REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.5816/2005

Reg.Dec.

N.  7561 Reg.Ric.

ANNO   2000

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Giuseppe Fiorini rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Medina, Enrico Siboldi e Maria Teresa Barabantini ed elettivamente domiciliato presso quest’ultima in Roma Piazza di Trevi 86;      

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t, Prefettura di Savona, in persona del Prefetto p.t.; rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono ope legis domiciliati in Roma via dei Portoghesi 12;   

Comune di Sassello in persona del Sindaco p.t., non costituito;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria - Sezione II - n. 305 del 16 giugno 1999;   

       Visto il ricorso con i relativi allegati;

       Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;        

       Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

       Visti gli atti tutti della causa;

       Alla pubblica udienza del 14 giugno 2005 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.

       Uditi l’avv. Villani per delega dell’avv. Barbantini e l’avv. dello Stato Giacobbe; 

       Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

     Con la sentenza in epigrafe il Tar per la Liguria, sezione II, ha respinto il ricorso proposto da Fiorini Giuseppe avverso il decreto del Prefetto di Savona del 24 novembre 1993, prot.n.361\I Sett. che aveva, a sua volta, respinto il ricorso dal medesimo presentato contro il provvedimento del Sindaco del Comune di Sassello del 4 novembre 1993 di rigetto della richiesta di iscrizione nell’anagrafe nella posizione di residente in quel Comune. Riteneva il Tribunale che le prove addotte dal ricorrente (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e verbali di assemblea) non vincolassero il giudizio del Collegio sui fatti affermati e che l’Amministrazione avesse correttamente adottato il decreto di rigetto, atteso che in base agli accertamenti istruttori effettuati dal Comune era emerso che lo stesso ricorrente aveva dichiarato, in data 4 marzo 1993, al vigile incaricato, di non abitare nell’immobile poiché dovevano essere compiuti lavori di restauro.

     Appella il Fiorini sostenendo di avere documentato in primo grado di avere stabilito fin dagli ultimi mesi del 1992 la propria dimora abituale nell’immobile in Sassello, località La Carta, nonché di espletare da molti anni la propria attività nel vicino Comune di Urbe. Nel decreto impugnato inoltre era evidente la contraddittorietà e insufficienza della motivazione, ovvero la mancanza di un’effettiva ed adeguata istruttoria, affermandosi che il ricorrente non avrebbe ancora trasferito la sua abitazione nel Comune di Sassello e, al contempo, che da alcuni elementi riscontrati si poteva supporre che l’immobile fosse “abitato”. Affermando un’obiettiva incertezza sul requisito della dimora abituale, l’Amministrazione avrebbe  dovuto disporre sul punto ulteriori accertamenti. Inoltre dalla lettura delle premesse del provvedimento del Prefetto si evinceva che – contrariamente a quanto affermato dal Tar- il Fiorini non ha mai dichiarato di non abitare nell’immobile, ma semplicemente di essersi talvolta assentato per motivi di lavoro, cosa del tutto logica e plausibile.

     Si sono costituite le Amministrazioni intimate che opponendosi all’accoglimento dell’appello.

D I R I T T O

     L’appello va accolto.

     Sussistono infatti i vizi di errore sui presupposti e travisamento dei fatti, nonché di connessa insufficiente istruttoria e motivazione, in relazione alle circostanze dedotte dall’attuale appellante nel procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato.

      Trattandosi di riconoscere l’iscrizione nell’anagrafe in posizione di residente, presso il Comune di Sassello, risulta ingiustificato e contraddittorio il non aver preso in esame le circostanze addotte dall’istante, relative allo svolgimento della sua attività lavorativa in luogo prossimo al Comune in questione (Comune di Urbe), alla stipula di un contratto preliminare di vendita e del successivo contratto definitivo di acquisto di un’abitazione sita in località La Carta, nel Comune medesimo (ma confinante con il Comune di Urbe), alla stessa effettuazione di lavori per il restauro di tale casa di abitazione.

     Tali circostanze erano oggettivamente riscontrabili, dal Comune ancora prima che dal Prefetto, e non v’era motivo perché, separatamente, e assunte nel loro concordante significato, dovessero essere interpretate come irrilevanti nel denotare l’attuazione della volontà di prendere a dimorare abitualmente nel territorio del Comune presso il quale, correttamente, l’interessato aveva fatto istanza tesa a ottenere la residenza.

     Né il diniego del Comune, né il decreto prefettizio impugnato allegano, com’era invece logico e necessario,  circostanze tali da far ritenere che così non fosse, non risultando idonea a tal fine, ed anzi rivelandosi persino coerente con la veridicità della domanda di residenza, la dichiarazione resa dal Fiorini, al vigile incaricato, di non abitare (alla data del 4 marzo 1993) nell’immobile perché vi dovevano essere effettuati dei lavori. Tale risposta indicava una condizione di assenza solo transitoria che avvalorava, anziché smentire, l’insieme delle circostanze prima illustrate, posto che appare perfettamente logico che, nel prendervi stabile dimora, si vogliano compiere lavori di restauro presso l’abitazione prescelta, indicando ciò, in concordanza appunto con gli altri significativi elementi suaccennati, una seria ed effettiva volontà di rendere stabile la dimora in questione, attualizzata dalla stessa domanda di trasferimento di residenza.

     L’appello va perciò accolto, annullandosi per l’effetto il provvedimento impugnato in accoglimento delle cennate censure già dedotte in primo grado. Giusti motivi consigliano di compensare le spese di giudizio.

P. Q. M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.

     Compensa le spese di giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 14.6.2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone    Presidente

Giuseppe Romeo    Consigliere

Luciano Barra Caracciolo   Consigliere est.re

Giuseppe Minicone    Consigliere

Guido Salemi     Consigliere 

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere       Segretario

LUCIANO BARRA CARACCIOLO   GLAUCO SIMONINI 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il   17/10/2005

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  

al Ministero.............................................................................................. 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 

                                    Il Direttore della Segreteria

 

N.R.G. 7561/2000


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