REPUBBLICA ITALIANA    N.1564/05REG.DEC.

         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO      N. 1732 REG.RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,  Sezione Quinta          ANNO  2004 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 1732/2004 R.G. proposto da Lovecchio Antonio e Nuzzi Vito Roccangelo, rappresentati e difesi dall’Avv. Luigi Paccione, ed elettivamente domiciliati in Roma, presso il dott. Alfredo Placidi, Lungomare Flaminio n. 46, pal. IV, sc. B;

CONTRO

- Comunità Montana della Murgia Barese Sud - Est, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Felice Eugenio Lorusso, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. Ciro Intino, Via della Giuliana n. 50;

e nei confronti di

- De Grande Francesco e Ferrulli Domenico, non costituiti;

PER L'ANNULLAMENTO

Della sentenza resa dal T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione seconda, n. 4436/2003, pubblicata in data 9 dicembre 2003.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Comunità Montana della Murgia Barese Sud - Est;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;

Uditi alla pubblica udienza del 26.10.2004 gli avv.ti Paccione e Lorusso come da verbale d’udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con sentenza n. 4463 del 9 dicembre 2003, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione seconda, respingeva il ricorso con il quale i sigg. Lovecchio Antonio e Nuzzi Vito Roccangelo chiedevano l’annullamento della deliberazione del Consiglio della Comunità Montana della Murgia Barese Sud – Est n. 5 del 30.6.03, del sottostante atto di delega del Sindaco del Comune di Acquaviva delle Fonti n. 20676/02, nonché della deliberazione del Consiglio della medesima Comunità Montana n. 8 del 30.6.2003. Avverso la predetta decisione proponevano rituale appello i sigg. Lovecchio Antonio e Nuzzi Vito Roccangelo, deducendo l’erroneità della sentenza.

Si è costituita la Comunità Montana della Murgia Barese Sud - Est per resistere all’appello.

Non si sono costituiti i sigg. De Grande Francesco e Ferrulli Domenico.

Alla pubblica udienza del 26.10.2004 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

D I R I T T O

L’appello è infondato.

Con il primo motivo di ricorso gli appellanti lamentano la contraddittorietà delle argomentazioni addotte dal giudice di primo grado. Questi, dopo aver riconosciuto la sussistenza dell’interesse a ricorrere in capo ai sigg. Lovecchio e Nuzzi, e la astratta fondatezza dei profili di illegittimità lamentati con riferimento sia alla deliberazione con cui il Consiglio della Comunità Montana della Murgia Barese Sud Est ha convalidato la nomina del sig. Ferrulli Domenico come rappresentante, all’interno di tale organo, del Comune di Acquaviva delle Fonti, sia al sottostante atto di delega del Sindaco di quest’ultimo ente locale, ha affermato la concreta carenza di interesse alla caducazione di tali atti. Sostengono i ricorrenti, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., che la delibera n. 53 del 22 settembre 2003, rimasta inoppugnata, con cui il Consiglio Comunale di Acquaviva, in conformità a quanto disposto dall’art. 27 del d. lgs. 267/2000, ha nominato proprio il sig. Ferrulli Domenico come rappresentante all’interno della Comunità Montana, non fa venir meno l’efficacia lesiva degli atti impugnati, non potendosi riconoscere ad essa alcun effetto retroattivo sanante.

La doglianza è infondata.

Il giudice di primo grado ha correttamente valutato gli effetti della deliberazione n. 53 del 22 settembre 2003 del Consiglio Comunale di Acquaviva rispetto agli atti impugnati. Infatti, una volta conformata alle disposizioni previste dall’art. 27 del d. lgs. 267/2000 la designazione del sig. Ferrulli Domenico in seno alla Comunità Montana, si è attuata la legittima composizione dell’organo consiliare comunitario, con la conseguenza che non può più ravvisarsi per i ricorrenti alcuna utilità al travolgimento degli atti impugnati, ormai privi di carica lesiva.

E ciò, non in virtù del riconoscimento da parte del giudice di primo grado di una presunta efficacia retroattiva sanante della deliberazione n. 53 del 22 settembre 2003 del Consiglio Comunale di Acquaviva, come affermato dagli appellanti, ma, su un piano diverso, in base alla semplice constatazione della sopravvenuta regolarizzazione della composizione del Consiglio Comunitario per effetto della legittima designazione del consigliere Ferrulli da parte del Comune di Acquaviva delle Fonti.

Né un’utilità alla caducazione delle deliberazioni sopra richiamate può ravvisarsi nell’interesse all’annullamento della delibera n. 8 del 30 giugno 2003 della Comunità Montana, avente ad oggetto l’elezione del Presidente di detto organo, come avanzato dai ricorrenti con altro motivo di ricorso sulla base della considerazione che, alla data di adozione di tale atto, il Sig. Ferrulli ha preso illegittimamente parte alla seduta deliberante, ed in maniera decisiva.

In proposito vale notare come il giudice di primo grado ha esattamente rilevato che la seduta consiliare in oggetto sopravvive alla cosiddetta prova di resistenza, ai sensi della quale una giusta composizione tra l’esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni di voto e quella di salvaguardare la volontà espressa dall’organo deliberante non consente di pronunciare l’annullamento degli atti impugnati e dei voti così espressi, se la loro illegittimità non influisca in concreto sull’esito della deliberazione. Poiché quanto disposto dallo Statuto comunale, che richiede un quorum di due terzi dei consiglieri in prima votazione, e della metà più uno in seconda votazione per l’elezione del Presidente dell’organo consiliare, va inteso nel senso che va valutato il quorum funzionale, e non quello strutturale, ne consegue che, come dimostrato dal T.A.R., il consigliere eletto presidente ha riportato, in ogni caso, anche a prescindere dalla preferenza espressa dal sig. Ferrulli Domenico, da ritenere pertanto ininfluente ai fini dell’esito della votazione, un numero di voti sufficienti a soddisfare i requisiti prescritti dallo Statuto.

Del pari infondata è anche l’ultima doglianza avanzata dagli appellanti, riguardante l’omessa pronuncia del T.A.R. su uno dei motivi di ricorso, in violazione dell’art. 112 c.p.c.

Risulta, invero, che nell’impugnata sentenza l’organo giurisdizionale ha trattato e confutato tutti i profili del gravame di primo grado.

2. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso in appello va rigettato.

3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta l’appello in epigrafe.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 26.10.2004 con l'intervento dei sigg.ri

Emidio Frascione    Presidente,

Rosalia Maria Pietronilla Bellavia Consigliere,

Corrado Allegretta    Consigliere,

Cesare Lamberti    Consigliere,

Michele Corradino    Consigliere estensore 

   L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

f.to Michele Corradino         f.to Emidio Frascione 

IL SEGRETARIO

f.to Gaetano Navarra 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 5 aprile 2005 

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 

IL  DIRIGENTE

f.to Antonio Natale

  N°. RIC .1732/2004

FDG