eleonora Pimentel, n. 2;

e nei confronti di

Impresa FRENER & REIFER METALLBAU, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Sanino e dall'avv. Maurizio Sartori ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del primo, viale Parioli, n. 180;

per l'annullamento

della sentenza del T.R.G.A. - Sez. Autonoma Provincia di Bolzano - n. 526 del 27 novembre 2002;

     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia e quello, contenente appello incidentale, dell’impresa  Frener & Reifer Metallbau;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visto il dispositivo di sentenza  n. 366/04;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore alla pubblica udienza del 22 giugno 2004 il Consigliere Nicola Russo;

     uditi gli Avv.ti B. G. Carbone e M. Costa;

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con bando di gara 9.10.2001 la Provincia autonoma di Bolzano ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la costruzione della facciata, carpenteria metallica e lavori da vetraio, per la nuova sede di Bressanone della Libera Università di Bolzano.

Quale criterio di aggiudicazione era previsto l’offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi in base al prezzo (51 %) e alla qualità (49 %) in conformità agli artt. 36, comma 1, lettera b), e 39 L.P. 17.06.1998, n. 6.

Per quanto riguarda il prezzo, l’offerta economica consisteva nell’indicazione del prezzo unitario e del prezzo totale a fianco di ciascuna delle prestazioni riportate nell’apposito elenco predisposto dall’Amministrazione.

Per quanto riguarda la qualità, il capitolato condizioni prevedeva (capo I, n. 5) la compilazione e sottoscrizione del documento “valutazione della qualità”; prevedeva inoltre (capo I, n.6) la produzione della documentazione tecnica dei prodotti e, inoltre, la presentazione di un modello della facciata dell’anello in scala 1:1 corrispondente nelle misure e nel materiale, realizzato sulla base delle specifiche dell’elenco delle prestazioni e dei disegni costruttivi allegati al capitolato.

In particolare, il documento “valutazione della qualità” era costituito:

a) dall’elenco delle prestazioni, in cui in diverse voci specifiche sono, in aggiunta, riportati degli esempi di prodotti, per mettere in grado l’offerente di conoscere in dettaglio la qualità di materiale richiesta, nonché la forma e l’estetica del prodotto da offrire. Viene stabilito che i prodotti offerti saranno confrontati, all’atto della valutazione comparativa delle offerte, con i prodotti esemplari e giudicati in base a un criterio di “equivalenza” (1.2.1);

b) dall’elenco degli elementi costruttivi e dei prodotti contenente una lista di tutti gli elementi costruttivi e dei prodotti di fornitura da prendere in considerazione per la valutazione della qualità con indicazione dei punteggi massimi assegnabili in caso di equivalenza ottimale (1.2.2);

c) dalla documentazione tecnica dei prodotti esemplari contenenti i disegni di dettaglio, specifiche ed eventuali estratti di prospetti e costituenti la base per i prodotti offerti, nonché per il giudizio di equivalenza (1.2.3).

Viene stabilito (punto 1.2.4) che l’offerente deve riportare nell’elenco degli elementi costruttivi tutti i prodotti da essa proposti e che, qualora singoli prodotti non fossero ivi riportati, nella valutazione comparativa si considererà offerto il prodotto esemplare al prezzo di offerta.

Inoltre (punto 1.2.5) che i prodotti offerti devono essere documentati, analogamente a quanto previsto per la “documentazione tecnica dei prodotti esemplari”, con una apposita “documentazione tecnica dei prodotti dell’impresa”, contenente specifiche, disegni costruttivi, dati relativi a superficie, colore ed eventuali foto, confrontabili con la documentazione di base.

Si stabilisce infine (1.3) che -ai fini del giudizio di equivalenza- i dati contenuti in questa documentazione saranno confrontati con il documento base, ossia, con la “documentazione tecnica dei prodotti esemplari” e che, se un offerente non raggiunge nel giudizio di qualità, sia a livello di singole posizioni che nel totale, almeno il 50 % del punteggio per la qualità possibile, viene automaticamente escluso.

Quanto ai punteggi, i criteri di valutazione prevedevano fino a punti 1280 ai fini della valutazione di equivalenza del campione di facciata, e fino a 3320 punti per la valutazione tecnica vera e propria, in totale 4600 punti.

Ad una prima riunione in data 11.12.2001 l’autorità di gara ammetteva 4 ditte, tra cui la ricorrente ed odierna appellante Metalsigma Tunesi e la controinteressata Impresa Frener & Reifer Metallbau.

Alla seconda riunione, avvenuta in data 18.12.2001, l’autorità di gara, preso atto dei risultati cui era pervenuta la commissione tecnica incaricata della valutazione della qualità delle offerte, escludeva le ditte Consorzio Cooperative Costruzioni (C.C.C.) e la ricorrente ed odierna appellante, in quanto non avevano conseguito almeno il 50 % del punteggio possibile per la qualità.

L’appalto veniva quindi aggiudicato all’odierna appellata, controinteressata, impresa Frener & Reifer.

Di qui il ricorso della Metalsigma al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano, con il quale sono stati impugnati tutti gli atti del procedimento, compreso il bando di gara del 9.10.2001, il verbale del 18.12.2001, recante l’esclusione dell’A.T.I. ricorrente e il provvedimento di aggiudicazione.

A sostegno del ricorso originario venivano dedotti i seguenti motivi:

1) Violazione dell’art. 39 della L.P. n. 6/98 e dei principi generali in materia – Violazione della lex specialis di gara – Eccesso di potere per errore materiale, irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento – Difetto di motivazione.

2) Violazione della lex specialis di gara - Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento – Violazione dell’art. 39 della L.P. n. 6/98 e dei principi generali in materia.

3) Illegittimità delle prescrizioni di gara e delle successive determinazioni assunte in merito dalla Commissione di gara per violazione dell’art. 39 della L.P. n. 6/98 e dei principi generali in materia – Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà.

Proponeva ricorso incidentale l’Impresa Frener & Reifer Metallbau eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’ impugnazione del bando per tardività, per acquiescenza e per mancanza di interesse, e deducendo il seguente motivo:

“Violazione dell’Art. 31.5 a del Capitolato speciale di appalto e dell’art. 1.3 del documento “valutazione della qualità.”

Con sentenza n. 526/02 del 27.11.2002 il Tribunale di Bolzano respingeva il ricorso principale prescindendo dall’esame delle eccezioni di inammissibilità.

Avverso tale decisione, notificata l’11.12.2002, l’A.T.I. Metalsigma Tunesi - Somec, con atto notificato in data 10.1.03 e depositato il 22 successivo, ha proposto appello a questo Consiglio di Stato chiedendone l’annullamento previa sospensione. L’appello ripropone sostanzialmente i motivi originari, disattesi dalla decisione gravata, sotto i profili che saranno esaminati in occasione della decisione di merito.

Avverso la medesima sentenza n. 526/02, l’impresa Frener & Reifer Metallbau, con atto notificato in data 10.2.2003, ha proposto appello incidentale, concludendo in via principale per il rigetto dell’appello, ed in via subordinata per l’accoglimento dell’appello incidentale.

Si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano, che conclude per il rigetto dell’appello.

Con decisione n. 8226/2003 la Sezione disponeva incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione Provinciale, invitandola a depositare una documentata relazione nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della decisione, ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte.

L’Amministrazione appellata provvedeva a depositare la relazione in data 26 gennaio 2004.

Alla pubblica udienza del 22 giugno 2004 la causa è stata trattenuta in decisione. Prima di tale udienza le parti hanno depositato memorie, con cui hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive e replicato a quelle avversarie, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

D I R I T T O

E’ controversa la legittimità degli atti relativi al procedimento di gara espletato dalla Provincia autonoma di Bolzano per l’affidamento dei lavori di costruzione della facciata della nuova sede di Bressanone della Libera Università di Bolzano, tra cui il verbale del 18 dicembre 2001 recante l’esclusione dell’A.T.I. ricorrente, il verbale della Commissione tecnica 14 dicembre 2001, il provvedimento di aggiudicazione e tutti gli altri atti e provvedimenti, incluso il bando di gara.

Il T.R.G.A. di Bolzano ha ritenuto il ricorso infondato, prescindendo dall’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate.

Giova premettere in punto di fatto alcuni cenni onde poter affrontare meglio le questioni controverse.

Con bando di gara 9 ottobre 2001 la Provincia autonoma di Bolzano ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la costruzione della facciata, carpenteria metallica e lavori da vetraio, per la nuova sede di Bressanone della Libera Università di Bolzano.

Quale criterio di aggiudicazione era previsto l’offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi in base al prezzo (51 %) e alla qualità (49 %) in dichiarata conformità agli artt. 36, comma 1, lettera b) e 39 L.P. 17 giugno 1998 n. 6.

Il capitolato di gara prevedeva, oltre alla documentazione da produrre, la presentazione di un modello della facciata dell’anello in scala 1:1.

Per quanto riguarda i punteggi per la qualità, i criteri di valutazione prevedevano fino a punti 1280 per il campione facciata e fino a 3320 punti per la valutazione tecnica degli altri elementi, in totale 4600 punti.

Era prevista (punto 31.5° del Capitolato speciale d’appalto e punto 1.3 del documento “elenco delle prestazioni testo lungo”) l’automatica esclusione degli offerenti che non avessero raggiunto nel giudizio di qualità, sia a livello di singole posizioni (come il campione-modello facciata) che nel totale, almeno il 50 % del punteggio attribuibile.

Ad una prima riunione in data 11 dicembre 2001 l’autorità di gara ammetteva 4 ditte, tra cui la ricorrente, odierna appellante, Metalsigma Tunesi e la controinteressata appellata, Frener & Reifer Metalbau.

Alla seconda riunione, avvenuta in data 18 dicembre 2001, l’autorità di gara, preso atto dei risultati cui era pervenuta la Commissione tecnica incaricata della valutazione della qualità delle offerte, escludeva il Consorzio Cooperative Costruzioni (C.C.C.) e l’A.T.I. ricorrente, in quanto non avevano conseguito almeno il 50 % del punteggio possibile per la qualità.

L’appalto veniva quindi aggiudicato all’odierna controinteressata Impresa Frener & Reifer.

Ciò premesso, il T.R.G.A. ha rtenuto logicamente prioritario l’esame del terzo motivo del ricorso, che riguardava la pretesa illegittimità della lex specialis per contrasto con l’art. 39 della L.P. n. 6/98 e i principi generali relativi al metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In sostanza la ricorrente lamentava che il meccanismo di valutazione delle offerte come previsto dalla lex specialis eluderebbe il principio fissato dal citato art. 39, individuabile nella prevalenza dell’elemento economico (prezzo) rispetto all’elemento tecnico (qualità).

E ciò sotto due profili.

In primo luogo, mentre per la valutazione dell’offerta economica le regole di gara (“elenco delle prestazioni testo lungo”), prevedendo il punteggio massimo di 51 punti per l’offerta migliore e la riduzione di tale punteggio in rapporto proporzionale alla variazione percentuale dell’offerta, consentirebbero un oscillazione non incisiva e non significativa per l’importanza dell’elemento economico, per la valutazione tecnica l’assenza di un algoritmo o altro criterio matematico o logico (all’infuori dell’incidenza complessiva dell’offerta tecnica sul punteggio finale pari a 49 punti su 100) avrebbe invece consentito alla Commissione di gara di operare del tutto arbitrariamente.

In secondo luogo, la prescrizione di cui al punto 31.5a del Capitolato speciale di appalto prevedendo l’automatica esclusione degli offerenti che non avessero raggiunto nel giudizio tecnico almeno il 50 % del punteggio attribuibile, anche a livello di singole posizioni (come per il modello-campione della facciata), avrebbe snaturato il principio sanzionato dal citato art. 39 di privilegiare nella valutazione complessiva l’aspetto della convenienza economica a scapito della qualità tecnica.

Secondo i giudici di prime cure tali doglianze non colgono nel segno, in quanto l’art. 39 della L.P. n. 6/1998 si limiterebbe a prevedere che all’elemento prezzo debba essere attribuita un’incidenza non inferiore al 51 per cento del totale, mentre spetterebbe poi alla discrezionalità dell’Amministrazione di fissare preventivamente i criteri da adottare in concreto per l’attribuzione dei punteggi entro i massimi consentiti.

Per quanto riguarda l’offerta economica la formula matematica prevista dal punto 1.1. del documento “elenco delle prestazioni testo lungo” per la valutazione del prezzo ( 51 x prezzo più basso, diviso prezzo offerto), usuale per gli appalti, sarebbe corretta e non in contrasto con l’art. 39.

Per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche, trattandosi di un giudizio tecnico-discrezionale per eccellenza, e come tale non esprimibile in base ad una formula matematica, la censura al riguardo non sarebbe comprensibile.

Osserva, comunque, il T.R.G.A. che il documento “valutazione delle qualità” avrebbe fissato dei criteri per la valutazione tecnica indicando le caratteristiche che dovevano possedere i singoli prodotti,  la valutazione ed il punteggio massimo per ogni gruppo in un giudizio di equivalenza con dei prodotti esemplari, distinguendo due livelli di importanza in relazione alla forma e l’estetica o del materiale e della qualità di esecuzione e che, per quanto riguarda il punto 31.5a del Capitolato, bisognerebbe tenere presente che la lex specialis, di fronte alla particolare natura dell’opera da appaltare, caratterizzata dalla specialità dei materiali da fornire e dalla sua particolare complessità e difficoltà di esecuzione, doveva essere necessariamente improntata a rigorosi criteri di qualità tecnica, ragion per cui poteva – anzi doveva, nell’interesse pubblico dell’esecuzione a regola d’arte dell’opera – prevedere delle soglie di idoneità tecnica delle offerte operando una sorta di preselezione delle stesse, eliminando quelle non idonee.

La norma dell’art. 39 della L.P. n. 6/1998, secondo i primi giudici, riguarderebbe le offerte ammesse alla valutazione complessiva (tecnica ed economica) ed in tale sede era da rispettare – come in effetti non sarebbe contestato – la regola della maggior incidenza (51 %) del prezzo.

Tale parte o capo di sentenza è stato impugnato dalla società Metalsigma Tunesi, ribadendo che sarebbe illegittima, perché in contrasto con l’interesse pubblico alla più ampia partecipazione, la clausola del bando, della lettera di invito o del capitolato che ammette alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa solo le imprese concorrenti alla cui offerta tecnica sia stato attribuito un punteggio non inferiore alla soglia minima prefissata.

Il motivo è fondato.

Come, infatti, ritenuto dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. St., Sez. VI, 29 aprile 2002, n. 2284), simili clausole di sbarramento – nella fattispecie oggetto del presente giudizio il capitolato speciale d’appalto prevede l’automatica esclusione degli offerenti che non abbiano raggiunto nel giudizio di qualità, sia a livello di singole posizioni che nel totale, almeno il 50 % del punteggio attribuibile - siano illegittime, anche alla luce del noto principio secondo cui, in materia d’esclusione da gare d’appalto, deve prevalere l'interesse pubblico alla più ampia partecipazione e selezione dei concorrenti, in vista del perseguimento dell'interesse dell'amministrazione al confronto tra le offerte, ed alla scelta di quella più vantaggiosa (cfr., tra le tante, Cons. St., sez. IV, 1° aprile 1999, n. 504; sez. V, 7 marzo 1997, n. 212).

Le clausole in questione, infatti, determinano in particolare un effetto distorsivo tale da attenuare sensibilmente ed ingiustificatamente il rilievo della valutazione economica, nonostante che a quest'ultima fosse stata all’inizio, in sede di bando di gara, attribuita importanza prevalente (51%) rispetto alla qualità (49%).

La stessa entità così elevata della soglia (pari al 50%) stabilita nel capitolato speciale al giudizio di qualità, si rivela, inoltre, illogica, rispetto all'interesse dell’amministrazione, poiché consente, nell'ipotesi in cui un partecipante alla gara non raggiunga, seppure di poco, la soglia stessa, di dover aggiudicare ad altri, indipendentemente dall’entità del compenso che questa richieda (cfr. Cons. St., Sez. VI, dec. n. 2284 del 2002 cit.).

L’accoglimento della censura in esame, logicamente prioritaria rispetto alle altre, in quanto inerente alla lex specialis della procedura ad evidenza pubblica in questione, consente, a ben vedere, al Collegio di dispensarsi dall’esaminare le altre, con cui la ricorrente, odierna appellante, ha lamentato che, per quanto riguarda il modello-campione, la Commissione tecnica non avrebbe considerato che sarebbe stato tecnicamente impossibile realizzare un singolo campione recante tutte le caratteristiche richieste dal progetto, nonché quelle riguardanti la valutazione tecnica degli altri elementi progettuali (esclusa quindi la valutazione della facciata anello e del relativo campione, che costituisce oggetto della precedente censura).

Tanto premesso sull’appello principale, l’Impresa Frener & Reifer Metalbau, ripropone, nell’ambito del presente giudizio di appello, le stesse eccezioni già sollevate nel giudizio di primo grado tramite ricorso in via incidentale.

Ad avviso dell’Impresa controinteressata, l’offerta dell’A.T.I. Metalsigma Tunesi - Somec avrebbe dovuto essere esclusa per non avere conseguito almeno il 50% del punteggio massimo previsto per la valutazione di qualità.

La prescrizione è contenuta, come si è visto, nel punto 1.3 del documento “valutazione della qualità”.

Alla tesi del ricorso incidentale può rispondersi che l’applicazione della prescrizione relativa all’esclusione delle offerte che non hanno conseguito il 50% del punteggio di qualità, presuppone preventivamente la legittimità di tale prescrizione alla luce dei criteri di aggiudicazione stabiliti in sede di bando di gara e dall’art. 39 L.P. 17 giugno 1998, n. 6, il che, come si è visto poc’anzi, è da escludersi.

La fondatezza delle censure dell’appello principale, facendo venir meno l’intera procedura a partire dalla fase della valutazione di qualità delle offerte, rende improcedibile per difetto di interesse la censura di cui al ricorso incidentale, riproposta in appello.

L’appellata Frener & Reifer Metalbau ripropone, poi, con memoria nel presente grado di appello anche l’eccezione, non esaminata in primo grado in quanto assorbita, di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardiva impugnazione del bando di gara, contenente clausole immediatamente lesive, quale quella relativa alla “predisposizione del campione di facciata con prodotti esemplari non reperibili sul mercato”.

L’eccezione è infondata.

Per esaminare funditus tale eccezione, a ben vedere, non si può che prendere le mosse dalla recente decisione dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 1 del 23 gennaio 2003, ove si affrontano compiutamente le questioni concernenti la portata dell’onere di immediata impugnazione delle clausole dei bandi di gara diverse da quelle riguardanti i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva (nonché quella riguardante la rilevanza dell’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica oggetto dell’appalto ai fini della procedibilità del ricorso proposto avverso l’esclusione od il diniego di aggiudicazione: nella specie, invero, i lavori sono stati consegnati, e l’opera è quasi terminata).

Condividendo l’avviso espresso dalla sezione remittente, l’Adunanza Plenaria ha ritenuto che l’onere di immediata impugnazione del bando di gara debba, normalmente, essere riferito alle clausole riguardanti requisiti soggettivi di partecipazione. Tuttavia, precisa l’Adunanza, non può essere escluso un dovere di immediata impugnazione delle clausole del bando in quei limitati casi in cui gli oneri imposti all’interessato ai fini della partecipazione risultino manifestamente incomprensibili o implicanti oneri del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della gara o della procedura concorsuale.

Tutto ciò discende pianamente dai principi generali che richiedono che sia l’interesse sostanziale (a tutela del quale si agisce) che l’interesse ad agire siano caratterizzati dai requisiti della personalità e della attualità. Tali interessi devono, cioè, essere propri del soggetto ricorrente e devono avere riferimento ad una fattispecie già perfezionatasi; diversamente, infatti, si sarebbe di fronte ad interessi meramente potenziali.

A fronte, infatti, della clausola illegittima del bando di gara o del concorso il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all’impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se l’astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva, che solo da tale esito può derivare. D’altra parte, prosegue l’Adunanza, ove l’esito negativo della procedura concorsuale dovesse effettivamente verificarsi, l’atto che chiude tale procedura facendo applicazione della clausola o della disposizione del bando di gara o di concorso, non opererà nel senso di rinnovare (con l’atto applicativo) una lesione già effettivamente prodottasi, ma renderà concreta ed attuale (ed in questo senso, la provocherà per la prima volta) una lesione che solo astrattamente e potenzialmente si era manifestata, ma che non aveva ancora attitudine (per mancanza del provvedimento conclusivo del procedimento) a trasformarsi in una lesione concreta ed effettiva.

Appare decisivo, ai fini dell’affermazione dell’onere di immediata impugnazione delle clausole che prescrivano requisiti di partecipazione, non soltanto il fatto che esse manifestino immediatamente la loro attitudine lesiva, ma il rilievo che le stesse, essendo legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara, risultino esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento e, perciò, in condizione di ledere immediatamente e direttamente l’interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara od alla procedura concorsuale.

Clausole così caratterizzate riguardano, in primo luogo, requisiti soggettivi degli aspiranti partecipanti alla gara o al concorso. Val quanto dire, dunque, che esse afferiscono direttamente ed immediatamente ai soggetti stessi - e non, come nel caso di specie, le loro offerte o le ulteriori attività connesse con la partecipazione alla gara (quale, appunto, la non reperibilità sul mercato dei prodotti esemplari richiesti dal bando per il campione di facciata) - e per tale ragione producono nei loro confronti effetti diretti, identificando immediatamente i soggetti che, in quanto privi dei requisiti richiesti, da tali clausole sono immediatamente e direttamente incisi.

Esse fanno pure riferimento ad una situazione (di norma, una situazione di fatto) che è preesistente rispetto al bando, e totalmente indipendente dalle vicende successive della procedura e dei relativi adempimenti, e non richiede valutazioni o verificazioni particolari. Sotto questo profilo, non è la procedura concorsuale ed il suo svolgimento a determinare l’effetto lesivo (come è avvenuto nel caso di specie; o come, generalmente, avviene nel caso della valutazione dell’anomalia dell’offerta), ma direttamente il bando, che prende in considerazione una situazione storicamente ad esso preesistente e totalmente definita. 

In conclusione, in base alle considerazioni che precedono, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, devono essere annullati i provvedimenti impugnati in primo grado.

Quanto alle spese del giudizio, esse vanno poste interamente a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole come da dispositivo.

P.Q.M.

   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello n. 591/2003, in epigrafe meglio specificato, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado.

    Condanna l’Amministrazione Provinciale soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio,  complessivamente liquidandole in euro 10.000,00 (diecimila/00).

   Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dalla Sezione IV del Consiglio di Stato riunitasi in camera di consiglio il giorno 22.6.2004 con l’intervento dei seguenti magistrati:

      Gaetano TROTTA    Presidente

      Klaus DUBIS    Consigliere

         Filippo PATRONI GRIFFI  Consigliere

      Aldo SCOLA             Consigliere

         Nicola RUSSO                                  Consigliere, est.

      L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

Nicola Russo    Gaetano trotta

IL SEGRETARIO
Maria Cecilia Vitolla
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

15/2/2005

(art. 55, L. 27.4.1982, 186)

      per Il Dirigente

   dott. Giuseppe Testa 
 

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N.R.G. 591/2003


MA