REPUBBLICA ITALIANA N. 5661/05 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 8708 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 1998
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.8708/1998 proposto dal geometra Giuseppe Cannazza, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianni Maria Saracco e dall’avv. Mario Contaldi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 63;
contro
il Comune di Gozzano, in persona del suo legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.Vittorio Barosio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Ludovico F. Villani in Roma, Piazzale Clodio n.12;
per l'annullamento
della sentenza 11 giugno 1998 n. 241 pronunciata tra le parti dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione seconda;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gozzano;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons.Goffredo Zaccardi;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 22/3/05 l'avv. Gianluca Contaldi su delega dell’avv. Mario Contaldi e l’avv. L. Villani, su delega dell’avv. Barosio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1) Appare utile, per una migliore comprensione delle questioni di diritto poste con l’appello qui in esame, puntualizzare alcune circostanze di fatto.
1-1) Il geom. Giuseppe Cannazza, capo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Gozzano, è stato licenziato senza preavviso con gli atti impugnati in primo grado (n. 12633 del Sindaco del 21 maggio 1996 e verbale del Collegio Arbitrale di Disciplina del 26 luglio 1996) per i seguenti fatti”: a) riscossione di somma per la redazione, da ritenersi ideologicamente falsa, di un certificato di destinazione d’uso di un immobile; b) concorso in lottizzazione abusiva a scopo edificatorio di un appezzamento di terreno in zona Bellaria ; c) riscossione di somme per il rilascio di atti amministrativi; d) esercizio della libera professione di geometra nell’ambito comunale, presentando pratiche edilizie a firma di altri professionisti interposti fittiziamente quali formali redattori degli elaborati tecnici.”
Dal fascicolo di causa emerge, attraverso la produzione degli atti formati nel procedimento penale concluso, su richiesta della difesa del geom. Cannazza a tenore dell’articolo 444 del codice di procedura penale, con il patteggiamento della pena di un anno e undici mesi di reclusione per concussione (cfr. la sentenza del Tribunale di Novara n. 57/1996 del 21 marzo 1996) che: 1) per dichiarazione dello stesso geom. Cannazza, resa in sede di interrogatorio innanzi al Sostituto Procuratore della Repubblica di Novara in data 31 ottobre 1994, l’attuale appellante ha incassato 170 milioni di lire per “l’affare Jordan” (documento n. 11 della produzione in atti nel fascicolo di primo grado per l’udienza del 25 giugno 1997). Si tratta in particolare del mandato ricevuto dal geom. Cannazza da parte del sig. Hans Jordan di frazionare e vendere un appezzamento di terreno secondo uno schema di lottizzazione allegato al mandato stesso.Sono acquisite agli atti di causa anche alcune scritture private,sottoscritte dal geom. Cannazza e da alcuni acquirenti dei terreni, da cui risulta che il mandato è stato puntualmente eseguito (cfr. i documenti di cui al punto n. 7 della produzione in atti in allegato all’atto introduttivo del giudizio); 2) numerosi progetti di opere edilizie,redatti dal geom. Cannazza sono stati presentati al Comune di Gozzano, nel cui ambito l’appellante svolgeva anche funzioni presso la Commissione edilizia comunale, a firma di altro professionista che ha ammesso tale circostanza come si evince dal verbale di interrogatorio del predetto professionista del 27 maggio 1993 (cfr. documento n. 10 della produzione in atti citata); 3) il geom. Cannazza ha ricevuto somme per l’espletamento di pratiche edilizie (cfr. le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero il 12 marzo 1993 dalla sig. ra Franca Maioni).
2) Ritiene il Collegio che tali comportamenti, che sono emersi nel corso del giudizio penale, non dovessero costituire oggetto di una specifica ulteriore attività istruttoria da parte del Comune di Gozzano perché evidenti nella loro oggettiva consistenza oltre che, per buona parte, ammessi dallo stesso geom. Cannazza.
Sul punto è utile precisare che, quantomeno nel corso del procedimento disciplinare, non è stata posta in dubbio la veridicità di tali fatti, le difese in tale sede dell’appellante si sono infatti esaurite nella proposizione di censure di carattere giuridico attinenti agli aspetti procedimentali dell’azione disciplinare avviata nei confronti del geom. Cannazza ovvero delle norme e sanzioni applicabili nella specie, ma non hanno portato elementi di fatto idonei a contrastare le risultanze del procedimento penale e la veridicità dei fatti per come emersi in quella sede.
L’autonoma valutazione di tali circostanze di fatto poteva ben essere svolta dal Comune di Gozzano attraverso la semplice acquisizione degli elementi in parola nel procedimento disciplinare, posto che essi deponevano in modo chiaro ed univoco per la violazione da parte dell’appellante dei doveri propri del suo ufficio.
3) Si deve ancora precisare che gli addebiti contestati integrano senza alcun dubbio più di una delle fattispecie cui l’ordinamento previgente all’entrata in vigore (6 luglio 1995) del Contratto collettivo per i dipendenti degli enti locali del 6 aprile 1995 ancorava la destituzione dei dipendenti pubblici, segnatamente con gli articoli 78 ed 84 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 (DPR 3/1957).
Ed invero è chiara la riconducibilità dei comportamenti tenuti dal geom. Cannazza al disposto dell’articolo 84 citato: 1) lettera a), che punisce con la destituzione i comportamenti che “rivelino mancanza del senso dell’onore e del senso morale”; 2) lettera b), che sanziona “gli atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell’impiegato”; 3) lettera c) che contempla le ipotesi di “grave abuso di autorità e di fiducia”; 4) lettera d) per la dolosa violazione dei doveri di ufficio che ha portato un grave pregiudizio al Comune di Gozzano che nel caso di specie ha subito un danno di immagine non facilmente riparabile; 5) lettera f) che sanziona la “richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall’impiegato per ragioni di ufficio”.
4) E’ alla stregua di queste osservazioni e considerazioni preliminari che emerge, a giudizio del Collegio,la totale infondatezza dell’appello.
4-1) Non ha alcun pregio infatti, sostenere (primo motivo) che nel caso di specie avrebbe dovuto essere applicato il DPR 3/1957, in particolare nelle disposizioni sull’esercizio di attività incompatibili da parte del dipendente pubblico, per la duplice ragione che non si versa nel caso di specie in una ipotesi di violazione del dovere di esclusività della prestazione attraverso l’espletamento di una attività lecita e non interferente con i compiti istituzionali del dipendente, ma invece dello svolgimento di attività fortemente lesive degli interessi pubblici perseguiti dall’Amministrazione comunale ed incisive della immagine del Comune di fronte alla comunità di cui è Ente esponenziale, ed inoltre, perché essendo la disciplina delle fattispecie della tipologia qui considerata prevista dal contratto collettivo dell’aprile 1995 (articolo 25, comma sesto e settimo) più favorevole di quella contemplata dalle norme sulla destituzione contenute nel DPR 3/1957,in quanto consente l’applicazione in alternativa del licenziamento, con o senza preavviso, e non direttamente e soltanto la interruzione immediata del rapporto di lavoro, in applicazione della norma transitoria dell’articolo 41, secondo comma dello stesso contratto collettivo, avrebbero dovuto trovare applicazione nel caso in esame le norme contrattuali in esso previste.
Correttamente, pertanto, il Comune alle norme contrattuali in questione ha fatto riferimento nell’adottare gli atti impugnati in primo grado e sul punto va condivisa la statuizione del primo giudice che si è orientato nello stesso senso.
5) Parimenti priva di pregio è la censura svolta con il secondo motivo di appello secondo cui non vi sarebbe stato concorso in lottizzazione abusiva perché è mancata nel caso di specie l’adozione dell’atto sindacale che accertasse la lottizzazione abusiva.
Si è già visto che l’elemento rilevante a fini disciplinari è stato il comportamento del geom. Cannazza, oggettivamente volto a pregiudicare l’azione del Comune diretta alla corretta gestione del territorio in quanto concretatosi in atti di frazionamento di un’area per consentirne la lottizzazione, rispetto a tale elemento è del tutto ininfluente l’attivazione o meno dei poteri sindacali di accertamento dell’effettuazione dell’intervento di lottizzazione.
Ciò senza considerare che la lottizzazione per via negoziale non sempre è conosciuta tempestivamente dagli organi comunali e che nel caso di specie l’iniziativa dei provvedimenti sanzionatori avrebbe dovuto essere avviata proprio dal geom. Cannazza quale responsabile dell’ Ufficio Tecnico.
5-1) Da altra angolazione è corretta anche l’osservazione difensiva del Comune di Gozzano che fa rilevare come nel caso di frazionamento per via negoziale non sia necessaria alcuna ordinanza sindacale di sospensione di opere edilizie, opere che,ovviamente,non sussistono.
6) Appare, infine, al Collegio, infondato anche il terzo motivo di appello con cui in relazione al verbale del Collegio Arbitrale di Disciplina si fa rilevare la violazione dei principi sul contraddittorio.
Va precisato che il geom. Cannazza è comparso personalmente innanzi al Collegio Arbitrale di Disciplina, è stato assistito dal legale di fiducia che ha svolto le sue tesi difensive in modo articolato sulla base degli atti del procedimento disciplinare, atti noti sia alla parte che al suo difensore.
Vi è stato, quindi, sia pure nei limiti dell’essenziale,il rispetto delle esigenze del contraddittorio che non sono state lese, a giudizio del Collegio, dalla circostanza che non siano stati acquisiti ulteriori mezzi di prova che la parte aveva richiesto ma in modo indistinto e senza porre in risalto gli elementi nuovi che avrebbero giustificato l’esperimento di una istruttoria .
Nè si può trascurare al riguardo che nel caso in esame gli elementi di fatto della vicenda erano noti ed ammessi per una parte consistente dallo stesso dipendente sottoposto a procedimento disciplinare e che non vi era una contestazione sostanziale sulla veridicità delle circostanze di fatto che avevano condotto alla adozione della sanzione del licenziamento senza preavviso.
7) Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello va respinto con conferma della sentenza appellata.
Sussistono, tuttavia, ragioni, per compensare, tra le parti le spese del giudizio.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe lo rigetta con conferma della sentenza appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso addì 22 marzo 2005 con l’intervento di :
Raffaele Carboni Presidente,
Giuseppe Farina Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Goffredo
Zaccardi consigliere estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Goffredo Zaccardi F.to Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
F.to Antonietta
Fancello
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13 ottobre 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
PER IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni
Griffi
N°. RIC. |
N°. RIC. |
SC