REPUBBLICA ITALIANA    N. 954/05REG.DEC.

         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    N. 6380 REG.RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,  Sezione Quinta          ANNO  2004 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 6380/2004 del 5/07/2004, proposto dal COMUNE DI ORSOMARSO, in persona del commissario straordinario. p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Vito Caldiero con domicilio eletto in Roma via della Balduina n. 84 presso l’avv. Ugo Scalise;

contro

la DITTA AUTONOLEGGIO SANGIOVANNI MARIA non costituitasi;

L'ARGENTINO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA s.r.l non costituitasi;

per la riforma

della sentenza TAR CALABRIA - CATANZARO: SEZ. II n. 254 del 10.2.2004, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO;

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Alla pubblica udienza del 29.10.2004, relatore il Consigliere Cons. Aniello Cerreto ed udito, altresì, l’avvocato l’avvocato Scalise per delega dell’avv. Caldiero;

Visto il dispositivo di decisione n. 452 del 2004

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO

Il TAR, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso proposto dalla ditta Autonoleggio di Sangiovanni Maria avverso la delibera G. M. del comune di Orsomarso n. 135 del 30.12.2002, che aveva affidato all’Argentino Piccola Società Cooperativa a r.l. per il periodo 7.1.2003-15.6.2003 il servizio di trasporto alunni per la scuola dell’obbligo.

In particolare, il TAR ha ritenuto che il Comune, affidando direttamente l’appalto alla Societa cooperativa, senza la pubblicazione di un bando, avrebbe violato la vigente normativa in materia di affidamento degli appalti di servizi, pregiudicando gli interessi degli altri imprenditori operanti nel settore dei trasporti, tra cui la Ditta ricorrente.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune deducendo quanto segue:

- improcedibilità del ricorso originario per carenza di interesse nella Ditta ricorrente, la quale non avrebbe potuto conseguire alcun vantaggio dall’annullamento della delibera impugnata, in quanto l’affidamento alla Copoerativa aveva carattere temporaneo al fine di consentire all’Amministrazione la costituzione di una società mista alla quale sarebbe stato poi affidato il servizio in contestazione;

- contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, il servizio era stato legittimamente affidato alla Cooperativa sulla base della normativa vigente ed in particolare D. L.vo n. 157/1995 e D.P.R. n. 384/2001, atteso che quest’ultimo decreto consentiva non solo che l’acquisizione di un servizio potesse avvenire senza la previa pubblicazione di un bando, ma anche che potesse prescindersi dal richiedere una pluralità di preventivi nel caso in cui l’importo della spesa non superasse i 20.000 euro, come nella specie; che peraltro l’affidamento del servizio era avvenuto anche in conformità all’art. 7 comma 2°, D.L.vo n. 157/95, il quale prevedeva i casi in cui l’appalto poteva essere aggiudicato senza la preliminare pubblicazione di un bando di gara.

Alla pubblica udienza del 29.10.2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con sentenza TAR Calabria-Catanzaro, sez. 2°. n. 254 del 10.2.2004 è stato accolto il ricorso proposto dalla ditta Autonoleggio di Sangiovanni Maria avverso la delibera G. M. del comune di Orsomarso n. 135 del 30.12.2002, che aveva affidato all’Argentino Piccola Società Cooperativa a r.l. il servizio di trasporto alunni per la scuola dell’obbligo per il periodo 7.1.2003-15.6.2003, per un importo di euro 5.940,00.

In particolare, il TAR ha ritenuto che il Comune, affidando direttamente l’appalto alla Societa cooperativa, senza la pubblicazione di un bando, avrebbe violato la vigente normativa di cui al D. L.vo 17.3.1995 n. 157 in materia di appalti di servizi, pregiudicando gli interessi degli altri imprenditori operanti nel settore dei trasporti, tra cui la Ditta ricorrente.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il Comune.

2. Priva di pregio è l’eccezione di improcedibilità del ricorso originario sul rilievo avanzato dall’appellante che il servizio sarebbe stato ormai svolto e non potrebbe comunque essere affidato alla Ditta ricorrente anche nel caso di annullamento della delibera impugnata, in considerazione del fatto che l’affidamento alla Copoerativa aveva carattere temporaneo al fine di consentire all’Amministrazione la costituzione di una società mista alla quale sarebbe stato poi definitivamente asssegnato il servizio in contestazione.

E’ opportuno precisare che il Comune non contesta la possibilità per la Ditta di divinire aggiudicataria del servizio per il periedo gennaio-giugno 2003, il che avrebbe potuto comportare effettivamente l’inammissiiblità del ricorso originario (cfr. la decisione di questa Sezione n. 2133 del 15.4.2004), ma per il periodo successivo, aspetto che non viene in considerazione nel presente giudizio.

D’altra parte, persiste l’interesse al ricorso avverso l’aggiudicazione a favore di altri anche nel caso in cui nelle more del giudizio l’opera sia stata completata od il servizio sia stato interamente svolto, come ormai precisato da questo Consiglio (A. P. n. 1 del del 29.1.2003), atteso che il ricorrente ha comunque interesse a conseguire l’eventuale risarcimento del danno per effetto della lesione subita dall’illegittimità della procedura di gara.

3. Peraltro, l’appello è fondato nel merito

3.1. Come rilevato dal Comune, sia in appello che in primo grado, l'attribuzione diretta del servizio era avvenuta legittimamente secondo la procedura di “spese in economia” di cui al D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, trattandosi di un servizo di importo modesto.

Invero, secondo il D.P.R. n. 384/2001 si può procedere con le procedure in economia per l’acqusisizione di beni e servizi fino al limite di importo di 130.000 euro (art. 3), con facoltà di prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi (almeno 5 per il cottimo fiduciario) nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l’ammontare della spesa non superi 20.000 euro (IVA esclusa), importo che è elevato a 40.000 (IVA esclusa) per l’acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico (art. 5).

3.2. Procedura in economia che era già contemplata sia dagli artt. 66 e 67 R. D. 25.5.1895 n. 350 per determinati lavori pubblici e dietro autorizzazione in caso di opere la cui spesa non superasse un determinato importo; sia dall’art. 8 R. D. 18.11. 1923 n. 2240, che per i servizi da effettuare in economia prescriveva l’adozione di speciali regolamenti o una specifica autorizzazione nell’ipotesi che ricorressero speciali circostanze (cfr. il parere A. G. di questo Consiglio n. 5/79 del 12.4.1979).

3.3. Nel caso in esame si trattava di un servizio di importo inferiore a 6.000 euro e perciò poteva prescindersi sia bando di gara sia dalla necessità di richiedere almeno 5 preventivi.

Né occorreva nella specie la presenza di ragioni di urgenza per procedere alla trattava privata sulla base dell’art. 7 del D. L.vo n. 17.3.1995 157, come invece ritenuto dal TAR.

Invero, il D.P.R. n. 384/2001 non richiede anche eventi imprevedibili ed urgenti nel caso che si tratti di opere o servizi di importo non superiore a 20.000 euro, limitandosi a stabilire l’importo entro il quale la procedura semplificata (trattativa diretta) è consentita. Inapplicabile alla fattispecie era poi il D. L.vo n. 157/1995, che si riferisce  ai sensi dell’artt 1 solo agli appalti di servizi di importo non inferiore 200.000 ECU (solo per un breve periodo, peraltro successivo alla delibera impugnata, tale importo è stato ridotto ad un valore superiore a 50.000 ECU per effetto dell’art.24, comma 1, L. 27.12.2002 n. 289, entrata in vigore il 1°.1.2003, poi abrogato dall’art. 15 D. L. 30.9.2003 n. 269, convertito dalla L. 24.11.2003 n. 326).

3.2. Residua da chiarire che il il D.P.R. n. 384/2001 si applica direttamente solo alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed agli istituti e scuole di cui all’art. 4 L. 24.12.1993 n. 537 e delle istituzioni di cui all’art. 2 L. 21.12.1999 n. 508 (art. 1), ma ne è espressamente consentita l’estensione anche alle amministrazioni pubbliche non statali (e perciò anche agli Enti locali) che così dispongano nell’ambito della loro autonomia e salvo che non aderiscano al sistema convenzionale di cui all’art. 26 L. 23.12.1999 n. 488 e successive modificazioni  (art. 12).

Potrebbe perciò porsi la questione se gli Enti locali non debbano recepire la procedura in economia nei loro regolamenti di contabilità, ai sensi degli artt. 152 e 153 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267, per poter prescindere in tasl caso da gare ad evidenza pubblica, ma trattasi di aspetto che non è stato sollevato da alcuno.

4. Per quanto considerato, l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, deve essere respinto il ricorso originario.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, respinge il ricorso originario.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 29.10.2004 con l’intervento dei signori:

Cons. Giuseppe Farina–Pres. f.f.

Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani

Cons. Goffredo Zaccardi

Cons. Aldo Fera

Cons. Aniello Cerreto Est. 

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

f.to Aniello Cerreto       f.to Giuseppe Farina 
 

IL SEGRETARIO

f.to Francesco Cutrupi 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

L’8 Marzo 2005

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 

IL  DIRIGENTE

f.to Antonio Natale

  N°. RIC 6380/2004

FDG