REPUBBLICA ITALIANA   N.2573/05REG.DEC.

       IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   N. 1016 REG.RIC

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione             ANNO 1999

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 1016/1999, proposto dal sig. Labate Annunziato, rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Tripepi ed elettivamente domiciliato, in Roma, via Dardanelli n. 15 presso lo studio dell'avv . Leandro Bombardieri;

CONTRO

Il sig. Gullì Giuseppe,  rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Cristarella e Giulio Gasparro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Serena Cinelli, in Roma, viale Angelico, n. 38, giusta mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;

il Comune di Reggio Calabria, in persona del sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;

il Sig. De Medici Ruggero, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione di Reggio Calabria – 18 dicembre 1998, n. 1559, che ha accolto il ricorso del sig. Gullì avverso la delibera del Consiglio Comunale di Reggio Calabria n. 48 del 14.11.1997, con la quale è stato nominato, per il triennio 1997/2000, il Collegio dei Revisori dell' A.M.A., nelle persone dei sigg.ri Labate Annunziato; Vizzari Francesco e Dè Medici Ruggero Ettore

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. Gullì;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2005, relatore il Consigliere Cesare Lamberti. Nessuno è comparso per le parti.

FATTO

Con la decisione in epigrafe il Tar della Calabria ha annullato, in accoglimento del ricorso del sig. Giuseppe Gullì (primo dei non eletti con 17 voti) la delibera del Consiglio Comunale di Reggio Calabria n. 48 del 14.11.1997, di nomina, del Collegio dei Revisori dell'A.M.A., nelle persone dei sigg.ri Labate; Vizzari e Dè Medici per il triennio 1997/2000. Nel bando pubblicato il 12.4.1995, in conformità al regolamento comunale, veniva richiesta per il Collegio dei revisori dei conti dell'A.M.A., l'iscrizione dall’ordine professionale dei commercialisti e dei ragionieri, anziché l’iscrizione nel registro nazionale dei revisori dei conti, come previsto dall'art. 12 bis  D.L. 18.1.1993, n. 8 (conv. L. 19.3.1993, n. 68) e dall’art. 1 D.Lgs. 27.1.1992, n. 88. Per la sola nomina del Collegio dei Revisori dell'A.M.A., il Comune ha pubblicato, in data 31.1.1996, un successivo bando, con termine per la presentazione delle domande al 15.2.1996. Dei motivi di ricorso dedotti nei confronti della delibera, il Tar di Reggio Calabria ha accolto il quarto, di violazione dell'art. 6 del regolamento comunale sulle nomine, ritenuto che il dott. Labate già al momento della nomina svolgeva e svolge le funzioni di direttore amministrativo dell’A.S.L. n. 11 e che in tale qualità non era eleggibile, ai sensi dell'art. 3, comma 9, D.Lgs. n. 502/1992, alla carica di consigliere comunale: non poteva, perciò essere nominato revisore dei conti dell'A.M.A., in forza del dell'art. 6 lett. a) del regolamento comunale sulle nomine. Considerati i rapporti tra i due Enti (A.S.L. e A.M.A.), il dott. Labate ricorreva in un’altra condizione ostativa, e cioè quella di cui all’art. 6 lett. c) del regolamento che vieta la nomina dei dipendenti a qualsiasi titolo di enti, istituzioni, aziende pubbliche o a partecipazione pubblica dell'ordinamento comunale o che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o ricevano da esso contributi o sovvenzioni. Il Tar ha poi respinto le altre tre censure. Avverso il provvedimento ha proposto appello il sig. Labate. Resiste con memoria il sig. Gullì ove chiede in principalità il rigetto dell’appello e, in subordine l’esame del secondo e del terzo motivo dell’atto introduttivo.

DIRITTO

In accoglimento del quarto motivo del ricorso proposto dal dott. Gullì, il Tar di Reggio Calabria ha annullato la  nomina del dott. Labate a componente del collegio dei revisori dell’A.M.A. di Reggio Calabria il quanto dall'1.10.1996 ricopriva la carica di direttore amministrativo dell'A.S.L. n. 11. La sentenza ha affermato che la nomina era in contrasto con l’art. 6 lett. a) del regolamento per le nomine, elezioni, designazioni in enti, istituzioni, aziende speciali, organismi esterni pubblici e privati comunque denominati di competenza degli organi comunali approvato con deliberazione consiliare 24.2.1995, n. 14 e con l'art. 3, comma 9, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502. Nell’appello avverso la decisione, il dott. Labate sostiene che i requisiti richiesti per ricoprire la carica di revisore dei conti sono quelli propri per l’accesso ad organi tecnici, le cui funzioni sono del tutto diverse da quelle degli organi amministrativi: correttamente il Comune avrebbe fatto riferimento unicamente alle disposizioni di legge e del proprio statuto senza richiamare il requisito di eleggibilità a consigliere comunale perché proprio degli organi rappresentativi.

Ad avviso del collegio l’appello è fondato.

Secondo l’art. 6 lett. a) del Regolamento per le nomine, elezioni, designazioni in enti, istituzioni, aziende speciali, organismi esterni pubblici e privati comunque denominati di competenza degli organi comunali, non possono essere eletti, nominati, designati “coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale”. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D.Lgs. n. 502/1992-517/1993, il direttore amministrativo delle Aziende USL (al pari del direttore sanitario e del direttore generale) non è eleggibile a consigliere comunale. L’identità di ratio di ambedue le disposizioni, volta a prevenire che l’esercizio di determinate funzioni possa agevolare i partecipanti nella competizione elettorale per la scelta degli organi rappresentativi del comune o ingenerare conflitti di interessi, esclude che le stesse norme possano essere applicate nella scelta degli organi tecnici degli enti istituzioni o aziende speciali direttamente collegate con il comune, quale è l’Azienda di trasporti nella quale il dott. Labate è stato eletto a componente del collegio sindacale. L’art. 52 DPR n. 902/86 vieta ai revisori dei conti di essere nominati consiglieri comunali, ma non pone alcun limite ai consiglieri comunali di acquisire la carica di revisore e l’art. 102 D.Lgs. n. 77/95 e l’art. 102 D.Lgs. n. 77/95 prevede per i revisori dei conti le stesse ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali, senza peraltro prevedere circa l’eleggibilità del consigliere comunale a revisore dei conti in enti istituzioni ed aziende speciali di competenza degli organi comunali. Il carattere speciale delle disposizioni che stabiliscono limiti alla capacità di un soggetto di acquisire un particolare status all’interno di collegi amministrativi implica il divieto di analogia nella loro interpretazione, come si è verificato nella decisione impugnata, ove dall’ineleggibilità a consigliere comunale posto a carico del direttore amministrativo delle USL dall’art. 3, comma 9, D.Lgs. n. 502/1992 è stata fatta discendere la mancanza di requisito per la nomina a revisore dei conti nell’Azienda dei trasporti di Reggio Calabria. Il compito di direttore amministrativo che il dott. Labate esercitava in seno all’Azienda USL n. 11 comportava pertanto la decadenza dalle funzioni di consigliere comunale, qualora eletto, ma non certo la mancanza del requisito per l’eleggibilità a revisore dei conti, come ha ritenuto la sentenza impugnata in accoglimento del quarto motivo del ricorso introduttivo. Del resto le funzioni tipiche dei revisori dei conti, enumerate nell’art. 57 l. n. 142/1009 (all’epoca in vigore), di collaborazione con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e di attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, sono del tutto prive della rappresentatività caratteristica degli organi elettivi, dalla quale far derivare l’incompatibilità all’esercizio della funzione nei confronti di un soggetto chiamato alla carica di direttore amministrativo un’azienda USL. Deriva anche sotto questo profilo la fondatezza dell’appello del dott. Labate e la riforma in punto della decisione impugnata.

Degli ulteriori motivi del ricorso di primo grado non considerati dalla sentenza del Tar e dei quali il dott. Gullì chiede espressamente l’esame nella memoria del 3 marzo 1999, è da ritenere assorbito il terzo di violazione dell’art. 6 del regolamento comunale sulle nomine, le cui disposizioni non possono considerarsi preclusive all’attribuzione al Labate della carica di revisore dei conti per il diverso carattere del collegio dei revisori sopra evidenziato e va disatteso il secondo, di travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti per avere il comune di Reggio Calabria provveduto alla nomina del dott. Labate in esito al secondo bando di concorso, nonostante egli non avesse confermato la sua domanda. Tale conferma non era - ad avviso del Collegio – necessaria, in quanto la pubblicazione del secondo avviso non comportava la revoca del primo, ma conteneva la sola precisazione circa i requisiti di partecipazione al concorso, dei quali l’interessato era comunque in possesso, essendo iscritto al registro dei revisori dei conti sin dall’origine.

L’appello deve conclusivamente essere accolto ed annullata la sentenza di primo grado. Va conseguentemente respinto il ricorso originario. Le spese di entrambi i gradi vanno compensate per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello ed annulla la sentenza di primo grado. Respinge il ricorso originario. Spese dei entrambi i gradi compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2005 con l’intervento dei Sigg.ri:

Sergio Santoro    Presidente

Giuseppe Farina    Consigliere

Paolo Buonvino    Consigliere

Cesare Lamberti    Consigliere, est.

Aldo Fera     Consigliere 

L'ESTENSORE     IL PRESIDENTE

f.to Cesare Lamberti    f.to Sergio Santoro 

IL SEGRETARIO

f.to  Rosi Graziano 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23 maggio 2005

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

      f.to Antonio Natale

  Ric. N. 1016-99

RA