REPUBBLICA ITALIANA    N. 3349/05 REG.DEC.

         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   N. 11330 REG.RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,  Sezione Quinta          ANNO  2001 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso n. 11330/01 R.G. proposto dall’avv. D’Anna Gennaro rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Di Gioia, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio di questi, Piazza Mazzini n. 27,

CONTRO

- Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Edoardo Barone, Giuseppe Tarallo e Bruno Ricci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46,

e nei confronti di

Avv.ti Giovan Battista Testa, Alfredo Avella, Fabio Maria Ferrari, Giuseppe Dardo, Attilio Marino, Rosaria Contino, Antonio Coletta, Rossana Lizzi, Maria Eva Vaccaro, Emilia Tabacchini, Fulvio Santoro, Filomena Cirillo, Maria Stella Venere, Carla Castelli. Irene Conte, Edoardo Barone, Stefano Moriconi, Giuseppina Silvi, Maria Teresa Mastrangelo, Anna Pulcini, Luigi Schiavone, Angela Natale e Antonio Ruggiero n.c.;

PER L’ANNULLAMENTO

Della sentenza resa dal T.A.R. per la Campania, Napoli, Sez. V, n. 3280/01, pubblicata in data 11 luglio 2001.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;

Uditi alla pubblica udienza dell’1.2.2005 gli avv.ti Di Gioia e Barone come da verbale d’udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con sentenza n. 3280 dell’11 luglio 2001, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. V, in parte rigettava ed in parte dichiarava inammissibile il ricorso con il quale Gennaro D’Anna, appartenente al ruolo legale del Comune di Napoli, collocato a riposo in data 30 novembre 1993, chiedeva l’annullamento della delibera di G.M. del Comune di Napoli n. 4230 del 20 settembre 1995, avente ad oggetto le modalità di ripartizione dei compensi professionali previsti dall’art. 69, co. 11 del d.p.r. 268/1987 in favore dei professionisti legali dipendenti della p.a., nonché la declaratoria del diritto ad ottenere l’attribuzione di suddetti compensi dall’1 gennaio 1986 al 30 novembre 1993, maggiorati di interessi e rivalutazione.

L’appellante contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.

Si è costituito, per resistere all’appello, il Comune di Napoli

Con memoria depositata in vista dell'udienza l’appellante ha insistito nelle proprie conclusioni.

Alla pubblica udienza dell’1.2.2005 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

D I R I T T O

1. Con il primo motivo di ricorso l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata sostenendo che l’art. 69 del d.p.r. n. 268 del 1987, in base al quale si prevedeva la corresponsione ai dipendenti dei ruoli legali comunali dei compensi di natura professionale recuperati dall’ente in conseguenza della condanna delle parti avversarie soccombenti al pagamento delle spese di giudizio, era di immediata applicazione, per cui detti emolumenti spettavano al ricorrente prima della delibera attuativa della G.M. di Napoli n. 4230 del 1995, che, disponendo per il periodo successivo al suo pensionamento, non lo ha incluso nei relativi benefici.

Il motivo non è fondato.

Ritiene, infatti, il Collegio che l’art. 69, 2° comma, del D.P.R. 13.5.1987 n. 268, nel consentire agli Enti locali di erogare ai propri dipendenti professionisti legali i soli compensi recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente al pagamento delle spese di giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 1992, n. 272 e 29 gennaio 1998, n. 110), demanda ad una apposita deliberazione comunale la concreta operatività della norma regolamentare. Ciò in considerazione di quanto disposto dall’art. 8, co. 3, della l. 93/83, secondo cui l’applicazione dei regolamenti disciplinanti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli enti locali necessita di un atto di recepimento ad opera dell’Amministrazione.

D’altra parte, tale conclusione può trarre conferma anche da quanto già rilevato, in proposito, dalla giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui l’entrata in vigore del menzionato art. 69 non ha comportato l’immediata inapplicabilità delle delibere degli Enti che, prevedendo i compensi professionali anche nel caso di compensazione delle spese di giudizio o di mancata pronuncia su di esse, si ponevano in contrasto con esso, occorrendo comunque una nuova determinazione al riguardo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2004, n. 5644).

Nessun diritto soggettivo al conseguimento di detti compensi è sorto, quindi, in dipendenza del d.p.r. 283/87, in capo al ricorrente, che avrebbe, semmai, dovuto censurare l’inerzia del Comune relativamente all’attuazione alla disposizione regolamentare.

Per tali considerazioni, va anche rigettato il secondo motivo di appello, volto a gravare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la censura avanzata avverso i criteri di distribuzione dei compensi in questione previsti dalla delibera n. 4230 del 1995. Il T.A.R., infatti, ha correttamente rilevato, sul punto, la carenza di interesse del ricorrente, in quanto quest’ultimo, essendo già in quiescenza, non aveva, a prescindere dall’esito del giudizio inerente la pretesa alla propria riammissione in servizio, titolo a partecipare alla distribuzione dei compensi recuperati successivamente, non avendo, in concreto, svolto alcuna attività professionale al servizio dell’ente.

2. Alla luce di quanto rilevato, il ricorso in appello va rigettato.

3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

  P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta l’appello in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio dell’1.2.2005 con l'intervento dei sigg.ri

Agostino Elefante    Presidente,

Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere,

Paolo Buonvino    Consigliere

Goffredo Zaccardi    Consigliere

Michele Corradino    Consigliere estensore. 

   L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

f.to Michele Corradino    f.to Agostino Elefante 

IL SEGRETARIO

f.to Gaetano Navarra 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23 GIUGNO 2005

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 

IL  DIRIGENTE

f.to Antonio Natale

  N°. RIC 11330/2001

FDG