N. 1490/2005
Reg. Dec.
N. 6767 Reg. Ric.
Anno
1998
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
Sul ricorso r.g.n.6767/1998 proposto in appello da Ciccaglioni Carlo, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Izzo, nel cui studio in Roma alla via Cicerone n.28 domicilia,
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n.12,
per l’annullamento
della sentenza n.771/1997 depositata in data 22 maggio 1997 con la quale il TAR Lazio, sezione prima ter, ha respinto il ricorso proposto contro il decreto in data 12 dicembre 1995 prot.8697/III Sett., con cui il Prefetto di Rieti ha determinato il trattamento economico spettante al ricorrente a decorrere dal 1° agosto 1995.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Relatore alla udienza pubblica del 22 febbraio 2005 il Consigliere Sergio De Felice;
Uditi gli avvocati L. Manzi su delega dell’ Avv. R. Izzo e l’Avvocato dello Stato Cesaroni;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
FATTO
Con la impugnata sentenza il giudice di primo grado ha rigettato la richiesta di annullamento con la quale il dipendente Ciccaglioni Carlo, transitato prima dai ruoli dei segretari comunali a quello del comune e poi nuovamente dai ruoli del comune a quello dei segretari comunali, pretendeva la conservazione dello stipendio in godimento in applicazione dell’art. 202 d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3.
A seguito della riammissione in servizio con la qualifica di segretario comunale, il Prefetto di Rieti determinava il trattamento economico sul presupposto che la iscrizione a ruolo dovesse avvenire nel grado al quale il dipendente apparteneva in precedenza.
La sentenza impugnata ha infatti ritenuto che l’art. 202 t.u. imp. civ. Stato, che prevede il principio c.d. del divieto di reformatio in pejus, risultasse nella specie inapplicabile, in quanto il passaggio dal comune ai ruoli dei segretari comunali, non poteva considerasi avvenuto nell’ambito della organizzazione statale, intesa in senso ampio, giacché il comune, quale ente autonomo a rilevanza costituzionale, è amministrazione per definizione del tutto distinta dallo Stato.
Con l’atto di appello si deducono si ripropongono in sostanza i medesimi mezzi di cui al ricorso originario.
Si deduce che il principio del divieto di reformatio in pejus del trattamento economico dei pubblici dipendenti costituisce principio generale, secondo il quale ogni modifica del rapporto impiegatizio non può giustificare modificazioni peggiorative della retribuzione.
Tale divieto di peggioramento è espresso dalla regola di cui all’art. 202 su menzionato, che prevede la attribuzione di un assegno personale utile a pensione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica.
Secondo la tesi prospettata in appello, è ingiusta la sentenza nel punto in cui ha ritenuto che il trattamento abbia luogo soltanto nell’ambito della organizzazione statale, escludendone il comune.
Al contrario, il segretario comunale avrebbe la qualità di dipendente comunale di ruolo, non potendo definirsi, come ha invece ritenuto il primo giudice, appartenente alla amministrazione statale (ai sensi della L.127/1997 il rapporto tra ente locale e segretario è di collaborazione, assistenza giuridico-amministrativa, dipendenza funzionale).
Si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla udienza pubblica del 22 febbraio 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.L’appello è infondato.
E’ infondata la richiesta del dipendente che, transitando dai ruoli del comune a quello dei segretari comunali, pretende la conservazione dello stipendio in godimento in applicazione dell’art. 202 d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3.
Tale norma risulta nella specie inapplicabile in quanto il passaggio non può in alcun modo considerarsi avvenuto nell’ambito della organizzazione statale, intesa anche in senso ampio, giacchè il comune, quale ente autonomo a rilevanza costituzionale, è un’amministrazione che per definizione è del tutto distinta dallo Stato.
Costituisce, d’altronde, principio pacifico che l’art. 202 su menzionato, che prevede, mediante l’assegno ad personam, il principio del divieto di reformatio in pejus, trova applicazione soltanto nell’ambito dell’impiego statale, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa amministrazione o diversa amministrazione, ma, anche essa, statale (Consiglio di Stato, VI, 19 maggio 2003, n.2682).
Tale assegno, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa amministrazione o anche diversa amministrazione, purchè statale, è stato ritenuto non applicabile ed estensibile in caso di transito dalle Ferrovie dello Stato s.p.a. al Ministero della pubblica istruzione, avendo l’ente assunto, alla data dell’inquadramento, personalità giuridica distinta e separata da quella dello Stato (C. Stato, VI, 4 gennaio 2000, n.49; allo stesso modo Consiglio di Stato, VI, 27 maggio 1998, n.824, in caso di transito dal Consorzio per lo sviluppo economico e sociale della provincia di Venezia a Ministero statale; nel medesimo senso Ad.Pl. C. Stato, 16 marzo 1992, n.8, in caso di transito dalla azienda autonoma di assistenza al volo al ministero dei trasporti, non potendosi tale azienda definire amministrazione statale).
La alterità e distinzione di autonomia e personalità giuridica tra l’ente locale e l’amministrazione statale è talmente ovvia, anche per la Carta costituzionale, che non risulta necessario ulteriormente sottolinearla.
2.Parimenti, del tutto privo di fondamento è l’assunto dell’appellante, che pretende di sostenere che il segretario comunale avrebbe un rapporto di dipendenza con il comune, anziché con l’amministrazione statale, sicchè si tratterebbe di transito da e presso il medesimo ente.
In primo luogo, va in contrario osservato che costituisce riferimento giurisprudenziale consolidato che il segretario comunale, benché ai sensi dell’art. 52, L.8 giugno 1990, n.142 (né in tal senso innovano le disposizioni della L.127/1997), dipenda personalmente dal sindaco (o dal presidente della provincia, in caso di segretario provinciale), intrattenendo in tal modo un rapporto funzionale con l’amministrazione locale, resti tuttavia un funzionario statale, il cui status giuridico, ancorché particolare, e il relativo trattamento economico, sono interamente disciplinati dalla legislazione statale (in tal senso Consiglio di Stato, IV, 2 aprile 1997, n.311).
In secondo luogo, d’altro canto, in ogni caso la tesi di parte appellante – anche ove fosse fondata in relazione alla asserita dipendenza del segretario comunale dall’ente locale anziché dall’amministrazione statale – porterebbe alla conclusione, ancora più rafforzata, della infondatezza della pretesa al trattamento di cui all’art. 202 t.u. imp. Civ. Stato, perché la fattispecie risulterebbe al di fuori del perimetro della normativa, applicabile, per disposizione espressa, solo in caso di passaggio da amministrazione statale ad (altra) amministrazione statale.
3. Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione
delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 febbraio 2005, con l’intervento dei magistrati:
Paolo Salvatore Presidente
Filippo Patroni Griffi Consigliere
Antonino Inastasi Consigliere
Anna Leoni Consigliere
Sergio De Felice Consigliere, estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio De Felice Paolo Salvatore
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
5 aprile 2005
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Giuseppe Testa
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N.R.G. 6767/1998
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