REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.5803/2005

Reg.Dec.

N.  3638  Reg.Ric.

ANNO   1996

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 3638/1996, proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici per legge è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

Valiante Maurizio, rappresentato e difeso dall’avv. Follieri Enrico ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del prof. avv. Franco G. Scoca, via G. Paisiello n. 55;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria del 7 marzo 1996 n. 85/98, resa inter partes, notificata il 19 marzo 1996;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio di Valiante Maurizio;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 10 maggio 2005 relatore il Consigliere Sabino Luce. Uditi l’avv. dello Stato Tortora e l’avv. Scoca in dichiarata delega dell’avv. Follieri;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

     Con sentenza n. 85/95, del 20 dicembre 1995/15 marzo 1996, il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria accoglieva il ricorso (n. 640/1994) proposto da Valiante Maurizio contro il Ministero dell’interno ed annullava il provvedimento del Direttore generale del personale prot. n. A 2740, del 18 aprile 1994 e notificato il 17 maggio successivo, con il quale era stata respinta la richiesta del ricorrente di considerare utile ai fini della carriera il servizio in precedenza prestato in qualità di segretario comunale di ruolo. Contro l’indicata sentenza l’amministrazione ricorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato, chiedendo la riforma dell’impugnata decisione con il rigetto del ricorso proposto in primo grado. Nella resistenza di Valiante Maurizio, che ha chiesto il rigetto dell’appello, il ricorso è stato chiamato per l’udienza odierna al cui esito è stato trattenuto in decisione dal collegio.

DIRITTO

     La controversia in esame attiene alla valutabilità, ai fini dell’ammissione allo scrutinio di direttore di sezione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51 della legge n. 668/1986 e 41 del d.P.R. n. 1077/1977, del servizio prestato da un funzionario del Ministero dell’interno in qualità di segretario comunale. Nel contestare la decisione di primo grado, che ha dato risposta affermativa al quesito, l’amministrazione appellante sottolinea la non omogeneità dei relativi servizi. I segretari comunali, secondo l’appellante, anche se qualificati come funzionari statali, sono tali soltanto in senso peculiare e limitato. La legge si sarebbe preoccupata con tale qualificazione, di rendere i segretari comunali, attesa la delicatezza dei rispettivi compiti, relativamente indipendenti rispetto all’ente locale senza, tuttavia, alcuna omologazione per lo stato giuridico ed economico, ai dipendenti statali.

     L’appello è tuttavia infondato e come tale va respinto.

     Ai sensi, infatti, del disposto di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 1077 del 1970, ai fini della valutabilità per la progressione di carriera del funzionario statale, il servizio prestato presso altra amministrazione deve essere stato espletato in carriera corrispondente; il che non presuppone necessariamente l’appartenenza ad un medesimo unico comparto. D’altra parte, come correttamente sottolinea l’impugnata sentenza, vi è omogeneità e corrispondenza delle mansioni proprie dei segretari comunali e quelle proprie dei funzionari di prefettura. Né rilevano le osservazioni dell’amministrazione appellante secondo cui il segretario comunale è funzionario statale in senso peculiare e limitato. I segretari comunali e provinciali, infatti, hanno un rapporto di lavoro dipendente esclusivamente con l’Agenzia autonoma per la gestione del relativo albo (che è organo dello Stato apparato), come dimostrano le disposizioni di legge secondo cui quelli iscritti all’albo ma privi di incarico sono collocati in posizione di disponibilità presso l’Agenzia medesima la quale esercita nei loro confronti i poteri di pertinenza del datore di lavoro, affidando loro attività ad essa ovvero ancora incarichi presso altre amministrazioni che lo richiedano. Ai segretari comunali poi è stato riconosciuto il diritto, come per tutti gli impiegati civili dello Stato, a ricevere l’incremento della retribuzione previsto dall’art. 9 del d.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44 per il personale in servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988 (Cons. St. Sez. IV 30 settembre 2002, n. 5023). Conclusivamente, pertanto, si deve ritenere che, ai fini della progressione in carriera per anzianità nell’ambito dell’amministrazione civile dell’interno, la valutazione dell’anzianità pregressa, ai sensi dell’art. 51, legge 10 ottobre 1986, n. 668 e dell’art. 41 del d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077, va operata anche nei confronti dei dipendenti provenienti dalla carriera dei segretari comunali, trattandosi di servizio prestato in carriera corrispondente (Cons. St. Sez. IV, 2 aprile 1997, n. 311).

     L’appello va quindi respinto con compensazione delle spese processuali ricorrendovi giusti motivi.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello e conferma la decisione impugnata. Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 10 maggio 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio VARRONE   Presidente

Sabino LUCE    Consigliere Est.

Luigi MARUOTTI   Consigliere

Carmine VOLPE   Consigliere

Lanfranco BALUCANI  Consigliere 

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere       Segretario

SABINO LUCE      GIOVANNI CECI 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

il....17/10/2005

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  

al Ministero.............................................................................................. 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 

                                    Il Direttore della Segreteria

 

N.R.G. 3638/1996


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