REPUBBLICA ITALIANA N. 4386/05 Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N.11431  Reg.Ric.
Sezione Quinta Anno 2003
 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 11431 del 2003, proposto dal dott. Gigi Sica, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Guarino, elettivamente domiciliato presso  il medesimo in Roma Piazza Borghese 3,

contro

il Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Follieri elettivamente domiciliato in Roma Piazza Capo di Ferro 13 presso la Segretaria della Sezione

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, 21 ottobre 2002 n. 4628 resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 29 aprile 2005 il consigliere Marzio Branca,  e uditi gli avv.ti Toscano in sostituzione dell’avv.ti Guarino e Follieri.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il  ricorso proposto da dr. Gigi Sica, all’epoca dipendente  di VII livello del Comune di Foggia, per l’annullamento del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Foggia in ordine all’atto di diffida notificato il 21 gennaio 1993.

Il dr. Sica ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza.

Si è costituito in giudizio il Comune di Foggia per resistere al gravame.

Alla pubblica udienz a del 29 aprile 2005 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

La doglianza svolta dal dr. Sica in primo grado e ribadita in appello, mediante domanda di annullamento del silenzio rifiuto, investe l’asserito comportamento omissivo tenuto dal Comune di Foggia che non gli avrebbe fornito le strutture materiali ed il personale necessari allo svolgimento delle mansioni affidategli.

Il TAR ha ritenuto il ricorso inammissibile, se considerato come domanda di accertamento della lesione di diritto soggettivo perfetto, e infondato, ove interpretato come affermazione dell’obbligo di provvedere.

Con l’atto di appello il dr. Sica ha contestato la decisione riaffermando la propria legittimazione all’impugnazione dell’inerzia del Comune, nel quadro del rapporto di impiego in atto, e sostenendo che la soluzione organizzativa offerta dall’Amministrazione, una scrivania in una stanza con altri dipendenti, con la collaborazione di un solo impiegato e di un commesso, era manifestamente insufficiente a consentirgli l’espletamento delle mansioni di responsabile della Sezione Amministrative presso la 6^ Ripartizione – Pianificazione e Gestione del territorio.

Osserva il Collegio che non può negarsi al dipendente pubblico, specie se titolare di responsabilità di un ufficio, di evidenziare all’Amministrazione in cui opera le esigenze di carattere organizzativo inerenti lo svolgimento proficuo e dignitoso delle proprie mansioni. Di converso, incombe sull’Amministrazione il dovere di valutare quanto rappresentato e di assumere i provvedimenti del caso, nell’esercizio dalla potestà organizzativa che è propria di ogni struttura amministrativa.

Ne consegue che, in mancanza di ogni forma di reazione alla segnalazione effettuata, il dipendente può attivare la procedura del silenzio rifiuto, preordinata all’azione nella competente sede giurisdizionale, volta a rimuovere l’inerzia lamentata. 

Con riguardo alla fattispecie in esame, tuttavia, il Collegio è dell’avviso che l’atto di diffida notificato il 28 gennaio 1993, non sia rimasto lettera morta.

La documentazione in atti mette in evidenza che l’Assessore comunale al personale, con nota dell’8 febbraio 1993, ha chiesto al Capo della Divisione Tecnica elementi in merito alla predetta diffida, con particolare riguardo alla effettiva disponibilità da parte del dr. Sica dei collaboratori a lui assegnati.

Dopo una comunicazione di risposta del predetto Capo della Divisione Tecnica in pari data, lo stesso funzionario ha inviato all’appellante una lettera in data 24 marzo 1993 con la quale ha precisato gli incombenti, tutt’altro che modesti,  propri della Sezione Amministrativa affidata alla sua responsabilità. Gli è stata attribuita, infatti, l’attività amministrativa preordinata alla repressione degli abusi edilizi mediante la predisposizione delle ordinanze sindacali, con il compito di seguire anche tutti gli adempimenti conseguenti, dall’acquisizione dell’opera alla eventuale demolizione o conservazione.

Ma va segnalato, per quanto qui interessa, con la stessa nota si è disposto: “Allo scopo di assicurare la puntuale osservanza di tutti gli adempimenti di legge, Ella si avvarrà del conforto degli atti tecnici da parte dell’Ufficio Controllo Attività Edilizia e della 7^ Ripartizione, Sezione Lavori.”

Dalla deliberazione della Giunta Comunale 19 maggio 1992 n. 1041, in atti, emerge che l’Ufficio controllo attività edilizia nell’ambito della stessa 6^ Ripartizione, e la Sezione Lavori presso la 7^ Ripartizione (che nella detta deliberazione è chiamata Sezione interventi), sono articolazioni operative dotate di personale competente in numero di 14 tra geometri, periti e altre qualifiche, potendo dunque ritenersi che il dr. Sica sia stato formalmente autorizzato ad avvalersi di due consistenti e qualificate articolazioni operative, mediante le quali far fronte agli incombenti di sua competenza.

Esula certamente dalla competenza del giudice svolgere un controllo sull’adeguatezza delle suddette disposizioni organizzative, riservate all’amplissima discrezionalità di cui dispone l’Amministrazione.

Può però escludersi in base a quanto si è detto, la fondatezza della doglianza qui in esame afferente alla pretesa inerzia del Comune in relazione alla diffida avanzata dall’appellante.

Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,   rigetta l’appello in epigrafe;

dispone la compensazione delle spese;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del 29 aprile 2005 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro                                                          Presidente

Giuseppe Farina                                                         Consigliere

Corrado Allegretta                                                     Consigliere

Cesare Lamberti                                                         Consigliere

Marzio Branca                                                             Consigliere est. 

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

F.to Marzio Branca   F.to Sergio Santoro 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 23 AGOSTO 2005

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

p. IL  DIRIGENTE

F.to Luciana Franchini