REPUBBLICA ITALIANA    N.5653/05  REG.DEC.

         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    N. 1857 REG.RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione           ANNO 2005

ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello n. 1857/2005, proposto dai Sigg. Felice Antonio Grosso, Erminio Cetrullo, Michele Lepore, Carlo Masci, Gian Franco D’Ascanio, Donato Di Campli, Guido Maglia, Giuliano Grossi, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marcello Russo, Manuel De Monte e Maria Claudia Ioannucci, con i quali sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Barberini, n. 86, presso lo studio dell’Avv. Marco Croce,

CONTRO

Il Comune di Pescara, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Vincenzo Cerulli Irelli, Giulio Cerce e Sergio Della Rocca, con i quali è elettivamente domiciliati in Roma, Via Dora, n. 1, presso lo studio del primo;

il Sig. Michele Di Marco, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Sanino e Tommaso Marchese ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, Via Parioli, n. 180;

il Sig. Luciano D’Alfonso, rappresentato e difeso dagli Avv. Vincenzo Cerulli Irelli, Giulio Cerceo e Sergio Della Rocca ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, Via Dora, n. 1,

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12,

l’Ufficio Centrale Elettorale di Pescara, non costituito,

la Prefettura di Pescara, in persona deel Prefetto p.t., non costituita,

il Sig. Michele Di Marco, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Sanino e Tommaso Marchese ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, Viale Parioli, n. 180,

i Sigg. Sandro Damiani, Antonio Gentile e Nando Iannucci, non costituiti,

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, Sede di Pescara, del 24.12.2004, n. 1104;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 24.5.2005, il Consigliere Claudio Marchitiello;

Uditi gli avvocati M. De Monte per delega dell’avv. M. Russo, S. Della Rocca e G. Cerceo, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I Sigg. Felice Antonio Grosso, Erminio Cetrullo, Michele Lepore, Carlo Masci, Gian Franco D’Ascanio, Donato Di Campli, Guido Maglia, Giuliano Grossi, hanno impugnato in primo grado l’atto dell’Ufficio Centrale Elettorale del 14.6.2003, di proclamazione degli eletti a seguito alla consultazione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del consiglio comunale di Pescara svoltasi nei giorni 25 e 26 maggio e 8 e 9 giugno 2003, nella parte in cui sono stati attribuiti 20 consiglieri e non diciannove al raggruppamento di liste collegato con il candidato n. 1 alla carica di Sindaco, Sig. Luciano D’Alfonso, e 20 consiglieri anziché 21 al raggruppamento collegato al candidato n. 2 alla carica di sindaco, sig. Carlo Masci.

Sono stati impugnati anche gli atti con i quali sono stati computati, per determinare la cifra elettorale complessiva, i voti conseguiti dalla lista n. 20 – “Nuovo P.S.I”. e dalla lista n. 1 – “Semper Fidelis Luci”.

I ricorrenti hanno quindi chiesto la correzione del risultato elettorale con l’attribuzione di 21 seggi al raggruppamento collegato con il candidato Sig. Masci e di 19 al raggruppamento collegato al candidato Sig. D’Alfonso, con la elezione a consigliere comunale del Sig. Felice Antonio Grosso.

Il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Pescara, l’Ufficio Centrale Elettorale si sono costituiti in giudizio, opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Si sono costituiti in giudizio, per opporsi all’accoglimento del ricorso, il Sig. Luciano D’Alfonso, proclamato eletto alla carica di sindaco, il Sig. Michele Di Marco e il Sig. Sandro Damiani, eletti consiglieri comunali.

Il T.A.R. dell’Abruzzo, Sede di Pescara, con la sentenza del 24.12.2004, n. 385, ha respinto il ricorso.

I ricorrenti in primo grado appellano la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.

Si sono costituiti in resistenza all’appello il Comune di Pescara, il Ministero dell’interno, il sig. Luciano D’Alfonso e il Sig. Michele Di Marco.

All’udienza del 24.5.2005, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

Il  Sig. Felice Antonio Grosso, candidato consigliere comunale alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Pescara che si sono svolte il 25 e il 26 maggio e l’8 e il 9 giugno 2003, e gli altri litisconsorti in epigrafe indicati, cittadini elettori del predetto Comune, hanno impugnato in primo grado l’atto di proclamazione degli eletti del 14.6.2003 dell’Ufficio Centrale elettorale di Pescara, nella parte  in cui sono stati attribuiti 20 consiglieri comunali, anziché 19, al raggruppamento di liste collegate al candidato n. 1 alla carica di Sindaco, Sig. Luciano D’Alfonso e 20 consiglieri, anziché 21, al raggruppamento di liste collegate al candidato alla carica di Sindaco, Sig. Carlo Masci.

I ricorrenti hanno quindi chiesto la correzione del risultato elettorale con l’attribuzione di 21 seggi al raggruppamento collegato con il candidato Sig. Masci e di 19 al raggruppamento collegato al candidato Sig. D’Alfonso, con la elezione a consigliere comunale del Sig. Felice Antonio Grosso in luogo del Sig. Michele Di Marco.  

La tesi sostenuta in primo grado era che non si dovesse tener conto, al fine di determinare la cifra elettorale complessiva del collegamento di liste collegate al candidato Sig. D’Alfonso, dei voti conseguiti dalla lista n. 20 “Nuovo P.S.I.” e dalla lista n. 1 “Semper Fidelis Luci”, che, al primo turno elettorale, non avevano conseguito il 3 per cento dei voti validi.

Il T.A.R., con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso sul rilievo che, avendo ottenuto la lista collegata al candidato Sig. Masci al primo turno il 50,6 dei voti validi (37.189 voti su complessivi voti 74.379), e quindi avendo superato il 50 per cento di voti validi più uno, alla stessa lista spettava, ai sensi del comma 10 dell’art. 73 del D.Lgs n. 267 del 2000, il numero dei seggi conseguente a tale risultato, non essendo scattato il cd. premio di maggioranza a favore del raggruppamento contrapposto previsto dallo stesso comma 10 dell’ art. 73. Il restante numero di seggi doveva essere assegnato alle altre liste, collegate o non collegate, ma ciò non interessava i ricorrenti.

Proseguendo in tale ragionamento, il T.A.R. ha rilevato che “in base al quorum di 1859,475 voti per ogni seggio, alla lista Masci andavano, comunque, attribuiti 19 seggi, così come ha stabilito la commissione elettorale, indipendentemente dalla circostanza che fosse o meno possibile collegare al candidato sindaco al secondo turno quelle liste che non avevano ottenuto al primo turno almeno il 3 per cento dei voti validi”.

L’iter argomentativo seguito dal T.A.R. (a parte il fatto che l’Ufficio Centrale Elettorale ha attribuito 20 seggi alle liste collegate con il candidato Sig. Masci e non come erroneamente riportato dalla sentenza appellata 19) non può essere condiviso.

La Sezione deve in primo luogo rilevare che, contrariamente a quanto implicitamente affermato dal T.A.R., non è indifferente il modo di calcolare i voti conseguiti dalle liste contrapposte, giacché la determinazione della cifra elettorale spettante a ciascuna lista o coalizione di liste ammesse alla ripartizione dei seggi costituisce la base per la successiva assegnazione dei seggi stessi.

L’assegnazione dei seggi si effettua in relazione ai voti conseguiti dalle liste o dalle coalizioni di liste al primo turno elettorale giacché la ripartizione dei seggi avviene in base alle votazioni svoltesi in detto primo turno. Il secondo turno, al quale si ricorre allorché nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi, concerne solo il ballottaggio tra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno.

Ciò premesso, deve rilevarsi che, nella cifra elettorale per l’assegnazione dei seggi, non vanno computati i voti conseguiti dalle liste o dai gruppi di liste collegate che complessivamente non abbiano conseguito al primo turno elettorale il 3 per cento dei voti validi (Cons. ST., V Sezione, 4.6.2003, n. 3083).

L’art. 73 citato, al comma 7, stabilisce che le liste che non hanno superato tale sbarramento non partecipano alla ripartizione dei seggi.

Orbene, poiché l’assegnazione dei seggi si effettua sulla base dei voti riportati dalle liste o dalle coalizioni di liste al primo turno elettorale, deve ritenersi preclusa la possibilità che, con una dichiarazione di collegamento per il secondo turno elettorale diretto alla sola elezione del sindaco, possano modificarsi le risultanze del primo turno elettorale sommando ai voti della lista o della coalizione di liste collegate al candidato sindaco al primo turno anche i voti conseguiti dalle liste che non hanno superato lo sbarramento del 3 per cento e che non sono ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del comma 7 dell’art. 73 già citato.

Il fatto che le liste, che non hanno ottenuto il 3 per cento dei voti validi al primo turno, dichiarino di collegarsi, per il secondo turno, ad uno dei candidati in ballottaggio, può esprimere soltanto un’indicazione di voto, diretta a chi abbia votato per le liste che saranno escluse dall’assegnazione di seggi (assegnazione che si effettua dopo la proclamazione dell’elezione del sindaco), per sostenere uno dei due candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco. La dichiarazione di apparentamento al secondo turno vale, in sostanza, soltanto ad esprimere un indirizzo di tipo politico, concretizzando l’indicazione di votare per il candidato sindaco di un partito politico o di altro schieramento che presenti una maggiore affinità di programma con quello che non ha superato lo sbarramento del 3 per cento.

La circostanza che non debbano computarsi i voti delle liste o delle coalizioni di liste, che non abbiano superato lo sbarramento, comporta, tra l’altro, una soluzione maggiormente rispettosa del corpo elettorale e inibisce la possibilità di patteggiamenti e condizionamenti della futura attività del candidato sindaco, una volta eletto, nella formazione della giunta, quale organo di governo del Comune, che deve poter essere costituita liberamente.

Occorre, pertanto, apportare una prima correzione alla sentenza appellata.

La cifra elettorale attribuibile alle liste collegate al candidato Sig. D’Alfonso è di 35.336 e non di 36.417 voti, dovendosi sottrarre ai voti assegnati dall’Ufficio Centrale Elettorale quelli riportati nel primo turno elettorale dalle liste “Semper Fidelis Luci” e “Nuovo Psi”, che non hanno raggiunto il 3 per cento dei voti.

La sentenza va poi corretta per quanto riguarda l’assegnazione dei seggi.

La pronuncia del T.A.R. è esatta quando afferma che, non essendo scattato il cd. premio di maggioranza a favore della coalizione collegata al candidato Sindaco D’Alfonso, per avere conseguito la coalizione di liste in appoggio al candidato sindaco Sig. Masci più del 50 per cento dei voti validi, alle due coalizioni  vanno attribuiti i seggi che a ciascuna di esse spettano in base ai voti effettivamente conseguiti.

E’ in errore, peraltro, il T.A.R. allorché divide il numero complessivo dei voti validi per il numero dei seggi e, ottenuto il quoziente di 1859,475, stabilisce che tale quoziente, rapportato ai voti conseguiti da tale coalizione, comporta che alla stessa debbano essere assegnati 20 seggi (19 secondo la sentenza appellata).

Il T.A.R. ha diviso il numero di tutti i voti validi per il numero dei seggi e ha attribuito alle due coalizioni di liste contrapposte tanti seggi quante volte il quoziente ottenuto dalla predetta divisione è contenuto nella cifra elettorale di ciascuna di dette coalizioni.

Le operazioni per la distribuzione dei seggi, peraltro, si devono effettuare in maniera completamente diversa, seguendo il criterio stabilito dall’art. 73, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (“del comune divisore” o “delle divisioni successive”, in base al sistema D’Hondt), per il quale “si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1,2,3, 4… sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essi appartenenti compresi nella graduatoria”.

Applicando tale sistema, risulta che la coalizione collegata al Sig. Masci ha il 21° quoziente, di 1794 (avendo conseguito 37.693 voti), superiore al 20° quoziente spettante alla coalizione collegata al candidato Sig. D’Alfonso, di 1766 (dovendosi considerare 35.336 voti, con esclusione dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato al primo turno il 3 per cento dei voti validi), di tal che alla prima coalizione spettano 21 seggi e alla seconda solo 19.

L’appello proposto dal Sig. Grosso e dagli altri litisconsorti in epigrafe indicati, in conclusione, deve essere accolto, modificandosi l’atto di proclamazione degli eletti nei sensi di assegnare 21 seggi anziché 20 alla coalizione di liste collegate al candidato Sig. Masci e 19 anziché 20 alla coalizione di liste collegate  al Sig. D’Alfonso.

Deve solo aggiungersi che non incide su tale conclusione la circostanza che il Sig. Michele De Marchi non sia controinteressato nel presente giudizio, come questi ha affermato nella memoria datata 18.5.2005, ed effettivo controinteressato sia il Sig. Sandro Damiani, divenuto ultimo degli eletti della coalizione collegata al sindaco D’Alfonso, in quanto sia il ricorso originario che l’atto di appello risultano notificati anche al Sig. Damiani.

Le spese dei due gradi del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono compensarsi integralmente fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione,accoglie l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso originario e, per l’effetto, proclama assegnati 21 seggi anzichè 20 alla coalizione di liste collegate al candidato alla carica di sindaco, Sig. Carlo Masci, e proclama assegnati 19 seggi anziché 20 al raggruppamento di liste collegate al candidato all’ufficio di sindaco, Dott. Luciano D’Alfonso.

Compensa le spese dei due gradi del giudizio,

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma,  in Camera di Consiglio il 24.5.2005, con l’intervento dei signori:

Raffaele Iannotta                       Presidente

Raffaele Carboni                      Consigliere

Chiarenza Millemaggi Cogliani   Consigliere

Claudio Marchitiello                  Consigliere Estens.

Nicola Russo                            Consigliere 

    L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

    Claudio Marchitiello      Raffaele Iannotta 

    IL SEGRETARIO

    Rosi Graziano 

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 13 ottobre 2005

     (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

    PER IL DIRIGENTE

    f.to Livia Patroni Griffi

  N°. RIC. 1857/05

cdp