N.4849/2005
Reg. Dec.
N. 2176 e 2437 Reg. Ric.
Anno
2004
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
A) Sul ricorso in appello n. 2176/2004 del 11/03/2004, proposto da
CARTISANO AUGUSTO rappresentato e difeso da: Avv. ANDONINO MODAFFERI con domicilio eletto in Roma VIALE MAZZINI 6 presso PASQUALE SCRIVO;
contro
TRIMARCHI ANTONINO rappresentato e difeso da: Avv. GIANCARLO D'OTTAVIO Avv. GUIDO CARLOS PIZZI con domicilio eletto in Roma VIA G.B. VICO 20 presso GUIDO CARLOS PIZZI;
e nei confronti di
COMUNE DI REGGIO CALABRIA non costituitosi;
B) Sul ricorso in appello n. 2437/2004 del 17/03/2004, proposto da
COMUNE DI REGGIO CALABRIA rappresentato e difeso da: Avv. MARIO DE TOMMASI con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL. IV SC. B presso STUDIO GREZ
contro
TRIMARCHI ANTONINO rappresentato e difeso da: Avv. GIANCARLO D'OTTAVIO Avv. GUIDO CARLOS PIZZI con domicilio eletto in Roma VIA G.B. VICO 20 presso GUIDO CARLOS PIZZI
Interveniente ad Adiuvandum
CARTISANO AUGUSTO rappresentato e difeso da: Avv. ANTONINO MODAFFERI con domicilio eletto in Roma VIALE MAZZINI 6 presso PASQUALE SCRIVO
Visto gli atti di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TRIMARCHI ANTONINO e CARTISANO AUGUSTO
Visto l’appello incidentale proposto da Trimarchi Antonino;
Viste le memorie difensive;
Visto il dispositivo di sentenza n. 439/05;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2005, relatore il Cons.
Carlo Deodato, ed udito, l’Avv. Pizzi Guido Carlos;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza appellata veniva annullata la delibera (n.245 del 21 maggio 2002) con la quale la giunta comunale di Reggio Calabria aveva revocato la precedente delibera di g.c. n.843 in data 29 dicembre 2000, di approvazione del progetto relativo alla realizzazione di una piazza nell’area antistante la Chiesa di Salice (che implicava l’espropriazione di un terreno di proprietà del controinteressato Augusto Cartisano), e contestualmente approvato un nuovo progetto dell’opera, che comportava (questa volta) l’espropriazione di un terreno di Antonino Trimarchi (originario ricorrente), in quanto giudicata illegittima per eccesso di potere (sotto il profilo della carenza della motivazione).
Tale decisione veniva appellata, con due distinti ricorsi, dal Cartisano e dal Comune di Reggio Calabria, che ne criticavano la correttezza e ne domandavano la riforma, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.
In entrambi i ricorsi si costituiva il Trimarchi, difendendo il giudizio di illegittimità reso in prima istanza, contestando la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno dei ricorsi avversari, appellando, in via incidentale, il capo della decisione di compensazione delle spese processuali e concludendo conformemente alle difese.
Nel ricorso n.2176/04 si costituiva il Comune di Reggio Calabria e in quello n.2437/04 interveniva ad adiuvandum il Cartisano, aderendo (entrambi) alle difese ed alle conclusioni svolte dalle parti rispettivamente appellanti.
Le parti illustravano ulteriormente le loro tesi mediante il deposito di memorie difensive.
Disposti (con sentenza interlocutoria in data 28 febbraio 2005, n.729) ed espletati incombenti istruttori, aventi ad oggetto chiarimenti ed acquisizioni documentali, alla pubblica udienza del 5 luglio 2005 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- Deve preliminarmente provvedersi alla riunione degli appelli indicati in epigrafe, in quanto rivolti avverso la medesima decisione.
2.- Nel merito le parti controvertono sulla legittimità, sotto il peculiare profilo dell’eccesso di potere per insufficienza della motivazione, della determinazione con la quale la giunta comunale di Reggio Calabria, dopo aver approvato un progetto relativo alla realizzazione di una piazza (che esigeva l’espropriazione di un terreno di proprietà dell’originario controinteressato Augusto Cartisano), ha revocato tale delibera ed ha contestualmente approvato un nuovo progetto, che comporta l’espropriazione di un terreno di proprietà dell’iniziale ricorrente Antonino Trimarchi.
Il T.A.R. ha, in particolare, giudicato illegittima tale delibera, sulla base del decisivo rilievo dell’inidoneità della motivazione assunta a suo sostegno a giustificare la nuova localizzazione dell’opera.
Le parti appellanti censurano il gravato giudizio sulla base (soprattutto) dell’argomento dell’insindacabilità, in sede giurisdizionale, delle scelte (ampiamente discrezionali) relative alla localizzazione di opere pubbliche e del rilievo (in ogni caso) della sufficienza delle ragioni esplicitate nella delibera a legittimare la diversa opzione progettuale contestualmente approvata e concludono per la riforma della decisione appellata, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.
Resiste in entrambi i ricorsi il Trimarchi, ribadendo la sussistenza del vizio di eccesso di potere, già riscontrato dai primi giudici, appellando, in via incidentale, il capo di decisione con il quale è stata disposta la compensazione delle spese processuali e concludendo per la reiezione degli appelli e per la riforma, relativamente a tale ultima statuizione, della sentenza impugnata.
2.- Come già rilevato, la questione principalmente controversa si risolve nell’accertamento della idoneità della motivazione assunta a sostegno della delibera di g.c. n.245 del 2002 a legittimare la variazione del progetto già approvato con la precedente delibera n.843 del 2000 (contestualmente revocata) e, in particolare, a giustificare la scelta di una diversa localizzazione dell’opera pubblica (con le conseguenti ed evidenti implicazioni relative al pregiudizio della posizione soggettiva incisa da quest’ultima).
2.1- Assumono, in sintesi, i ricorrenti che il merito della scelta relativa alla localizzazione di un’opera pubblica deve intendersi sottratto al sindacato giurisdizionale di legittimità e che, comunque, le ragioni concretamente addotte a sostegno della controversa determinazione risultano sufficienti ad integrare l’osservanza dell’obbligo motivazionale.
2.2- Entrambi tali argomenti, esaminabili congiuntamente, si rivelano infondati, alla stregua delle considerazioni che seguono, e vanno, pertanto, disattesi.
2.3- Deve, anzitutto, premettersi che, se è vero (come sostengono gli appellanti) che il merito della scelta relativa alla localizzazione di un’opera pubblica resta, in linea di massima, sottratto al sindacato del giudice amministrativo, con le note eccezioni della illogicità, del travisamento e della contraddittorietà (Cons. St., sez. IV, 15 giugno 2004, n.4018), è anche vero che l’amministrazione è tenuta a dare conto, nella relativa determinazione, dell’avvenuta valutazione e considerazione di tutti gli interessi coinvolti, e, segnatamente, di quelli scarificati, e che, sotto il profilo dell’adeguato apprezzamento delle posizioni interessate dall’ubicazione dell’opera, le delibere che ne approvano il progetto risultano sicuramente sindacabili (Cons. St., sez.IV, 3 novembre 1999, n.1654).
Il contenuto dell’obbligo motivazionale, sotto il profilo da ultimo illustrato, e la latitudine del relativo sindacato giurisdizionale sono, inoltre, destinati ad ampliarsi nei casi (quale quello in esame) nei quali non risulta controversa la localizzazione inizialmente deliberata, ma quella (diversa) stabilita in esito ad una revisione, in via di autotutela, dell’ubicazione originariamente decisa (con conseguente sacrificio di posizioni soggettive diverse rispetto a quelle incise dalla prima delibera).
In quest’ultima fattispecie, infatti, il dovere di esplicitare le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a scegliere un sito, piuttosto che un altro, non può limitarsi alla mera esposizione delle ragioni di utilità e di convenienza dell’ubicazione deliberata, ma deve estendersi fino alla declinazione della ponderazione di tutti gli interessi coinvolti e, in particolare, di quello scarificato dalla nuova localizzazione (rispetto a quello preservato, per effetto del riesame della situazione apprezzata e definita con l’approvazione del primo progetto).
2.4- In coerenza con tali parametri valutativi ed in applicazione del relativo metodo di analisi, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la giunta comunale si è limitata ad indicare la necessità di accogliere l’opposizione formalizzata dal Cartisano e la convenienza, per l’amministrazione, della localizzazione della piazza contemplata nel secondo progetto, ma ha omesso qualsivoglia esplicitazione (viceversa doverosa, secondo i principi sopra enunciati) delle ragioni che hanno determinato il convincimento relativo alla sopravvenuta impraticabilità dell’opzione progettuale inizialmente deliberata ed alla opportunità di una sua modifica, nonché del contenuto e dell’esito dell’apprezzamento degli interessi incisi con la nuova ubicazione dell’opera (in relazione sia a quelli del Cartisano, sia a quello pubblico alla sollecita ed efficace realizzazione dei lavori).
A ben vedere, infatti, il mero riferimento alla convenienza (si presume economica) della diversa localizzazione dell’opera non soddisfa le esigenze motivazionali sopra qualificate come necessarie, sia in quanto risulta sprovvisto dell’allegazione di qualsivoglia elemento di fatto che riveli le ragioni dell’affermata convenienza - peraltro non rintracciabili nel mero risparmio di spesa, risultando, in proposito agevole e decisiva l’obiezione della praticabilità (alternativa) della riduzione, nei medesimi termini dimensionali del secondo progetto, dell’area del Cartisano impegnata dall’opera - sia, ancora, in quanto non accompagnato ed integrato dall’indispensabile comparazione degli interessi soddisfatti (quelli del Cartisano e, così si afferma, del Comune) con quello pregiudicato (della cui considerazione non è dato rinvenire alcuna traccia nella scarna motivazione scrutinata).
2.5- Ne consegue che la delibera n.245 del 2002 resta affetta dal vizio, correttamente riscontrato dai primi giudici, di eccesso di potere, sotto il profilo dell’insufficienza della motivazione, e che tutti gli argomenti utilizzati dagli appellanti per dimostrare l’adempimento dell’obbligo motivazionale vanno disattesi, in ragione delle insanabili e determinanti carenze rintracciate nell’esposizione delle ragioni addotte a suo sostegno.
3.- Resta, ancora, da disattendere l’appello incidentale con il quale il Trimarchi si duole della compensazione delle spese disposta dai giudici di prima istanza.
E’ sufficiente, al riguardo, ribadire i principi del carattere discrezionale della decisione relativa alla compensazione delle spese processuali e della insindacabilità, in seconda istanza, dell’apprezzamento sotteso alla relativa statuizione (Cons. St., sez.IV, 19 luglio 2004, n.5180), per negare ogni fondatezza alle doglianze svolte con l’appello incidentale in esame.
4.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, la reiezione degli appelli principali (riuniti) e di quello incidentale.
5.- Le spese seguono la soccombenza, sostanzialmente ascrivibile alle posizioni degli appellanti principali, e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M. |
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge gli appelli indicati in epigrafe e condanna ognuna delle parti ricorrenti a corrispondere all’appellato Trimarchi la somma di Euro 2.500/00, a titolo di rifusione delle spese del presente grado di giudizio;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2005, con l’intervento dei Sigg.ri:
Presidente f.f. Filippo Patroni Griffi
Consigliere Dedi Rulli
Consigliere Aldo Scola
Consigliere Carlo Deodato est
Consigliere Eugenio Mele
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Carlo Deodato Filippo Patroni Griffi
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
20 settembre 2005
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Giuseppe Testa
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N.R.G. 2176 e 2437/2004
MA