REPUBBLICA ITALIANA    N.5312/05 REG.DEC.

         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    N. 6405 REG.RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,  Sezione Quinta          ANNO  2001 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6405/2001, proposto da CAVALLO Anna Maria rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo ZAZA D’AULISIO con domicilio eletto in Roma via Cola di Rienzo, n. 163 presso l’avv. Giuseppe FRATACCIA;

contro

il COMUNE di SPERLONGA non costituitosi;

per la riforma

della sentenza del TAR LAZIO - LATINA n. 213/2000, resa tra le parti;

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

    Alla pubblica udienza dell’8 Marzo 2005, relatore il Consigliere Nicola Russo ed udito altresì,l’avv. Cardarelli per delega dell’avv. Zaza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con ricorso (n. 378 del 1999), notificato il 23 aprile 1999 e depositato il successivo 6 maggio, la sig.ra Cavallo Anna Maria impugnava dinanzi al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, la determinazione prot. n. 2919 del 24 febbraio 1999 con cui il Sindaco di Sperlonga aveva respinto la sua domanda avanzata per ottenere l’approvazione in sanatoria, sensi della legge sulla protezione delle bellezze naturali 29.giugno 1939, n.1497, di una casetta in legno in via Fiorelle.

La reiezione era stata pronunciata osservandosi che autorizzazione siffatta in sanatoria non è ammissibile e che comunque l’opera realizzata non risulta compatibile con il contesto paesistico.

La ricorrente deduceva la illegittimità dell’atto impugnato, concludendo per l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguenza.

Il Comune di Sperlonga non si costituiva.

Con altro ricorso (n. 379 del 1999) notificato il 23 aprile 1999 e depostato il successivo 6 maggio, la sig.ra Cavallo Anna Maria impugnava la nota n. 2792 del 22 febbraio 1999 con cui il Sindaco di Sperlonga le aveva comunicato la determinazione di diniego adottata con riferimento alla istanza avanzata per ottenere concessione edilizia in sanatoria per la predetta casetta in legno.

La reiezione era stata pronunciata, con riferimento alla cennata opera, osservandosi che “Avendo il terreno perso ogni possibilità edificatoria, si pone in contrasto con le previsioni del PRG per eccesso di volumetria e mancato rispetto delle distanze dai confini”.

La ricorrente deduceva la illegittimità dell’atto impugnato, concludendo per l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguenza.

Il Comune di Sperlonga non si costituiva.

Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 213/2000, pubblicata il 19 aprile 2000, dopo aver riunito i ricorsi:

- dichiarava “improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il primo” (n. 378/99);

- respingeva il secondo (n. 379/99).

Avverso detta sentenza, non notificata, propone il presente appello la sig.ra Cavallo, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone l’annullamento, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.

Il Comune di Sperlonga, benché intimato, non si è costituito.

Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2005 la causa è stata assunta in decisione.

D I R I T T O

L’appello è fondato.

Come appena esposto in fatto il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, dopo aver riunito i ricorsi, esaminava, e rigettava, soltanto i motivi di censura proposti dall’appellante nel ricorso avverso il diniego di sanatoria edilizia ex art. 13, 1. 47/85, dichiarando improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il gravame proposto avverso il diniego di autorizzazione in sanatoria ex L. 1497/1939.

Con il primo motivo di impugnazione l’appellante ripropone preliminarmente il vizio dell’incompetenza.

La censura è comune ad ambedue le impugnative proposte in primo grado, dal momento che entrambi i provvedimenti impugnati sono stati emessi dal Sindaco del Comune di Sperlonga piuttosto che dal dirigente incaricato.

Con la L. reg. 19 dicembre 1995, n. 59, e succ. mod. ed integrazioni, la Regione Lazio ha subdelegato ai Comuni le funzioni amministrative in tema di tutela ambientale, e tale subdelega è stata effettuata alle Amministrazioni Civiche precisando (art. 1, n. 5) che i relativi provvedimenti “sono adottati dal competente organo comunale”.

Ciò premesso, è da rammentare che per effetto dell’art. 3 D. Lgs. n. 29/1993, nonché della L. n. 127/97, e n. 191/98, è stata realizzata una rigida ed effettiva separazione dei ruoli attribuiti al potere politico (atti d’indirizzo e programmazione), e ai dirigenti (atti di gestione), con la specificazione che i compiti gestionali e di adozione dei provvedimenti amministrativi spettano ai dirigenti “in via esclusiva”.

Inoltre tale statuizione è stata ulteriormente rafforzata dall’art. 45, D. Lgs n. 80/1998, il quale ha precisato che a decorrere dalla sua entrata in vigore “le disposizioni previgenti che attribuiscono agli organi di governo la adozione di atti di gestione, di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”.

Stando così le cose, dunque, è di palmare evidenza che sia la competenza in ordine ai provvedimenti subdelegati ai Comuni per effetto della L. reg. n. 59/95, sia la competenza in ordine ai provvedimenti ex art. 13, L. n. 47/1985, non può essere riconosciuta in capo al Sindaco, ma necessariamente deve essere riconosciuta in capo al dirigente preposto all’U.T.C.

I primi giudici nella impugnata sentenza hanno respinto detta censura (comune ad entrambi i gravami), affermando che “qualora un provvedimento, che normalmente debba essere adottato dal dirigente, sia invece adottato dal sindaco, non è sufficiente, per dimostrarne la illegittimità, dedurre la incompetenza; occorre invece, in applicazione del principio onus probandi incumbit ei qui dicit, dimostrare che nel caso il comune ha il dirigente preposto al servizio ... , ovvero che il responsabile del servizio, ove non dirigente, abbia avuto dal sindaco la predetta attribuzione”.

Senonché, come fondatamente dedotto dall’appellante, tale presunta carenza in ordine all’“onus probandi” è assolutamente destituita di fondamento

E, infatti, dalla documentazione prodotta a corredo dei ricorsi di primo grado, risultava palese che il Comune di Sperlonga ha attribuito al geom. Faiola quale Responsabile del Servizio, le potestà inerenti il settore urbanistica, e pertanto la competenza per l’adozione degli impugnati provvedimenti.

Non può inoltre essere sottaciuto che a seguito della separazione dei poteri ex L. n. 142/1990 (e succ. mod. ed integr.), spettano al Sindaco solo le potestà di gestione connesse alla funzione di “Ufficiale di Governo”.

Poiché, dunque, l’incompetenza del Sindaco ad emettere provvedimenti in materia urbanistico-edilizia costituisce la regola”, non sembra possa dubitarsi che in proposito alcuna “prova” fosse necessaria.

Per espressa previsione dell’art. 51, comma 3, della legge sulle autonomie locali, sono state attribuite ai dirigenti le competenze relative a tutti i provvedimenti autorizzatori ed abilitativi, comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie. E, nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni predette possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale.

Pertanto, sia il diniego di sanatoria ex art. 13, sia il diniego di nulla osta ai fini ambientali si configurano come atti di gestione la cui adozione spetta al dirigente competente e non al Sindaco che è organo precipuamente politico (salvi i casi in cui egli agisce quale Ufficiale di Governo, ovvero nell’esercizio di poteri extra ordinem (cfr. art. 51 legge n. 142/90, sostituito dall’art. 107 d. lgs, n. 267/2000; art. 45, comma 1, d.lgs. n. 80/1998).

Per tali considerazioni l’appello in esame deve essere accolto sotto il profilo dell’incompetenza, con assorbimento delle restanti censure e, per l’effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati in primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla i provvedimenti del Sindaco di Sperlonga n. 2782 del 22 febbraio 1999 e n. 2919 del 24 febbraio 1999, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell’8 Marzo 2005 con l’intervento dei Sigg.ri:

Agostino Elefante             Presidente

Corrado Allegretta            Consigliere

Cesare Lamberti               Consigliere

Claudio Marchitiello          Consigliere

Nicola Russo                    Consigliere Est. 

   L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

   f.to Nicola Russo    f.to Agostino Elefante 

IL SEGRETARIO

f.to Rosi Graziano 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 5 ottobre 2005

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 

PER IL  DIRIGENTE

f.to Livia Patroni Griffi

  N°. RIC .6405/2001

FDG