REPUBBLICA ITALIANA    N.  1037/05  REG.DEC.

         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    N. 4545 REG.RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,  Sezione Quinta          ANNO  2004 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4545/2004, proposto dal Consorzio interprovinciale del territorio dei trulli e delle grotte, in persona del commissario liquidatore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Gaggiula, elettivamente domiciliato in Roma, via Mantegazza n. 24 (presso cav. Luigi Gardin);

 CONTRO

Comune di Francavilla Fontana, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Pellegrino, elettivamente domiciciliato in Roma, via Giustiniani n. 28;

per la riforma

della sentenza TAR Puglia Lecce n. 805 del 29.1.2004, con la quale, è stato accolto il ricorso proposto dal comune di Francavilla Fontana;

Visto il ricorso in appello e relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune, che ha proposto anche appello incidentale;

Visti gli atti tutti della causa;

 Alla pubblica udienza del 29.10.2004, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi altresì per le parti gli avv.ti Lofoco e Gianluigi Pellegrino in sostituzione rispetivamente degli avvocati Gaggiula e G. Pellegrino;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO

Con l’appello in epigrafe, il Consorzio interprovinciale del territorio dei trulli e delle grotte (istituito con delibera G. R. n. 41127 del 30.6.1978 e D.P.G.R. del 7.101978) ha fatto presente che il comune di Francavilla Fontana aveva aderito al Consorzio con deliberazione C.C. n. 298 del 24.10.1977 e la relativa adesione era stata accettata dal Consorzio stesso con deliberazione n. 11 del 19.10.1978; che con delibera consortile n. 98 del 27.8.1982 il criterio di liquidazione dei contributi (fissato nella misura di £. 100/ab, poi aumentato a £. 500/ab.) veniva modificato in misura variabile in relazione alle esigenze finanziarie effettive del Consorzio sulla base dei bilanci annualmente approvati; che il Comune di Francavilla Fontana decideva di recedere dal Consorzio con delibera n. 44 del 23.7.1990 in considerazione dell’aumento dei contributi annuali; che il Consorzio con delibera n. 33 del 17.12.1990 approvava il bilancio preventivo per il 1991 e determinava il contributo a carico di tale comune in £. 217.866.420 e con la delibera n. 36 in pari data respingeva l’istanza di recesso del Comune in considerazione della durata trentennale del Consorzio sulla base dello statuto, salvo l’applicabilità dell’art. 167, comma 2°, del R.D. n. 383/1934, di cui nella specie non sussistevano i presupposti; che il Comune adiva il TAR Puglia, sez. di Lecce, che accoglieva il ricorso con la sentenza in epigrafe.

Ha dedotto quanto segue:

- il TAR aveva ritenuto che con l’entrata in vigore della L. n. 142/1990 fossero state abrogate con effetto dal 13.6.1990 le disposizioni di cui agli artt. 156-172 del R. D. n. 383/1934, per cui il recesso dal Consorzio doveva ritenersi disciplinato dalla normativa civilistica, con conseguente legittimità della delibera di recesso adottata dal Comune; ma tale assunto non teneva conto del fatto che l’art. 64 L. n. 142/90, nel disporre l’abrogazione parziale del T. U. n. 383/1934 (e quindi delle norme disciplinati i consorzi), facesse espressamente salvo l’art. 59, comma 2°, con la conseguenza che dovevano ritenersi ancora applicabili le norme del T. U. n. 383/1934 fino al momento dell’intervenuta operatività della riforma per gli Enti locali; così come non aveva tenuto conto neppure dell’art. 60 L. n. 142/1990, il quale (nella versione originaria) aveva disposto la revisione dei consorzi entro due anni dall’entrata in vigore della legge stessa, per cui per la definitiva scomparsa delle norme improntate al sistema autarchico doveva avvenire con la contestuale operatività del nuovo sistema delle autonomie locali;

-conseguentemente, alla stregua della disciplina di cui al T.U n. 383/1934, il recesso operato dal comune doveva considerarsi illegittimo o inefficace, atteso che per il recesso dal consorzio doveva essere seguita la stessa procedura prevista per la costituzione del consorzio dall’art. 164, come precisato dalla decisione cons. di Stato, sez. VI n. 494 del 20.5.1995;

-parimenti infondata era la censura con la quale il Comune contestava la delibera consortile n. 33/1990, di determinazione delle quote associative dovute per il 1991, sulla base del rilievo che la delibera di modificazione dei criteri di determinazione della quota associativa era stata annullata dal TAR Puglia su ricorso di altro Comune, in quanto non avendo la delibera natura normativa ma valenza meramente interna il suo annullamento non poteva giovare a soggetti che non avevano partecipato al giudizio.

Costituitosi in giudizio il Comune ha rilevato che il Consorzio aveva impugnato davanti al TAR Puglia la delibera comunale n. 44/1990 di recesso dal Consorzio stesso (ric. n. 3131/90), ma poi il TAR aveva dichiarato la perenzione di tale ricorso.

Ha quindi controdedotto quanto segue:

-la sentenza del TAR doveva ritenersi corretta nella parte in cui aveva ritenuto che la disciplina sui consorzi di cui al T.U. n. 383/1984 fosse stata abrogata dalla L. n.142/1990;

- il Comune non era tenuto a restare nel Consorzio fino alla sua cessazione, prevista dallo  Statuto in trenta anni, salvo proroghe;

- la decisone sez. VI n. 494/95, invocata dal Consorzio, non era applicabile nella specie in quanto relativa a periodo anteriore alla L. n. 142/1990, per cui non occorreva per il perfezionamento della delibera di recesso alcuna approvazione consortile;

- il TAR, nell’accogliere il ricorso, aveva assorbito la censura di illegittimità della delibera consortile n. 33/1990, nella parte in cui aveva fissato in £. 217.886,420 il contributo dovuto dal Comune per l’anno 1991 sulla base dei criteri di cui alla deliberazione n. 98/1982, che a sua volta era stata annullata dal TAR Puglia, sez. Bari, con sentenza n. 507 del 19.11.1985, passata in giudicato, sul rilievo che l’approvazione era avvenuta senza seguire la procedura prescritta per la costituzione del Consorzio. Tale giudicato, si estendeva anche ai comuni consorziati che non avevano partecipato al relativo giudizio, attesa la natura normativa delle disposizioni statutarie, che venivano approvate dal Prefetto ai sensi dell’art. 156 T.U. n. 383/1934; come del resto avviene per le delibere assembleari delle società il cui annullamento viene vale per tutti i soci ex art. 2377 c.c.; con la conseguenza che, in caso di riforma della sentenza del TAR, comunque persisterebbe l’illegittimità della delibera n. 44/90 con riferimento all’entità del contributo dovuto.

Con atto depositato il 16.7.2004, il comune ha proposto anche appello incidentale, contestando l’interpretazione fornita dal TAR in ordine all’art. 168 R.D. n. 383/1934, al fine di sottolineare che anche sotto la vigenza di tale T.U., in assenza di specifiche previsioni normative e statutarie, il recesso doveva ritenersi consentito ai sensi dell’art. 24 c.c..

Con memoria conclusiva, ciascuna parte ha ulteriormente illustrato la propria posizione.

Alla pubblica udienza del 29.10.2004, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con sentenza TAR Puglia, Lecce, n. 305 del 29.1.2004 è stato accolto il ricorso proposto dal comune di Francavilla Fontana avverso le deliberazioni del Consorzio interprovinciale del territorio dei trulli e delle grotte nn. 33 e 36 del 27.101990, con le quali rispettivamente era stato approvato il bilancio preventivo del 1991 (con determinazione del contributo a carico di tale comune in £. 217.866.420) e ed era stata respinta l’stanza di recesso avanzata dal Comune stesso.

Avverso detta sentenza ha proposto appello principale il Consorzio, mentre il Comune ha a sua volta avanzato appello incidentale, oltre a richiamare le censure di 1° grado assorbite dal TAR.

2. L’appello del Consorzio è fondato in parte.

2.1. Il TAR ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo che con l’entrata in vigore della L. 12.6.1990 n. 142 fossero state immediatamente abrogate (con effetto dal 13.6.1990) le disposizioni di cui agli artt. 156-172 del R. D. n. 383/1934, per cui il recesso dal Consorzio, deliberato con delibera C.C. del 23.7.1990, doveva ritenersi legittimo in quanto consentito dall’art. 24, comma 2°, c.c., applicabile al caso in esame in mancanza di specifiche disposizioni contrarie.

2.2. Il Consorzio contesta tale conclusione, sostenendo che in tal modo il TAR non avrebbe tenuto conto sia dell’art. 64 L. n. 142/1990, che  nell’abrogare la maggior parte delle disposizioni di cui al T. U. n. 383/1934, aveva espressamente fatto salvo quanto previsto dall’art. 59, comma 2°, della legge stessa, che a sua volta, nelle materie espressamente demandate allo statuto dei comuni e delle province (da adottare entro un anno dal 13.6.1990), aveva consentito l’ultrattività della normativa precedente fino all’entrata in vigore dello statuto stesso; sia dell’art. 60 L. n.142/1990, il quale (nella versione originaria) aveva disposto la revisione dei consorzi entro due anni dall’entrata in vigore della legge stessa, per cui la definitiva scomparsa delle norme improntate al sistema autarchico del T.U. n. 383/1934 doveva collegarsi alla contestuale operatività del nuovo sistema delle autonomie locali.

2.3. L’assunto del Consorzio va condiviso con riferimento all’interpretazione da dare al menzionato art. 64 L. n. 142/1990.

Si osserva al riguardo che per lo meno per un anno dall’entrata in vigore della L. n. 142/1990 dovevano ritenersi ancora operanti le disposizioni di cui agli art. 156-172 del T.U. n. 383/1934, in quanto implicitamente richiamate dall’art. 64 della legge stessa, che a sua volta faceva salvo il precedente art. 59, 2° comma, con riferimento alle materie espressamente demandate alla statuto, di cui facevano parte anche le diverse forme di collaborazione tra comuni e province ai sensi dell’art. 5 (tra cui rientravano anche i consorzi tra Enti locali).

Con la conseguenza, che essendo stata la deliberazione comunale di recesso del 23.7.1990, adottata entro un anno dal 13.7.1990 (data di entrata in vigore della L. n. 142/1990), essa non poteva ritenersi efficace senza l’osservanza della prescritta procedura di cui all’art. 164 T.U. n. 383/1934.

2.4. Quest’ultima disposizione è già stata attentamente esaminata da questo Consiglio (cfr. le decisioni sez. V n. 1014 dell’11.7.1975 e sez. VI n. 494 del 20.5.1995), pervenendo alla conclusione che per il recesso di un Comune da un Consorzio tra Enti locali (come nel caso in esame) occorreva seguire la stessa procedura prevista per la sua costituzione dall’art. 156 T.U. n. 383/1934 e cioè doveva essere deliberata dal comune ed accettata dall’organo del Consorzio a ciò deputato dallo statuto, che nella specie era l’assemblea consortile, ai sensi dell’art. 1 dello statuto del Consorzio in questione.

Il Collegio non ha motivi per discostarsi da tale orientamento che privilegia adeguatamente gli interessi pubblici coinvolti, con conseguente inapplicabilità per analogia dell’art. 24 c.c. (che consente liberamente il recesso del socio, purchè non abbia assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato,) per essere la materia regolata già in sede pubblicistica, come del resto confermato dall’art.98 D.P.R. 4.10.1986 n. 902 (per la gestione in comune di un servizio pubblico mediante la costituzione di un’azienda speciale), che appunto richiede il consenso degli altri associati affinchè un ente del consorzio possa ottenere di cessare di farne parte.

2.5. Pertanto, va rigettato l’appello incidentale del Comune, che sostiene l’applicabilità dell’art. 24 c.c. per il recesso di un ente dal Consorzio anche nella vigenza del T.U. n. 383/1934

2.6. Una volta ritenuto che la delibera comunale di recesso n. 44 del 13.7.1990 non poteva ritenersi efficace senza l’approvazione degli altri Enti consorziati, non assume alcuna rilevanza nel presente giudizio la circostanza che il ricorso proposto dal Consorzio avverso tale delibera sia stato dichiarato perento dal TAR, in quanto comunque poi il recesso è stato rifiutato dal Consorzio con la delibera n. 36 del 17.12.1990. Per cui  al più occorrerebbe stabilire la legittimità o meno di tale diniego, ma al riguardo il Comune non deduce specifiche doglianze nel presente giudizio di appello.

2.7. Residua da esaminare la doglianza di illegittimità derivata della delibera consortile n. 33/1990, nella parte in cui aveva fissato in £. 217.886,420 il contributo dovuto dal comune di Francavilla Fontana per l’anno 1991, per aver determinato tale importo con i nuovi criteri di cui alla deliberazione consortile n. 98/1982, annullata per violazione della prescritta procedura dal TAR Puglia, Bari, con sentenza n. 507/1985 (passata in giudicato), sia pure su ricorso proposto da altro Comune partecipante al Consorzio.

Detta doglianza va condivisa.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Consorzio, una volta annullata la delibera n. n. 98/1982 per un vizio di carattere procedurale, essa non poteva che valere per tutti i soggetti consorziati, trattandosi dell’annullamento di un atto generale per un vizio di carattere inscindibile (Cfr. la decisione di questo Consiglio, sez. IV n.  6456 del 23.11.2002).

Conseguentemente va annullata in parte qua la delibera del Consorzio n. 33/1990.

3. Per quanto considerato, l’appello del Consorzio deve essere accolto e conseguentemente deve essere accolto in parte il ricorso originario.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) Accoglie in parte l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, accoglie in parte il ricorso originario ed annulla in parte qua la delibera consortile n. 33/1990.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 29.10.2004 con l’intervento dei signori:

Giuseppe Farina                       Presidente f.f.

Chiarenza Millemaggi Cogliani     Consigliere

Goffredo Zaccardi                      Consigliere

Aldo Fera                                   Consigliere

Aniello Cerreto                        Consigliere Estensore 

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE F.F.

f.to Aniello Cerreto        f.to Giuseppe Farina 
 

IL SEGRETARIO

f.to Francesco Cutrupi 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11 marzo 2005

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 

IL  DIRIGENTE

f.to Antonio Natale

  N°. RIC 4545/2004

FDG