REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 4153/2005            Reg.Dec.

N.6236/2004           Reg.Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6236 del 2004, proposto da Di Pasquale Alba Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Sabino Brizzi, presso il cui studio in Roma, piazza Buenos Ayres n.5 è elettivamente domiciliata;

                                                       contro

la SAIS Trasporti s.p.a., con sede in Palermo, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Sambiagio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma, via Tacito n. 64;

                                                e nei confronti

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12;

e della s.r.l. Segesta Internazionale, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, n.5141/04 in data 1° giugno 2004, resa tra le parti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della s.p.a. SAIS Trasporti e del Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il controricorso e ricorso incidentale della società anzidetta;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2005, relatore il Consigliere Domenico Cafini, uditi l’avv. Brizzi, l’avv. Sambiagio e l’avv. dello Stato Tortora;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                                                        FATTO

1. Con ricorso proposto davanti al TAR Lazio (n.2563/2003) la SAIS Trasporti s.p.a. chiedeva l’accertamento del diritto al risarcimento del danno ritenuto ingiusto subito a causa della nota 17.12.1996 n.7390, con cui il Ministero intimato, nella persona del dirigente dott.ssa Alba Maria Di Pasquale aveva accordato alla s.r.l. Segesta Internazionale la trasformazione da diurna in notturna dell’autolinea Trapani – Palermo – Messina – Roma, con posticipazione delle partenze da Messina e da Roma in sovrapposizione, relativamente alla tratta Messina – Roma, all’autolinea ordinaria notturna Agrigento – Caltanissetta – Catania – Messina – Roma, concessa a suo tempo alla ricorrente medesima.

Esponeva, più particolarmente, la stessa SAIS Trasporti s.p.a., che era concessionaria, dal 1990, della autolinea ordinaria notturna predetta e che, con la menzionata nota del 17.12.1996, il Ministero dei trasporti e della navigazione (ora, delle infrastrutture e dei trasporti) aveva concesso alla società Segesta Internazionale la trasformazione da diurna in notturna dell’autolinea avanti menzionata (con posticipazione delle partenze da Messina e da Roma dalle h. 6,30 alle h. 16,30 e, rispettivamente, dalle h. 7,45 alle h. 21,30) determinando così una sovrapposizione, relativamente alla tratta Messina – Roma, all’autolinea ordinaria notturna gestita dalla SAIS Trasporti s.p.a..

Rappresentava, inoltre, che, con precedente ricorso, proposto davanti al medesimo TAR Lazio, aveva impugnato il provvedimento ministeriale, poi annullato dal Giudice adito con la sentenza n. 2862 del 22.10.1998, confermata con decisione n. 3817 del 10.7.2001 da questa Sezione.

Deduceva, in particolare, la società ricorrente che, ritenendo di avere subito da tale vicenda un danno ingiusto, relativamente al periodo dal 17.12.1996 al 14.12.2001, era costretta ad adire nuovamente il TAR Lazio, per chiederne il risarcimento, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 80, nel testo novellato dall’art. 7, comma 3, della legge 21.7.2000 n. 205 - dopo avere convenuto, in solido tra loro, il Ministero emanante, la responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Di Pasquale e la Segesta Internazionale s.r.l. (risarcimento calcolato, con riferimento alla sottrazione del traffico sulla tratta Messina – Roma nel periodo considerato nonché con riguardo alla media dei prezzi dei biglietti per la corsa semplice e per la corsa A/R, in un ammontare di € 631.002,62).

Nel giudizio si costituivano l’Amministrazione intimata, che concludeva per l'infondatezza del gravame e quindi per il suo rigetto, e la dott.ssa Di Pasquale, che eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito e, nel merito, l’infondatezza della domanda risarcitoria.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR del Lazio, pronunciandosi su

detto ricorso  n. 2563/2003, in parte, dava atto della intervenuta rinuncia al gravame - depositata agli atti di causa all’udienza pubblica - nei confronti della sola convenuta s.r.l. Segesta Internazionale e, in parte, lo accoglieva e, per l’effetto, condannava, per quanto di ragione e nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, il Ministero resistente e la dott.ssa Alba Maria Di Pasquale al risarcimento, in solido tra loro ed a favore della ricorrente società, del menzionato danno ritenuto subito, secondo i parametri di liquidazione indicati in motivazione, in base ai quali, tra l’altro, il ricavo netto globale, ai fini del risarcimento dovuto, doveva essere suddiviso nella misura del 60% a carico della Segesta Internazionale s.r.l. e del 20% “a testa” tra la P.A. intimata e la dirigente dott.ssa Di Pasquale.

3. Ha interposto appello avverso tale sentenza la dirigente predetta che, nel chiederne l’annullamento, ha dedotto:

a) che nella specie la richiesta di risarcimento sia nei confronti della Segesta Internazionale s.r.l. che nei propri riguardi - quale funzionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - non rientrerebbe nell’ambito della giurisdizione amministrativa, bensì nell’ambito di quella ordinaria;

b) che sarebbe comunque necessario, prima della pronuncia nel merito, ordinare la produzione in giudizio dell’atto di transazione stipulato nel marzo 2004 tra la SAIS Trasporti s.p.a. e la Segesta Internazionale s.r.l, potendo tale atto comportare non solo la rinunzia della prima società al ricorso, ma anche all’azione (oggettivamente considerata) e ai suoi diritti;

c) error in iudicando e violazione e falsa applicazione dell’art.46 Reg.

proc. Consiglio di Stato, non essendo stata la suddetta rinunzia al ricorso  notificata alla controparte;

d)  error in iudicando e violazione  e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 D.P.R. n.3/1957, in quanto nella specie mancherebbero i necessari requisiti (violazione di diritti dei terzi e il dolo e colpa grave) ai fini del preteso risarcimento del danno;

e) error in iudicando, atteso che – qualora i danni derivati alla SAIS Trasporti s.p.a. dalla lamentata sovrapposizione di autolinea corrispondano ai vantaggi conseguiti dalla società Segesta Internazionale e qualora il 40% della somma complessiva, che dovrebbe essere determinata in esito alla procedura di liquidazione stabilita dal TAR Lazio, debba essere corrisposto dagli altri due presunti condebitori (20% dal Ministero e 20% dalla dott.ssa Di Pasquale) – si verificherebbe un illecito arricchimento a favore della Segesta Internazionale s.r.l.;

f) in linea subordinata, in caso di conferma della sentenza di primo grado, che si sarebbe dovuta comunque ridurre la percentuale a carico dell’appellante e, in ogni caso, si sarebbero dovuti correggere i criteri di determinazione e di liquidazione del quantum dovuto dalla SAIS Trasporti s.p.a..

Nelle conclusioni la parte appellante ha, quindi, chiesto: che sia accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo; che sia ordinata la produzione in giudizio del menzionato atto di transazione stipulato  tra la SAIS Trasporti s.p.a. e la Se gesta Internazionale s.r.l.; che sia considerata la predetta rinunzia come mai effettuata, non integrando essa i requisiti dell’art. 46 Reg. proc. Cons. Stato; che sia ritenuta sussistente la dedotta violazione degli artt. 22 e 23 D.P.R. n.10/1957, con conseguente esonero dell’appellante da ogni responsabilità connessa ai presunti danni lamentati dalla società SAIS Trasporti; che sia riconosciuto non rientrante il caso in esame tra quelli che consentano un risarcimento dei danni anche a carico della dirigente sopraindicata, anche perché, diversamente, ne risulterebbe indebitamente avvantaggiata la Se gesta Internazionale s.r.l.; che, in linea subordinata, sia ridotta la percentuale del quantum risarcibile a carico dell’odierna appellante e, comunque, che siano corretti i criteri di determinazione  e liquidazione di quanto dalla medesima dovuto alla SAIS Trasporti s.p.a., secondo l’impugnata pronuncia.

Nel giudizio di appello si è costituita la soc. SAIS Trasporti s.p.a. che si è opposta al ricorso con un’ampia ed articolata memoria e che ha controdedotto alle singole censure ex adverso formulate, proponendo poi appello incidentale, nel quale ha chiesto, in via principale, che sia modificata la sentenza di primo grado disponendo l’acquisizione dei dati di cui alla lett. A) del punto 6 della sentenza stessa, circa il criterio di calcolo, per il periodo di riferimento, del danno emergente e del lucro cessante a carico dell’odierna appellante, mediante richiesta di informazioni alla competente Amministrazione, e, in via subordinata, che sia provveduto al rinvio al TAR Lazio per l’espletamento degli incombenti cui sopra.

Si è costituita, altresì, l’Amministrazione appellata che ha criticato la sen-

tenza impugnata anche alla luce dei presupposti indicati nella sentenza n. 500/1999 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, soprattutto in ordine all’accertamento dell’elemento psicologico, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

Alla Camera di consiglio del 30 luglio 2004 l’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n.6236/2004.

Con successive memorie la parti hanno ulteriormente svolto le rispettive tesi e conclusioni.

4. Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2005 la causa è stata, infine, ritenuta per la decisione.

DIRITTO

1. La controversia è essenzialmente incentrata, come emerge dall’esposizione che precede, sulla pretesa risarcitoria - ritenuta fondata dal Giudice di primo grado - della SAIS Trasporti s.p.a., per il danno ingiusto ritenuto subito a causa dell’emanazione della nota n. 7390 in data 17.12.1996 (annullata dal TAR Lazio con sentenza 23.10.1998, n.2862, passata in giudicato) con la quale l’allora Ministero dei trasporti  ha consentito alla Segesta Internazionale s.r.l. la trasformazione dell’autolinea Trapani –Palermo–Messina–Roma da diurna in notturna, con posticipazione delle partenze da Messina e da Roma in sovrapposizione, per la tratta Messina–Roma, all’autolinea ordinaria notturna Agrigento–Caltanissetta–Catania–Messina–Roma, concessa a suo tempo alla medesima società SAIS Trasporti, nota ministeriale poi annullata in sede giurisdizionale, con forza di giudicato.

Tale pretesa risarcitoria - avanzata, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 31.3. 1998 n. 80, nel nuovo giudizio davanti al TAR per il Lazio, nel quale erano stati convenuti sia l’Amministrazione emanante che la dirigente che aveva sottoscritto l’atto ministeriale annullato (ora parte appellante) e l’altra concessionaria s.r.l. Segesta Internazionale - è stata riconosciuta fondata dai giudici aditi, che, con la sentenza ora all’esame, hanno concluso per la condanna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, e della dirigente dott. Alba Maria Di Pasquale, al risarcimento in solido, tra loro e in favore della SAIS Trasporti s.p.a., del danno da questa subito, secondo i criteri e le modalità indicate in motivazione.

   L’odierno ricorso in appello mira, dunque, a infirmare le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice di primo grado con riguardo, in particolare, alla posizione della dirigente predetta, al fine di ottenere, nei suoi confronti, il riconoscimento della estraneità da ogni responsabilità e, quindi, da ogni possibile risarcimento per danni nella vicenda di questione.

   2. Prima di entrare nel merito della controversia stessa, occorre prendere in esame l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nuovamente dedotta nell’odierno appello dalla dott.ssa Di Pasquale, eccezione secondo cui l'azione risarcitoria di cui trattasi spetterebbe alla cognizione del Giudice ordinario, riguardando soltanto una controversia tra due gestori di servizio pubblico di autotrasporti di linea di persone (la SAIS Trasporti s.p.a. e la Segesta internazionale s.r.l.), non riconducibile, quindi, ai casi di cui all’art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 80 del 1998, e secondo cui sarebbe comunque di ostacolo alla domanda di risarcimento in questione l’art.103 della Costituzione.

   L’eccezione non è fondata.

   Nella specie, invero, si discute non già sulle reciproche posizioni concorrenziali delle dette concessionarie nel mercato disciplinato dall’Amministrazione dei trasporti, a seguito dell’intervenuta nuova disciplina nello svolgimento del servizio pubblico affidato, bensì sulla domanda di risarcimento di un danno subito - per effetto della riconosciuta illegittimità - a seguito dell’atto ministeriale originariamente impugnato dalla ricorrente società per via dell’alterato equilibrio nella concorrenza da esso derivato.

    In definitiva, la concorrenza per la tratta in questione (Messina-Roma) in comune tra le due concessionarie, a cui si fa riferimento nella specie, costituisce, come evidenziato dai primi giudici, la conseguenza pregiudizievole dell’illegittima statuizione annullata dal TAR e non già il risultato del bilanciamento, secondo la vigente normativa, dei dati economici di tali imprese per la realizzazione dell’interesse pubblico.

   Dal che deriva l’infondatezza della sollevata eccezione, la quale trova conferma, d’altro canto, in quanto statuito nella sentenza n. 500 del 22.7.1999 delle SS.UU. della Corte di Cassazione.

   Tale decisione, invero, soffermandosi sugli artt. 33, 34, 35 D. Lgs. n.80/1998, ha ritenuto - in relazione alla questione riguardante il risarcimento dei danni nei confronti dei privati in conseguenza di atti illegittimi determinanti lesione di interessi legittimi - “compiuta dal Legislatore un decisa scelta nel senso del superamento del tradizionale sistema di riparto della giurisdizione in riferimento alla dicotomia diritto soggettivo-interesse legittimo, a favore della previsione di un riparto affidato al criterio della materia” e ha delineato, per quanto riguarda il Giudice amministrativo, “una nuova giurisdizione esclusiva” su dette importanti materie materie, nuova “perché nel contempo esclusiva, nel significato tradizionale di giurisdizione amministrativa indifferentemente estesa alla cognizione degli interessi legittimi e dei diritti, e piena, in quanto non più limitata all’eliminazione dell’atto illegittimo, ma estesa alla reintegrazione delle conseguenze patrimoniali dell’atto, perchè comprensiva del potere di disporre del il risarcimento del “danno ingiusto”, gia precluso dall’art.7, comma 3, della legge n.1034 del 1971, che riservava al giudice ordinario, anche nelle materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le questioni relative ai diritti patrimoniali consequenziali, comunemente identificati con il risarcimento del danno, e che è stato abrogato in tale parte dall’art. 35, comma 4, con conseguente estensione dei poteri del giudice amministrativo anche nelle ulteriori ipotesi di giurisdizione esclusiva prevista dalle norme precedenti”.

   Non può negarsi, dunque – come chiarito nella richiamata pronuncia della Corte di Cassazione – che la suindicata disciplina incide “in modo significativo sul tema risarcibilità degli interessi legittimi, sia sotto il profilo strettamente processuale, concernente il riparto delle competenze giurisdizionali, sia sotto il profilo sostanziale, in quanto coinvolge il tema generale  della  responsabilità civile ex art. 2043 c.c.”.

   Alla stregua di quanto precede, tenuto conto delle modifiche dall’art.7 della legge n.205 del 2000, appare, in conclusione, indubbia la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in questione; e ciò, a maggior ragione, se si tiene presente anche quanto affermato nella sentenza della Corte Costituzionale 6.7.2004 n.204, che, com’è noto - nell’esaminare vari problemi di costituzionalità con riguardo agli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 31.3.1998, come integrati dall’art.7 della legge n.205 del 2000 - ha ritenuto, tra l’altro, di prendere in considerazione le competenze risarcitorie spettanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 35 del citato D.Lgs, escludendo che la tutela risarcitoria possa costituire una materia nuova ed ulteriore devoluta alla giurisdizione amministrativa in quanto la possibilità di chiedere il risarcimento del danno ingiusto al giudice amministrativo è un mezzo di tutela ulteriore rispetto al mezzo demolitorio, affermazione dalla quale emerge una cognizione che, da un canto, mantiene l’interesse legittimo come oggetto principale e, dall’altro, può evolvere, nel rispetto dell’art.103, comma 1, Cost. in una pronuncia al risarcimento del danno; il che conferma la tesi che reputa tale tipo di risarcimento (riparazione del danno subito in conseguenza di un provvedimento amministrativo efficace) come rimedio a tutela dell’interesse legittimo senza confusione alcuna, sotto il profilo costituzionale, con la posizione propria del diritto soggettivo.

   3. Venendo al merito della controversia, il Collegio ritiene di esaminare - con precedenza sugli altri rilievi di ordine procedurale di cui ai motivi indicati al punto 3) lett. b) e c) dell’esposizione fatto, peraltro in parte superati nel corso del giudizio - il motivo sopra rubricato al punto 3, lett.d), con il quale si critica la pronuncia del TAR Lazio nella parte in cui ha accolto la richiesta di risarcimento del danno in favore della originaria ricorrente, sulla base degli artt. 22 e 23 del T.U. n 3 del 10.1.1957, e si afferma che nella specie non sussisterebbero i requisiti da tali norme previste (danno ingiusto derivante da violazione dei diritti di terzi commesso con dolo o colpa grave dell’impiegato).

   Il motivo stesso è fondato per le considerazioni che di seguito vengono esposte.

A) Per quanto riguarda la dedotta assenza del requisito del danno ingiusto, il Collegio – premesso che ai sensi dell’art. 28 Cost. i dipendenti dello Stato sono direttamente e personalmente responsabili soltanto per gli atti compiuti in violazione di diritti e che, a norma dell’art. 23 del T.U.n.3/1957, per danno ingiusto di cui il pubblico dipendente può essere responsabile deve intendersi quello che determina la violazione di diritti – deve osservare che nel caso in esame il menzionato provvedimento sottoscritto in data 17.12.1996 dalla dott.ssa Di Pasquale, ha leso soltanto interessi legittimi della s.p.a. SAIS Trasporti e non costituisce, quindi, causa di danno risarcibile a norma degli artt. 22 e 23 citati (in quanto riferito, appunto, ad una condotta dell’impiegato che abbia provocato la lesione di un interesse legittimo, vantato dal terzo nei confronti della P.A.).

Pertanto, manca nel caso di cui trattasi il presupposto costituito dall’atto “commesso in violazione di diritti”, perché possa ritenersi sussistente la responsabilità della dirigente in questione ai sensi delle norme citate del T.U. n. 3/1957.   

In proposito non può condividersi l’assunto del TAR, secondo cui l’atto del Ministero 17.12.1996, n.7390 avrebbe illegittimamente modificato, in senso sfavorevole all’originaria ricorrente, la posizione di concessionaria pubblica, con la conseguenza che sarebbero stati lesi i relativi specifici diritti soggettivi.

Tale assunto non tiene in adeguata considerazione, invero, l’interesse pubblico al quale l’attività dell’Amministrazione deve ispirarsi e, soprattutto, il fatto che la posizione del concessionario non può ritenersi connessa ad un diritto soggettivo, bensì  ad un interesse legittimo, essendo l’impresa titolare soltanto di una concessione provvisoria, prorogabile ogni anno, e, come tale, revocabile ove la l’Amministrazione stessa lo reputi necessario, ai fini di un migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico.

Né tiene conto la pronuncia appellata che la suddetta S.p.a. non vantava un diritto di esclusiva, secondo quanto emerge dalla sentenza in epigrafe, giacchè soltanto i concessionari dei servizi pubblici sussidiati hanno diritto di esclusiva per la linea loro concessa sulla base dell’art. 10, comma 1, della legge n.1822/1939 (richiamata dall’appellante), mentre nella specie la società anzidetta non sarebbe concessionaria di servizi sussidiati.

Pertanto, sulla base di quanto precede, deve ritenersi che il provvedimento sottoscritto il 17.12.1996 dalla dirigente dott.ssa Di Pasquale abbia leso esclusivamente interessi legittimi e non diritti soggettivi.

B) Per quanto riguarda la inesistenza della colpa a carico dell’appellante, collegata a alla sussistenza di un pubblico interesse all’accoglimento della richiesta di modifica di orario della Segesta Internazionale s.r.l., deve osservare il Collegio che nella specie il provvedimento ministeriale reso a firma della dott.ssa Di Pasquale, e poi annullato con la suddetta sentenza n.2862/1998, è stato adottato soltanto dopo che erano stati acquisiti, nel corso del relativo articolato procedimento, tutti i necessari pareri nello stesso provvedimento richiamati.

Non può ritenersi sussistente nella specie, quindi, l’asserita colpa grave, come riconosciuto, al contrario, nella sentenza impugnata.

Tale colpa grave - caratterizzata per la mancanza del rispetto della diligenza minima -  non può ravvisarsi, più specificamente, nell’operato della dirigente in questione perchè il provvedimento del dicembre 1996, più volte menzionato, è stato emesso sulla base di precedenti pareri ed a seguito di apposite riunioni ministeriali, nell’ambito, quindi, di un articolato procedimento in cui sono emersi i necessari elementi volti a dimostrare nella specie la esistenza di un interesse pubblico alla modifica di orario richiesta dalla s.r.l. Segesta Internazionale (in particolare: la riunione istruttoria a Verona citata nel provvedimento del 17.12.1996; il parere favorevole dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile di Roma, anch’esso citato nel provvedimento medesimo; il parere favorevole del competente Assessorato della Regione Sicilia; la circostanza, infine, anch’essa richiamata nelle premesse del contestato provvedimento del 1996, che l’autolinea Trapani-Roma, della Segesta Internazionale s.r.l. e l’autolinea Agrigento-Roma, della soc. SAIS Trasporti, servivano bacini differenti e che da Trapani per Roma non vi era alcun collegamento ferroviario).

Stante la presenza di detti favorevoli presupposti all’accoglimento dell’istanza della soc. Segesta relativamente alla modifica dell’orario da essa richiesta, perde rilevanza l’assunto, riguardante la clausola esistente nella concessione a favore della  società SAIS Trasporti, secondo cui detta Società avrebbe avuto la facoltà di carico dei passeggeri sulla tratta Messina-Roma e il Ministero avrebbe male interpretato il significato della clausola medesima.

Peraltro, come evidenziato nella memoria della parte appellante, all’epoca dell’adozione del provvedimento in data 17.12.1996 (con il quale fu accolta la richiesta della Segesta di spostare alla sera la corsa diurna Trapani- Palermo- Messina - Roma) sembrava certo il divieto di carico in capo alla società SAIS Trasporti, secondo quanto emergeva da un atto di diffida trasmesso al Ministero da detta società a seguito di una relazione effettuata da un funzionario ministeriale, sicchè alla suddetta data per il Ministero non era individuabile una sovrapposizione di linea.

Né tale colpa può derivare dal fatto che l’Amministrazione, tramite la dirigente in questione, avrebbe omesso di dare esecuzione a pronunce di organi giurisdizionali     (sentenza n.2862/1998, di annullamento del provvedimento ministeriale datato 17.12.1996, passata in giudicato) nonché dal fatto che il Ministero dei trasporti avrebbe attribuito nuovamente alla stessa società il medesimo servizio notturno, non potendosi ritenere tale operato caratterizzato da negligenza o scorrettezza.

Sulla base delle considerazioni che precedono, non si è tenuto, quindi, adeguato conto nella sentenza in esame dei rilievi concernenti la insussistenza dei presupposti, siccome indicati nella sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n.500/1999, specialmente con riguardo all’elemento psicologico, non potendosi invocare il principio secondo cui la colpa della struttura pubblica sarebbe “in re ipsa” nel caso di esecuzione di un atto amministrativo illegittimo in quanto non conciliabile tale principio con quanto stabilito dall’art. 2043 c.c..

D’altra parte, anche la giurisprudenza ha ritenuto che l’imputazione della responsabilità non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento, in relazione alla normativa ad esso applicabile, dovendosi estendere anche alla valutazione della colpa grave, non del funzionario agente (da riferire ai parametri della negligenza ed imperizia), ma alla P.A. intesa come apparato, configurabile nel caso in cui l’adozione e l’esecuzione dell’atto illegittimo siano avvenute in violazione delle regole di buona amministrazione, di imparzialità e di correttezza.

Tale rilievo non può essere, peraltro, superato da quanto sostenuto nella sentenza in epigrafe, con una valutazione volta a ricondurre la fattispecie nell’ambito di una lesione di diritto soggettivo, atteso che nessun diritto soggettivo può ritenersi certamente leso a seguito della concessione della modifica di orari inerenti ad un servizio di linea in concessione che si presume concorrenziale.

Il TAR Lazio, del resto, nel valutare l’elemento psicologico della colpa non sembra abbia tenuto in adeguato conto la circostanza che la vicenda in questione si riferiva in concreto ad un problema di interpretazione di alcune non chiare espressioni contenute nel disciplinare di concessione e che ben potevano interpretarsi nel senso di una mancanza del diritto di carico nella tratta Messina –Roma da parte della ricorrente originaria.

Va osservato, comunque, che avendo sospeso il Consiglio di Stato la sentenza di primo grado n.2862/1998, che riconosceva la pretesa della ricorrente società, l’Amministrazione, in mancanza di un giudicato e in presenza di una sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, non poteva che lasciare, nelle more del giudizio, la situazione inalterata e non eseguire immediatamente quanto statuito dal TAR.

Pertanto, la inesistenza di un diritto soggettivo in capo alla società SAIS Trasporti e l’inesistenza di una colpa grave in capo alla odierna appellante devono indurre alla conclusione che nella specie non sussistevano i presupposti per condannare al risarcimento la dott.ssa Di Pasquale in conseguenza del danno preteso dalla società anzidetta, come sostenuto, appunto, nel presente appello.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono la Sezione, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritiene che il caso in esame non rientra, in assenza dei presupposti sopra specificati, nell’ambito di quelli che consentono un risarcimento dei danni a carico dell’odierna appellante, in solido con l’Amministrazione di appartenenza, e che quindi la sentenza impugnata debba essere riformata nella statuizione che riconosce la responsabilità della dott.ssa Di Pasquale, con condanna al risarcimento del danno in solido con l’Amministrazione di appartenenza, non essendosi verificata nella specie l’asserita lesione di diritti soggettivi attraverso un operato caratterizzato da colpa grave.

L’appello principale va, dunque, accolto sulla base delle motivazioni che precedono.

5. Per quanto riguarda l’appello incidentale proposto dalla SAIS Trasporti s.p.a. - volto a chiedere, innanzitutto, che sia modificata la sentenza impugnata disponendo che l’acquisizione dei dati di cui alla lett. A) del punto 6 della sentenza medesima venga effettuata mediante richiesta di informazioni alla Guardia di Finanza ai sensi dell’art.213 c.p.c. (ovvero mediante espletamento di consulenza tecnica d’ufficio) con conseguente annullamento delle disposizioni di cui alle lettere  D) ed E) dello stesso punto 6 - esso deve ritenersi improcedibile, perdendo le relative censure  ogni possibile rilevanza per effetto dell’annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso principale.

6. Quanto alle spese del giudizio, ritiene il Collegio che nella specie sussistono giusti motivi per disporre, tra le parti in causa, la integrale compensazione.

                                                      P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), con l’intervento dei Signori:

Giorgio Giovannini.    Presidente

Luigi Maruotti    Consigliere

Carmine Volpe    Consigliere

Giuseppe Minicone                                        Consigliere

Domenico Cafini                                            Consigliere est. 

Il Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

L'Estensore       Il Segretario 

DOMENICO CAFINI    GLAUCO SIMONINI 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

il....05/08/2005

(Art.55, L.27/4/1982, n.186) 

Per Il Direttore della Sezione

GIOVANNI CECI 
 
 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO 

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa al 

Ministero...................................................................................................... 

a norma dell'art.87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

                              Il Direttore della Segreteria 

 

   Reg.ric.6236/2004