REPUBBLICA ITALIANA N. 4407/05 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 2941 e 3674 REG.RIC.
Il
Consiglio di
Stato in
sede giurisdizionale, Sezione
Quinta ANNO
2004
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sui
ricorsi in appello riuniti:
1)
n. 2941/2004 R.G. proposto da Pigozzo Francesco, titolare dell’omonima Impresa
individuale, e dalla società Vecoplan Maschinenfabrik Gmbh & Cokg, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Prof. Michele Pallottino e Riccardo Farnetani, ed elettivamente domiciliati
presso lo studio del primo, in Roma, P.zza Martiri di Belfiore n. 2;
CONTRO
-
Cesaro Mac Import S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Pavanini e Mario Sanino, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Viale
Parioli n. 180, appellante incidentale;
e
nei confronti di
- A.I.S.A. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., non
costituita;
2)
n. 3674/04 R.G. proposto da A.I.S.A. S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Giuseppe
Morbidelli e Alberto Bruni, e dall’Avv. Stefano Pasquini, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dei primi, in Roma, Via Carducci n. 4;
CONTRO
-
Cesaro Mac Import S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Pavanini e Mario Sanino, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Viale
Parioli n. 180, appellante incidentale;
e
nei confronti di
- Ditta Pigozzo Francesco e società Vecoplan Maschinenfabrik Gmbh &
Cokg,, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituite;
PER L'ANNULLAMENTO
Della
sentenza resa dal T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 664/03, pubblicata in data
3 marzo 2004;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Cesaro Mac Import
S.r.l. e l’appello incidentale proposto da quest’ultima;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;
Uditi alla pubblica udienza del 21.12.2004 gli avv.ti Pallottino,
Farnetani, Sanino, Pavanini e Pasquini come da verbale d’udienza;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con
sentenza n. 664 del 3 marzo 2003, il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana, Sez. II, assorbendo il ricorso incidentale proposto dal raggruppamento
Pigozzo-Vegoplan, accoglieva il ricorso della Cesaro Mac Import S.r.l. volto ad
ottenere l’annullamento: del provvedimento di aggiudicazione a favore del
citato raggruppamento della gara indetta dall’A.I.S.A., Azienda costituita dal
Comune di Arezzo per la gestione dei servizi di igiene urbana, raccolta e
smaltimento dei rifiuti, per la fornitura di apparecchiature elettromeccaniche
di triturazione secondaria, vagliatura e sistemi ausiliari di trasporto a nastro
e a catena, e di potenziamento e adeguamento funzionale con recupero di C.D.R.
dell’esistente linea di selezione dell’impianto di trattamento dei rifiuti
solidi urbani in località San Zeno; degli atti delle procedura, ed in
particolare del provvedimento con il quale era stata ammessa a tale procedura la
Pigozzo – Vegoplan; della nota n. 4540 del 22 luglio 2003 con la quale era
stata annullata la precedente procedura di gara; del provvedimento di nomina
della Commissione giudicatrice.
Avverso
la predetta decisione proponevano separati appelli sia Pigozzo Francesco,
titolare dell’omonima Impresa individuale, e la società Vecoplan
Maschinenfabrik Gmbh & Cokg, sia l’A.I.S.A. S.p.a., deducendo l’erroneità
della sentenza.
Si
è costituita, per resistere agli appelli, la Cesaro Mac Import S.r.l., che, nel
ricorso n. 2941/04, ha proposto appello incidentale.
Con
memorie depositate in vista dell'udienza le parti hanno insistito nelle proprie
conclusioni.
Alla
pubblica udienza del 21.12.2004 la causa è stata chiamata e trattenuta per la
decisione, come da verbale.
D I R I T T O
1. Va preliminarmente disposta la riunione dei
giudizi per evidenti motivi di connessione soggettiva ed oggettiva.
2.
Gli appelli non meritano accoglimento.
Le
parti appellanti sostengono l’erroneità della sentenza appellata anzitutto
nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto, a seguito della proposizione di
ricorso incidentale proposto dalla Pigozzo-Vecoplan con cui si lementava la
mancata esclusione dalla procedura concorsuale della Cesaro Mac Import S.r.l.
per la sostanziale inidoneità dell’offerta tecnica, di risolvere il rapporto
di priorità logica tra le questioni sollevate dalle parti nel senso del
preventivo esame del ricorso principale. Osservano gli appellanti come, invece,
il caso di specie richiederebbe la previa valutazione del ricorso incidentale,
investendo quest’ultimo una questione che, se ritenuta fondata, determinerebbe
l’inammissibilità del ricorso principale.
Il
motivo è infondato.
Il
Collegio ben conosce che la giurisprudenza di questo Consiglio, pur rilevando
che, in linea generale, il ricorso incidentale
va esaminato dopo quello principale e solo in caso di riconosciuta ed astratta
fondatezza di quest’ultimo, poiché esso, di regola, opera come una eccezione
processuale in senso tecnico, ha individuato delle fattispecie in cui l’esame
del ricorso incidentale può, o deve, precedere la valutazione del ricorso
principale. In particolare, si è sostenuto che nel caso in cui sia proposto un
ricorso incidentale tendente a paralizzare l’azione principale per ragioni di
ordine processuale, il giudice è tenuto a dare la precedenza alle questioni
sollevate dal ricorrente incidentale che abbiano priorità logica su quelle
sollevate dal ricorrente principale, e tali sono le questioni che incidono
sull’esistenza dell'interesse a ricorrere del ricorrente principale, perché,
pur profilandosi come questioni di merito, producono effetti sull’esistenza di
una condizione dell’azione, e quindi su una questione di rito (Cons. Stato,
sez. V, 24 novembre 1997, n. 1367). Un’ipotesi di questo genere è
stata individuata quando il ricorso incidentale concerne un aspetto del
procedimento in contestazione che incide sulla stessa legittimità della
partecipazione del ricorrente. È il caso del ricorso principale proposto dal
concorrente non vincitore di una gara o di un concorso contro la graduatoria
della selezione. In tali ipotesi, quando il ricorso incidentale si rivolge
contro l’ammissione del ricorrente principale, si prospetta una questione
riguardante la stessa legittimazione dell'attore, che può, ed anzi, di regola,
deve essere esaminata con priorità rispetto alle altre (cfr. Cons. Stato, Sez.
V, 8 maggio 2002, n. 2468).
Nel caso in esame, tuttavia,
l’esatto ordine di esame delle questioni, e quindi l’iter logico del
processo decisionale, viene determinato nel senso della priorità del ricorso
principale in considerazione del tipo di censure
sollevate con quest’ultimo, che riguardano atti della procedura di gara
precedenti a quelli relativi alla fase della valutazione delle offerte, oggetto
del ricorso incidentale, e quindi, in sostanza, evidenziano vizi genetici del
procedimento, che determinano l’illegittimità di ogni attività conseguente.
Nel rapporto tra le impugnazioni principali ed incidentali è proprio la priorità
logica delle questioni a guidare il giudice nella precedenza da attribuire alle
censure sollevate, in conformità, d’altra parte, nella specie, ad una
sequenza procedimentale ordinata che deve essere rispettata. Invero, la censura
mossa avverso la legittimità della composizione della Commissione di gara,
richiedendo un giudizio sulla stessa idoneità dell’organo ad esprimersi
correttamente sull’esito della gara, con riferimento alle esigenze di
segretezza delle offerte e di par condicio dei concorrenti, assume carattere
prioritario rispetto alle decisioni assunte in merito alla gara.
D’altra
parte, l’interesse dell’odierna resistente ad ottenere, per tale motivo,
l’annullamento degli atti di gara avrebbe per effetto l’integrale
rinnovazione della procedura, concretizzando una nuova possibilità di
partecipazione.
Il Collegio
passa, pertanto, all’esame del secondo motivo di appello, con cui la
ricorrente lamenta che il T.A.R. avrebbe erroneamente riscontrato la fondatezza
della censura proposta in primo grado con il ricorso principale, volta a far
valere l’illegittimità della composizione della Commissione di gara per
violazione del principio della segretezza delle offerte, posto a tutela della
par condicio dei concorrenti. Sostiene l’appellante che la commissione di
gara, come costituitasi in conseguenza della rinnovazione parziale della stessa
gara, era diversa in due dei tre componenti rispetto a quella che aveva iniziato
ad esaminare la procedura di cui alla prima lettera di invito, con la necessaria
identità solo del Presidente, e che, comunque, nessuna illegittimità poteva
essere riscontrata considerando che le offerte tecniche, pur aperte, non sono
state in realtà esaminate dalla commissione in prima composizione, e che la
nuova lettera di invito prevedeva l’invio di nuove offerte, che avrebbero
potuto essere diverse da quelle già presentate.
La doglianza non merita
accoglimento.
Nell’ambito della procedura di
gara conseguente alla lettera di invito del 21 giugno 2003, prima che
quest’ultima fosse ritirata per la mancata previsione che l’apertura della
busta contenente le offerte e la documentazione avvenisse in seduta pubblica, la
Commissione di gara aveva già proceduto all’apertura dei plichi contenenti
l’offerta tecnica. Tale circostanza, nonostante l’adozione di una nuova
lettera di invito con la quale si richiedeva ai partecipanti di formulare nuove
offerte, avrebbe richiesto, in ossequio al principio di segretezza, la nomina di
una nuova commissione giudicatrice, che nella specie non è stata effettuata,
essendo rimasto immutato il Presidente della Commissione, e sostituiti gli altri
due membri solo per sopravvenuti impegni professionali.
D’altra parte, il richiamo
compiuto dagli appellanti alla norma di cui all’art. 21 della legge 109/94 per
giustificare la circostanza che il Presidente della Commissione non poteva
essere diverso in entrambe le composizioni, visto che era necessaria la
qualifica di dirigente, non può essere condiviso, atteso che, anche a volere
trascurare la dubbia applicabilità del principio alla materia delle forniture,
il particolare evolversi degli avvenimenti e la possibile lesione al principio
della segretezza avrebbero dovuto comunque imporre la sostituzione della
Commissione.
Né può può valere, in senso
contrario, affermare che la Commissione di gara, benché avesse aperto la busta
contenente l’offerta tecnica, e vistato i relativi elaborati, non avesse
ancora effettuato in proposito alcuna valutazione. Deve ritenersi, infatti, che
le garanzie essenziali sulla segretezza del contenuto delle offerte e
sull’impossibilità di prenderne visione non sono surrogabili
dall’apposizione a verbale della precisazione che l’offerta, malgrado
l'apertura della busta, non è stata esaminata: la formalità della integrità
della busta contenente l’offerta non ammette equipollenti e non consente che
questa sia aperta (cfr. VI Sez. 3 giugno 1997 n. 839). La salvaguardia del
principio di segretezza impone il rigoroso rispetto di regole formali poste a
tutela dello stesso, e richiede che la valutazione delle offerte avvenga ad
opera di commissari che non siano già stati posti in condizione di prendere
conoscenza di queste ultime in precedenza.
Il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure per
l’aggiudicazione dei contratti della pubblica amministrazione risponde,
infatti, soprattutto, alla necessità di garantire l’imparzialità
dell’azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti.
D’altra parte, la tutela giuridica dell'interesse pubblico al corretto
svolgimento delle gare pubbliche, secondo i principi di cui all'articolo 97
della Costituzione, deve essere assicurata in astratto e preventivamente.
L’infondatezza
di tale motivo di ricorso, con la conseguente conferma della pronuncia di primo
grado, anche in ordine alla ripercussione dell’illegittimità rilevata nella
nomina della Commissione sugli altri atti della procedura di gara, comporta
l’assorbimento degli altri motivi di appello e del ricorso incidentale
proposto dal resistente.
2. Alla luce delle suesposte considerazioni, i ricorsi in appello vanno rigettato con conseguente
assorbimento degli appelli incidentali.
3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta,
riunisce i ricorsi. Rigetta gli appelli. Spese compensate.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di
consiglio del
21.12.2004 con l'intervento dei sigg.ri
Raffaele Carboni
Presidente,
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia
Consigliere,
Aniello Cerreto
Consigliere,
Nicolina Pullano
Consigliere,
Michele Corradino
Consigliere estensore.
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to
Michele Corradino
f.to Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
IL
29 AGOSTO 2005
(Art.
55, L. 27/4/1982, n. 186)
p. IL DIRIGENTE
f.to Luciana Franchini