R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N.6042/2005
Reg. Dec.
N. 9229 Reg. Ric.
Anno 1996
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 9229/96, proposto da
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA,
in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia “ex lege”, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
C O N T R O
FORTINO Liliana,
rappresentata e difesa dall’avv. Achille Morcavallo con il quale è elettivamente domiciliata, in Roma, via Sistina, 50, presso l’avv. Ester Paese;
PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I, n. 1674 del 10 ottobre 1995, resa “inter partes”.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della sig.ra Liliana Fortino;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 22 giugno 2005, il Consigliere Eugenio Mele;
Udito l’Avvocato dello Stato Spina;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
E’ oggetto di gravame la sentenza indicata in epigrafe della I sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che ha ritenuto l’appellata, in quanto fornita di diploma di laurea ma non dell’anzianità di cinque anni nella qualifica inferiore, in possesso dei requisiti per partecipare al concorso riservato per esami a posti di funzionario di cancelleria (ottava qualifica funzionale).
Deduce sostanzialmente l’appellante Amministrazione della giustizia che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, l’art. 5, comma 2, della legge 16 ottobre 1991, n. 321 prevedeva per la partecipazione alla selezione “de qua” espressamente il possesso di un’anzianità di cinque anni nella qualifica immediatamente inferiore unitamente al possesso del diploma di scuola media superiore, per cui, essendone priva, l’interessata, correttamente era esclusa dalla selezione stessa.
La sig. ra Liliana Fortino si è costituita, chiedendo il rigetto dell’appello e rilevando come sia la norma di bando che il provvedimento di esclusione della stessa erano in stridente contrasto con la normativa positiva nella materia e comunque contrari ad ogni logica ed interesse della stessa Amministrazione.
La causa è stata spedita in decisione alla pubblica udienza del 22 giugno 2005.
D I R I T T O
L’appello non è fondato.
L’interpretazione fornita dall’Amministrazione, per cui a prescindere dal possesso del diploma di laurea, occorre, quale requisito indispensabile per la partecipazione al concorso riservato in parola, in ogni caso il possesso di un’anzianità nella qualifica inferiore di cinque anni, è evidentemente formalistica e non tiene conto della vara “ratio “ della norma invocata.
Questa, infatti (art. 5, comma 2, legge 16 ottobre 1991, n. 321) consente la partecipazione, a titolo compensativo del diploma di laurea, alla selezione in parola ai soggetti che, pur muniti di un titolo di studio inferiore a quello richiesto per il profilo di riferimento (e cioè diploma di scuola media superiore in luogo del diploma di laurea), solo se i soggetti sono anche in possesso di un’anzianità minima di servizio di cinque anni.
Tale anzianità è stata considerata un succedaneo specifico della mancanza del titolo di studio richiesto, così che se il soggetto candidato al concorso riservato è in possesso del titolo di studio richiesto, come è il caso dell’attuale appellata, che è fornita di diploma di laurea, appare evidente che non è necessario il possesso della richiesta anzianità minima nella qualifica inferiore, in quanto non vi è bisogno di alcun succedaneo specifico per colmare il vuoto culturale rappresentato dal differenziale tra diploma di laurea e diploma di scuola media superiore.
Ora, nella specie, poiché la ricorrente in primo grado ed attuale appellata, è in possesso del diploma di laurea, per la stessa non trova applicazione la norma (che è una norma di favore per chi non è in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica da conseguire), del possesso dell’anzianità di cinque anni nella qualifica inferiore, per cui la medesima può partecipare alla selezione in questione senza il possesso dell’anzianità suddetta.
L’appello va, perciò, rigettato.
Spese del grado compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.
Spese del grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 22 giugno 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
Carlo SALTELLI - Presidente f.f.
Carlo DEODATO - Consigliere
Sergio DE FELICE - Consigliere
Eugenio MELE - Consigliere est.
Sandro AURELI - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Eugenio Mele Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo
27 ottobre 2005
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Giuseppe Testa
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N.R.G. 9229/1996
TRG