R E
P U B B L I C
A I T A L I A
N A
N.3124/2005
Reg. Dec.
N. 4565 Reg. Ric.
Anno 2004
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N
E
sul ricorso in
appello n. 4565/2004, proposto da:
- CUBOLINEA Costruzioni
S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa
dall’avv. Michele Pallottino, dall’avv. Bruna D’Amario e dall’avv. Orio De
Marchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in piazza
Martiri di Belfiore n. 2, Roma;
c o n t r
o
- il Comune di MUGGIA, in
persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare
Pellegrino e dall’avv. Antonio Biagetti ed elettivamente domiciliato presso lo
studio del primo, in via Antonio Bertoloni n. 35, Roma;
e nei confronti
di
- SCROCCO Arnaldo,
non costituito in giudizio;
per la
riforma
della sentenza del
Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 31
dicembre 2003 n. 975, resa inter partes e concernente l’annullamento
di una concessione edilizia.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale appellata;
Viste le memorie
illustrative depositate dalle parti costituite;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica
udienza del 15 marzo 2005, il Consigliere Aldo SCOLA;
Uditi, per le parti,
l’avv. Michele Pallottino e l’avv. Vittorio Biagetti;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T
O
La Società Cubolinea impugnava, con apposito
ricorso al T.a.r. di Trieste, l’ordine di sospensione dei lavori
(impartito per la presunta alterazione delle quote del piano di campagna,
segnalata al Comune di Muggia dal controinteressato Scrocco Arnaldo,
proprietario confinante) e, con successivi motivi aggiunti, l’atto di
annullamento d’ufficio della concessione edilizia 30 ottobre 2002 da essa
ottenuta per la costruzione di una villetta unifamiliare, deducendo:
- violazione dell’art. 32, legge n.
1150/1942, in relaz. art. 98, legge reg. n. 52/1991, per omesso accertamento
delle solo presunte irregolarità;
- eccesso di potere per difetto di
motivazione, carenza istruttoria, travisamento e carenza di
presupposti;
- motivi aggiunti consistenti in
violazione degli artt. 3 e 10, legge n. 241/1990, per omessa motivazione,
nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta e carenza
istruttoria per omessi sopralluoghi;
- ancora motivi aggiunti sub specie
di violazione degli artt. 7 ed 8, legge n. 241/1990 cit. (per omesso preavviso
procedimentale), e vizio motivazionale circa il mancato riscontro delle
osservazioni inoltrate dalla Cubolinea;
- ulteriori motivi aggiunti sotto
forma di eccesso di potere per travisamento ed erronei presupposti.
Il Comune intimato si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, che
veniva ritenuto in parte improcedibilie ed in parte infondato dai
primi giudici, con sentenza poi impugnata dall’originaria ricorrente
per:
- carenza di motivazione e
d’istruttoria, travisamento e carenti presupposti per il disposto annullamento
della citata concessione;
- motivazione insufficiente ed
illogica, travisamento, erronei presupposti e difetto istruttorio;
- motivazione carente, incongrua ed
illogica in rapporto alla configurabilità del dolo;
- vizio motivazionale circa circa
la ritenuta invalidità della concessione edilizia e carenza
istruttoria;
- carenza motivazionale circa i
perseguiti interessi pubblici e difetto istruttorio;
- erronea motivazione per omessa
valutazione di presupposti e travisamento di fatti;
- violazione dei principii in
materia di autotutela, carenza istruttoria, travisamento ed omessa valutazione
dei presupposti e dei contrapposti interessi coinvolti;
- violazione di legge, erronei
presupposti, vizio motivazionale ed ancora travisamento;
- violazione degli artt. 7 ed 8,
legge n. 241/1990 (per omesso preavviso procedimentale), vizio di motivazione,
erronei presupposti e carenza istruttoria;
- vizio di motivazione, omessa
istruttoria ed errati presupposti;
- disparità di trattamento,
contraddittorietà e vizio istruttorio (in presenza di numerose concessioni
rilasciate in base a rappresentazioni difformi dalle risultanze di
piano);
- richieste risarcitorie per i
danni subiti dal manufatto bloccato in corso d’opera e rimasto in balìa delle
intemperie per circa un anno.
Il Comune di Muggia si costituiva in giudizio e, con controricorso, si
opponeva all’istanza cautelare (che veniva riunita al merito, dopo che in
primo grado era stata respinta sia con precautelare decreto presidenziale che
con ordinanza collegiale) ed all’appello, ritenuto infondato in quanto
sostanzialmente riproducente le medesime doglianze già abbondantemente confutate
dai primi giudici con dovizia di argomentazioni.
La Cubolinea appellante, con due proprie memorie istruttorie, insisteva
nella richiesta di apposita c.t.u. (estesa all’intero piano, mediante la quale
corroborare i suoi assunti, mentre il Comune appellato, con sua memoria
istruttoria di replica, si opponeva (citando giurisprudenza di questa Sezione:
v. dec. n. 1119/2004) ad una perizia da disporsi solo in appello (per violazione
del doppio grado di giudizio) e chiedeva una consulenza intesa, invece, a
chiarire profili di domanda già esaminati in primo grado (limitatamente al lotto
Cubolinea), oltre all’ammissione di prove per testi.
All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in
decisione dopo che, con altre rispettive memorie, le parti in causa avevano
ulteriormente insistito sui propri assunti (soprattutto di carattere tecnico) ed
il Comune appellato aveva depositato nota-spese.
D I R I T T
O
- Premesso che le varie istanze
istruttorie qui dedotte si rivelano inaccoglibili, alla luce
dell’intervenuta trasformazione integrale del sito in esame, l’appello è
infondato e va respinto, dovendosi condividere la pronuncia dei
primi giudici (così prescindendo dal doversi esaminare le preliminari
eccezioni d’inammissibilità, sollevate dal Comune appellato in rapporto
all’istanza cautelare ed alle tardive produzioni documentali
dell’appellante Cubolinea), risultando prive di pregio tutte le censure
prospettate ed esaminabili congiuntamente, in quanto distinte
sfaccettature di un’unica doglianza sostanziale.
- Infatti, le esistenti quote
altimetriche di superficie, rilevate in sede di presentazione del p.r.p.c.,
integrano il presupposto essenziale per l’attuazione del piano stesso, dato il
carattere meramente orientativo delle indicazioni planivolumetriche di
progetto, a differenza dei rilievi planialtimetrici (cfr. art. 3.1,
n.t.a., p.r.p.c.).
- Donde l’impossibilità di confondere
quote di progetto e quote di rilievo, le quali ultime non risultano
opinabili in assenza di previa impugnazione della presupposta delib. C.c. (che
le ha approvate) 27 febbraio 1998 n. 16, esclusa comunque ogni doglianza in
sede di motivi aggiunti, dedotti in prime cure e proponibili solo avverso atti
(della medesima serie procedimentale) conosciuti in corso di causa: il che
esula dalla presente fattispecie.
- Deve poi porsi in luce come
l’asserito nulla-osta alla presentazione del progetto (malgrado le riscontrate
difformità) risulti smentito (in assenza di pertinente querela di
falso) dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio promanante dal
dipendente comunale geom. Frangini e di contenuto con ciò
incompatibile.
- Deve, a questo punto escludersi che
possa ipotizzarsi un piano Muller in rapporto al Comune di Muggia,
riferendosi esso unicamente al Comune di Trieste, quale grafico di riprese
aerofotogrammetriche realizzate nel 1997 per le esigenze dell’ACEGAS
S.p.a. (assicurante il servizio idrico nel territorio del Comune di Muggia):
il rilievo cartografico risulta effettuato in scala 1/2000 (e non 1/500), in
base ad esigenze imprenditoriali concernenti l’uso di reti di distribuzione
idroelettrica, non necessitante di una peculiare precisione nell’indicazione
della quota altimetrica.
- Quest’ultima, ufficialmente rilevata
nell’area di pertinenza dell’imminente p.r.p.c. come pari a m. 132,2 (in
prossimità di un pozzetto della pregressa fognatura comunale) sul livello del
mare, costituisce il punto di riferimento per il rilievo del piano, di cui
alla tav. 1 del rilievo planialtimetrico, a seguito di un mero
aggiornamento della superata edizione della Carta tecnica regionale, recante
la variante generale n. 11 al p.r.g.c. del 1990, operata dal Comune di
Muggia.
- Al che deve solo aggiungersi come i
350 punti rilevati sulla superficie (mediante l’uso di strumentazione tecnica
di precisione) e cartografati in scala 1:2000 non possano che prevalere
rispetto alla cartografia in scala 1:500, opposta dall’appellante con
l’indicazione di un solo punto nel perimetro della proprietà di Cubolinea,
senza personale verificazione topografica in loco.
- Intuibilmente, la Cubolinea ha
effettuato scavi di considerevoli proporzioni, circa i quali non ha mai
fornito al Comune documentazione idonea a spiegarne l’entità, con il connesso
uso del terreno correlativamente estratto, che è ragionevole ritenere (in
assenza di altre spiegazioni) sia semplicemente stato spostato da un sito
all’altro del medesimo lotto, in tal modo innalzando il piano di campagna ed
il livello del manufatto della differente quota della quale si discute.
- Tanto induce a credere pure la
circostanza che il muro a secco di arenaria, posto a valle del lotto
presumibilmente scosceso ed inclinato, per la migliore stabilità del
relativo versante, non potesse superare il mezzo metro circa (sufficiente a
contenere una digradante scarpata descritta in non oltre m. 2), come da
informazioni a suo tempo raccolte dai competenti funzionari municipali, mentre
i chiusini in ferro non provano alcunché, nell’impossibilità di
determinarne spostamenti eventualmente intervenuti nel corso dei lavori di cui
si discute, mentre deve ritenersi preferibile condividere le conclusioni
ricollegabili a quanto i tecnici comunali hanno potuto apprendere dalle
dichiarazioni rese da soggetti indifferenti alle sorti della vertenza di cui
si discute.
- Le argomentazioni che precedono
valgono a disattendere tutti i dedotti profili di eccesso di potere (nonché,
in particolare, il vizio di motivazione reiteratamente prospettato), mentre
non può lamentarsi alcuna significativa disparità di trattamento, invocando
analoghi provvedimenti concessorii rilasciati dallo stesso Comune ad altri
soggetti asseritamente versanti in analoghe situazioni, non essendo consentito
invocare a proprio vantaggio illegittimi comportamenti eventualmente adottati
dalla p.a. in favore di terzi.
- Ancora, risulta privo di pregio pure
il motivo d’appello attinente al preavviso procedimentale (ex artt. 7
ed 8, legge n. 241/1990) asseritamente omesso, sia perché quest’ultimo non
occorre in presenza di procedimenti avviati ad istanza di parte o, comunque,
nei quali i privati interessati abbiano avuto modo di interloquire
adeguatamente (come nella specie), sia perché l’art. 14, legge 11 febbraio
2005 n. 15, ne esclude la necessità quando emerga in giudizio che il
provvedimento conclusivo non sarebbe stato diverso nei suoi contenuti (come la
giurisprudenza amministrativa aveva già precedentemente sancito in vari
casi).
- Infine, la riscontrata infondatezza
di tutte le dedotte doglianze esclude ogni possibile esame delle pur
prospettate richieste risarcitorie, per la consolidata giurisprudenza
in atto non proponibili di fronte a provvedimenti risultati
legittimi.
Conclusivamente,
l’appello dev’essere respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza,
mentre le spese del giudizio di seconda istanza possono integralmente
compensarsi per giusti motivi tra le parti.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV,
- respinge l’appello;
- compensa le spese del giudizio di
secondo grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 15 marzo 2005, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione IV, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei
signori:
Presidente Paolo SALVATORE
Consigliere Antonino ANASTASI
Consigliere relatore estensore Aldo
SCOLA
Consigliere Vito
POLI
Consigliere Anna
LEONI
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Aldo Scola Paolo
Salvatore
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio
Carnabuci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
14/06/2005
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)
per Il
Dirigente
dott. Giuseppe
Testa
CONSIGLIO DI
STATO
Sezione
IV
Sentenza
n. /2005.
Presidente:
Paolo SALVATORE.
Estensore massimatore:
Aldo SCOLA.
Parti e difensori:
CUBOLINEA Costruzioni S.r.l. (avv.ti
Pallottino, D’Amario, De Marchi) c. Comune di MUGGIA (avv.ti Pellegrini,
Biagetti); S. A. (n.c.).
(Conferma
T.a.r. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 31 dicembre 2003 n.
975)
SOMMARIO
Atto amministrativo – Procedimento –
Comunicazione di avvio – Necessità – Limiti.
MASSIMA
Ai sensi dell’art. 14, legge 11 febbraio 2005
n. 15, che (tra l’altro) ha inserito l’art. 21-octies nella legge 7 agosto 1990
n. 241 (capo IV-bis, contestualmente introdottovi), l’omesso preavviso
procedimentale non è motivo di per sé idoneo a provocare l’annullamento (in sede
giurisdizionale) dell’atto conclusivo del procedimento, ove la p.a., provi in
giudizio, che il medesimo non avrebbe potuto comunque essere diverso da quello
emanato.
- -
N.R.G. 4565/2004
TRG