REPUBBLICA ITALIANA N.778 Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2005
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N. 10222 Reg.Ric.
Sezione Quinta Anno 2003
 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 10222 del 2003, proposto dal’Azienda Comunale per la Tutela dell’Ambiente di Potenza – ACTA - rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Petrone, elettivamente domiciliato presso la signora Maria Calabrese  in Roma, Via Gian Franco Ingrassia 21

contro

la Società Cooperativa Parco del Sole non costituita in giudizio;

Sileo Pietro Antonio non costituito in giudizio;

Ditta Euroautolavaggio non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata 18 luglio 2003 n. 781, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 16 novembre 2004 il consigliere Marzio Branca,  e udito l’avv. Resta in sostituzione dell’avv. Petrone .

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso della Cooperativa Parco del Sole contro gli atti della procedura indetta dalla Azienda Comunale Tutela Ambiente di Potenza – ACTA - per l’aggiudicazione del servizio di lavaggio degli automezzi aziendali, conclusasi con l’aggiudicazione a favore della ditta Eurolavaggio di Sileo Antonio.

Il TAR, respinta  l’eccezione  di irricevibilità del ricorso, ed un primo motivo circa l’inammissibilità dell’offerta Eurolavaggio, ha accolto la censura con la quale si è denunciato che la medesima ditta aveva indicato l’importo dell’offerta solo in cifre e non anche in lettere, come prescritto dal capitolato speciale. Ha poi condannato l’Azienda al risarcimento del danno.

L’ACTA ha proposto appello, ribadendo l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado e sostenendo l’erroneità nel merito della sentenza, di cui ha chiesto  la riforma.

La Cooperativa Parco del Sole non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 2004 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Può prescindersi dall’eccezione di tardività del ricorso di primo grado, perché l’appello è fondato nel merito.

In primo grado è stato ritenuto fondato il motivo con il quale l’impresa seconda classificata   ha denunciato che la medesima l’aggiudicataria aveva indicato l’importo dell’offerta solo in cifre e non anche in lettere, come prescritto dal capitolato speciale, e pertanto doveva essere esclusa.

L’avviso dei primi giudici risulta errato.

Non è in discussione che la lex specialis recasse una disposizione secondo cui l’importo dell’offerta doveva essere indicato in cifre e in lettere. Ma l’appellante sostiene che l’infrazione non era sanzionata da una clausola di esclusione e che non vi fossero ragioni per una applicazione tanto rigorosa da compromettere il favor partecipationis.

.La tesi va condivisa.

La lettura sia del bando che del capitolato speciale consentono di affermare  che la clausola di esclusione cui allude la sentenza  è destinata a presidiare l’osservanza di disposizioni relative alle modalità di confezione e  di spedizione del plico, nonché relative alla presentazione inderogabile delle dichiarazioni e dei documenti richiesti. Le disposizioni riguardanti la formulazione dell’offerta, tra cui quella relativa alla indicazione dell’importo in cifre e in lettere, sono racchiuse nel bando in un apposito paragrafo, intitolato “Offerta in busta chiusa”, ed manca nel contesto considerato ogni comminatoria di esclusione in caso di inosservanza. Identica situazione e struttura presenta il capitolato speciale.

Il Collegio non ignora che anche l’inosservanza di una norma del bando non sanzionata dall’esclusione può essere causa legittima dell’allontanamento dalla gara, ma perché ciò accada occorre che vi sia l’esigenza di tutelare un interesse particolare e rilevante (Cons. St., Sez. V, 11 febbraio 2003 n. 701; 30 giugno 2003 n. 3870).

Tra tali interessi si annovera certamente quello alla chiarezza ed alla certezza degli elementi dell’offerta affinché il rapporto tra l’Amministrazione e l’impresa aggiudicataria si svolga scevro di qualunque contestazione.

Nella specie, peraltro, non poteva ragionevolmente ipotizzarsi alcun rischio in proposito.

Nel corso della seduta di gara del 28 novembre 2002, di fronte alla contestazione avanzata dalla Cooperativa Parco del Sole, poi ricorrente, circa la mancata indicazione in lettere della percentuale di ribasso sul prezzo a base d’asta, il Presidente ha verificato che, benché scritti soltanto il cifre i valori indicati dalla Eurolavaggio  erano perfettamente chiari e che nessun motivo di incertezza poteva sorgere al riguardo, posto che, oltre tutto, l’importo indicato come offerta corrispondeva alla percentuale indicata del prezzo a base d’asta.

L’appello va quindi accolto con riforma della sentenza di primo grado.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, l’appello accoglie l’appello in epigrafe, e, in riforma della sentenza appellata rigetta il ricorso di primo grado;

dispone la compensazione delle spese;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del 16 novembre  2004 con l'intervento dei magistrati:

Agostino Elefante  Presidente

Raffaele Carboni   Consigliere

  Maria Rosaria Bellavia  Consigliere

Chiarenza Millemaggi Cogliani  Consigliere

Marzio Branca  Consigliere est. 

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

F.to Marzio Branca   F.to Agostino Elefante 
 

IL SEGRETARIO

F.to Rosi Graziano 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/03/2005

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 

IL  DIRIGENTE

F.to Antonio Natale