R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N.6038/2005
Reg. Dec.
N. 10689 Reg. Ric.
Anno 2004
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 10689/04, proposto da
COMUNE di TAURISANO,
in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dall’avv. Loredana Capone, con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Mantegazza, 24, presso l’avv. Luigi Gardin;
C O N T R O
DAMIANO Luigi,
rappresentato e difeso dall’avv. Gabriella Spata, con cui è elettivamente domiciliato, in Roma, via Mantegazza, 24, presso l’avv. Luigi Gardin;
PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Lecce, sez. II, n. 5424 del 23 luglio 2004, resa “inter partes”.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. Luigi Damiano;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 22 giugno 2005, il Consigliere Eugenio Mele;
Uditi gli avv.ti Loredana Capone e Gabriella Spata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Appellante è il Comune di Taurisano, il quale si grava contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto un ricorso dell’attuale appellato tendente ad ottenere l’annullamento del provvedimento comunale denegativo del permesso di costruire in zona agricola esclusa dai programmi pluriennali di attuazione.
Questi i motivi dell’appello:
1) Ultrapetizione, in quanto la sentenza appellata ha annullato il provvedimento impugnato in primo grado per violazione dell’art. 13 della legge n. 10 del 1977, senza che tale censura fosse stata formulata nel ricorso;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della legge n. 136 del 1999, dell’art. 19 della legge regionale n. 20 del 2001, falsa ed erronea presupposizione di fatto e di diritto, motivazione contraddittoria, illogicità, violazione della legge regionale n. 6 del 1979, dell’art. 6 della legge regionale n. del 1985, nonché dell’art. 13, ultimo comma della legge n. 10 del 1977, in quanto il fatto che il Comune di Taurisano non si sia dotato di un programma pluriennale di attuazione non determina, come invece asserito dal Tribunale amministrativo regionale, una sorta di liberalizzazione edificatoria in zona agricola, restando in vigore le precedenti norme statali e regionali in materia di p.p.a., e, in particolare, il divieto di assentire edificazioni in zone agricole non comprese nei p.p.a., salvo quelle destinate direttamente al servizio dell’attività agricola.
L’appellato si è costituito in giudizio e ha resistito all’appello, chiedendone la reiezione e riproponendo, peraltro, le censure assorbite in primo grado, e precisamente quelle relative alla illegittimità costituzionale delle leggi regionali n. 20/01 (art. 19), n. 6/79 (art. 9) e n. 6/85 (art. 6) in relazione agli articoli 42, 117 118 e 119 della Costituzione.
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 22 giugno 2005.
D I R I T T O
L’appello è infondato.
In ordine alla presunta ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale amministrativo regionale nell’accogliere il ricorso di primo grado, individuando la violazione dell’art. 13 della legge n. 10 del 1977, non specificamente censurato nel ricorso introduttivo, essa non è sussistente.
Ciò in quanto, se pure non si ritrova la specifica formulazione della censura in ordine alla violazione dell’art. 13 della legge n. 10 del 1977, è chiaro che tutto il ricorso tende ad evidenziare la violazione del sistema normativo complessivo che regola la materia, tra cui, principalmente, proprio l’art. 13 della legge n. 10 del 1977, per cui l’aver individuato, con attività specificativa, la precisa norma di legge violata rispetto alle lagnanze riportate in ricorso non determina affatto extrapetizione o ultrapetizione.
Relativamente al secondo motivo dell’appello, che poi concerne il vero e proprio merito del ricorso, lo stesso non è assolutamente fondato, in quanto il fatto che il Comune di Taurisano non sia attualmente dotato di un p.p.a. determina necessariamente non solo, ovviamente, l’inapplicabilità delle regole dello stesso (né tanto meno di quelle passate), ma anche l’inapplicabilità di norme generali che comunque abbiano riferimento ad un p.p.a., che, non essendoci, non può determinare alcun nitido riferimento alle norme legislative regionali.
Non si tratta, però, di una liberalizzazione e, quindi, della possibilità di poter edificare a piacimento nelle aree agricole: la mancanza del piano pluriennale di attuazione non fa altro che determinare l’esistenza delle regole del piano regolatore generale, per cui nelle aree agricole suddette sarà possibile l’edificazione se e nella misura in cui per tali aree essa è comunque prevista e con le modalità e i limiti pure indicati nello strumento urbanistico regionale.
In altre parole, mentre non è possibile, come pretende il Comune di Taurisano, applicare norme che fanno riferimento ad un atto pianificatorio inesistente in concreto (il p.p.a.), è invece necessario applicare quelle esistenti del piano regolatore e stabilire le possibilità e i limiti dell’edificazione nelle zone agricole.
L’appello va, conseguentemente, respinto.
Le spese di giudizio possono, però, essere integralmente compensate fra le parti, sussistendo all’uopo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 22 giugno 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
Carlo SALTELLI - Presidente f.f.
Carlo DEODATO - Consigliere
Sergio DE FELICE - Consigliere
Eugenio MELE - Consigliere est.
Sandro AURELI - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Eugenio Mele Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo
27 ottobre 2005
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Giuseppe Testa
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N.R.G. 10689/2004
TRG