REPUBBLICA ITALIANA    N.  857/05 REG.DEC.

         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    N. 53 REG.RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione           ANNO 2005

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 53/2005, proposto dal sig. Vito Semerano, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Toma ed elettivamente domiciliato in Roma, via L. Mantegazza n. 24. presso il cav. Luigi Gardin;

CONTRO

la Provincia di Brindisi, in persona del presidente pro tempore, della Giunta Provinciale, non costituitasi in giudizio;

l’Ufficio Centrale elettorale, in persona del Presidente pro tempore, non costituitasi in giudizio;

il Prefetto pro tempore di Brindisi, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia ex lege alla via dei Portoghesi n. 12;;

E, NEI CONFRONTI

del rag. Giovanni Ribezzo, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Massari e dal prof. Avv. Giampaolo Cogo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, largo Messico n. 7;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia  - Lecce – Sez. I, 22.11.2004, n. 1512, che ha respinto il ricorso proposto dal sig. Vito Semerano avverso i risultati delle operazioni elettorali per l’elezione del Presidente e del Consiglio della Provincia di Brindisi, tenutesi il 12 e 13 giugno 2004 e del verbale di proclamazione degli eletti, nonché dei seguenti provvedimenti: - estratto del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale redatto il 28 giugno 2004; - verbale delle operazioni compiute a seguito del turno di ballottaggio, con la proclamazione degli eletti operata il luglio 2004; - prospetti allegati come mod. 296/II bis. 296/I bis;

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Brindisi e del rag. Ribezzo;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2005, relatore il Consigliere Cesare Lamberti ed uditi, altresì, gli avv.ti Relleva per delega dell’avv. Toma, Cogo e l’avv. dello Stato Aiello.

FATTO

Il sig. Semerano, iscritto nelle liste elettorali del comune di Ostuni, ha partecipato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Brindisi, svoltesi il 12 e 13 giugno, con ballottaggio il 26 e 27 successivi, come candidato presidente della coalizione composta dal gruppo "Forte" e dal gruppo "Fiamma Tricolore". Nel primo turno delle operazioni elettorali, la coalizione con candidato presidente il sig. Semerano riportava una cifra elettorale pari a 6.877. Degli altri gruppi, la coalizione con il candidato presidente Errico ha ottenuto una cifra pari a 103.038 e la coalizione con il candidato presidente Curto ha ottenuto la cifra pari a 101.976. Venivano ammessi al ballottaggio le coalizioni con i candidati presidenti Errico e Curto. A quest’ultima si collegavano per il ballottaggio le liste della coalizione con il candidato Semerano, non ammesso al secondo turno. Nel ballottaggio veniva eletto presidente il candidato Errico. A dire dell’appellante, l'Ufficio elettorale centrale, nonostante la sua coalizione avesse conseguito il quoziente utile all'attribuzione di un seggio, non lo proclamava eletto al consiglio provinciale e ne impugnava la determinazione per violazione degli artt. 75 D.Lgs. 267/00 e 10 D.P.R. 132/93 sostenendo che la legittima applicazione delle regole di distribuzione dei seggi secondo il metodo d’Hondt imporrebbe la proclamazione come consiglieri, nel caso di due coalizioni fra di loro collegate, di entrambi i candidati presidenti, sempre che entrambi abbiano conseguito il quoziente utile all’attribuzione di un seggio e superato la soglia del 3% con ripartizione successiva dei seggi residui gli altri tra i candidati delle singole liste. Nel giudizio di primo grado si è costituito il rag. Ribezzo, ultimo proclamato eletto nel Gruppo “Forza Italia”, chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorso è stato respinto dal Tar della Puglia, considerato che il numero di voti conseguito dalla lista “Forte” – “M.S.I.” non era sufficiente a fare attribuire un seggio al suo candidato. Il quoziente di 6.869 voti concerne la distribuzione dei seggi fra le coalizioni presentatesi al secondo turno: in questa fase i voti della lista “Forte” – “M.S.I.” sono confluiti nella coalizione facente capo al candidato Curto ed hanno contribuito a comporne la cifra elettorale complessiva (data dai 101.976 voti della coalizione U.D.C. - A.N. - P.R.I. - Nuovo P.S.I. e F.I. e dai 6.877 voti della lista Forte - M.S.I.). I conteggi dell'Ufficio elettorale centrale sono stati congrui con i risultati delle liste. E’ stato, infatti applicato dapprima il metodo d'Hondt per ripartire i seggi fra i due schieramenti come apparentatesi al ballottaggio (pervenendo così ad un rapporto 15 - 15 poi modificato dalla regola sul premio di maggioranza in 18 - 12) e sono poi stati distribuiti, con lo stesso metodo, i dodici seggi della minoranza fra le due coalizioni che la componevano. La lista dell’appellante Semerano è stata esclusa perché, con 6.877 voti, non raggiungeva l'ultimo dei dodici quozienti utili, pari a 8.498 (dato dalla divisione per dodici della cifra elettorale pari a 101.976 riportata dalla coalizione U.D.C. A.N. P.R.I. Nuovo P.S.I. e F.I.). Nell’applicazione del metodo d'Hondt al rapporto fra le due coalizioni collegatesi e complessivamente perdenti (con 101.976 voti l’una e con 6.877 voti l’altra), nessuno dei dodici seggi da ripartire fra le due coalizioni poteva essere attribuita al Semerano, in quanto la cifra della seconda (con Semerano presidente), pari a 6.877, risultava inferiore ad un dodicesimo del totale dei voti dell'altra pari a 8.498, ultimo quoziente utile ai fini dell'attribuzione del seggio. Nell’appello, il Semerano insistite nell’affermare che qualora al primo turno si siano presentate coalizioni collegate a differenti candidati presidenti poi non eletti e non vi siano altre coalizioni con candidati presidenti non ammessi al ballottaggio e non collegati al secondo turno, occorrerebbe proclamare eletti consiglieri ambedue i candidati presidenti ognuno dei quali risulti collegato al primo turno ad una coalizione che abbia superato il 3% dei voti e conseguito almeno un seggio. Erroneamente il primo giudice avrebbe rigettato il ricorso avverso i verbali dell’ufficio elettorale centrale che: - non avrebbe accertato che la coalizione facente capo al Semerano presentatasi al primo turno aveva superato la soglia del 3% potendo concorrere all’attribuzione dei seggi; - non avrebbe verificato che la cifra elettorale di 6.877 era utile a collocare la lista facente capo al ricorrente nei trenta quozienti come determinati dall’Ufficio elettorale ex art. 75, co. 6, D.Lgs. n. 267/2000; - non avrebbe considerato la cifra elettorale conseguita dalla lista ricorrente ma solo quella conseguita dai gruppi “Fiamma” e “Forte” nel secondo ballottaggio. L’appello è stato trattenuto in decisione all’udienza dl 22 febbraio 2005.

DIRITTO

L’appello è infondato. La censura dell’appellante nei confronti delle operazioni compiute dall’Ufficio elettorale centrale, muove dal presupposto che nel secondo turno (ballottaggio) si debba tenere comunque conto dei risultati del primo turno e procedere alle operazioni secondo l’ordine previsto nel caso che il candidato eletto a presidente della provincia abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, come previsto dal comma 6, dell’art. 74, D.Lgs. n. 267/2000, che egli assume violato. Dal verbale relativo alla seduta in data 16 giugno 2004 dell’Ufficio elettorale centrale per l’elezione diretta del presidente della provincia e del Consiglio provinciale di Brindisi, risulta infatti che il gruppo n. 4 collegato al candidato n. 2 alla carica di presidente della provincia, avente il contrassegno “Fiamma Tricolore” aveva totalizzato la cifra elettorale di 6.877 voti. Da tale presupposto, il Semerano censura l’operato della Commissione, ove non avrebbe considerato che la sua coalizione aveva superato al primo turno la soglia per concorrere alla distribuzione dei seggi (tre per cento), che la cifra elettorale conseguita era tale da collocare la sua lista nei trenta quozienti utili che dovevano essere considerati nel ripartire i seggi, che detta cifra andava considerata (unitamente a quella dei gruppi “Fiamma Tricolore” e “Forte”) anche nell’attribuire i dodici seggi restanti dopo il premio di maggioranza. E sempre sulla scorta del medesimo presupposto, il Semerano censura l’operato del Tar, che aveva respinto il suo ricorso contro la suddivisione dei seggi spettanti alle coalizioni apparentatesi nel secondo turno, determinando come ultimo quoziente utile la cifra di 8.498, superiore ai voti conseguiti dalla coalizione del ricorrente, pari a 6.877.

Va precisato che all’atto della chiusura del verbale, il 28 giugno 2004, il presidente dell’Ufficio elettorale centrale aveva preso atto che nessuno dei candidati alla carica di presidente della provincia aveva riportato la maggioranza assoluta dei voti validi, come prescritto dall’art. 74, co. 6, D.Lgs. n. 267/2000 ed aveva pertanto rinviato le operazioni di riparto dei seggi tra i gruppi o coalizioni di gruppi a dopo la proclamazione del presidente della provincia ai sensi dell’art. 75, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 8, D.P.R. n. 132/1993 (recante il regolamento di attuazione della l. n. 81/1993, in materia di elezioni comunali e provinciali). Entrambe le disposizioni convergono nello stabilire l’assoluta indipendenza delle operazioni di voto e di distribuzione dei seggi nei due turni di consultazioni elettorali. Delle due norme, l’una - riferita precipuamente alle elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale - rappresenta specificazione dell’altra che, sia nel caso dell'elezione del sindaco che del presidente della provincia, posticipa le operazioni di riparto dei seggi tra le liste e tra i gruppi di candidati al momento successivo alla proclamazione dell'elezione del sindaco o del presidente della provincia, in sede di primo ovvero di secondo turno.

Ambedue le disposizioni rispecchiano il principio di contestualità dell’elezione del sindaco o del presidente della provincia con quella del consiglio comunale o provinciale, principio che trova la sua giustificazione negli artt. 5 e 8 della legge n. 81/1993 (ora abrogata dal T.U.L.C.P. delegato), ove all’atto della presentazione delle candidature, prescrive che i candidati rispettivamente alla carica di sindaco e di presidente della provincia devono dichiarare la lista o i gruppi di liste a cui collegarsi. Dalla contestualità deriva per un verso l’impossibilità di attribuire i seggi prima della individuazione del candidato da proclamare sindaco o presidente della provincia, dall’altro la necessità di considerare indipendenti ed autonomi i due turni del procedimento elettorale, se non per quanto attiene l’individuazione dei gruppi e delle liste ammessi al riparto, determinati al momento dell’ammissione allo scrutinio. Al secondo turno si dà luogo (art. 72, co. 5 e art. 74, co. 7 D.Lgs. n. 267/2000) quando nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi. Che i risultati del primo turno rappresentino il presupposto per farsi luogo o meno al secondo, non implica però che fra i due procedimenti via sia altra connessione che non quella che la legge prevede. Il rilievo del primo turno è pertanto limitato all’individuazione dei candidati da ammettere al secondo (quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi) e ai collegamenti con le liste ivi dichiarati, salvo il collegamento con ulteriori liste (art. art. 72, co. 5 e 7 e art. 74, co. 7 e 9, D.Lgs. n. 267/2000). Per il resto, il secondo turno è improntato alla più completa autonomia rispetto al primo, come attestano sia il comma 9 dell’art. 72, che il comma 11 dell’art. 74 D.Lgs. n. 267/2000. Per ciò che attiene al secondo turno delle votazioni per il consiglio provinciale di Brindisi svoltosi nei giorni 26 e 27 giugno 2004, ove sono stati ammessi i candidati presidenti Errico Michele e Curto Euprepio, collegati l’uno con la lista D.S. - Italia dei Valori - Comunisti Italiani - Verdi - S.D.I. - U.D.E.U.R. - D.C. - La Margherita - Partito Comunista e l’altro con la lista Fiamma Tricolore - U.D.C. - A.N. - P.R.I.- Nuovo P.S.I. - Forza Italia - Forte, è risultato vincitore il candidato n. 1 sig. Michele Errico, con il totale di 99.914 voti validi e al secondo posto si è qualificato il sig. Euprepio Curto con il totale di 74.644 voti validi ottenuti nei comuni della provincia. Come determinata ai sensi dell’art. 75, co. 4, la cifra elettorale di ciascun gruppo è stata di 103.038 per il gruppo facente capo al candidato Errico e di 108.853 per il gruppo facente capo al candidato Curto, dividendola sino a trenta (pari al numero dei consiglieri assegnati alla provincia di Brindisi) per ottenere i quozienti elettorali, assegnandone diciotto alla coalizione facente capo al candidato Errico e 12 a quella facente capo al candidato Curto. Relativamente a quest'ultima, è stato attribuito un seggio al candidato non eletto a presidente della provincia e sono stati ripartiti gli altri undici in relazione ai contrassegni dei gruppi che componevano la lista , l’ultimo dei quali al candidato del gruppo “Forza Italia” con la cifra elettorale di 7370,80. Correttamente l’Ufficio elettorale Centrale ha respinto le eccezioni del ricorrente circa il suo diritto ad un seggio di consigliere provinciale in quanto, nella graduatoria dei quozienti con applicazione del metodo d’Hondt, il ventinovesimo quoziente utile era di spettanza della coalizione “Movimento sociale, Fiamma tricolore e Forte. L’Ufficio ha rilevato, a tal proposito, che entrambe le liste collegate al ricorrente Semerano, nel secondo turno si sono collegate al candidato presidente Euprepio Curto, risultato successivamente non eletto. Dovendosi attribuire ex art. 75 co. 8 D.Lgs. n. 267/2000 diciotto seggi alla coalizione collegata al candidato proclamato eletto, se ne dovevano necessariamente attribuire dodici ai gruppi collegati al candidato non risultato eletto, di cui uno da conferire a quest’ultimo. Calcolando quindi i maggiori undici quozienti tra i gruppi collegati al candidato non risultato eletto nel turno di ballottaggio, è stato accertato che fra i quozienti non rientrava nessuno di quelli della lista “Forte - Movimento sociale Fiamma tricolore e pertanto non poteva farsi luogo all’attribuzione di seggi a tali liste. È stato con ciò applicato il principio dell’autonomia del secondo turno rispetto a primo e considerato che anche il candidato presidente della lista (o coalizione) non ammessa al ballottaggio che però vi partecipi in collegamento con una delle due liste (o coalizione) ammesse, non conserva alcun diritto ai fini dell’automatico conferimento di un seggio, ma concorre alla sua attribuzione al pari degli altri partecipanti alla lista. Il sig. Semerano è stato innati escluso dal conferimento dei dodici seggi spettanti alla lista cui si era associato in quanto un seggio dei dodici è stato attribuito al candidato ivi indicato quale presidente della provincia e gli altri undici conferiti sulla base delle cifre elettorali di ciascun candidato.

L’appello del sig. Semerano deve essere conclusivamente respinto e va confermata la sentenza impugnata. Le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo sull’apello in premesse lo respinge, confermando l’impugnata decisione. Compensa fra tutte le parti in causa le spese del presente grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2002 e, successivamente nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2005, con l’intervento dei Sigg.ri:

Agostino Elefante    Presidente

Raffaele Carboni    Consigliere

Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere

Paolo Buonvino    Consigliere

Cesare Lamberti    Consigliere, est. 

L'ESTENSORE     IL PRESIDENTE

f.to Cesare Lamberti        f.to Agostino Elefante 

IL SEGRETARIO

f.to Antonietta Fancello 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 4 marzo 2005

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

p. IL  DIRIGENTE

     f.to Livia Patroni Griffi

  Ric.N. 53-2005

RA